Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 29/01/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2025, proposto da
Azienda Agricola ES LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Bucciarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione:
a) del provvedimento del Presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele prot. n. 5098 del 28.11.2025, comunicato in pari data, che ha disposto diniego all’autorizzazione della realizzazione dell’impianto serricolo di cui all’istanza di variante (prot. 0118470/02-10-2025) avanzata al SUAP del Comune di Eboli dall’Azienda Agricola ES LI;
b) ove occorra, del provvedimento prot. 4809 dell’11.11.2025 di comunicazione dei motivi ostativi;
c) ove occorra, del Regolamento Consortile ad oggetto “Piano idraulico per il rilascio della autorizzazione del Consorzio”, ove ritenuto lesivo;
d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. MA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
1. La società ricorrente ha presentato richiesta di variante all’autorizzazione per impianto serricolo prot. n. 3848 del 25.10.2023 relativa alla località Cornito del Comune di Eboli ed alle particelle di cui in atti del foglio 53.
Previa comunicazione del preavviso di rigetto e presentazione di osservazioni da parte della ricorrente, con l’impugnato provvedimento il Presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele ha respinto l’istanza della ricorrente sul rilievo che sarebbe stata aggiunta “ la particella n. 557 del foglio 53 di Eboli, con conseguente rilevante difformità dalla autorizzazione consortile prt. N. 3484 del 25/10/2023 ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 18.12.2025 e depositato in data 30.12.2025) la ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento e degli altri atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) sarebbe stato violato l’art. 10-bis della L. 241/1990 per aver il Consorzio indicato per la prima volta nel provvedimento impugnato la questione dell’aggiunta della particella n. 557 (con conseguente difformità rispetto all’autorizzazione consortile prot. n. 3484 del 25.10.2023); tale questione non sarebbe stata indicata nel preavviso di rigetto; non sarebbe applicabile il comma 2 dell’art. 21-octies della L. 241/1990 stante la natura discrezionale del provvedimento impugnato;
II) sussisterebbe eccesso di potere (sotto i profili del difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione del principio di proporzionalità), in quanto contrariamente a quanto ritenuto dal Consorzio nel provvedimento impugnato la particella n. 557 sarebbe già stata ricompresa nell’autorizzazione consortile prot. n. 3484 del 25.10.2023;
III) in subordine, in assenza di un divieto esplicito all’interno del Regolamento Consortile dovrebbero prevalere i principi generali dell’ordinamento che governano l’attività amministrativa, quali ragionevolezza, proporzionalità, economicità e buon andamento; tali principi imporrebbero di riconoscere lo ius variandi per modifiche non essenziali che non alterino le caratteristiche sostanziali del progetto originario, pure tenuto conto della necessità di distinguere tra varianti essenziali e varianti non essenziali; la variante in discussione sarebbe non essenziale, non alterando le caratteristiche strutturali e funzionali dell’impianto, limitandosi ad apportare modifiche che ottimizzerebbero l’impatto idraulico e producendo un beneficio per la sicurezza e per l’invarianza idraulica; in particolare, vi sarebbe stata una riduzione della superficie impermeabilizzata da 166.140,00 mq a 159.711,86 mq (-3,87%) ed un conseguente efficientamento del volume delle acque laminate da 6.498,54 mc a 6.573,36 mc (+1,15%); sussisterebbe uno sviamento di potere, perché il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con la finalità della normativa di tutela idraulica che il Consorzio è chiamato a perseguire; andrebbe tenuto conto che lo stesso art. 32 del regolamento consortile incentiverebbe la “ristrutturazione degli impianti serricoli esistenti” al fine di “ridurre la criticità idraulica”; in definitiva, pretendere una richiesta di autorizzazione ex novo per un intervento quantitativamente e qualitativamente minore di ottimizzazione del progetto già autorizzato costituirebbe un cattivo esercizio del potere, nonché irragionevole, sproporzionato e contrario ai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa.
3. Si sono costituiti il Consorzio di Bonifica ed il Comune intimato ed hanno chiesto la reiezione del ricorso proposto.
4. Nella camera di consiglio del 27.1.2026 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto con riferimento ai primi due motivi, il che consente l’assorbimento del terzo motivo di ricorso il quale è stato espressamente formulato in via subordinata.
Coglie innanzitutto nel segno il secondo motivo di ricorso.
Nel provvedimento prot. n. 3484 del 25.10.2023 è stata concessa l’autorizzazione alla realizzazione di impianto serricolo sui fondi siti in Eboli (SA) ed identificati dal foglio 53, particelle “ 283-17-22-242-23- 254 16 44 61 30 257 28 29 31 32 45 46 62 259 260 261 262-47 48 63 64 272 273 274 275 27 73-557-12-18-247-248-249- 251-252-76-118-19-24-66-65-67 ”.
Pertanto, la particella n. 557 non risulta in alcun modo aggiunta, come sostenuto dal Consorzio nel provvedimento impugnato, essendo la stessa già stata contemplata nell’originaria autorizzazione consortile.
Sussiste altresì la lamentata violazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 (di cui al primo motivo di ricorso).
In effetti, l’impugnato provvedimento di diniego si è fondato sul solo rilievo relativo all’asserita aggiunta ad opera della parte ricorrente della “ particella n. 557 del foglio 53 di Eboli, con conseguente rilevante difformità dalla autorizzazione consortile prt. N. 3484 del 25/10/2023 ”.
Tuttavia, nel preavviso di rigetto prot. n. 4809 dell’11.11.2025 il Consorzio ha enunciato i seguenti motivi ostativi:
“ - Il Regolamento Consortile non prevede le varianti alle autorizzazioni rilasciate per impianti serricoli;
- Per le superfici minori da realizzare per il costruendo impianto codesta Società Agricola potrebbe inoltrare richiesta di autorizzazione ex novo ”.
Si tratta di motivazioni ictu oculi diverse rispetto all’unica posta a fondamento del provvedimento impugnato e relativa all’asserita aggiunta della particella n. 557.
Peraltro, come già ricordato da questa Sezione in contenzioso relativo a provvedimento del Consorzio intimato, la pretesa partecipativa del privato riguarda proprio l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si doveva fondare il provvedimento del Consorzio.
Vale a dire che se fosse stata inviata comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 anche in relazione al profilo relativo all’asserita aggiunta della particella 557 parte ricorrente sarebbe stata messa in condizione già in sede procedimentale di dimostrare la scorrettezza del relativo assunto del Consorzio.
Neppure è possibile tenere conto dell’integrazione postuma della motivazione sostanzialmente posta in essere dal Consorzio attraverso le deduzioni svolte nel presente giudizio. In effetti, “ Costituisce, invero, costante affermazione della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 13-7-2022, n. 5959; II, 1-6-2022, n. 4505; VI, 4-4-2022, n. 2441) che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante atti del procedimento- nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta- oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida; è, invece, inammissibile una integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi ” (Consiglio di Stato, III Sez., 28 novembre 2022, n. 10448; nonché più di recente v. Consiglio di Stato, VI Sez., 27 febbraio 2024, n. 1903).
Nel caso di specie il Consorzio ha motivato in ordine all’infondatezza dei motivi primo e secondo del ricorso come segue: “ il motivo è infondato per la ragione dirimente che dalla sovrapposizione dell’Estratto di Mappa Catastale Wegis (in all. 4F) e della “planimetria generale” vuoi dello “stato assentito” vuoi dello “stato in variante” (in all. 4G) emerge chiaramente che nella richiesta variazione della superficie (assentita) da 5.796 mq a 9.396 mq (e che attiene al gruppo numero 320 del Campo 3) vi rientra ulteriore porzione della particella 557 (cfr. pagine 5, 6 e 7 della “Relazione illustrativa e note tecniche” del 21/11/2024 in all. 6A) ” (v. pag. 3 della memoria del Consorzio); “ va altresì osservato che in data 12 marzo 2025 la Azienda, in riscontro alla richiesta di conformazione n. 18197 del 13/02/2025 (all. 5), ha prodotto una “planimetria particolareggiata” (in all. 6D) dalla quale emerge che la Particella 557 (dalla superficie di 7.717 mq), benché dichiarata in autorizzazione idraulica n. 3484/2023 (all. 3C), non era tuttavia interessata dalla realizzazione (originaria) dell’impianto serricolo ” (v. pag. 4 della memoria del Consorzio).
Orbene, già dalla mera lettura di tali deduzioni risulta chiaro che si tratta di motivi che non sono in alcun modo rinvenibili (neppure implicitamente) nell’ambito del provvedimento impugnato, con conseguente impossibilità di tenere conto nella presente sede di tale integrazione postuma della motivazione a difesa del provvedimento impugnato.
L’assorbimento del terzo motivo di ricorso (espressamente formulato in via subordinata) fa poi sì che sia superfluo prendere in considerazione le difese svolte dal Consorzio in ordine al terzo motivo di ricorso.
Infine, non portano a diversa conclusione le difese svolte dal Comune, il quale si è sostanzialmente limitato a dedurre che il rilascio dell’autorizzazione idraulica da parte del Consorzio costituirebbe un necessario presupposto dell’efficacia della SCIA in variante presentata per la realizzazione dell’impianto serricolo e che il SUAP non potrebbe sindacare le valutazioni strettamente tecniche di competenza del Consorzio.
In effetti, l’annullamento dell’impugnato provvedimento comporta il superamento allo stato di tali considerazioni.
6. In conclusione, il ricorso proposto va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 5098 del 28.11.2025, fatta salva l’ulteriore attività dell’amministrazione.
7. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dal Consorzio alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dal Consorzio alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RU, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MA EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA EN | GI RU |
IL SEGRETARIO