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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 584/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259005750081000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200007816909000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_2 ricorre contro una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bergamo dell'importo di euro 15.443,87
In via del tutto preliminare la Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione nella propria costituzione in giudizio ha informato la Corte di avere provveduto a notificare in data 19.11.2025 al ricorrente un atto di recesso della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, chiedendo nel contempo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali tra le parti.
DECISIONI
Considerato che il recesso dell'intimazione di pagamento ha prodotto l'automatico annullamento dell'atto impugnato e che, pertanto, ogni possibile danno economico a carico del ricorrente risulta già eliminato, a parere di questa Corte sussistono i requisiti di legge per procedere alla richiesta cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio in essere.
Considerato, inoltre, che la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata prodotta già in sede di costituzione in giudizio da parte dell'ADER, questa Corte ritiene di dovere disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
OM AU
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 584/2025 depositato il 12/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01920259005750081000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920200007816909000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_2 ricorre contro una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bergamo dell'importo di euro 15.443,87
In via del tutto preliminare la Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione nella propria costituzione in giudizio ha informato la Corte di avere provveduto a notificare in data 19.11.2025 al ricorrente un atto di recesso della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, chiedendo nel contempo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali tra le parti.
DECISIONI
Considerato che il recesso dell'intimazione di pagamento ha prodotto l'automatico annullamento dell'atto impugnato e che, pertanto, ogni possibile danno economico a carico del ricorrente risulta già eliminato, a parere di questa Corte sussistono i requisiti di legge per procedere alla richiesta cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio in essere.
Considerato, inoltre, che la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata prodotta già in sede di costituzione in giudizio da parte dell'ADER, questa Corte ritiene di dovere disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
OM AU