Sentenza 24 settembre 2025
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- 1. Foto della PG dei messaggi sono inutilizzabili, ma attenzione alla prova di resistenza (Cass. 31878/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 settembre 2025
Inutilizzabili i messaggi contenuti nel telefono cellulare dell'imputato ed oggetto di riproduzione fotografica ad opera della polizia giudiziaria al momento dell'arresto senza sequestro del telefono: ma va effettuata la cd. prova di resistenza, spiegando cioè perchè detta inutilizzabilità dovrebbe influirei in maniera decisiva sul processo decisionale. In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi Whatsapp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere …
Leggi di più… - 2. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 19 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2025, sentenza n. 31878. LA MASSIMA “L'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp, i messaggi di ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 25 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 2025, sentenza n. 33828 LA MASSIMA “La circostanza aggravante prevista dall'art. 604 - ter c.p. è con... Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2025, sentenza n. 34481 LA MASSIMA Quando il giudice ritiene che non vi sono elementi per contrastar... Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2025, sentenza n. 34036 LA MASSIMA “Le somme derivanti dall'estinzione di una polizza assicurativa pe... Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2025, sentenza n. 34032 LA MASSIMA «Il giudice, ai fini dell'applicazione della recidiva semp... Cass. Pen., Sez. VI, 13 ottobre 2025, sentenza n. 33679 LA MASSIMA: “A seguito dell'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, c.p.p. ... Cass. pen., Sez. II, 22 …
Leggi di più… - 4. Chat WhatsApp Inutilizzabili senza SequestroAlessandro Salonia · https://avvocatosalonia.it/aree-competenza-avvocato-penalista-milano-alessandro-salonia/ · 25 ottobre 2025
Spaccio di droga le foto di WhatApp possono essere uste come prova Le foto delle chat WhatsApp fatte dalla Polizia sul telefono dell'indagato sono prove valide in un processo per spaccio? Non sempre, dipende da come sono state acquisite. La Corte di Cassazione, richiamando una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale (n. 170/2023) , stabilisce che le chat (WhatsApp, SMS, email) sono “corrispondenza” tutelata dalla Costituzione. Per acquisirle legalmente serve un atto motivato del giudice (come un decreto di sequestro) e il rispetto delle garanzie processuali. Semplici screenshot fatti d'iniziativa dalla polizia non bastano e, se acquisiti in questo modo, rendono la prova …
Leggi di più… - 5. Acquisizioni probatorie e messaggistica istantanea la cassazione sugli screenshot delle chat di whatsappLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 23 ottobre 2025
Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2025, sentenza n. 31878. LA MASSIMA “L'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea devono considerarsi alla stregua di documenti, deve essere disatteso. In tema di mezzi di prova, i suddetti messaggi, custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico, conservano, invece, la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”. La loro acquisizione, fino a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2025, n. 31878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31878 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
tutela che sarebbe del tutto assente in relazione alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all'invio segue la ricezione con caratteri di sostanziale immediatezza. In conformità alle precise indicazioni della Corte costituzionale, deve pertanto essere disatteso l'orientamento (cfr. Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo Eugenio Rv. 283319), secondo cui i messaggi WhatsApp (i messaggi di posta elettronica e la messagistica istantanea) devono considerarsi alla stregua di documenti, dovendosi invece ribadire il principio di diritto per il quale, in tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico", sicché - fino a quel momento - la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, essendo altrimenti affetti, come avvenuto nel caso di specie, da inutilizzabilità patologica, in quanto tale rilevante anche nel giudizio abbreviato (cfr. Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco Kevin, Rv. 287039, massimata nei seguenti termini: “In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen., mediante "screenshots" eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero”; Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, DO Andrea, Rv. 286467). 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che, a fronte di una motivazione che ha esibito una più ampia piattaforma probatoria rispetto ai menzionati messaggi Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: SALVATORE DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11104417ac3eb30b Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f 5 WhatsApp, il ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere di specificare l'incidenza degli elementi asseritamente inutilizzabili, essendosi limitato ad affermare in modo generico ed assertivo che “la mancata rilevata inutilizzabilità delle conversazioni WhatsApp risulta incidente sulla decisione assunta”. Ciò in contrasto con l'insegnamento di questa Corte secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova, acquisiti illegittimamente, diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, IZ FF, Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269218). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI DA AL DO