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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Vicidomini Presidente rel.
Dott.Lucio Marcantonio Consigliere
Dott.Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 03.03.2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Merizzi presso il cui studio in Sondrio, Galleria Campello 4, ha eletto domicilio APPELLANTE nei confronti di
nata in [...] l'[...] (C.F. ), residente a [...], difesa congiuntamente dagli avvocati Marco Del Curto e Paola Tortorella, presso il cui studio in NN, via Raschi 2, ha eletto domicilio APPELLATA Oggetto: Ricorso in appello avverso sentenza di divorzio.
Con l'intervento: del Procuratore Generale Dott.ssa S.Bellaviti del curatore speciale del minore , nato a [...] il [...], Avv.Massimo Corti;
RSona_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1. nel rito: 1) sentire le parti stesse;
pagina 1 di 20 RS
2) adottare gli opportuni provvedimenti nell'interesse del figlio minore
3) ordinare la trasmissione del fascicolo al Procuratore Generale per acquisire il di lui parere 2. nel merito:
-in riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Sondrio n° 291/2024, pubblicata in data 29.07.2024;
- compensate le spese del primo grado di giudizio della causa che interessa;
1) assolvere il signor dal dover corrispondere alla signora le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di primo grado liquidate, già compensate nella misura del 20%, in € 6.092.80.= a titolo di compensi ex D.M. n° 55/2014, come modificato dal D.M. n° 147/22 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- sentiti, se del caso in udienza, i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN (SO); 1) ordinare agli stessi Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN (SO), di predisporre il programma di avvio degli incontri padre e figlio (nonché nonni e nipote - n.d.a.) finalizzato alla completa ripresa dei rapporti padre - figlio;
3. spese di causa:
rifuse in caso di opposizione a sensi e per gli effetti del D.M. n° 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali ed accessori previsti per legge, se dovuti.”
Per parte appellata:
“preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis cpc., con ogni conseguenza anche in punto spese ex art. 91 e art. 96 c.p.c.. Nel merito: confermare le statuizioni rese dal Tribunale di Sondrio in esito al giudizio di scioglimento del matrimonio, con sentenza n.291/2024, pubblicata in data 29/7/2024, nella causa RG n.1164/2021. Conseguentemente rigettare ogni altra diversa richiesta/istanza siccome formulata dal ricorrente nell'atto d'appello del 9 marzo 2025. Sempre con ogni conseguenza anche in punto spese ex art. 91 e art. 96 c.p.c.. In via istruttoria: riservandosi ogni più ampia ed esaustiva istanza, anche in ragione delle avverse difese;
valuterà la Corte d'Appello se eventualmente disporre l'espletamento di una indagine finanziaria/tributaria per il tramite dell'Agenzia delle Entrate di Sondrio, sia in capo al ricorrente che ai genitori del suddetto, volta ad accertare l'effettivo potere economico e tenore di vita del suddetto e dei famigliari, che di fatto lo assistono, con la sussistenza dei limiti di reddito ed i presupposti per il mantenimento del beneficio del gratuito patrocinio , in capo al richiedente Parte_1 In ogni caso: spese protestate anche ex art. 91 e art. 96 c.p.c..
Per il curatore speciale del minore
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, 1.- respingere l'appello proposto, confermando le statuizioni di cui alla sentenza impugnata.
2.- con liquidazione delle spese di curatela”
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 20 1. e contraevano matrimonio civile in data 06.10.2013 a Parte_1 Controparte_1 RS NN ed il 06.11.2013 nasceva il figlio
2. Con sentenza del 7.08.2020 (n. 226/2020) il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al in ragione delle condotte maltrattanti dallo stesso tenute Pt_1 contro la moglie (anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche). RS Il Tribunale confermava l'affido esclusivo del figlio alla madre, cui assegnava la casa familiare sita in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B; demandava ai Servizi Sociali del Comune di NN la possibilità di avviare in via graduale degli incontri padre e figlio in Spazio Neutro e con modalità osservate e di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore;
poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Parte_1 somma di € 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
€ 100,00 a titolo di mantenimento per la moglie;
dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente;
compensava le spese.
3. Con ricorso presentato il 25.10.2021 adiva il Tribunale di Sondrio per la Parte_1 declaratoria di cessazione degli affetti civili del matrimonio, domandando la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile. Il ricorrente chiedeva inoltre:
-la fissazione di udienza di comparizione affinché dichiarasse se intendesse Controparte_1 accettare o meno, per sé e per il figlio minore , la proposta irrevocabile di concessione RSona_1 in comodato gratuito dell'appartamento e del box, siti in NN (SO), Via Raschi, 29 di proprietà dei signori e genitori del signor , a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 seguito del contestuale rilascio spontaneo dell'appartamento e del box siti in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B;
-la revoca dell'assegno divorzile a favore di Controparte_1
- il rilascio della casa familiare da parte di quest'ultima, in ragione della percezione di reddito da lavoro dipendente e dell'instaurazione di nuova convivenza more uxorio dalla quale il 25.12.2020 è nata la minore Per_2
-la sostituzione della Comunità Montana della Valchiavenna, in qualità di Servizio Sociale, con altro RS ente preposto alla cura dei rapporti padre – figlio e di
-l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre
-la regolamentazione degli incontri padre – figlio secondo il criterio dell'alternanza;
-la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, accertato che il padre fosse al momento privo di reddito o, in subordine la quantificazione del contributo paterno al mantenimento RS di in € 90,00 mensili oltre al 35% delle spese straordinarie;
-l'obbligo a carico della di corrispondere € 800,00 a titolo di mantenimento del CP_1 marito. Con richieste istruttorie di interrogatorio formale della convenuta, di audizione testimoni, di ordini di esibizione ex art 210 c.c., di indagini della Polizia Postale e Tributaria. Con vittoria di spese.
RS Il ricorrente deduceva, in ordine all'affido esclusivo di alla madre, che i Servizi Sociali non avevano attuato alcun intervento per recuperare il suo rapporto con il figlio;
la aveva CP_1 nel frattempo intrapreso con una relazione sentimentale dalla quale, in data RSona_3 RS 25.12.2020, era nata ed il nuovo nucleo familiare insieme a viveva stabilmente a Per_2 NN nella casa assegnata alla moglie e di proprietà del ricorrente. pagina 3 di 20 In relazione a tale aspetto, il evidenziava che il Tribunale di Sondrio non aveva tenuto conto Pt_1 del fatto che, nel corso del giudizio, la moglie aveva introdotto nell'abitazione coniugale il nuovo compagno, presupposto valido per la revoca dell'assegnazione; quanto al possibile pregiudizio arrecato RS a dalla nuova situazione familiare delineatasi, il ribadiva l'inadempimento da parte dei Pt_1 Servizi Sociali del Comune di NN, che non avevano fatto alcuna applicazione dei dettati disposti dal Tribunale di Sondrio in sede di separazione, tralasciando ogni tentativo di ripristinare i rapporti padre - figlio. Quanto al mantenimento del minore e della coniuge, il ne chiedeva la revoca in ragione Pt_1 dell'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche riscontrato dall'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nonché da un debito mutuatario verso la Banca Popolare di Sondrio pari a € 63.853,62 , oltre importi residui a scadere, che aveva portato l'istituto bancario a risolvere il contratto. Aggiungeva inoltre che gli importi per la locazione della casa vacanze, concessa in uso ai coniugi dai genitori del ricorrente, erano stati gestiti completamente dalla che aveva incassato CP_1 anche tutti i canoni di locazione, senza dare alcun resoconto al Signor deduceva, altresì, la Pt_1 mancata corresponsione da parte della delle spese condominiali relative all'immobile CP_1 detenuto, avvenuta soltanto dopo numerose richieste formali.
4. Con comparsa del 7.12.2021 si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano, nel procedimento civile n. 459/21, attesa la pendenza del gravame ivi presentato da Parte_1 avverso la sentenza di separazione resa dal Tribunale di Sondrio il 14.09.2020 n.226/2020, e nel quale l'odierno ricorrente aveva rassegnato sostanzialmente le medesime conclusioni. Nel merito, la convenuta chiedeva:
-la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto col ricorrente;
-la conferma delle statuizioni rese dal Tribunale di Sondrio in esito al giudizio di separazione e il rigetto di ogni altra diversa richiesta/istanza siccome promossa dal Pt_1 Con richieste istruttorie di indagine finanziaria/tributaria in capo al ricorrente e ai suoi genitori, volta ad accertarne l'effettivo potere economico e tenore di vita, nonché la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti penali a carico del Pt_1
5. All'udienza presidenziale del 15.12.2021, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate, riportandosi ai propri atti introduttivi;
parte resistente esibiva dispositivo di sentenza di condanna del Tribunale di Sondrio a carico di emesso il 15.12.2021 per violazione dell'art. 572 Parte_1 c.p. ai danni della coniuge. Il ricorrente nulla opponeva. All'esito il Giudice si riservava.
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 dicembre, il Giudice, con ordinanza del 16.12.2021, in via temporanea e urgente: confermava l'affido in via esclusiva del figlio minore alla madre ed il collocamento presso di lei con l'assegnazione della casa coniugale sita in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B alla ricorrente;
demandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN, luogo di residenza del minore, di valutare la possibilità ove le condizioni lo permettessero e la situazione si fosse stabilizzata, di procedere, in via graduale, agli incontri tra padre e figlio minore in Spazio Neutro;
incaricava i Servizi Sociali competenti di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente all'A.G. eventuali criticità; poneva a carico di l'obbligo di Parte_1
pagina 4 di 20 contribuire al mantenimento del figlio nella complessiva somma di € 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie. Quanto all'assegno divorzile, il Giudice riteneva che lo svolgimento di stabile attività lavorativa da parte della resistente, preso atto dell'effettiva durata del matrimonio, non consentisse la corresponsione dell'assegno.
7. Con sentenza parziale del 3.05.2022 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e , Parte_1 Controparte_1 disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio in ordine alle restanti domande.
8.In data 19.05.2022 veniva pubblicata la sentenza n.17/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento RG n. 459/21 c.c., che rigettava l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale di Sondrio in data 7.08.2020, pubblicata il 28.03.2018, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando alla rifusione delle spese Parte_1 liquidate in complessivi €2.500,00.
9.Con sentenza n. 291/2024, emessa in data 11.07.2024, pubblicata il 29.07.2024 il Tribunale di Sondrio, ha così statuito:
“1) Conferma l'affido in via esclusiva alla madre del figlio (nato il [...]), che RSona_1 rimarrà collocato con lei presso la casa familiare;
2) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B alla madre;
3) Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN, luogo di residenza del minore, la possibilità in futuro, ove le condizioni lo permettano e la situazione si sia stabilizzata, di avviare in via graduale degli incontri tra padre e figlio minore in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni del minore stesso, secondo tempi e modalità ritenute congrue, con progressiva eventuale liberalizzazione tenuto conto della situazione di benessere psicofisico del minore e dell'andamento dei percorsi intrapresi;
4) Incarica i Servizi Sociali competenti di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Parte_1 complessiva somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio;
6) rigetta la domanda di assegno divorzile;
7) pone a carico di le spese di lite in favore della convenuta che si liquidano, Parte_1 già compensate nella misura del 20%, in euro 6.092.80 a titolo di compensi ex DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.”
Il Tribunale osservava che nulla risultava mutato rispetto a quanto accertato in sede di separazione e posto a base della decisione assunta, sia per la condizione di presumibile scarsa adeguatezza all'assunzione del ruolo di genitore da parte del padre (disinteresse nei confronti del figlio, mancata partecipazione e rifiuto di collaborare con i servizi, presentandosi agli appuntamenti in stato di pagina 5 di 20 alterazione con odore di alcol) sia per la prognosi favorevole riferita alla madre, visto lo stato di benessere del minore ed il fatto che la stessa se ne fosse sempre occupata. Anche le diverse relazioni depositate dai Servizi Sociali nel giudizio confermavano quanto già precedentemente appurato. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale rilevava che la mera circostanza dell'instaurazione di una convivenza more uxorio non potesse reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, occorrendo invece che la revoca dell'assegnazione fosse subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del RS minore;
di conseguenza, considerato l'attuale stato di serenità di e ritenuto il preminente interesse di quest'ultimo a non modificare le ordinarie abitudini di vita, stante il collocamento del figlio minore presso la madre, confermava il provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Quanto alle modalità di visita con il genitore non affidatario e agli interventi da attuare, il Tribunale confermava le determinazioni precedentemente assunte tramite incarico e delega ai Servizi Sociali competenti, non ritenendo sussistenti i presupposti per una calendarizzazione delle visite come richieste dal padre, con particolare riferimento all'atteggiamento discontinuo del padre nei confronti dei Servizi stessi, che aveva portato ad una definitiva interruzione del rapporto in essere. Il Tribunale , rilevato che il solo da maggio 2023 sembrava aver accettato la presa in carico del Servizio di ER- Pt_1 mutato in relazione alla sua nuova residenza- presentandosi regolarmente agli incontri, salvo poi abbandonare il percorso con i servizi specialistici dal 19/11/2023 demandava ai Servizi Sociali la verifica della futura possibilità di avvio degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro e con modalità osservate purché rispondenti all'interesse del minore, con incarico altresì di avviare o proseguire tutti gli interventi necessari a supporto e sostegno. Veniva invece respinta la domanda del di modifica del Servizio Sociale territoriale Pt_1 competente. In punto di mantenimento, il Tribunale rilevava che le condizioni economico reddituali delle parti risultavano analoghe a quelle accertate in sede di separazione, altresì validate dalla Corte d'Appello di Milano, in forza delle quali il ricorrente era ritenuto in possesso di ampie capacità reddituali, in ragione del fatto che costui fosse persona sana, di giovane età e disponesse di integra capacità lavorativa, oltre che persona di indiscussa capacità lavorativa e di professionalità; di contro, la moglie risultava svolgere l'attività di commessa presso l'Iperal di Prata Camportaccio percependo uno stipendio mensile di circa
€ 1.000,00. Risultavano inoltre a carico del importanti spese - mutuo di 185.000,00 euro per l'acquisto Pt_1 della casa familiare, sita all'interno di un complesso residenziale di lusso nei pressi del centro di NN, comportante il rimborso di rate trimestrali di circa 5.780,73 , versamento a favore di altra figlia, nata da precedente relazione, di un contributo al mantenimento ammontante a 800,00 franchi CH mensili, obbligazione rispetto alla quale non aveva documentato richieste di riduzione;
il Pt_1 ricorrente aveva inoltre mantenuto, come già in sede di separazione, un buon tenore di vita, risultante dai suoi frequenti viaggi effettuati sia in passato che nell'attualità, motivo per cui, tra gli altri, non aveva proseguito i propri incontri con il Servizio Sociale. Quanto all'incapacità di sostenere i ratei del mutuo, la circostanza era di fatto venuta meno, avendo il ricorrente ripianato l'intero debito. Tanto premesso, con riferimento all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, il Tribunale confermava il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio minore nella misura di 400,00 euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
respingeva la domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della , come già statuito in sede ordinanza presidenziale, in CP_1 ragione della stabile relazione avviata con il nuovo compagno dalla quale era nata la figlia Per_2
pagina 6 di 20 8. Avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, in data 3.03.2025 ha interposto Parte_1 RS appello, con la richiesta di sentire le parti, di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse di ordinando ai servizi Sociali di NN di predisporre il programma di avvio degli incontri padre e figlio (nonché nonni e nipote) e di revocare la condanna alle spese del giudizio di primo grado posta a suo carico. Con vittoria di spese. Nel corpo dell'atto di appello l'appellante, con riferimento alla casa coniugale, ha lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe valorizzato la proposta di comparizione personale delle parti per consentire alla di esprimersi sulla proposta irrevocabile, formulata dai genitori del CP_1
di concessione in comodato gratuito di un immobile di loro proprietà sito a NN in Via Pt_1 Raschi 29, accordo che avrebbe, da un lato, permesso di avere sempre per il minore e per la di lui madre un appartamento confortevole, accogliente ed agevole per gli spostamenti e, dall'altro, liberare la casa coniugale, il cui mutuo era stato completamente pagato dal padre, , così da Controparte_2 poterla vendere e liberare risorse economiche importanti. L'appellante ha pertanto invocato la comparizione delle parti nel giudizio di appello per dibattere la questione e trovare un accordo. Con il secondo motivo d'appello il ha censurato la decisione del Tribunale di Sondrio per aver Pt_1 posto a proprio carico le spese di lite in favore della , nulla argomentando in ordine a CP_1 tale disposizione;
ha ribadito di essere stato, a suo tempo, ammesso al gratuito patrocinio - ammissione poi revocata con decreto impugnato dal - in ragione del fatto che non percepisse alcun Pt_1 reddito;
ha rappresentato di vivere a casa dei genitori e di essere mantenuto dal padre;
ha evidenziato che la avesse richiesto nel corso del giudizio di primo grado, il versamento di un CP_1 assegno divorzile a suo favore di € 100,00 e un contributo alle spese pari al 60%, in favore del figlio RS minore richieste, a suo dire, entrambe rigettate;
di guisa che, secondo l'odierno appellante, la soccombenza lui imputata sarebbe insussistente. Infine l'appellante ha dedotto l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine all'avvio degli incontri padre e figlio, evidenziando che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN (SO) non hanno mai predisposto alcun programma per pianificare tempi e modi del riavvicinamento al figlio, sebbene da parte sua avesse partecipato ad incontri con i Servizi di Spotorno (SV).
9.Con decreto del 6.03.2025, il Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte d'appello ha fissato udienza in data 1.07.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
10. In data 10.03.2025 ha chiesto la trattazione in presenza del giudizio, adducendo Parte_1 la necessità di conoscere le intenzioni della Signora circa la proposta di trasferire CP_1 RS l'abitazione di lei e del figlio nell'appartamento di via dei Raschi 29, messo a disposizione dai genitori dell'appellante, nonché al fine riesaminare un'eventuale definizione transattiva considerato che le trattative a suo tempo intraprese si erano arenate.
11. Con comparsa del 30.05.2025 si è costituita ed ha chiesto, preliminarmente, Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal atteso che la Pt_1 sentenza di divorzio ha ribadito la fondatezza delle decisioni rese in sede di separazione, poi confermate in appello e tenuto conto altresì del comportamento processuale del teso a Pt_1 intraprendere plurime iniziative processuali- beneficiando del patrocinio a spese dello Stato- che ha costretto l'appellata a sopperire ad ingenti esborsi per l'assistenza in giudizio. L'appellata ha quindi chiesto, a riguardo, in conformità con quanto osservato dal Tribunale di Sondrio nella statuizione di revoca al gratuito patrocino disposta il 12.08.2024, il rigetto di qualsivoglia pagina 7 di 20 richiesta ulteriore di ammissione all'assistenza a spese dello Stato in favore dell'appellante, considerata la reale situazione economico- patrimoniale di quest'ultimo. L'appellata ha altresì dedotto che l'abitazione “alternativa” offerta dai genitori del in luogo Pt_1 dell'attuale residenza familiare risulta attualmente occupata da un nucleo famigliare, come evincibile anche dalla documentazione fotografica allegata (doc.P) e comunque abbisogna di importanti interventi manutentivi. L'appellata ha altresì evidenziato che lo scorso inverno aveva avuto un incontro coi nonni paterni del minore davanti a un notaio di NN durante il quale era stata individuata una soluzione transattiva meritevole di approfondimento alla quale tuttavia la famiglia non aveva più dato Pt_1 seguito. RS Tanto premesso, l'appellata ha dedotto che il figlio risiede dalla nascita nell'immobile assegnato in sede di separazione -peraltro fonte di gravose spese condominiali per la madre- ed è lì radicato, coltivando i propri spazi e le proprie relazioni, frequentando i propri amichetti vicini di casa sicchè, come statuito dal Tribunale, differenti soluzioni logistiche creerebbero solo difficoltà al minore. RS Quanto all'obbligo di contribuzione al mantenimento di l'appellata ha chiarito di non aver mai ricevuto, a partire dal 2018, alcun assegno da parte del trovandosi costretta a interporre Pt_1 diversi atti di precetto ed a gestire in maniera esclusiva il figlio dal punto di vista economico ed educativo;
anche in ragione di ciò, ha evidenziato che la casa coniugale risulta l'unico bene di proprietà del signor chiara garanzia rispetto ai crediti alimentari della madre (e del figlio), mai Pt_1 spontaneamente soddisfatti dal padre. In ordine al secondo motivo d'appello, ha rammentato che l'asserita mancata Controparte_1 motivazione della condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. non costituisce, come vorrebbe il ricorrente, un motivo di appello, posto che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza e non richiede una motivazione specifica. Quanto alle censure rivolte dal all'operato dei Servizi Sociali, che non si sarebbero attivati a Pt_1 sostegno del riavvicinamento tra padre e figlio né avrebbero agevolato il rapporto con i nonni paterni, l'appellata ha osservato che nel corso degli anni il non ha modificato il proprio Pt_1 comportamento, rifiutandosi di fornire il minimo contributo, impegno e collaborazione ai Servizi Sociali, non presentandosi agli appuntamenti, ad esclusione di quello iniziale. Quanto ai nonni paterni, RS ha chiarito che li incontra periodicamente, recandosi anche a casa loro a Madesimo, trascorrendo con loro anche intere giornate.
12. All'udienza del giorno 1.07.2025 la Sig.ra ha dichiarato di non convivere con il CP_1 compagno, Sig. , padre della figlia pur conducendo una vita in comune;
ha RSona_3 Per_2 altresì dichiarato di lavorare in un negozio di abbigliamento e di percepire uno stipendio di € 1.400,00 al mese. Il Procuratore Generale, salvo l'audizione del minore rimessa alla Corte, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. I difensori delle parti hanno concluso come da atti introduttivi. La Corte ha riservato la decisione.
13. Con provvedimento provvisorio emesso in data 1.07.2025 la Corte, riservata ogni valutazione sul merito dell'appello proposto da , ha disposto la nomina di un curatore speciale per il Parte_1 minore in ragione del conflitto di interessi evidenziatosi in atti tra la posizione del figlio e RSona_1 quella dei genitori ed il conseguente possibile pregiudizio per il minore. Col medesimo provvedimento RS la Corte ha altresì disposto procedersi all'audizione del minore pagina 8 di 20 RS 14. Il 16.10.2025 è stata effettuata l'audizione del minore alla presenza del curatore speciale e dell'esperto nominato dalla Corte.
15. All'udienza del 19.11.2025 le operatrici del Servizio Sociale di NN a richiesta della Corte hanno precisato che in ragione del passaggio di consegne col Servizio di ER dal 2022 non hanno più nessun tipo di interlocuzione col Sig. Pt_1 La dott.ssa del Servizio di ER ha dichiarato di aver preso servizio presso l'ente da giugno Tes_1 2025 per quanto ha potuto constatare dopo il passaggio di consegne al servizio nel 2022 non ci sono stati contatti del Sig. col servizio, mentre da giugno 2025 è ripresa l'interlocuzione e il Sig. Pt_1 si è presentato a tutte le convocazioni del servizio e ne ha seguito le indicazioni. Pt_1 Per il Servizio Sociale del comune di NN le dott.sse e hanno precisato Parte_2 Per_3 che sono presenti agli atti due relazioni dei servizi sociali di ER relative agli anni 2023 e 2024. RS La signora ha dichiarato “ ha iniziato un percorso di supporto psicologico da CP_1 marzo 2025. Prima non aveva mai manifestato segnali che ne indicassero la necessità. L'ultimo incontro è stato fatto il 10/11/2025. Ci sarà un incontro ii 24/11/2025. Viene seguito dal centro pedagogico napoletano in persona della dott.sa Maria Varietti. Non sono in possesso adesso di documentazione relativa a questo percorso. In relazione all'episodio della piscina preciso che AN si è molto spaventato perché gli si era avvicinato un uomo, circostanza confermata anche dalla signora del bar. lo non ho visto direttamente la scena, soltanto dopo quando sono salita ho visto il signor Pt_1 RS nell'area bar del centro polisportivo. Mi dichiaro disponibile affinché ove ritenuto necessario dalla Corte, intraprenda un percorso di supporto psicologico sotto il monitoraggio del servizio sociale RS anche in relazione alla tematica della figura paterna. Comprendo che abbia un nucleo di dolore correlato alla vicenda separativa perché anche io ho avuto una profonda sofferenza per il naufragio RS del rapporto col padre di rivelatosi una persona diversa da come inizialmente l'avevo RS rappresentata e per la sua incapacità di cambiare in senso conforme agli interessi di " RS I Servizi Sociali di NN interpellati hanno dichiarato che la madre di li aveva informati di questo percorso ma loro lo avevano interpretato più come un percorso sulle emozioni e sulla gestione della rabbia;
non dispongono di nessuna documentazione a riguardo;
hanno precisato che come riscontrato anche in occasione della visita domiciliare di cui all'ultima relazione di aggiornamento si è RS riscontrata una forte emotività di in relazione alla tematica del padre. Il difensore dell'appellata ha dichiarato di essere in possesso di documentazione relativa al suddetto percorso sebbene fin qui non depositata agli atti, dichiarando la disponibilità al deposito.
Il Signor ha dichiarato "preciso che fin qui io ritengo di aver trovato un atteggiamento Pt_1 ostruzionistico da parte dei servizi sociali di NN davanti ai quali mi sono presentato ben tre Co volte anche con i nonni paterni di e l'avvocato senza ricevere adeguato riscontro alle mie istanze e al mio desiderio di riallacciare i rapporti con mio figlio pur nei tempi e alle condizioni eventualmente individuate dal servizio. Mi dichiaro disponibile da qui in avanti a seguire le indicazioni dei servizi sociali per addivenire al risultato che auspico di una ripresa del rapporto con lan. Non seguo nessun tipo di percorso individuale anche perché non mi è stato mai indicato. Rappresento che parte appellata vive nell'abitazione di mia proprietà col nuovo compagno. Sono anche disponibile a trasferirmi nuovamente a NN laddove ciò possa agevolare i percorsi per una ripresa di rapporti con lan."
I Servizi Sociali di NN hanno precisato che dalle relazioni dei servizi di ER risulta che nel 2023 era stato prescritto un percorso per il signor Pt_1
pagina 9 di 20 Il Servizio Sociale di ER ha precisato che erano stati effettuati degli incontri dal signor Pt_1 presso il dipartimento di salute mentale che sono stati poi interrotti non ravvisandosi i presupposti per il proseguimento. Il signor ha dichiarato "preciso che ho seguito per mesi il percorso psicologico che mi era Pt_1 stato indicato poi concluso. Non sono in grado da solo di stabilire se sia necessaria una ripresa di detto percorso."
L'Avv. Merizzi si è riportato alle conclusioni e alle argomentazioni dell'atto introduttivo, rimettendosi RS alla Corte per l'adozione di ogni provvedimento utile per il benessere di ed altresì per l'eventuale individuazione di percorsi che possano aiutare anche il Sig. a prepararsi all'eventuale ripresa di Pt_1 rapporti con un figlio che non vede ormai da anni.
Il Presidente ha aperto il contradditorio in relazione alla documentazione depositata il 17/11/2025 da parte appellata e fin qui non autorizzata dalla Corte relativa a sentenza emessa dal Tribunale di Savona emessa il 10/07/2025 nei confronti del per il reato ex art. 612 bis c.p. commesso nell'ambito Pt_1 dei rapporti condominiali. La difesa di parte appellante si è rimessa alla Corte sull'ammissione della sentenza prodotta da parte appellata inerente a fatti estranei al presente giudizio. Il Procuratore Generale si è opposto all'ammissione della sentenza trattandosi di pronuncia non irrevocabile ed estranea ai fatti del presente giudizio. Il curatore speciale non si è opposto alla produzione della sentenza e alla relativa ammissione, ritenendo che i comportamenti dalla medesima descritti rilevino anche ai fini delle valutazioni del presente giudizio.
Nel merito, il curatore speciale si è riportato alle conclusioni dell'atto di costituzione, evidenziando che il provvedimento impugnato già prevede una serie di interventi e disposizioni necessari per il benessere complessivo del minore anche sotto il profilo psicofisico e per il supporto de nucleo. L'Avv. Del Curto si è riportato alle conclusioni dell'atto introduttivo, manifestando la disponibilità agli interventi che la Corte ritenesse di adottare come presa in carico psicologica del minore ed auspicando altresì vivamente che da parte del Signor venga dismesso l'atteggiamento rivendicativo nei Pt_1 confronti degli altri e venga intrapresa la complessiva cooperazione con i servizi sociali finalizzata a verificare la possibilità di una effettiva ripresa dei rapporti col minore che dovrà essere necessariamente mediata dall'intervento del servizio sociale, senza iniziative autonome dell'appellante che potrebbero ulteriormente destabilizzare il minore. Il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata con l'integrazione di una specifica presa in carico psicologica del minore e l'avvio per il signor di Pt_1 un percorso individuale di supporto alla genitorialità e ancor prima di una presa in carico individuale che lo aiuti sotto il profilo psicologico ad attenuare gli aspetti di irascibilità del suo carattere e a lavorare altresì sulla gestione delle emozioni correlate ad una eventuale futura ripresa dei rapporti col minore dopo una così lunga interruzione. La Corte, riservata ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta da parte appellata il 17/11/2025, ha trattenuto la causa in decisione
Motivi della decisione Profili preliminari
pagina 10 di 20 Preliminarmente si rileva che benché l'appello sia stato formalmente introdotto con ricorso ex art. 473.bis30 cpc, il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 25.10.2021, ben prima del 28/02/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
*** Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2025 la Corte ritiene di procedere all'acquisizione agli atti del presente giudizio della documentazione prodotta dall'appellata il 17.11.2025 e relativa alla sentenza emessa il 10.07.2025 dal Tribunale di Savona nei confronti di che lo ha Parte_1 condannato alla pena di anni 1 di reclusione per reati di stalking, lesioni aggravate, danneggiamento e violenza privata commessi dal nei confronti dei condomini del plesso “Le Mimose” di Pt_1 ER dal 2018 e tuttora in corso. Ed invero pur trattandosi di sentenza non irrevocabile, la rilevanza del documento ai fini della decisione discende in primo luogo dal fatto che già i Servizi Sociali di ER nella relazione sopra richiamata del 24.01.2024 facevano riferimento a problematiche avute dal con i condomini del Pt_1 nuovo alloggio in Liguria. A ciò si aggiunga che i fatti oggetto della sentenza valgono ad attestare il perdurare delle problematiche di impulsività del già riscontrate in passato dai Servizi Sociali e Pt_1 RS rilevano quindi ai fini dell'individuazione degli interventi più opportuni nell'interesse del minore di cui si dirà meglio in seguito. La difesa del non ha peraltro manifestato opposizione all'acquisizione di tale sentenza, Pt_1 rimettendosi alla Corte.
§ La casa familiare. Giova evidenziare che esula dall'oggetto del presente giudizio la questione relativa alla proposta di irrevocabile di concessione di un'abitazione in comodato gratuito formulata il 16.04.2024 alla Sig.ra da parte dei genitori del proposta in relazione alla quale l'appellante Controparte_1 Pt_1 nell'esposizione del primo motivo di appello -non formalmente richiamato nelle conclusioni- chiedeva aprirsi un dibattito in presenza nel corso del presente giudizio onde addivenire ad un accordo sul punto tra le parti in causa. Si tratta, invero, di questione che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi anzi addirittura, nello specifico caso, rispetto a soggetti terzi, ovvero i genitori del Pt_1 In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di pagina 11 di 20 rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205). Del resto l'appellata già nell'atto di costituzione del giudizio di appello ha dedotto l'inconsistenza di tale proposta, evidenziando che l'immobile “alternativo” a lei offerto dai genitori del risulta Pt_1 occupato e comunque necessita di importanti lavori di manutenzione;
da ultimo in occasione dei colloqui con i Servizi Sociali di NN l'appellata ha chiaramente espresso di non avere alcuna intenzione di lasciare l'abitazione familiare (cfr. relazione del 13.11.2025). Inoltre l'appellata ha dato atto di trattative intercorse nel recente passato con gli ex suoceri per addivenire ad una composizione della controversia sulla casa che tuttavia non ha avuto alcun seguito da parte della famiglia Pt_1 Il dal canto suo continua ancora nell'atto di appello a far riferimento alla medesima proposta Pt_1 sopra richiamata, rispetto alla quale la ha già espresso la sua contrarietà e che CP_1 comunque, si ripete, comporterebbe il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto al presente giudizio. In tale complessivo contesto non sussistono i presupposti per l'esperimento del tentativo di conciliazione sul punto considerato che il processo civile deve orientarsi nel senso della sua ragionevole durata, pena la violazione del principio costituzionale derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da cui discende che al giudice è impedito di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio (Cass. Sez. 3, n. 20122 del 18/09/2009; S.U.3.11.2008, n.26373). Si evidenzia comunque, per completezza, che il provvedimento di assegnazione della casa familiare comporta il conferimento all'assegnatario di un diritto personale di godimento e si fonda sulla necessità di conservare l'habitat domestico dei minori, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia. Nel caso in esame il giudice di primo grado ha correttamente motivato l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra con riferimento alla necessità preservare la serenità del minore CP_1 RS
evitando che lo stesso muti le proprie abitudini di vita, e ha altresì evidenziato l'insufficienza dell'instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'assegnataria a determinare automaticamente la revoca dell'assegnazione, ove rispondente all'interesse del minore. RS Il malessere di riscontrato all'esito dell'audizione che rende necessario, come meglio si dirà in seguito, l'avvio di una presa in carico psicologica del minore per approfondire i temi della figura paterna e del dolore espresso per la separazione dei genitori, vale a dimostrare la non rispondenza all'interesse del minore di un improvviso mutamento della sua collocazione abitativa che finirebbe in RS questo momento per destabilizzarlo ulteriormente: del resto ha chiaramente manifestato la paura che la sua attuale situazione possa cambiare. Si rammenta, comunque, che l'assegnazione della casa familiare è un titolo la cui durata è inevitabilmente ancorata all'interesse del figlio minore, come tale suscettibile di venir meno con il raggiungimento della maggiore età o dell'autosufficienza economica dello stesso.
§ Gli incontri padre figlio. Quanto alla tematica degli incontri padre figlio giova richiamare le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti:
-relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 9.02.2022: il Servizio ha contattato telefonicamente il il 13.01.2022 per una prima convocazione ma l'uomo si è mostrato Pt_1 poco accessibile al dialogo, perciò è stata effettuata una convocazione tramite e-mail come da lui richiesto. Il tramite il suo avvocato, ha declinato il primo appuntamento proposto, Pt_1 chiedendo altre date e poi si è presentato al Servizio il 2.02.2022 accompagnato da genitori e RS avvocato. Il difensore ha dichiarato la volontà del di riallacciare i rapporti col figlio Pt_1 pagina 12 di 20 che non vede dal 2018, precisando che il si è ritirato a ER nell'abitazione dei Pt_1 genitori per non incrementare ulteriormente il livello di conflittualità. Il ha Pt_1 personalmente riferito di vivere a ER e di essere disoccupato, di vedere la Sig.ra solo nelle aule dei Tribunali e di non essersi fatto più sentire nemmeno col CP_1 figlio, esprimendo rabbia per la presenza di una nuova figura nella vita di suo figlio e la frustrazione per vedersi privato dei suoi beni materiali, oltre che per le poche possibilità di visita
RS del minore da parte dei nonni paterni. Interpellato dal servizio sulla disponibilità a lavorare su sé stesso per creare le condizioni per riallacciare i rapporti col figlio si è dichiarato disponibile
RS a partecipare a colloqui presso il Servizio. I nonni paterni hanno riferito di aver sempre visto negli ultimi quattro anni, accordandosi di volta in volta con la Sig.ra : di recente CP_1
RS RS fino a Natale hanno visto ogni settimana, il lunedì pomeriggio. La madre di dopo un iniziale atteggiamento sulla difensiva si è presentata a colloquio dal Servizio, manifestando
RS preoccupazione per la nuova richiesta del e per il timore di stravolgere la vita di che Pt_1 ha trovato un nuovo equilibrio e dichiarandosi non disposta a far vedere il figlio al che Pt_1
RS ritiene pericoloso e imprevedibile. La donna ha confermato che non vede il padre da circa cinque anni e che ultimamente non chiede di lui, riconoscendo che ciò sia spiacevole ma
RS affermando che adesso vive come padre il Sig. nuovo compagno della madre e Per_3 padre della sorellina La ha confermato che fino a prima di Natale gli Per_2 CP_1
RS incontri di coi nonni paterni sono stati costanti al lunedì pomeriggio, precisando che non è
RS a richiederli sebbene poi sia contento quando sta con loro: ha precisato di essere
RS preoccupata per l'aggressività e imprevedibilità del e per questo non lascia a Pt_1
RS pernottare dai nonni. Al colloqui col minore è apparso sereno: è emerso un forte
RS attaccamento verso la madre e il suo compagno che spesso chiama papà; il minore ha Per_3 riconosciuto come importanti i nonni, materni e paterni e si è mostrato legato ai genitori di Per_3
RS che pure chiama nonni. non ha fatto nessun riferimento al padre naturale nemmeno sollecitato;
-relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 4.04.2022: il Servizio, a fronte ella disponibilità dichiarata dal a partecipare a colloqui di monitoraggio in vista di un Pt_1 RS possibile riavvicinamento a ha proposto un calendario di incontri con possibilità di concordare alcune date. Tuttavia il non si è presentato agli appuntamenti fissati e non ha Pt_1 confermato nessuna data tra quelle proposte. Il Servizio ha cercato di contattarlo anche tramite il suo avvocato ma non c'è stata risposta. La Sig.ra ha invece continuato a CP_1 mostrarsi collaborante, pur ribadendo la propria preoccupazione per l'eventuale avvicinamento RS del figlio al padre. A fronte dell'immutata situazione e dell'attuale benessere di il Servizio non ha ritenuto opportuno convocare il minore ulteriormente;
- relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 13.12.2022: nell'agosto 2022 il sig. ha contattato il Servizio informandolo che sarebbe andato presso l'abitazione dei
Pt_1 RS genitori e manifestando la volontà di riallacciare i rapporti con il figlio Il Servizio ha proposto di effettuare una fase di conoscenza col senza ricevere risposta. In seguito alla
Pt_1 richiesta del Tribunale di Sondrio che lamentava la mancanza di aggiornamenti in vista dell'udienza prevista per il 19.10.2022 e perciò rinviata alla data 11.01.2023 è stato fissato un colloquio cui il ha partecipato accompagnato dall'avvocato e dal padre. In questa
Pt_1 occasione il ha espresso con toni adeguati la sua rabbia e frustrazione per la situazione,
Pt_1 esprimendo il desiderio di riallacciare i rapporti col figlio ed altresì che i nonni paterni potessero vedere il nipote con regolarità e non solo in base alle decisioni della madre. Durante il colloquio è emersa la forte conflittualità con la Sig.ra legata principalmente alla questione CP_1 economica e all'iter giudiziario. Il ha manifestato disponibilità ad essere preso in carico
Pt_1 pagina 13 di 20 presso il Servizio Sociale di ER per proseguire il percorso inizialmente proposto dal RS Servizio della Valchiavenna. La madre di convocata dal Servizio, ha riportato lo stato di RS benessere di Descritto come sereno;
la signora ha espresso parere negativo alla proposta del Servizio di regolamentare gli incontri coi nonni paterni secondo un calendario condiviso, adducendo motivi legati alla routine settimanale del figlio e agli impegni familiari, pur manifestando la volontà di tenere i rapporti nonni/bambino riconoscendoli positivi per il figlio. La Sig.ra ha anche espresso timore che durante gli incontri coi nonni possa CP_1 RS essere presente il atteso che ad agosto, secondo quanto riferitole da nella casa dei Pt_1 nonni era presente il che il minore non aveva nemmeno riconosciuto e i nonni lo Pt_1 avevano incalzato a salutare il papà. Anche il ha riportato nel colloquio lo stesso episodio, riferendo di essersi sottratto alla Pt_1 presenza del figlio, evitando contatti diretti ed uscendo dalla finestra. Conclusivamente il Servizio attesta la necessità di un percorso strutturato e di una presa in carico continuativa del Sig. che sia di supporto per superare la ferita della separazione e Pt_1 costruire le basi per il rapporto col figlio e che andrà organizzata presso il servizio sociale di competenza. Il Servizio attesta di non ritenere opportuno procedere al monitoraggio del benessere RS di finchè non ci saranno le condizioni per effettuare gli incontri padre/figlio considerato che RS non riconosce la figura del padre naturale, ha instaurato ottimi rapporti con la famiglia allargata e si mostra sereno;
- relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 4.09.2023 : atteso che il sig.
Pt_1 risulta stabilmente residente a [...], il Servizio ha chiesto la presa in carico per garantire la continuità e la possibilità di accesso al sig. Il passaggio di consegne tra i Servizi è stato
Pt_1 effettuato a febbraio 2023 e il Sig. ha preso i contatti con i servizi di competenza a
Pt_1 maggio 2023. Durante le reti di aggiornamento è emerso che il Sig. si era presentato al
Pt_1 servizio in modo puntuale e aveva accettato anche la presa in carico dei servizi specialistici. Sulla scorta dell'aggiornamento del Servizio di ER, il Servizio di NN ritiene utile che prima di attivare gli incontri tra padre e figlio sia monitorato il minore per avviare un supporto psicologico in quanto con il padre naturale non ci sono rapporti da tanto tempo, infatti l'ultimo incontro risale al 2018 in modalità protetta in cui erano intervenuti i carabinieri per l'atteggiamento non opportuno del sig. in merito a ciò si ritiene utile mettere in atto tutti
Pt_1 i supporti necessari all'interesse del minore”; Dall'allegata relazione del Servizio Sociale di ER datata 1.09.2023 risulta che il 5.03.2023 il si è spontaneamente presentato presso il Servizio per chiedere un supporto
Pt_1 RS al fine di riprendere gli incontri con Da maggio sono stati avviati i colloqui col Servizio durante i quali è stato proposto al di effettuare alcune visite presso i servizi specialistici
Pt_1 dell'ASL ed approfondire l'aspetto legato all'abuso di alcool e all'impulsività Il ha fatto
Pt_1 presente in varie occasioni i vissuti di frustrazione per non poter vedere il figlio e per gli inganni che ritiene di aver subito dalla ex moglie, oltre che per la trascuratezza di interventi del Servizio della Valchiavenna a tutela del rapporto col figlio. Il si è presentato regolarmente agli
Pt_1 incontri proposti presso il Servizio di ER e presso i servizi specialistici, aggiornando il Servizio sulla presa in carico del SerD e del SSM: dall'aggiornamento telefonico con il Servizio di Salute Mentale è emerso che il non risulta affetto da una patologia maggiore in atto,
Pt_1 perciò è considerato un paziente che non necessita di una presa in carico;
la medesima Tes_ conclusione è stata espressa anche dal secondo cui a seguito di accertamenti clinici il non ha mostrato segni di abuso alcolico. Conclusivamente dagli elementi raccolti risulta
Pt_1 che la situazione personale del è sufficientemente stabile e non appaiono evidenti motivi
Pt_1 RS ostativi alla promozione di un riavvicinamento al figlio pagina 14 di 20 -relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di ER del 24.01.2024: il Servizio ha continuato a monitorare la situazione del attraverso colloqui, comunicazioni telefoniche
Pt_1 ed incontri di verifica ai quali l'uomo si è presentato puntualmente. Il 2.11.2024 durante un colloquio il Servizio, in accordo con il SSM e alla luce di problematiche sorte con i condomini del nuovo alloggio, ha sollecitato il a continuare il percorso con il SSM per ragionare
Pt_1 sulla sua impulsività fissando un appuntamento per il 7.11.2023: il nella data indicata si
Pt_1 è recato presso il SSM ma non essendo presente lo psichiatra col quale aveva fatto i precedenti colloqui si è sentito demotivato dal dover nuovamente raccontare tutta la sua storia. Il 19.11.2023 il ha informato che non sarebbe andato al secondo appuntamento col SSM fissato per
Pt_1 l'indomani perché si trovava in Sardegna;
in seguito non ha preso accordi per fissare altri appuntamenti e risulta aver trascorso periodi in Sardegna, Riva del Garda e in Spagna. Durante un colloquio del 18.01.2024 il ha riportato uno stato di stanchezza per le procedure in
Pt_1 essere, esprimendo di non volere portare avanti il percorso con il SSM in quanto non obbligatorio;
ha inoltre dato atto di aver avuto delle occasioni lavorative che lo portavano lontano da Savona ponendolo nella condizione di non poter essere seguito dai Servizi in questo territorio, manifestando l'intenzione di trovare lavoro all'estero.
Da ultimo nel presente giudizio di appello è pervenuta relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 13.11.2025 da cui risulta il Servizio dopo il passaggio di consegne con il Servizio Sociale di ER non ha più avuto contatti diretti con il Sig. Parte_1 RS In ordine al nucleo familiare del minore il Servizio di NN attesta di aver incontrato il 30.10.2025 la Sig.ra che ha subito manifestato il suo disaccordo rispetto a possibili CP_1 incontri con il minore presso il Servizio e a successivi incontri con lei, focalizzandosi esclusivamente sul Sig. e i suoi problemi di condotta. Rispetto al nuovo nucleo familiare la signora appare più Pt_1 riservata e sostiene che non convive con il compagno, anche a causa del suo lavoro RSona_3 RS di vigile del fuoco, pur condividendo la quotidianità. Rispetto a la madre sostiene che è sereno, frequenta la scuola con profitto ed è impegnato nell'attività sportiva del nuoto;
il minore avrebbe poi espresso il desiderio di cambiare cognome, assumendo quello del Sig. Per_3 La signora ha precisato che la casa in cui vive con i figli è di proprietà dell'ex marito, dichiarando di non avere intenzione di lasciarla e anzi manifestando la volontà di rilevarla in quanto unico bene di RS proprietà del e quindi unico potenziale patrimonio che potrebbe ereditare dal padre. Pt_1
La ha espresso preoccupazione sugli incontri previsti con il Servizio e sul fatto che il CP_1 minore sia stato ascoltato, temendo che tali eventi possano compromettere l'equilibrio raggiunto dal
RS nucleo familiare;
ha precisato che non ha più visto il padre dall'ultimo incontro in spazio neutro dell'aprile 2018 e che il non è attualmente in grado di ricostruire un rapporto col figlio poiché Pt_1
RS non conduce una vita stabile e regolare e considerato altresì che non chiede di incontrar il padre. La signora ha riferito di un episodio avvenuto il 17.10.2025 presso la piscina che i figli frequentano: AN le avrebbe riferito che mentre si trovava al bar della piscina era stato avvicinato da un uomo che gli aveva chiesto “Tu sei AN?”; il bambino spaventato si sarebbe immediatamente recato dalla madre negli spogliatoi per riferirle l'accaduto e la signora avrebbe subito contattato il suo difensore e i Carabinieri per chiedere come comportarsi. La situazione si sarebbe risolta spontaneamente perché l'uomo si era allontanato. In precedenza una vicina di casa ligure aveva avvisato la signora sulla
RS presenza del in Valchiavenna e lei aveva allertato raccomandandogli di fare attenzione. Pt_1
RS In occasione della visita domiciliare effettuata il 10.11.2025 ha mostrato l'ambiente in cui vive all'operatrice e ha raccontato di un generale stato di benessere, riferendo vari episodi della vita
RS quotidiana, Durante la conversazione ha chiamato “papà” il compagno della madre riferendosi al
RS Sig. come al “vecchio papà”. Alla richiesta sul se sapesse i motivi della visita del servizio Pt_1
pagina 15 di 20 ha affermato con le lacrime agli occhi “perché è da tanto che non vedo il mio vecchio papà”.
RS L'operatrice gli ha ricordato l'episodio della piscina descritto dalla madre e ha affermato di essersi spaventato ma di non aver riconosciuto il padre.
RS La in occasione dell'accesso domiciliare ha affermato che è molto legato ai CP_1 genitori del compagno che chiama nonni, ciononostante lei continua ad agevolare il mantenimento del
RS rapporto tra il figlio e i genitori del invitandoli ad eventi importanti per e Pt_1 accompagnandolo a casa loro. Il 30.10.2025 il Servizio ha fatto un incontro presso la scuola in occasione del quale le docenti hanno
RS riferito che è un bambino sereno e socievole, ben inserito nel gruppo dei pari;
il minore parla spesso della sorellina e nomina raramente il padre. Una insegnate ha riferito di aver incontrato la madre del minore e il “padre” a NN e in tale occasione ha fornito loro informazioni sull'andamento scolastico del bambino. Tale episodio evidenzia che la scuola non dispone di informazioni aggiornate o
RS approfondite riguardo alla situazione familiare di non conoscendo la composizione effettiva del nucleo familiare né le dinamiche relazionali interne. La scuola ha dichiarato di percepire la famiglia come priva di particolari criticità sia quanto ai genitori che in ordine al comportamento del minore.
RS Si rammenta che il 16.10.2025 la Corte ha proceduto all'audizione di con l'ausilio di un esperto e alla presenza del solo curatore speciale. Il minore ha manifestato commozione e tristezza al nominare il padre e ha dichiarato che non gli è stato proposto di vedere il papà o incontrarlo e Parte_1 nemmeno lui ci ha mai pensato e non avrebbe nulla da dirgli;
ricorda il volto del padre solo in base alle foto presenti a casa dei nonni. AN ha chiarito che la tristezza che prova è dovuta sia al timore che cambi la sua attuale situazione sia in piccola parte a un senso di curiosità di sapere che fa o dove sta il padre. Infine AN ha dichiarato:“se potessi esprimere un desiderio vorrei che mamma e papà non avessero divorziato per non dovermi trovare n questa situazione per me faticosa”.
*** Dalle risultanze istruttorie richiamate discende la necessità di intervenire in maniera tempestiva ed adeguata sulla situazione oggetto del presente giudizio, nel cui ambito la sentenza di primo grado ha RS correttamente disposto l'affido esclusivo del minore alla madre con incarichi al Servizio Sociale competente di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore ed altresì della possibilità in futuro di avviare gli incontri padre figlio in Spazio Neutro con modalità osservate, ove le condizioni lo permettano e sia rispondente alle esigenze e ai bisogni del minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi intrapresi, disposizioni da confermare integralmente in questa sede. Si tratta, come chiarito dalla Cassazione (Sez.I, n.32290/2023), di una tipologia di intervento del Servizio Sociale in favore del minore che si inquadra nell'ambito degli “interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza” Tanto premesso, la Corte ritiene necessario che venga immediatamente attivato un percorso di RS sostegno psicologico per il minore che approfondisca in particolare il tema della figura paterna, sì da valutare nel tempo e, laddove rispondente all'interesse del minore, la possibilità di una ripresa dei rapporti col padre con le modalità protette già stabilite in sentenza. In occasione dell'audizione effettuata in Corte sono infatti emersi vissuti di profonda tristezza del RS minore correlati al tema del padre e al divorzio dei genitori che ha riferito avrebbe voluto non si fosse mai verificato. AN ha inoltre chiarito che la tristezza correlata al tema della figura paterna è pagina 16 di 20 dovuta non solo al timore che la propria attuale situazione possa cambiare ma anche “in piccola parte ad un senso di curiosità di sapere che fa o dove sta”. Anche in occasione dell'accesso domiciliare del 10.11.2025 è stata riscontrata dal Servizio Sociale una
RS forte emotività di in relazione al tema della figura paterna. Si tratta del necessario punto di partenza per ricalibrare gli incarichi del Servizio Sociale in quanto
RS dalla sequenza delle relazioni richiamate è emerso che fin qui non aveva mai manifestato alcuna
RS apertura verso la figura del padre naturale: in particolare la relazione del 9.02.2022 specificava che non faceva alcun riferimento al padre naturale “nemmeno se sollecitato”.
RS La situazione adesso è evidentemente cambiata e ciò è del resto del tutto normale considerato che sta crescendo e, nonostante l'assiduo impegno della madre nel costruire per lui un nuovo assetto
RS familiare che vede il Sig. assumere il ruolo di papà di (con il prospettato intento della Per_3 signora di procedere anche al mutamento del cognome del figlio), iniziano ad affacciarsi nel minore
RS inevitabili interrogativi e sentimenti di curiosità per quel padre naturale che invece non ha più visto dal 2018 e del quale ricorda solo il nome e nemmeno le sembianze, poiché può desumerle unicamente dalle foto presenti nell'abitazione dei nonni paterni.
RS La sofferenza di emersa in audizione, nonostante i suoi sforzi per non lasciarla troppo trapelare, impone un intervento immediato di supporto psicologico per il minore che lo aiuti a fare i conti con la figura paterna in maniera serena ed avulsa dagli inevitabili condizionamenti della madre la quale, sicuramente in ragione dei vissuti col è in uno stato di allerta costante rispetto ai Pt_1 comportamenti dell'uomo che finisce per trasmettere al figlio. L'ultima relazione dei Servizi attesta che
RS la madre di ha raccomandato al figlio di prestare attenzione dopo aver ricevuto da una vicina del mare la comunicazione relativa alla presenza del in Valchiavenna. Tale atteggiamento Pt_1
RS dell'appellata rischia di condizionare in negativo rispetto alla figura paterna, in ordine alla quale è invece necessario che il minore venga aiutato ad esplorare i suoi reali vissuti da professionisti
“neutrali” individuati dal Servizio Sociale incaricato del monitoraggio del nucleo. La Corte non reputa a tal fine sufficiente il percorso di supporto che l'appellata ha riferito essere in RS corso sul minore da marzo 2025- sebbene in audizione abbia escluso l'attuale frequenza di psicologi- rispetto al quale peraltro nulla è stato allegato agli atti, per l'evidente necessità di garantire RS che il percorso di venga gestito e seguito dal Servizio Sociale in modo da consentire l'immediato trasferimento alle Autorità competenti degli esiti di tale percorso e da intercettare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore ma altresì-e soprattutto- la manifestazione RS dell'eventuale desiderio di di riallacciare i rapporti col padre naturale. Si rileva sul punto, per completezza, che il Servizio Sociale di NN già nella relazione del 4.09.2023 aveva attestato la necessità di avviare un percorso di supporto psicologico per il minore a fronte dei rimandi positivi allora ricevuti dal Servizio di ER sulla partecipazione puntuale del agli incontri e sulla sua adesione al percorso specialistico, in modo da approfondire il Pt_1 RS monitoraggio su in vista di una eventuale possibilità di riapertura dei rapporti col padre. Tuttavia in seguito non risulta che sia stato dato il minimo corso a questo intervento. Parimenti non constano agli atti ulteriori attività concrete di supporto e monitoraggio del nucleo tant'è che anche il curatore speciale, nella comparsa di costituzione, ha attestato di aver tentato più volte di contattare i Servizi Sociali della Valchiavenna senza ricevere risposta e di aver poi appurato che, per difficoltà organizzative interne al Servizio, non è stato attivato nessun intervento recente. Del resto l'ultima relazione del Servizio Sociale risaliva al 13.01.2024 e solo a seguito del provvedimento provvisorio di questa Corte di luglio 2025 il Servizio Sociale si è attivato per effettuare una visita domiciliare presso l'abitazione del minore, nonché un accesso a scuola e trasmettere una relazione di aggiornamento alla Corte. A questo punto gli interventi di supporto per il minore non sono ulteriormente differibili. pagina 17 di 20 La Corte invita la madre del minore che, dopo le iniziali resistenze manifestate ai Servizi, in udienza ha RS espresso la disponibilità ad un percorso di supporto psicologico per in relazione alla figura paterna sotto il monitoraggio del Servizio Sociale, a cooperare con il Servizio, dismettendo le pur comprensibili RS paure legate al rischio che l'avvio del percorso comprometta la serenità attuale di si tratta invece RS di un percorso ormai ineludibile proprio per assicurare a che sta per entrare nella difficile fase dell'adolescenza l'approfondimento di un tema che, pur accantonato, è adesso presente nella sua mente e gli provoca tristezza, col rischio che ciò possa compromettere il sereno sviluppo psico-fisico del minore.
Quanto all'odierno appellante, la Corte ritiene indispensabile che il Sig. riprenda i contatti con Pt_1 i Servizi Sociali ed intraprenda un percorso individuale di supporto psicologico che lo aiuti a lavorare sugli indubbi aspetti di impulsività del suo carattere, emblematicamente riemersi in occasione dei fatti oggetto della sentenza di condanna prodotta da controparte e, in seguito, anche di un percorso di supporto alla genitorialità che di fatto il Sig. non ha mai esercitato in relazione al figlio Pt_1 RS RS e potrebbe quindi trovarsi impreparato laddove, proseguendo il percorso di si determinasse la concreta possibilità di avviare gli incontri padre-figlio. Nell'attualità il ha dichiarato di non seguire alcun percorso perché quello che gli era stato Pt_1 indicato è stato concluso: tuttavia dalle relazioni in precedenza richiamate risulta che proprio in relazione ai problemi dell'appellante con i condomini, il Servizio Sociale di ER aveva invitato il a continuare il percorso con il SSM, sollecitazione che invece l'appellante non ha raccolto per Pt_1 motivazioni che francamente si reputano pretestuose (il cambio dello psichiatra in precedenza conosciuto o presunte occasioni lavorative lontane dalla Liguria). Tuttavia in udienza il si è dichiarato disponibile a seguire le indicazioni dei Servizi Sociali per Pt_1 RS addivenire all'auspicato risultato di un riavvicinamento al figlio Va precisato che evidentemente in questa sede nulla può essere preventivato in ordine ai tempi di RS svolgimento dei percorsi individuati dalla Corte sia quanto al minore sia quanto al Pt_1 Del resto è di tutta evidenza che non sia possibile procedere all'immediato avvio degli incontri padre- figlio, come richiesto dall'appellante: AN invero, privo dell'adeguata preparazione di un supporto psicologico, si troverebbe di fronte ad un soggetto di fatto ormai sconosciuto di cui vagamente ricorda anche i tratti somatici, col rischio che ciò possa ulteriormente traumatizzarlo, in aggiunta alla sofferenza legata al divorzio dei genitori. Verrebbe così definitivamente pregiudicata la possibilità di un recupero del rapporto padre figlio, ove se ne ravvisino le condizioni in termini di effettiva rispondenza all'interesse e ai bisogni del minore. RS Anche il peraltro andrebbe incontro a prevedibili difficoltà nel relazionarsi con Pt_1 considerata la lunga interruzione dei reciproci rapporti, col rischio che l'impulsività che connota da RS sempre il carattere dell'appellante lo porti a reazioni incontrollate e pregiudizievoli per RS Nulla deve essere statuito in relazione agli incontri tra e i nonni atteso che dalle risultanze RS istruttorie, non ultima l'audizione di emerge che il minore già li frequenta.
Conclusivamente la Corte invita il a dismettere, una volta per tutte, l'atteggiamento Pt_1 rivendicativo che sempre palesa nei confronti della ex moglie, riemerso ancora nel presente procedimento laddove, accanto alle recriminazioni per il carente operato dei Servizi Sociali di NN sul lavoro di riavvicinamento padre-figlio, l'appellante ha formulato contestazioni di prevalente carattere economico relative alla questione della casa coniugale e alle spese del procedimento di primo grado. Al riguardo va rilevato che peraltro l'appellante che pure rivendica il pagina 18 di 20 RS proprio diritto alla costruzione di un legame con e alla ripresa dei rapporti col figlio, risulta fin qui non aver mai contribuito al mantenimento economico del minore. Dai dati richiamati discende una profonda perplessità della Corte in ordine al fatto che effettivamente alla base delle numerosissime iniziative giudiziarie intraprese dal contro la ex moglie vi sia la Pt_1 RS frustrazione per la mancanza di un rapporto con piuttosto che il risentimento per la nuova vita che la ha costruito col Sig. . CP_1 Per_3 Del resto in numerose occasioni è stato il difensore del ad intervenire anche con i Servizi Pt_1 Sociali quale mediatore per cercare di moderare le intemperanze e gli accessi di irascibilità del Pt_1 che dovrebbe, una volta per tutte, fare i conti con le proprie indubbie responsabilità per la RS disgregazione del nucleo familiare e la conseguente perdita del rapporto con piuttosto che continuare a porsi solo come vittima del sistema. Le ripercussioni ultime dell'elevatissimo conflitto tra le parti, che il continua ad alimentare, Pt_1 RS finiranno infatti per ricadere solo su che è già tanto provato dalla separazione dei genitori e ha bisogno adesso invece di dedicarsi al percorso psicologico disposto dalla Corte, senza il rischio di trovarsi esposto a situazioni per lui potenzialmente pregiudizievoli. Si invita quindi il ad astenersi da intraprendere iniziative autonome, come quella di presentarsi Pt_1 RS all'improvviso in luoghi frequentati dal minore, col rischio di spaventare ed altresì di rendere necessari interventi di maggiore drasticità a tutela del minore.
Infine la Corte dispone che il Servizio Sociale della Valchiavenna, già incaricato dal Tribunale di Sondrio del supporto al nucleo, agendo in necessario coordinamento con il Servizio Sociale di ER, competente in relazione alla residenza dell'appellante, trasmetta ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare di Sondrio sullo stato di esecuzione degli incarichi conferiti e segnali altresì tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
§ Le spese del giudizio di primo grado. Con riferimento al secondo motivo di appello concernente le spese di lite del giudizio di primo grado, la Corte rileva che le statuizioni adottate sul punto dal Tribunale di Sondrio risultano conformi all'esito del giudizio che ha visto il soccombente in relazione alla richiesta di affido condiviso del Pt_1 minore, alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare ed altresì di revoca (o riduzione) RS del contributo paterno al mantenimento di nonché in ordine alla richiesta di un contributo a carico della moglie in favore del marito. L'unica domanda del accolta in primo grado è stata quella Pt_1 relativa alla richiesta di esclusione dell'assegno divorzile in favore della moglie, rispetto alla quale è stata correttamente disposta la compensazione tra le parti del 20% delle spese del giudizio di primo grado.
§Le spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio, concluso con la integrale conferma della sentenza di primo grado e la mera specificazione degli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali dalla sentenza del Tribunale di Sondrio ai punti 3) e 4) del dispositivo, vanno integralmente poste a carico di parte appellante che non risulta più ammesso al patrocinio a spese dello Stato dopo l'intervenuta revoca del beneficio e vengono liquidate come in dispositivo in favore di parte appellata e dell'Erario per quanto di competenza del curatore speciale.
*****
pagina 19 di 20
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 291/2024, emessa in data Controparte_1 11.07.2024, pubblicata e comunicata il 29.07.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Dispone che il Servizio Sociale del Comune di NN, agendo in stretto coordinamento con il Servizio Sociale di ER, competente in relazione alla residenza paterna, provveda alla RS immediata attivazione di un percorso psicologico per il minore che approfondisca il tema della figura paterna, sì da valutare nel tempo e laddove rispondente all'interesse del minore la possibilità di una ripresa dei rapporti col padre, ferme le già disposte modalità osservate e lo spazio neutro.
3) Invita il Sig. ad intraprendere con l'ausilio del Servizio Sociale di ER un Parte_1 percorso individuale di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità.
4) Dispone che il Servizio Sociale di NN, in coordinamento con il Servizio Sociale di ER, trasmetta ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare di Sondrio sullo stato di esecuzione degli incarichi conferiti, fermo l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
5) Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Parte_1
€ 3.000,00 in favore di e in € 3.000,00 in favore dell'Erario per le spese del Controparte_1 curatore speciale.
Si comunichi:
- alle parti;
- al curatore speciale;
- ai Servizi Sociali di NN e di ER;
- al Giudice Tutelare di Sondrio.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025.
Il Presidente est. Maria Vicidomini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Vicidomini Presidente rel.
Dott.Lucio Marcantonio Consigliere
Dott.Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 03.03.2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Merizzi presso il cui studio in Sondrio, Galleria Campello 4, ha eletto domicilio APPELLANTE nei confronti di
nata in [...] l'[...] (C.F. ), residente a [...], difesa congiuntamente dagli avvocati Marco Del Curto e Paola Tortorella, presso il cui studio in NN, via Raschi 2, ha eletto domicilio APPELLATA Oggetto: Ricorso in appello avverso sentenza di divorzio.
Con l'intervento: del Procuratore Generale Dott.ssa S.Bellaviti del curatore speciale del minore , nato a [...] il [...], Avv.Massimo Corti;
RSona_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1. nel rito: 1) sentire le parti stesse;
pagina 1 di 20 RS
2) adottare gli opportuni provvedimenti nell'interesse del figlio minore
3) ordinare la trasmissione del fascicolo al Procuratore Generale per acquisire il di lui parere 2. nel merito:
-in riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale di Sondrio n° 291/2024, pubblicata in data 29.07.2024;
- compensate le spese del primo grado di giudizio della causa che interessa;
1) assolvere il signor dal dover corrispondere alla signora le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di primo grado liquidate, già compensate nella misura del 20%, in € 6.092.80.= a titolo di compensi ex D.M. n° 55/2014, come modificato dal D.M. n° 147/22 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.;
- sentiti, se del caso in udienza, i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN (SO); 1) ordinare agli stessi Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN (SO), di predisporre il programma di avvio degli incontri padre e figlio (nonché nonni e nipote - n.d.a.) finalizzato alla completa ripresa dei rapporti padre - figlio;
3. spese di causa:
rifuse in caso di opposizione a sensi e per gli effetti del D.M. n° 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali ed accessori previsti per legge, se dovuti.”
Per parte appellata:
“preliminarmente: dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis cpc., con ogni conseguenza anche in punto spese ex art. 91 e art. 96 c.p.c.. Nel merito: confermare le statuizioni rese dal Tribunale di Sondrio in esito al giudizio di scioglimento del matrimonio, con sentenza n.291/2024, pubblicata in data 29/7/2024, nella causa RG n.1164/2021. Conseguentemente rigettare ogni altra diversa richiesta/istanza siccome formulata dal ricorrente nell'atto d'appello del 9 marzo 2025. Sempre con ogni conseguenza anche in punto spese ex art. 91 e art. 96 c.p.c.. In via istruttoria: riservandosi ogni più ampia ed esaustiva istanza, anche in ragione delle avverse difese;
valuterà la Corte d'Appello se eventualmente disporre l'espletamento di una indagine finanziaria/tributaria per il tramite dell'Agenzia delle Entrate di Sondrio, sia in capo al ricorrente che ai genitori del suddetto, volta ad accertare l'effettivo potere economico e tenore di vita del suddetto e dei famigliari, che di fatto lo assistono, con la sussistenza dei limiti di reddito ed i presupposti per il mantenimento del beneficio del gratuito patrocinio , in capo al richiedente Parte_1 In ogni caso: spese protestate anche ex art. 91 e art. 96 c.p.c..
Per il curatore speciale del minore
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, 1.- respingere l'appello proposto, confermando le statuizioni di cui alla sentenza impugnata.
2.- con liquidazione delle spese di curatela”
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 2 di 20 1. e contraevano matrimonio civile in data 06.10.2013 a Parte_1 Controparte_1 RS NN ed il 06.11.2013 nasceva il figlio
2. Con sentenza del 7.08.2020 (n. 226/2020) il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al in ragione delle condotte maltrattanti dallo stesso tenute Pt_1 contro la moglie (anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche). RS Il Tribunale confermava l'affido esclusivo del figlio alla madre, cui assegnava la casa familiare sita in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B; demandava ai Servizi Sociali del Comune di NN la possibilità di avviare in via graduale degli incontri padre e figlio in Spazio Neutro e con modalità osservate e di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore;
poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Parte_1 somma di € 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
€ 100,00 a titolo di mantenimento per la moglie;
dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente;
compensava le spese.
3. Con ricorso presentato il 25.10.2021 adiva il Tribunale di Sondrio per la Parte_1 declaratoria di cessazione degli affetti civili del matrimonio, domandando la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile. Il ricorrente chiedeva inoltre:
-la fissazione di udienza di comparizione affinché dichiarasse se intendesse Controparte_1 accettare o meno, per sé e per il figlio minore , la proposta irrevocabile di concessione RSona_1 in comodato gratuito dell'appartamento e del box, siti in NN (SO), Via Raschi, 29 di proprietà dei signori e genitori del signor , a Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 seguito del contestuale rilascio spontaneo dell'appartamento e del box siti in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B;
-la revoca dell'assegno divorzile a favore di Controparte_1
- il rilascio della casa familiare da parte di quest'ultima, in ragione della percezione di reddito da lavoro dipendente e dell'instaurazione di nuova convivenza more uxorio dalla quale il 25.12.2020 è nata la minore Per_2
-la sostituzione della Comunità Montana della Valchiavenna, in qualità di Servizio Sociale, con altro RS ente preposto alla cura dei rapporti padre – figlio e di
-l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre
-la regolamentazione degli incontri padre – figlio secondo il criterio dell'alternanza;
-la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio minore, accertato che il padre fosse al momento privo di reddito o, in subordine la quantificazione del contributo paterno al mantenimento RS di in € 90,00 mensili oltre al 35% delle spese straordinarie;
-l'obbligo a carico della di corrispondere € 800,00 a titolo di mantenimento del CP_1 marito. Con richieste istruttorie di interrogatorio formale della convenuta, di audizione testimoni, di ordini di esibizione ex art 210 c.c., di indagini della Polizia Postale e Tributaria. Con vittoria di spese.
RS Il ricorrente deduceva, in ordine all'affido esclusivo di alla madre, che i Servizi Sociali non avevano attuato alcun intervento per recuperare il suo rapporto con il figlio;
la aveva CP_1 nel frattempo intrapreso con una relazione sentimentale dalla quale, in data RSona_3 RS 25.12.2020, era nata ed il nuovo nucleo familiare insieme a viveva stabilmente a Per_2 NN nella casa assegnata alla moglie e di proprietà del ricorrente. pagina 3 di 20 In relazione a tale aspetto, il evidenziava che il Tribunale di Sondrio non aveva tenuto conto Pt_1 del fatto che, nel corso del giudizio, la moglie aveva introdotto nell'abitazione coniugale il nuovo compagno, presupposto valido per la revoca dell'assegnazione; quanto al possibile pregiudizio arrecato RS a dalla nuova situazione familiare delineatasi, il ribadiva l'inadempimento da parte dei Pt_1 Servizi Sociali del Comune di NN, che non avevano fatto alcuna applicazione dei dettati disposti dal Tribunale di Sondrio in sede di separazione, tralasciando ogni tentativo di ripristinare i rapporti padre - figlio. Quanto al mantenimento del minore e della coniuge, il ne chiedeva la revoca in ragione Pt_1 dell'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche riscontrato dall'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nonché da un debito mutuatario verso la Banca Popolare di Sondrio pari a € 63.853,62 , oltre importi residui a scadere, che aveva portato l'istituto bancario a risolvere il contratto. Aggiungeva inoltre che gli importi per la locazione della casa vacanze, concessa in uso ai coniugi dai genitori del ricorrente, erano stati gestiti completamente dalla che aveva incassato CP_1 anche tutti i canoni di locazione, senza dare alcun resoconto al Signor deduceva, altresì, la Pt_1 mancata corresponsione da parte della delle spese condominiali relative all'immobile CP_1 detenuto, avvenuta soltanto dopo numerose richieste formali.
4. Con comparsa del 7.12.2021 si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano, nel procedimento civile n. 459/21, attesa la pendenza del gravame ivi presentato da Parte_1 avverso la sentenza di separazione resa dal Tribunale di Sondrio il 14.09.2020 n.226/2020, e nel quale l'odierno ricorrente aveva rassegnato sostanzialmente le medesime conclusioni. Nel merito, la convenuta chiedeva:
-la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto col ricorrente;
-la conferma delle statuizioni rese dal Tribunale di Sondrio in esito al giudizio di separazione e il rigetto di ogni altra diversa richiesta/istanza siccome promossa dal Pt_1 Con richieste istruttorie di indagine finanziaria/tributaria in capo al ricorrente e ai suoi genitori, volta ad accertarne l'effettivo potere economico e tenore di vita, nonché la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti penali a carico del Pt_1
5. All'udienza presidenziale del 15.12.2021, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate, riportandosi ai propri atti introduttivi;
parte resistente esibiva dispositivo di sentenza di condanna del Tribunale di Sondrio a carico di emesso il 15.12.2021 per violazione dell'art. 572 Parte_1 c.p. ai danni della coniuge. Il ricorrente nulla opponeva. All'esito il Giudice si riservava.
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 dicembre, il Giudice, con ordinanza del 16.12.2021, in via temporanea e urgente: confermava l'affido in via esclusiva del figlio minore alla madre ed il collocamento presso di lei con l'assegnazione della casa coniugale sita in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B alla ricorrente;
demandava ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN, luogo di residenza del minore, di valutare la possibilità ove le condizioni lo permettessero e la situazione si fosse stabilizzata, di procedere, in via graduale, agli incontri tra padre e figlio minore in Spazio Neutro;
incaricava i Servizi Sociali competenti di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente all'A.G. eventuali criticità; poneva a carico di l'obbligo di Parte_1
pagina 4 di 20 contribuire al mantenimento del figlio nella complessiva somma di € 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie. Quanto all'assegno divorzile, il Giudice riteneva che lo svolgimento di stabile attività lavorativa da parte della resistente, preso atto dell'effettiva durata del matrimonio, non consentisse la corresponsione dell'assegno.
7. Con sentenza parziale del 3.05.2022 il Tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e , Parte_1 Controparte_1 disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio in ordine alle restanti domande.
8.In data 19.05.2022 veniva pubblicata la sentenza n.17/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento RG n. 459/21 c.c., che rigettava l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale di Sondrio in data 7.08.2020, pubblicata il 28.03.2018, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando alla rifusione delle spese Parte_1 liquidate in complessivi €2.500,00.
9.Con sentenza n. 291/2024, emessa in data 11.07.2024, pubblicata il 29.07.2024 il Tribunale di Sondrio, ha così statuito:
“1) Conferma l'affido in via esclusiva alla madre del figlio (nato il [...]), che RSona_1 rimarrà collocato con lei presso la casa familiare;
2) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in NN (SO), Via M. Quadrio, 6/B alla madre;
3) Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN, luogo di residenza del minore, la possibilità in futuro, ove le condizioni lo permettano e la situazione si sia stabilizzata, di avviare in via graduale degli incontri tra padre e figlio minore in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni del minore stesso, secondo tempi e modalità ritenute congrue, con progressiva eventuale liberalizzazione tenuto conto della situazione di benessere psicofisico del minore e dell'andamento dei percorsi intrapresi;
4) Incarica i Servizi Sociali competenti di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella Parte_1 complessiva somma di € 400,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Sondrio;
6) rigetta la domanda di assegno divorzile;
7) pone a carico di le spese di lite in favore della convenuta che si liquidano, Parte_1 già compensate nella misura del 20%, in euro 6.092.80 a titolo di compensi ex DM 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.”
Il Tribunale osservava che nulla risultava mutato rispetto a quanto accertato in sede di separazione e posto a base della decisione assunta, sia per la condizione di presumibile scarsa adeguatezza all'assunzione del ruolo di genitore da parte del padre (disinteresse nei confronti del figlio, mancata partecipazione e rifiuto di collaborare con i servizi, presentandosi agli appuntamenti in stato di pagina 5 di 20 alterazione con odore di alcol) sia per la prognosi favorevole riferita alla madre, visto lo stato di benessere del minore ed il fatto che la stessa se ne fosse sempre occupata. Anche le diverse relazioni depositate dai Servizi Sociali nel giudizio confermavano quanto già precedentemente appurato. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, il Tribunale rilevava che la mera circostanza dell'instaurazione di una convivenza more uxorio non potesse reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, occorrendo invece che la revoca dell'assegnazione fosse subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del RS minore;
di conseguenza, considerato l'attuale stato di serenità di e ritenuto il preminente interesse di quest'ultimo a non modificare le ordinarie abitudini di vita, stante il collocamento del figlio minore presso la madre, confermava il provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Quanto alle modalità di visita con il genitore non affidatario e agli interventi da attuare, il Tribunale confermava le determinazioni precedentemente assunte tramite incarico e delega ai Servizi Sociali competenti, non ritenendo sussistenti i presupposti per una calendarizzazione delle visite come richieste dal padre, con particolare riferimento all'atteggiamento discontinuo del padre nei confronti dei Servizi stessi, che aveva portato ad una definitiva interruzione del rapporto in essere. Il Tribunale , rilevato che il solo da maggio 2023 sembrava aver accettato la presa in carico del Servizio di ER- Pt_1 mutato in relazione alla sua nuova residenza- presentandosi regolarmente agli incontri, salvo poi abbandonare il percorso con i servizi specialistici dal 19/11/2023 demandava ai Servizi Sociali la verifica della futura possibilità di avvio degli incontri padre-figlio in Spazio Neutro e con modalità osservate purché rispondenti all'interesse del minore, con incarico altresì di avviare o proseguire tutti gli interventi necessari a supporto e sostegno. Veniva invece respinta la domanda del di modifica del Servizio Sociale territoriale Pt_1 competente. In punto di mantenimento, il Tribunale rilevava che le condizioni economico reddituali delle parti risultavano analoghe a quelle accertate in sede di separazione, altresì validate dalla Corte d'Appello di Milano, in forza delle quali il ricorrente era ritenuto in possesso di ampie capacità reddituali, in ragione del fatto che costui fosse persona sana, di giovane età e disponesse di integra capacità lavorativa, oltre che persona di indiscussa capacità lavorativa e di professionalità; di contro, la moglie risultava svolgere l'attività di commessa presso l'Iperal di Prata Camportaccio percependo uno stipendio mensile di circa
€ 1.000,00. Risultavano inoltre a carico del importanti spese - mutuo di 185.000,00 euro per l'acquisto Pt_1 della casa familiare, sita all'interno di un complesso residenziale di lusso nei pressi del centro di NN, comportante il rimborso di rate trimestrali di circa 5.780,73 , versamento a favore di altra figlia, nata da precedente relazione, di un contributo al mantenimento ammontante a 800,00 franchi CH mensili, obbligazione rispetto alla quale non aveva documentato richieste di riduzione;
il Pt_1 ricorrente aveva inoltre mantenuto, come già in sede di separazione, un buon tenore di vita, risultante dai suoi frequenti viaggi effettuati sia in passato che nell'attualità, motivo per cui, tra gli altri, non aveva proseguito i propri incontri con il Servizio Sociale. Quanto all'incapacità di sostenere i ratei del mutuo, la circostanza era di fatto venuta meno, avendo il ricorrente ripianato l'intero debito. Tanto premesso, con riferimento all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, il Tribunale confermava il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio minore nella misura di 400,00 euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
respingeva la domanda di attribuzione di un assegno divorzile in favore della , come già statuito in sede ordinanza presidenziale, in CP_1 ragione della stabile relazione avviata con il nuovo compagno dalla quale era nata la figlia Per_2
pagina 6 di 20 8. Avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, in data 3.03.2025 ha interposto Parte_1 RS appello, con la richiesta di sentire le parti, di adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse di ordinando ai servizi Sociali di NN di predisporre il programma di avvio degli incontri padre e figlio (nonché nonni e nipote) e di revocare la condanna alle spese del giudizio di primo grado posta a suo carico. Con vittoria di spese. Nel corpo dell'atto di appello l'appellante, con riferimento alla casa coniugale, ha lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe valorizzato la proposta di comparizione personale delle parti per consentire alla di esprimersi sulla proposta irrevocabile, formulata dai genitori del CP_1
di concessione in comodato gratuito di un immobile di loro proprietà sito a NN in Via Pt_1 Raschi 29, accordo che avrebbe, da un lato, permesso di avere sempre per il minore e per la di lui madre un appartamento confortevole, accogliente ed agevole per gli spostamenti e, dall'altro, liberare la casa coniugale, il cui mutuo era stato completamente pagato dal padre, , così da Controparte_2 poterla vendere e liberare risorse economiche importanti. L'appellante ha pertanto invocato la comparizione delle parti nel giudizio di appello per dibattere la questione e trovare un accordo. Con il secondo motivo d'appello il ha censurato la decisione del Tribunale di Sondrio per aver Pt_1 posto a proprio carico le spese di lite in favore della , nulla argomentando in ordine a CP_1 tale disposizione;
ha ribadito di essere stato, a suo tempo, ammesso al gratuito patrocinio - ammissione poi revocata con decreto impugnato dal - in ragione del fatto che non percepisse alcun Pt_1 reddito;
ha rappresentato di vivere a casa dei genitori e di essere mantenuto dal padre;
ha evidenziato che la avesse richiesto nel corso del giudizio di primo grado, il versamento di un CP_1 assegno divorzile a suo favore di € 100,00 e un contributo alle spese pari al 60%, in favore del figlio RS minore richieste, a suo dire, entrambe rigettate;
di guisa che, secondo l'odierno appellante, la soccombenza lui imputata sarebbe insussistente. Infine l'appellante ha dedotto l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine all'avvio degli incontri padre e figlio, evidenziando che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di NN (SO) non hanno mai predisposto alcun programma per pianificare tempi e modi del riavvicinamento al figlio, sebbene da parte sua avesse partecipato ad incontri con i Servizi di Spotorno (SV).
9.Con decreto del 6.03.2025, il Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte d'appello ha fissato udienza in data 1.07.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
10. In data 10.03.2025 ha chiesto la trattazione in presenza del giudizio, adducendo Parte_1 la necessità di conoscere le intenzioni della Signora circa la proposta di trasferire CP_1 RS l'abitazione di lei e del figlio nell'appartamento di via dei Raschi 29, messo a disposizione dai genitori dell'appellante, nonché al fine riesaminare un'eventuale definizione transattiva considerato che le trattative a suo tempo intraprese si erano arenate.
11. Con comparsa del 30.05.2025 si è costituita ed ha chiesto, preliminarmente, Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dal atteso che la Pt_1 sentenza di divorzio ha ribadito la fondatezza delle decisioni rese in sede di separazione, poi confermate in appello e tenuto conto altresì del comportamento processuale del teso a Pt_1 intraprendere plurime iniziative processuali- beneficiando del patrocinio a spese dello Stato- che ha costretto l'appellata a sopperire ad ingenti esborsi per l'assistenza in giudizio. L'appellata ha quindi chiesto, a riguardo, in conformità con quanto osservato dal Tribunale di Sondrio nella statuizione di revoca al gratuito patrocino disposta il 12.08.2024, il rigetto di qualsivoglia pagina 7 di 20 richiesta ulteriore di ammissione all'assistenza a spese dello Stato in favore dell'appellante, considerata la reale situazione economico- patrimoniale di quest'ultimo. L'appellata ha altresì dedotto che l'abitazione “alternativa” offerta dai genitori del in luogo Pt_1 dell'attuale residenza familiare risulta attualmente occupata da un nucleo famigliare, come evincibile anche dalla documentazione fotografica allegata (doc.P) e comunque abbisogna di importanti interventi manutentivi. L'appellata ha altresì evidenziato che lo scorso inverno aveva avuto un incontro coi nonni paterni del minore davanti a un notaio di NN durante il quale era stata individuata una soluzione transattiva meritevole di approfondimento alla quale tuttavia la famiglia non aveva più dato Pt_1 seguito. RS Tanto premesso, l'appellata ha dedotto che il figlio risiede dalla nascita nell'immobile assegnato in sede di separazione -peraltro fonte di gravose spese condominiali per la madre- ed è lì radicato, coltivando i propri spazi e le proprie relazioni, frequentando i propri amichetti vicini di casa sicchè, come statuito dal Tribunale, differenti soluzioni logistiche creerebbero solo difficoltà al minore. RS Quanto all'obbligo di contribuzione al mantenimento di l'appellata ha chiarito di non aver mai ricevuto, a partire dal 2018, alcun assegno da parte del trovandosi costretta a interporre Pt_1 diversi atti di precetto ed a gestire in maniera esclusiva il figlio dal punto di vista economico ed educativo;
anche in ragione di ciò, ha evidenziato che la casa coniugale risulta l'unico bene di proprietà del signor chiara garanzia rispetto ai crediti alimentari della madre (e del figlio), mai Pt_1 spontaneamente soddisfatti dal padre. In ordine al secondo motivo d'appello, ha rammentato che l'asserita mancata Controparte_1 motivazione della condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. non costituisce, come vorrebbe il ricorrente, un motivo di appello, posto che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza e non richiede una motivazione specifica. Quanto alle censure rivolte dal all'operato dei Servizi Sociali, che non si sarebbero attivati a Pt_1 sostegno del riavvicinamento tra padre e figlio né avrebbero agevolato il rapporto con i nonni paterni, l'appellata ha osservato che nel corso degli anni il non ha modificato il proprio Pt_1 comportamento, rifiutandosi di fornire il minimo contributo, impegno e collaborazione ai Servizi Sociali, non presentandosi agli appuntamenti, ad esclusione di quello iniziale. Quanto ai nonni paterni, RS ha chiarito che li incontra periodicamente, recandosi anche a casa loro a Madesimo, trascorrendo con loro anche intere giornate.
12. All'udienza del giorno 1.07.2025 la Sig.ra ha dichiarato di non convivere con il CP_1 compagno, Sig. , padre della figlia pur conducendo una vita in comune;
ha RSona_3 Per_2 altresì dichiarato di lavorare in un negozio di abbigliamento e di percepire uno stipendio di € 1.400,00 al mese. Il Procuratore Generale, salvo l'audizione del minore rimessa alla Corte, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. I difensori delle parti hanno concluso come da atti introduttivi. La Corte ha riservato la decisione.
13. Con provvedimento provvisorio emesso in data 1.07.2025 la Corte, riservata ogni valutazione sul merito dell'appello proposto da , ha disposto la nomina di un curatore speciale per il Parte_1 minore in ragione del conflitto di interessi evidenziatosi in atti tra la posizione del figlio e RSona_1 quella dei genitori ed il conseguente possibile pregiudizio per il minore. Col medesimo provvedimento RS la Corte ha altresì disposto procedersi all'audizione del minore pagina 8 di 20 RS 14. Il 16.10.2025 è stata effettuata l'audizione del minore alla presenza del curatore speciale e dell'esperto nominato dalla Corte.
15. All'udienza del 19.11.2025 le operatrici del Servizio Sociale di NN a richiesta della Corte hanno precisato che in ragione del passaggio di consegne col Servizio di ER dal 2022 non hanno più nessun tipo di interlocuzione col Sig. Pt_1 La dott.ssa del Servizio di ER ha dichiarato di aver preso servizio presso l'ente da giugno Tes_1 2025 per quanto ha potuto constatare dopo il passaggio di consegne al servizio nel 2022 non ci sono stati contatti del Sig. col servizio, mentre da giugno 2025 è ripresa l'interlocuzione e il Sig. Pt_1 si è presentato a tutte le convocazioni del servizio e ne ha seguito le indicazioni. Pt_1 Per il Servizio Sociale del comune di NN le dott.sse e hanno precisato Parte_2 Per_3 che sono presenti agli atti due relazioni dei servizi sociali di ER relative agli anni 2023 e 2024. RS La signora ha dichiarato “ ha iniziato un percorso di supporto psicologico da CP_1 marzo 2025. Prima non aveva mai manifestato segnali che ne indicassero la necessità. L'ultimo incontro è stato fatto il 10/11/2025. Ci sarà un incontro ii 24/11/2025. Viene seguito dal centro pedagogico napoletano in persona della dott.sa Maria Varietti. Non sono in possesso adesso di documentazione relativa a questo percorso. In relazione all'episodio della piscina preciso che AN si è molto spaventato perché gli si era avvicinato un uomo, circostanza confermata anche dalla signora del bar. lo non ho visto direttamente la scena, soltanto dopo quando sono salita ho visto il signor Pt_1 RS nell'area bar del centro polisportivo. Mi dichiaro disponibile affinché ove ritenuto necessario dalla Corte, intraprenda un percorso di supporto psicologico sotto il monitoraggio del servizio sociale RS anche in relazione alla tematica della figura paterna. Comprendo che abbia un nucleo di dolore correlato alla vicenda separativa perché anche io ho avuto una profonda sofferenza per il naufragio RS del rapporto col padre di rivelatosi una persona diversa da come inizialmente l'avevo RS rappresentata e per la sua incapacità di cambiare in senso conforme agli interessi di " RS I Servizi Sociali di NN interpellati hanno dichiarato che la madre di li aveva informati di questo percorso ma loro lo avevano interpretato più come un percorso sulle emozioni e sulla gestione della rabbia;
non dispongono di nessuna documentazione a riguardo;
hanno precisato che come riscontrato anche in occasione della visita domiciliare di cui all'ultima relazione di aggiornamento si è RS riscontrata una forte emotività di in relazione alla tematica del padre. Il difensore dell'appellata ha dichiarato di essere in possesso di documentazione relativa al suddetto percorso sebbene fin qui non depositata agli atti, dichiarando la disponibilità al deposito.
Il Signor ha dichiarato "preciso che fin qui io ritengo di aver trovato un atteggiamento Pt_1 ostruzionistico da parte dei servizi sociali di NN davanti ai quali mi sono presentato ben tre Co volte anche con i nonni paterni di e l'avvocato senza ricevere adeguato riscontro alle mie istanze e al mio desiderio di riallacciare i rapporti con mio figlio pur nei tempi e alle condizioni eventualmente individuate dal servizio. Mi dichiaro disponibile da qui in avanti a seguire le indicazioni dei servizi sociali per addivenire al risultato che auspico di una ripresa del rapporto con lan. Non seguo nessun tipo di percorso individuale anche perché non mi è stato mai indicato. Rappresento che parte appellata vive nell'abitazione di mia proprietà col nuovo compagno. Sono anche disponibile a trasferirmi nuovamente a NN laddove ciò possa agevolare i percorsi per una ripresa di rapporti con lan."
I Servizi Sociali di NN hanno precisato che dalle relazioni dei servizi di ER risulta che nel 2023 era stato prescritto un percorso per il signor Pt_1
pagina 9 di 20 Il Servizio Sociale di ER ha precisato che erano stati effettuati degli incontri dal signor Pt_1 presso il dipartimento di salute mentale che sono stati poi interrotti non ravvisandosi i presupposti per il proseguimento. Il signor ha dichiarato "preciso che ho seguito per mesi il percorso psicologico che mi era Pt_1 stato indicato poi concluso. Non sono in grado da solo di stabilire se sia necessaria una ripresa di detto percorso."
L'Avv. Merizzi si è riportato alle conclusioni e alle argomentazioni dell'atto introduttivo, rimettendosi RS alla Corte per l'adozione di ogni provvedimento utile per il benessere di ed altresì per l'eventuale individuazione di percorsi che possano aiutare anche il Sig. a prepararsi all'eventuale ripresa di Pt_1 rapporti con un figlio che non vede ormai da anni.
Il Presidente ha aperto il contradditorio in relazione alla documentazione depositata il 17/11/2025 da parte appellata e fin qui non autorizzata dalla Corte relativa a sentenza emessa dal Tribunale di Savona emessa il 10/07/2025 nei confronti del per il reato ex art. 612 bis c.p. commesso nell'ambito Pt_1 dei rapporti condominiali. La difesa di parte appellante si è rimessa alla Corte sull'ammissione della sentenza prodotta da parte appellata inerente a fatti estranei al presente giudizio. Il Procuratore Generale si è opposto all'ammissione della sentenza trattandosi di pronuncia non irrevocabile ed estranea ai fatti del presente giudizio. Il curatore speciale non si è opposto alla produzione della sentenza e alla relativa ammissione, ritenendo che i comportamenti dalla medesima descritti rilevino anche ai fini delle valutazioni del presente giudizio.
Nel merito, il curatore speciale si è riportato alle conclusioni dell'atto di costituzione, evidenziando che il provvedimento impugnato già prevede una serie di interventi e disposizioni necessari per il benessere complessivo del minore anche sotto il profilo psicofisico e per il supporto de nucleo. L'Avv. Del Curto si è riportato alle conclusioni dell'atto introduttivo, manifestando la disponibilità agli interventi che la Corte ritenesse di adottare come presa in carico psicologica del minore ed auspicando altresì vivamente che da parte del Signor venga dismesso l'atteggiamento rivendicativo nei Pt_1 confronti degli altri e venga intrapresa la complessiva cooperazione con i servizi sociali finalizzata a verificare la possibilità di una effettiva ripresa dei rapporti col minore che dovrà essere necessariamente mediata dall'intervento del servizio sociale, senza iniziative autonome dell'appellante che potrebbero ulteriormente destabilizzare il minore. Il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo la conferma della sentenza impugnata con l'integrazione di una specifica presa in carico psicologica del minore e l'avvio per il signor di Pt_1 un percorso individuale di supporto alla genitorialità e ancor prima di una presa in carico individuale che lo aiuti sotto il profilo psicologico ad attenuare gli aspetti di irascibilità del suo carattere e a lavorare altresì sulla gestione delle emozioni correlate ad una eventuale futura ripresa dei rapporti col minore dopo una così lunga interruzione. La Corte, riservata ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta da parte appellata il 17/11/2025, ha trattenuto la causa in decisione
Motivi della decisione Profili preliminari
pagina 10 di 20 Preliminarmente si rileva che benché l'appello sia stato formalmente introdotto con ricorso ex art. 473.bis30 cpc, il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 25.10.2021, ben prima del 28/02/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
*** Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.11.2025 la Corte ritiene di procedere all'acquisizione agli atti del presente giudizio della documentazione prodotta dall'appellata il 17.11.2025 e relativa alla sentenza emessa il 10.07.2025 dal Tribunale di Savona nei confronti di che lo ha Parte_1 condannato alla pena di anni 1 di reclusione per reati di stalking, lesioni aggravate, danneggiamento e violenza privata commessi dal nei confronti dei condomini del plesso “Le Mimose” di Pt_1 ER dal 2018 e tuttora in corso. Ed invero pur trattandosi di sentenza non irrevocabile, la rilevanza del documento ai fini della decisione discende in primo luogo dal fatto che già i Servizi Sociali di ER nella relazione sopra richiamata del 24.01.2024 facevano riferimento a problematiche avute dal con i condomini del Pt_1 nuovo alloggio in Liguria. A ciò si aggiunga che i fatti oggetto della sentenza valgono ad attestare il perdurare delle problematiche di impulsività del già riscontrate in passato dai Servizi Sociali e Pt_1 RS rilevano quindi ai fini dell'individuazione degli interventi più opportuni nell'interesse del minore di cui si dirà meglio in seguito. La difesa del non ha peraltro manifestato opposizione all'acquisizione di tale sentenza, Pt_1 rimettendosi alla Corte.
§ La casa familiare. Giova evidenziare che esula dall'oggetto del presente giudizio la questione relativa alla proposta di irrevocabile di concessione di un'abitazione in comodato gratuito formulata il 16.04.2024 alla Sig.ra da parte dei genitori del proposta in relazione alla quale l'appellante Controparte_1 Pt_1 nell'esposizione del primo motivo di appello -non formalmente richiamato nelle conclusioni- chiedeva aprirsi un dibattito in presenza nel corso del presente giudizio onde addivenire ad un accordo sul punto tra le parti in causa. Si tratta, invero, di questione che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi anzi addirittura, nello specifico caso, rispetto a soggetti terzi, ovvero i genitori del Pt_1 In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di pagina 11 di 20 rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205). Del resto l'appellata già nell'atto di costituzione del giudizio di appello ha dedotto l'inconsistenza di tale proposta, evidenziando che l'immobile “alternativo” a lei offerto dai genitori del risulta Pt_1 occupato e comunque necessita di importanti lavori di manutenzione;
da ultimo in occasione dei colloqui con i Servizi Sociali di NN l'appellata ha chiaramente espresso di non avere alcuna intenzione di lasciare l'abitazione familiare (cfr. relazione del 13.11.2025). Inoltre l'appellata ha dato atto di trattative intercorse nel recente passato con gli ex suoceri per addivenire ad una composizione della controversia sulla casa che tuttavia non ha avuto alcun seguito da parte della famiglia Pt_1 Il dal canto suo continua ancora nell'atto di appello a far riferimento alla medesima proposta Pt_1 sopra richiamata, rispetto alla quale la ha già espresso la sua contrarietà e che CP_1 comunque, si ripete, comporterebbe il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto al presente giudizio. In tale complessivo contesto non sussistono i presupposti per l'esperimento del tentativo di conciliazione sul punto considerato che il processo civile deve orientarsi nel senso della sua ragionevole durata, pena la violazione del principio costituzionale derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da cui discende che al giudice è impedito di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio (Cass. Sez. 3, n. 20122 del 18/09/2009; S.U.3.11.2008, n.26373). Si evidenzia comunque, per completezza, che il provvedimento di assegnazione della casa familiare comporta il conferimento all'assegnatario di un diritto personale di godimento e si fonda sulla necessità di conservare l'habitat domestico dei minori, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia. Nel caso in esame il giudice di primo grado ha correttamente motivato l'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra con riferimento alla necessità preservare la serenità del minore CP_1 RS
evitando che lo stesso muti le proprie abitudini di vita, e ha altresì evidenziato l'insufficienza dell'instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'assegnataria a determinare automaticamente la revoca dell'assegnazione, ove rispondente all'interesse del minore. RS Il malessere di riscontrato all'esito dell'audizione che rende necessario, come meglio si dirà in seguito, l'avvio di una presa in carico psicologica del minore per approfondire i temi della figura paterna e del dolore espresso per la separazione dei genitori, vale a dimostrare la non rispondenza all'interesse del minore di un improvviso mutamento della sua collocazione abitativa che finirebbe in RS questo momento per destabilizzarlo ulteriormente: del resto ha chiaramente manifestato la paura che la sua attuale situazione possa cambiare. Si rammenta, comunque, che l'assegnazione della casa familiare è un titolo la cui durata è inevitabilmente ancorata all'interesse del figlio minore, come tale suscettibile di venir meno con il raggiungimento della maggiore età o dell'autosufficienza economica dello stesso.
§ Gli incontri padre figlio. Quanto alla tematica degli incontri padre figlio giova richiamare le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti:
-relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 9.02.2022: il Servizio ha contattato telefonicamente il il 13.01.2022 per una prima convocazione ma l'uomo si è mostrato Pt_1 poco accessibile al dialogo, perciò è stata effettuata una convocazione tramite e-mail come da lui richiesto. Il tramite il suo avvocato, ha declinato il primo appuntamento proposto, Pt_1 chiedendo altre date e poi si è presentato al Servizio il 2.02.2022 accompagnato da genitori e RS avvocato. Il difensore ha dichiarato la volontà del di riallacciare i rapporti col figlio Pt_1 pagina 12 di 20 che non vede dal 2018, precisando che il si è ritirato a ER nell'abitazione dei Pt_1 genitori per non incrementare ulteriormente il livello di conflittualità. Il ha Pt_1 personalmente riferito di vivere a ER e di essere disoccupato, di vedere la Sig.ra solo nelle aule dei Tribunali e di non essersi fatto più sentire nemmeno col CP_1 figlio, esprimendo rabbia per la presenza di una nuova figura nella vita di suo figlio e la frustrazione per vedersi privato dei suoi beni materiali, oltre che per le poche possibilità di visita
RS del minore da parte dei nonni paterni. Interpellato dal servizio sulla disponibilità a lavorare su sé stesso per creare le condizioni per riallacciare i rapporti col figlio si è dichiarato disponibile
RS a partecipare a colloqui presso il Servizio. I nonni paterni hanno riferito di aver sempre visto negli ultimi quattro anni, accordandosi di volta in volta con la Sig.ra : di recente CP_1
RS RS fino a Natale hanno visto ogni settimana, il lunedì pomeriggio. La madre di dopo un iniziale atteggiamento sulla difensiva si è presentata a colloquio dal Servizio, manifestando
RS preoccupazione per la nuova richiesta del e per il timore di stravolgere la vita di che Pt_1 ha trovato un nuovo equilibrio e dichiarandosi non disposta a far vedere il figlio al che Pt_1
RS ritiene pericoloso e imprevedibile. La donna ha confermato che non vede il padre da circa cinque anni e che ultimamente non chiede di lui, riconoscendo che ciò sia spiacevole ma
RS affermando che adesso vive come padre il Sig. nuovo compagno della madre e Per_3 padre della sorellina La ha confermato che fino a prima di Natale gli Per_2 CP_1
RS incontri di coi nonni paterni sono stati costanti al lunedì pomeriggio, precisando che non è
RS a richiederli sebbene poi sia contento quando sta con loro: ha precisato di essere
RS preoccupata per l'aggressività e imprevedibilità del e per questo non lascia a Pt_1
RS pernottare dai nonni. Al colloqui col minore è apparso sereno: è emerso un forte
RS attaccamento verso la madre e il suo compagno che spesso chiama papà; il minore ha Per_3 riconosciuto come importanti i nonni, materni e paterni e si è mostrato legato ai genitori di Per_3
RS che pure chiama nonni. non ha fatto nessun riferimento al padre naturale nemmeno sollecitato;
-relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 4.04.2022: il Servizio, a fronte ella disponibilità dichiarata dal a partecipare a colloqui di monitoraggio in vista di un Pt_1 RS possibile riavvicinamento a ha proposto un calendario di incontri con possibilità di concordare alcune date. Tuttavia il non si è presentato agli appuntamenti fissati e non ha Pt_1 confermato nessuna data tra quelle proposte. Il Servizio ha cercato di contattarlo anche tramite il suo avvocato ma non c'è stata risposta. La Sig.ra ha invece continuato a CP_1 mostrarsi collaborante, pur ribadendo la propria preoccupazione per l'eventuale avvicinamento RS del figlio al padre. A fronte dell'immutata situazione e dell'attuale benessere di il Servizio non ha ritenuto opportuno convocare il minore ulteriormente;
- relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 13.12.2022: nell'agosto 2022 il sig. ha contattato il Servizio informandolo che sarebbe andato presso l'abitazione dei
Pt_1 RS genitori e manifestando la volontà di riallacciare i rapporti con il figlio Il Servizio ha proposto di effettuare una fase di conoscenza col senza ricevere risposta. In seguito alla
Pt_1 richiesta del Tribunale di Sondrio che lamentava la mancanza di aggiornamenti in vista dell'udienza prevista per il 19.10.2022 e perciò rinviata alla data 11.01.2023 è stato fissato un colloquio cui il ha partecipato accompagnato dall'avvocato e dal padre. In questa
Pt_1 occasione il ha espresso con toni adeguati la sua rabbia e frustrazione per la situazione,
Pt_1 esprimendo il desiderio di riallacciare i rapporti col figlio ed altresì che i nonni paterni potessero vedere il nipote con regolarità e non solo in base alle decisioni della madre. Durante il colloquio è emersa la forte conflittualità con la Sig.ra legata principalmente alla questione CP_1 economica e all'iter giudiziario. Il ha manifestato disponibilità ad essere preso in carico
Pt_1 pagina 13 di 20 presso il Servizio Sociale di ER per proseguire il percorso inizialmente proposto dal RS Servizio della Valchiavenna. La madre di convocata dal Servizio, ha riportato lo stato di RS benessere di Descritto come sereno;
la signora ha espresso parere negativo alla proposta del Servizio di regolamentare gli incontri coi nonni paterni secondo un calendario condiviso, adducendo motivi legati alla routine settimanale del figlio e agli impegni familiari, pur manifestando la volontà di tenere i rapporti nonni/bambino riconoscendoli positivi per il figlio. La Sig.ra ha anche espresso timore che durante gli incontri coi nonni possa CP_1 RS essere presente il atteso che ad agosto, secondo quanto riferitole da nella casa dei Pt_1 nonni era presente il che il minore non aveva nemmeno riconosciuto e i nonni lo Pt_1 avevano incalzato a salutare il papà. Anche il ha riportato nel colloquio lo stesso episodio, riferendo di essersi sottratto alla Pt_1 presenza del figlio, evitando contatti diretti ed uscendo dalla finestra. Conclusivamente il Servizio attesta la necessità di un percorso strutturato e di una presa in carico continuativa del Sig. che sia di supporto per superare la ferita della separazione e Pt_1 costruire le basi per il rapporto col figlio e che andrà organizzata presso il servizio sociale di competenza. Il Servizio attesta di non ritenere opportuno procedere al monitoraggio del benessere RS di finchè non ci saranno le condizioni per effettuare gli incontri padre/figlio considerato che RS non riconosce la figura del padre naturale, ha instaurato ottimi rapporti con la famiglia allargata e si mostra sereno;
- relazione dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 4.09.2023 : atteso che il sig.
Pt_1 risulta stabilmente residente a [...], il Servizio ha chiesto la presa in carico per garantire la continuità e la possibilità di accesso al sig. Il passaggio di consegne tra i Servizi è stato
Pt_1 effettuato a febbraio 2023 e il Sig. ha preso i contatti con i servizi di competenza a
Pt_1 maggio 2023. Durante le reti di aggiornamento è emerso che il Sig. si era presentato al
Pt_1 servizio in modo puntuale e aveva accettato anche la presa in carico dei servizi specialistici. Sulla scorta dell'aggiornamento del Servizio di ER, il Servizio di NN ritiene utile che prima di attivare gli incontri tra padre e figlio sia monitorato il minore per avviare un supporto psicologico in quanto con il padre naturale non ci sono rapporti da tanto tempo, infatti l'ultimo incontro risale al 2018 in modalità protetta in cui erano intervenuti i carabinieri per l'atteggiamento non opportuno del sig. in merito a ciò si ritiene utile mettere in atto tutti
Pt_1 i supporti necessari all'interesse del minore”; Dall'allegata relazione del Servizio Sociale di ER datata 1.09.2023 risulta che il 5.03.2023 il si è spontaneamente presentato presso il Servizio per chiedere un supporto
Pt_1 RS al fine di riprendere gli incontri con Da maggio sono stati avviati i colloqui col Servizio durante i quali è stato proposto al di effettuare alcune visite presso i servizi specialistici
Pt_1 dell'ASL ed approfondire l'aspetto legato all'abuso di alcool e all'impulsività Il ha fatto
Pt_1 presente in varie occasioni i vissuti di frustrazione per non poter vedere il figlio e per gli inganni che ritiene di aver subito dalla ex moglie, oltre che per la trascuratezza di interventi del Servizio della Valchiavenna a tutela del rapporto col figlio. Il si è presentato regolarmente agli
Pt_1 incontri proposti presso il Servizio di ER e presso i servizi specialistici, aggiornando il Servizio sulla presa in carico del SerD e del SSM: dall'aggiornamento telefonico con il Servizio di Salute Mentale è emerso che il non risulta affetto da una patologia maggiore in atto,
Pt_1 perciò è considerato un paziente che non necessita di una presa in carico;
la medesima Tes_ conclusione è stata espressa anche dal secondo cui a seguito di accertamenti clinici il non ha mostrato segni di abuso alcolico. Conclusivamente dagli elementi raccolti risulta
Pt_1 che la situazione personale del è sufficientemente stabile e non appaiono evidenti motivi
Pt_1 RS ostativi alla promozione di un riavvicinamento al figlio pagina 14 di 20 -relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di ER del 24.01.2024: il Servizio ha continuato a monitorare la situazione del attraverso colloqui, comunicazioni telefoniche
Pt_1 ed incontri di verifica ai quali l'uomo si è presentato puntualmente. Il 2.11.2024 durante un colloquio il Servizio, in accordo con il SSM e alla luce di problematiche sorte con i condomini del nuovo alloggio, ha sollecitato il a continuare il percorso con il SSM per ragionare
Pt_1 sulla sua impulsività fissando un appuntamento per il 7.11.2023: il nella data indicata si
Pt_1 è recato presso il SSM ma non essendo presente lo psichiatra col quale aveva fatto i precedenti colloqui si è sentito demotivato dal dover nuovamente raccontare tutta la sua storia. Il 19.11.2023 il ha informato che non sarebbe andato al secondo appuntamento col SSM fissato per
Pt_1 l'indomani perché si trovava in Sardegna;
in seguito non ha preso accordi per fissare altri appuntamenti e risulta aver trascorso periodi in Sardegna, Riva del Garda e in Spagna. Durante un colloquio del 18.01.2024 il ha riportato uno stato di stanchezza per le procedure in
Pt_1 essere, esprimendo di non volere portare avanti il percorso con il SSM in quanto non obbligatorio;
ha inoltre dato atto di aver avuto delle occasioni lavorative che lo portavano lontano da Savona ponendolo nella condizione di non poter essere seguito dai Servizi in questo territorio, manifestando l'intenzione di trovare lavoro all'estero.
Da ultimo nel presente giudizio di appello è pervenuta relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali della Valchiavenna del 13.11.2025 da cui risulta il Servizio dopo il passaggio di consegne con il Servizio Sociale di ER non ha più avuto contatti diretti con il Sig. Parte_1 RS In ordine al nucleo familiare del minore il Servizio di NN attesta di aver incontrato il 30.10.2025 la Sig.ra che ha subito manifestato il suo disaccordo rispetto a possibili CP_1 incontri con il minore presso il Servizio e a successivi incontri con lei, focalizzandosi esclusivamente sul Sig. e i suoi problemi di condotta. Rispetto al nuovo nucleo familiare la signora appare più Pt_1 riservata e sostiene che non convive con il compagno, anche a causa del suo lavoro RSona_3 RS di vigile del fuoco, pur condividendo la quotidianità. Rispetto a la madre sostiene che è sereno, frequenta la scuola con profitto ed è impegnato nell'attività sportiva del nuoto;
il minore avrebbe poi espresso il desiderio di cambiare cognome, assumendo quello del Sig. Per_3 La signora ha precisato che la casa in cui vive con i figli è di proprietà dell'ex marito, dichiarando di non avere intenzione di lasciarla e anzi manifestando la volontà di rilevarla in quanto unico bene di RS proprietà del e quindi unico potenziale patrimonio che potrebbe ereditare dal padre. Pt_1
La ha espresso preoccupazione sugli incontri previsti con il Servizio e sul fatto che il CP_1 minore sia stato ascoltato, temendo che tali eventi possano compromettere l'equilibrio raggiunto dal
RS nucleo familiare;
ha precisato che non ha più visto il padre dall'ultimo incontro in spazio neutro dell'aprile 2018 e che il non è attualmente in grado di ricostruire un rapporto col figlio poiché Pt_1
RS non conduce una vita stabile e regolare e considerato altresì che non chiede di incontrar il padre. La signora ha riferito di un episodio avvenuto il 17.10.2025 presso la piscina che i figli frequentano: AN le avrebbe riferito che mentre si trovava al bar della piscina era stato avvicinato da un uomo che gli aveva chiesto “Tu sei AN?”; il bambino spaventato si sarebbe immediatamente recato dalla madre negli spogliatoi per riferirle l'accaduto e la signora avrebbe subito contattato il suo difensore e i Carabinieri per chiedere come comportarsi. La situazione si sarebbe risolta spontaneamente perché l'uomo si era allontanato. In precedenza una vicina di casa ligure aveva avvisato la signora sulla
RS presenza del in Valchiavenna e lei aveva allertato raccomandandogli di fare attenzione. Pt_1
RS In occasione della visita domiciliare effettuata il 10.11.2025 ha mostrato l'ambiente in cui vive all'operatrice e ha raccontato di un generale stato di benessere, riferendo vari episodi della vita
RS quotidiana, Durante la conversazione ha chiamato “papà” il compagno della madre riferendosi al
RS Sig. come al “vecchio papà”. Alla richiesta sul se sapesse i motivi della visita del servizio Pt_1
pagina 15 di 20 ha affermato con le lacrime agli occhi “perché è da tanto che non vedo il mio vecchio papà”.
RS L'operatrice gli ha ricordato l'episodio della piscina descritto dalla madre e ha affermato di essersi spaventato ma di non aver riconosciuto il padre.
RS La in occasione dell'accesso domiciliare ha affermato che è molto legato ai CP_1 genitori del compagno che chiama nonni, ciononostante lei continua ad agevolare il mantenimento del
RS rapporto tra il figlio e i genitori del invitandoli ad eventi importanti per e Pt_1 accompagnandolo a casa loro. Il 30.10.2025 il Servizio ha fatto un incontro presso la scuola in occasione del quale le docenti hanno
RS riferito che è un bambino sereno e socievole, ben inserito nel gruppo dei pari;
il minore parla spesso della sorellina e nomina raramente il padre. Una insegnate ha riferito di aver incontrato la madre del minore e il “padre” a NN e in tale occasione ha fornito loro informazioni sull'andamento scolastico del bambino. Tale episodio evidenzia che la scuola non dispone di informazioni aggiornate o
RS approfondite riguardo alla situazione familiare di non conoscendo la composizione effettiva del nucleo familiare né le dinamiche relazionali interne. La scuola ha dichiarato di percepire la famiglia come priva di particolari criticità sia quanto ai genitori che in ordine al comportamento del minore.
RS Si rammenta che il 16.10.2025 la Corte ha proceduto all'audizione di con l'ausilio di un esperto e alla presenza del solo curatore speciale. Il minore ha manifestato commozione e tristezza al nominare il padre e ha dichiarato che non gli è stato proposto di vedere il papà o incontrarlo e Parte_1 nemmeno lui ci ha mai pensato e non avrebbe nulla da dirgli;
ricorda il volto del padre solo in base alle foto presenti a casa dei nonni. AN ha chiarito che la tristezza che prova è dovuta sia al timore che cambi la sua attuale situazione sia in piccola parte a un senso di curiosità di sapere che fa o dove sta il padre. Infine AN ha dichiarato:“se potessi esprimere un desiderio vorrei che mamma e papà non avessero divorziato per non dovermi trovare n questa situazione per me faticosa”.
*** Dalle risultanze istruttorie richiamate discende la necessità di intervenire in maniera tempestiva ed adeguata sulla situazione oggetto del presente giudizio, nel cui ambito la sentenza di primo grado ha RS correttamente disposto l'affido esclusivo del minore alla madre con incarichi al Servizio Sociale competente di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore ed altresì della possibilità in futuro di avviare gli incontri padre figlio in Spazio Neutro con modalità osservate, ove le condizioni lo permettano e sia rispondente alle esigenze e ai bisogni del minore, tenuto conto dell'andamento dei percorsi intrapresi, disposizioni da confermare integralmente in questa sede. Si tratta, come chiarito dalla Cassazione (Sez.I, n.32290/2023), di una tipologia di intervento del Servizio Sociale in favore del minore che si inquadra nell'ambito degli “interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza” Tanto premesso, la Corte ritiene necessario che venga immediatamente attivato un percorso di RS sostegno psicologico per il minore che approfondisca in particolare il tema della figura paterna, sì da valutare nel tempo e, laddove rispondente all'interesse del minore, la possibilità di una ripresa dei rapporti col padre con le modalità protette già stabilite in sentenza. In occasione dell'audizione effettuata in Corte sono infatti emersi vissuti di profonda tristezza del RS minore correlati al tema del padre e al divorzio dei genitori che ha riferito avrebbe voluto non si fosse mai verificato. AN ha inoltre chiarito che la tristezza correlata al tema della figura paterna è pagina 16 di 20 dovuta non solo al timore che la propria attuale situazione possa cambiare ma anche “in piccola parte ad un senso di curiosità di sapere che fa o dove sta”. Anche in occasione dell'accesso domiciliare del 10.11.2025 è stata riscontrata dal Servizio Sociale una
RS forte emotività di in relazione al tema della figura paterna. Si tratta del necessario punto di partenza per ricalibrare gli incarichi del Servizio Sociale in quanto
RS dalla sequenza delle relazioni richiamate è emerso che fin qui non aveva mai manifestato alcuna
RS apertura verso la figura del padre naturale: in particolare la relazione del 9.02.2022 specificava che non faceva alcun riferimento al padre naturale “nemmeno se sollecitato”.
RS La situazione adesso è evidentemente cambiata e ciò è del resto del tutto normale considerato che sta crescendo e, nonostante l'assiduo impegno della madre nel costruire per lui un nuovo assetto
RS familiare che vede il Sig. assumere il ruolo di papà di (con il prospettato intento della Per_3 signora di procedere anche al mutamento del cognome del figlio), iniziano ad affacciarsi nel minore
RS inevitabili interrogativi e sentimenti di curiosità per quel padre naturale che invece non ha più visto dal 2018 e del quale ricorda solo il nome e nemmeno le sembianze, poiché può desumerle unicamente dalle foto presenti nell'abitazione dei nonni paterni.
RS La sofferenza di emersa in audizione, nonostante i suoi sforzi per non lasciarla troppo trapelare, impone un intervento immediato di supporto psicologico per il minore che lo aiuti a fare i conti con la figura paterna in maniera serena ed avulsa dagli inevitabili condizionamenti della madre la quale, sicuramente in ragione dei vissuti col è in uno stato di allerta costante rispetto ai Pt_1 comportamenti dell'uomo che finisce per trasmettere al figlio. L'ultima relazione dei Servizi attesta che
RS la madre di ha raccomandato al figlio di prestare attenzione dopo aver ricevuto da una vicina del mare la comunicazione relativa alla presenza del in Valchiavenna. Tale atteggiamento Pt_1
RS dell'appellata rischia di condizionare in negativo rispetto alla figura paterna, in ordine alla quale è invece necessario che il minore venga aiutato ad esplorare i suoi reali vissuti da professionisti
“neutrali” individuati dal Servizio Sociale incaricato del monitoraggio del nucleo. La Corte non reputa a tal fine sufficiente il percorso di supporto che l'appellata ha riferito essere in RS corso sul minore da marzo 2025- sebbene in audizione abbia escluso l'attuale frequenza di psicologi- rispetto al quale peraltro nulla è stato allegato agli atti, per l'evidente necessità di garantire RS che il percorso di venga gestito e seguito dal Servizio Sociale in modo da consentire l'immediato trasferimento alle Autorità competenti degli esiti di tale percorso e da intercettare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore ma altresì-e soprattutto- la manifestazione RS dell'eventuale desiderio di di riallacciare i rapporti col padre naturale. Si rileva sul punto, per completezza, che il Servizio Sociale di NN già nella relazione del 4.09.2023 aveva attestato la necessità di avviare un percorso di supporto psicologico per il minore a fronte dei rimandi positivi allora ricevuti dal Servizio di ER sulla partecipazione puntuale del agli incontri e sulla sua adesione al percorso specialistico, in modo da approfondire il Pt_1 RS monitoraggio su in vista di una eventuale possibilità di riapertura dei rapporti col padre. Tuttavia in seguito non risulta che sia stato dato il minimo corso a questo intervento. Parimenti non constano agli atti ulteriori attività concrete di supporto e monitoraggio del nucleo tant'è che anche il curatore speciale, nella comparsa di costituzione, ha attestato di aver tentato più volte di contattare i Servizi Sociali della Valchiavenna senza ricevere risposta e di aver poi appurato che, per difficoltà organizzative interne al Servizio, non è stato attivato nessun intervento recente. Del resto l'ultima relazione del Servizio Sociale risaliva al 13.01.2024 e solo a seguito del provvedimento provvisorio di questa Corte di luglio 2025 il Servizio Sociale si è attivato per effettuare una visita domiciliare presso l'abitazione del minore, nonché un accesso a scuola e trasmettere una relazione di aggiornamento alla Corte. A questo punto gli interventi di supporto per il minore non sono ulteriormente differibili. pagina 17 di 20 La Corte invita la madre del minore che, dopo le iniziali resistenze manifestate ai Servizi, in udienza ha RS espresso la disponibilità ad un percorso di supporto psicologico per in relazione alla figura paterna sotto il monitoraggio del Servizio Sociale, a cooperare con il Servizio, dismettendo le pur comprensibili RS paure legate al rischio che l'avvio del percorso comprometta la serenità attuale di si tratta invece RS di un percorso ormai ineludibile proprio per assicurare a che sta per entrare nella difficile fase dell'adolescenza l'approfondimento di un tema che, pur accantonato, è adesso presente nella sua mente e gli provoca tristezza, col rischio che ciò possa compromettere il sereno sviluppo psico-fisico del minore.
Quanto all'odierno appellante, la Corte ritiene indispensabile che il Sig. riprenda i contatti con Pt_1 i Servizi Sociali ed intraprenda un percorso individuale di supporto psicologico che lo aiuti a lavorare sugli indubbi aspetti di impulsività del suo carattere, emblematicamente riemersi in occasione dei fatti oggetto della sentenza di condanna prodotta da controparte e, in seguito, anche di un percorso di supporto alla genitorialità che di fatto il Sig. non ha mai esercitato in relazione al figlio Pt_1 RS RS e potrebbe quindi trovarsi impreparato laddove, proseguendo il percorso di si determinasse la concreta possibilità di avviare gli incontri padre-figlio. Nell'attualità il ha dichiarato di non seguire alcun percorso perché quello che gli era stato Pt_1 indicato è stato concluso: tuttavia dalle relazioni in precedenza richiamate risulta che proprio in relazione ai problemi dell'appellante con i condomini, il Servizio Sociale di ER aveva invitato il a continuare il percorso con il SSM, sollecitazione che invece l'appellante non ha raccolto per Pt_1 motivazioni che francamente si reputano pretestuose (il cambio dello psichiatra in precedenza conosciuto o presunte occasioni lavorative lontane dalla Liguria). Tuttavia in udienza il si è dichiarato disponibile a seguire le indicazioni dei Servizi Sociali per Pt_1 RS addivenire all'auspicato risultato di un riavvicinamento al figlio Va precisato che evidentemente in questa sede nulla può essere preventivato in ordine ai tempi di RS svolgimento dei percorsi individuati dalla Corte sia quanto al minore sia quanto al Pt_1 Del resto è di tutta evidenza che non sia possibile procedere all'immediato avvio degli incontri padre- figlio, come richiesto dall'appellante: AN invero, privo dell'adeguata preparazione di un supporto psicologico, si troverebbe di fronte ad un soggetto di fatto ormai sconosciuto di cui vagamente ricorda anche i tratti somatici, col rischio che ciò possa ulteriormente traumatizzarlo, in aggiunta alla sofferenza legata al divorzio dei genitori. Verrebbe così definitivamente pregiudicata la possibilità di un recupero del rapporto padre figlio, ove se ne ravvisino le condizioni in termini di effettiva rispondenza all'interesse e ai bisogni del minore. RS Anche il peraltro andrebbe incontro a prevedibili difficoltà nel relazionarsi con Pt_1 considerata la lunga interruzione dei reciproci rapporti, col rischio che l'impulsività che connota da RS sempre il carattere dell'appellante lo porti a reazioni incontrollate e pregiudizievoli per RS Nulla deve essere statuito in relazione agli incontri tra e i nonni atteso che dalle risultanze RS istruttorie, non ultima l'audizione di emerge che il minore già li frequenta.
Conclusivamente la Corte invita il a dismettere, una volta per tutte, l'atteggiamento Pt_1 rivendicativo che sempre palesa nei confronti della ex moglie, riemerso ancora nel presente procedimento laddove, accanto alle recriminazioni per il carente operato dei Servizi Sociali di NN sul lavoro di riavvicinamento padre-figlio, l'appellante ha formulato contestazioni di prevalente carattere economico relative alla questione della casa coniugale e alle spese del procedimento di primo grado. Al riguardo va rilevato che peraltro l'appellante che pure rivendica il pagina 18 di 20 RS proprio diritto alla costruzione di un legame con e alla ripresa dei rapporti col figlio, risulta fin qui non aver mai contribuito al mantenimento economico del minore. Dai dati richiamati discende una profonda perplessità della Corte in ordine al fatto che effettivamente alla base delle numerosissime iniziative giudiziarie intraprese dal contro la ex moglie vi sia la Pt_1 RS frustrazione per la mancanza di un rapporto con piuttosto che il risentimento per la nuova vita che la ha costruito col Sig. . CP_1 Per_3 Del resto in numerose occasioni è stato il difensore del ad intervenire anche con i Servizi Pt_1 Sociali quale mediatore per cercare di moderare le intemperanze e gli accessi di irascibilità del Pt_1 che dovrebbe, una volta per tutte, fare i conti con le proprie indubbie responsabilità per la RS disgregazione del nucleo familiare e la conseguente perdita del rapporto con piuttosto che continuare a porsi solo come vittima del sistema. Le ripercussioni ultime dell'elevatissimo conflitto tra le parti, che il continua ad alimentare, Pt_1 RS finiranno infatti per ricadere solo su che è già tanto provato dalla separazione dei genitori e ha bisogno adesso invece di dedicarsi al percorso psicologico disposto dalla Corte, senza il rischio di trovarsi esposto a situazioni per lui potenzialmente pregiudizievoli. Si invita quindi il ad astenersi da intraprendere iniziative autonome, come quella di presentarsi Pt_1 RS all'improvviso in luoghi frequentati dal minore, col rischio di spaventare ed altresì di rendere necessari interventi di maggiore drasticità a tutela del minore.
Infine la Corte dispone che il Servizio Sociale della Valchiavenna, già incaricato dal Tribunale di Sondrio del supporto al nucleo, agendo in necessario coordinamento con il Servizio Sociale di ER, competente in relazione alla residenza dell'appellante, trasmetta ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare di Sondrio sullo stato di esecuzione degli incarichi conferiti e segnali altresì tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
§ Le spese del giudizio di primo grado. Con riferimento al secondo motivo di appello concernente le spese di lite del giudizio di primo grado, la Corte rileva che le statuizioni adottate sul punto dal Tribunale di Sondrio risultano conformi all'esito del giudizio che ha visto il soccombente in relazione alla richiesta di affido condiviso del Pt_1 minore, alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare ed altresì di revoca (o riduzione) RS del contributo paterno al mantenimento di nonché in ordine alla richiesta di un contributo a carico della moglie in favore del marito. L'unica domanda del accolta in primo grado è stata quella Pt_1 relativa alla richiesta di esclusione dell'assegno divorzile in favore della moglie, rispetto alla quale è stata correttamente disposta la compensazione tra le parti del 20% delle spese del giudizio di primo grado.
§Le spese di lite. Le spese di lite del presente giudizio, concluso con la integrale conferma della sentenza di primo grado e la mera specificazione degli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali dalla sentenza del Tribunale di Sondrio ai punti 3) e 4) del dispositivo, vanno integralmente poste a carico di parte appellante che non risulta più ammesso al patrocinio a spese dello Stato dopo l'intervenuta revoca del beneficio e vengono liquidate come in dispositivo in favore di parte appellata e dell'Erario per quanto di competenza del curatore speciale.
*****
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 291/2024, emessa in data Controparte_1 11.07.2024, pubblicata e comunicata il 29.07.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Dispone che il Servizio Sociale del Comune di NN, agendo in stretto coordinamento con il Servizio Sociale di ER, competente in relazione alla residenza paterna, provveda alla RS immediata attivazione di un percorso psicologico per il minore che approfondisca il tema della figura paterna, sì da valutare nel tempo e laddove rispondente all'interesse del minore la possibilità di una ripresa dei rapporti col padre, ferme le già disposte modalità osservate e lo spazio neutro.
3) Invita il Sig. ad intraprendere con l'ausilio del Servizio Sociale di ER un Parte_1 percorso individuale di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità.
4) Dispone che il Servizio Sociale di NN, in coordinamento con il Servizio Sociale di ER, trasmetta ogni tre mesi relazioni di aggiornamento al Giudice Tutelare di Sondrio sullo stato di esecuzione degli incarichi conferiti, fermo l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
5) Condanna al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Parte_1
€ 3.000,00 in favore di e in € 3.000,00 in favore dell'Erario per le spese del Controparte_1 curatore speciale.
Si comunichi:
- alle parti;
- al curatore speciale;
- ai Servizi Sociali di NN e di ER;
- al Giudice Tutelare di Sondrio.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025.
Il Presidente est. Maria Vicidomini
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