Articolo 31 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
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12 gennaio 2025
Art. 31.

Svolgimento mediante videoconferenza o in modalita' mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1 . Al fine di contenere i costi e consentire la piu' ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 , possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilita', identificabilita', sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all' articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 .
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalita' di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante: «Attuazione della delega conferita dall' art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994:
«Art. 3 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonche' dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti cosi' come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalita' e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.».
- Si riporta il testo dell' articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2027 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020:
«Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali). - 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le societa', comprese le societa' cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.».
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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