TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 29/01/2026, n. 180
TAR
Sentenza breve 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, poiché le motivazioni indicate nel preavviso di rigetto erano diverse da quella posta a fondamento del provvedimento finale. L'integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale non è ammissibile.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha accertato che la particella n. 557 era già compresa nell'autorizzazione consortile originaria, quindi il presupposto del diniego era infondato.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990.

  • Accolto
    Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, economicità e buon andamento

    Il motivo è stato assorbito in quanto formulato in via subordinata e il ricorso è stato accolto sui primi due motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 29/01/2026, n. 180
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 180
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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