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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 21934/2024 R.G. promossa da:
(P.I.: , con sede legale in Via Galileo Galilei, Torre di Mosto CP_1 P.IVA_1
(VE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Boschieri, elettivamente domiciliata presso il di Lui Studio sito in Via L.
Lucatello n. 6, 35121 Padova (PD);
ATTRICE
contro società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, (C.F. e n. di CP_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. prof. Controparte_3
Stefano D'Ercole (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio di quest'ultimo sito in Roma, Via in Arcione n. 71, giusta procura a rogito del Notaio dott. di Milano del 12.11.2020, Rep. n. 19007, Racc. n. 20233, atto Persona_1 registrato a Milano 1 il 13.11.2020, n. 80343 Serie 1/T;
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione di indebito – addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, agiva in giudizio nei confronti di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone il pagamento in suo favore della somma di euro 3.449,47, corrispondente all'importo versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta negli anni 2010 e 2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese e compensi del presente procedimento. La parte attrice premetteva: di avere intrattenuto, nel periodo compreso nel biennio 2010-
2011, rapporto di fornitura di energia elettrica con la società in relazione Controparte_2 al proprio POD (punto di prelievo) n. IT001E32186425; di avere sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla società somministrante, comprendenti – tra l'altro – un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa, per complessivi € 3.449,47.
Affermava l'istante il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata.
Con comparsa del 3.12.2024 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, la quale domandava, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepiva, inoltre, in via subordinata, eccezione di prescrizione relativamente ad una parte delle somme richieste da parte attrice.
All'udienza del 4.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con attribuzione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n.
504/1995 (TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, ovvero per il periodo di disapplicazione della direttiva 2008/118/CE, in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la disapplicazione della direttiva richiamata e la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, a fronte del quale si pone il tema dell'individuazione dei rimedi a disposizione del giudice.
Va considerato innanzitutto che l'interpretazione conforme è soggetta a taluni limiti: il giudice, infatti, non potrà mai pervenire ad interpretazioni contra legem della norma o violative dei principi fondamentali, quali la certezza del diritto, l'irretroattività della norma ovvero l'aggravamento della responsabilità dell'individuo. Inoltre, tale principio esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da questa perseguito.
Nel caso in cui l'interpretazione conforme non sia possibile, occorre allora esaminare la norma eurounitaria e verificare se essa abbia effetto diretto e, di conseguenza, verificare che il ricorrente se ne possa avvalere nei confronti della resistente.
Infine, se neppure la disapplicazione risulta possibile, il giudice dovrà verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento del danno, risarcimento a cui lo Stato membro è tenuto per inadempimento all'obbligo di conformare l'ordinamento interno a quello eurounitario.
Nella specie, l'interpretazione adeguatrice è stata ripetutamente esclusa dalla Suprema Corte, secondo cui la finalità specifica dell'accisa non può essere rinvenuta né in base alla norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali.
Si deve, pertanto, verificare se sia possibile la disapplicazione della norma impositiva.
Si osserva che, a fronte dell'introduzione di plurimi giudizi, analoghi a quello in esame, aventi ad oggetto domande di ripetizione di indebito da parte degli utenti nei confronti dei fornitori di energia elettrica, i Giudici di merito sono giunti a conclusioni diverse, talvolta accogliendo le stesse e talvolta respingendole: nell'un caso, sul presupposto che la normativa interna impositiva dell'obbligo di pagamento delle imposte per cui è causa in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non potesse trovare applicazione, cosicché dovesse ritenersi indebita la pretesa dei fornitori di energia che avessero riversato tale indebita pretesa nei confronti dei consumatori finali, richiamando il principio di prevalenza del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale;
nell'altro, sul presupposto che le direttive eurounitarie non esplicassero effetti diretti nei rapporti tra privati (cd. rapporti orizzontali) e per l'effetto che la disapplicazione della norma interna non potesse essere operata dal Giudice nell'ambito di controversie tra privati;
All'esito dell'annoso e lungo dibattito, di recente, sulla questione su richiesta del Tribunale di Como è intervenuta la Corte di Giustizia (cfr. Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22), all'esito della cui pronuncia si è reso necessario riesaminare l'orientamento assunto in precedenza da questa Sezione.
In particolare la Corte di Giustizia ha esaminato le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea e, nello specifico, l'articolo
288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma,
[del decreto legislativo] n. 504/1995), il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo Stato i diritti attribuitigli da tale direttiva. 2) Se il principio di effettività osti a una normativa nazionale (articolo 14, quarto comma, [del decreto legislativo] n. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione d'illegittimità dell'imposta - ossia la contrarietà a una direttiva [dell'Unione] - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il soggetto obbligato al pagamento e l'Amministrazione
Finanziaria, ma non in quello tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto,
l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata».
Sulla prima delle due questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia, si è pronunciata muovendo dalla premessa che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ha quindi, in sintesi, risposto dichiarando che l'articolo 288, terzo comma, TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse a che un giudice nazionale disapplicasse, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisse un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponesse diversamente o che l'ente nei confronti del quale fosse fatta valere la contrarietà di detta imposta fosse soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponesse di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Sulla seconda questione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. Tuttavia, ha affermato che, in deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, la restituzione di somme indebitamente percepite potesse essere negata nell'ipotesi in cui essa comportasse un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando fosse accertato che la persona tenuta al pagamento di detti importi ne avesse effettivamente traslato l'onere direttamente su un altro soggetto. Infatti, in una tale situazione, l'onere dell'imposta indebitamente percepita sarebbe sopportato non dal soggetto passivo, piuttosto dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ribaltato. Pertanto, rimborsare al soggetto passivo l'importo dell'imposta, che ha già percepito dal consumatore finale equivarrebbe, per tale soggetto passivo, a ricevere un doppio pagamento qualificabile come arricchimento senza causa, senza, tuttavia, porre rimedio alle conseguenze dell'illegittimità dell'imposta per il consumatore finale. Per contro, ha sostenuto che in questa situazione occorreva evitare che lo Stato membro interessato ottenesse un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, ha argomentato nel senso che, dato che tale ripercussione era stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosceva ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale aveva, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore dovesse avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore;
e in quest'ultimo caso, che tale soggetto passivo dovesse avere la possibilità di chiedere allo Stato la compensazione del rimborso effettuato.
Precisato ciò, la Corte ha ricordato, conformemente a una consolidata giurisprudenza, che in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spettasse all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali far esercitare il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico;
inoltre, che, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività imponesse che il consumatore finale fosse in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato.
Al contempo, la Corte ha evidenziato che una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e non può essere invocata, in quanto tale, contro il medesimo, con la conseguenza che i consumatori finali si trovino giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità invocando le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118 e ad ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta, che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte dello Stato.
Alla luce dell'esame della normativa nazionale di riferimento e, fatta salva la sua verifica da parte del giudice del rinvio, la Corte ha concluso che essa violasse il principio di effettività, non permettendo ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore (sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale) di un'imposta che ha a sua volta indebitamente versato allo Stato membro.
Per queste ragioni ha, quindi, risposto alla seconda questione dichiarando che “il principio di effettività dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse ad una normativa nazionale che non permettesse al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare eventualmente un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento fosse stato la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”, e specificando che “tale motivo di illegittimità non potesse essere validamente invocato nell'ambito di tale azione di ripetizione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.”
Orbene, applicando i principi di diritto predicati dalla Corte di giustizia nel richiamato recente arresto e considerato che il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, deve ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, l'utente cui è stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Si ritiene infine, in ragione della natura controversa della questione, che sussistano ragioni per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando
- respinge le domande avanzate da parte attrice;
- dispone compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 26.02.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 21934/2024 R.G. promossa da:
(P.I.: , con sede legale in Via Galileo Galilei, Torre di Mosto CP_1 P.IVA_1
(VE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Boschieri, elettivamente domiciliata presso il di Lui Studio sito in Via L.
Lucatello n. 6, 35121 Padova (PD);
ATTRICE
contro società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, (C.F. e n. di CP_2 iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. prof. Controparte_3
Stefano D'Ercole (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio di quest'ultimo sito in Roma, Via in Arcione n. 71, giusta procura a rogito del Notaio dott. di Milano del 12.11.2020, Rep. n. 19007, Racc. n. 20233, atto Persona_1 registrato a Milano 1 il 13.11.2020, n. 80343 Serie 1/T;
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione di indebito – addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, agiva in giudizio nei confronti di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone il pagamento in suo favore della somma di euro 3.449,47, corrispondente all'importo versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta negli anni 2010 e 2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese e compensi del presente procedimento. La parte attrice premetteva: di avere intrattenuto, nel periodo compreso nel biennio 2010-
2011, rapporto di fornitura di energia elettrica con la società in relazione Controparte_2 al proprio POD (punto di prelievo) n. IT001E32186425; di avere sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla società somministrante, comprendenti – tra l'altro – un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa, per complessivi € 3.449,47.
Affermava l'istante il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata.
Con comparsa del 3.12.2024 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, la quale domandava, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Eccepiva, inoltre, in via subordinata, eccezione di prescrizione relativamente ad una parte delle somme richieste da parte attrice.
All'udienza del 4.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con attribuzione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n.
504/1995 (TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, ovvero per il periodo di disapplicazione della direttiva 2008/118/CE, in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la disapplicazione della direttiva richiamata e la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, a fronte del quale si pone il tema dell'individuazione dei rimedi a disposizione del giudice.
Va considerato innanzitutto che l'interpretazione conforme è soggetta a taluni limiti: il giudice, infatti, non potrà mai pervenire ad interpretazioni contra legem della norma o violative dei principi fondamentali, quali la certezza del diritto, l'irretroattività della norma ovvero l'aggravamento della responsabilità dell'individuo. Inoltre, tale principio esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da questa perseguito.
Nel caso in cui l'interpretazione conforme non sia possibile, occorre allora esaminare la norma eurounitaria e verificare se essa abbia effetto diretto e, di conseguenza, verificare che il ricorrente se ne possa avvalere nei confronti della resistente.
Infine, se neppure la disapplicazione risulta possibile, il giudice dovrà verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento del danno, risarcimento a cui lo Stato membro è tenuto per inadempimento all'obbligo di conformare l'ordinamento interno a quello eurounitario.
Nella specie, l'interpretazione adeguatrice è stata ripetutamente esclusa dalla Suprema Corte, secondo cui la finalità specifica dell'accisa non può essere rinvenuta né in base alla norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali.
Si deve, pertanto, verificare se sia possibile la disapplicazione della norma impositiva.
Si osserva che, a fronte dell'introduzione di plurimi giudizi, analoghi a quello in esame, aventi ad oggetto domande di ripetizione di indebito da parte degli utenti nei confronti dei fornitori di energia elettrica, i Giudici di merito sono giunti a conclusioni diverse, talvolta accogliendo le stesse e talvolta respingendole: nell'un caso, sul presupposto che la normativa interna impositiva dell'obbligo di pagamento delle imposte per cui è causa in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non potesse trovare applicazione, cosicché dovesse ritenersi indebita la pretesa dei fornitori di energia che avessero riversato tale indebita pretesa nei confronti dei consumatori finali, richiamando il principio di prevalenza del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale;
nell'altro, sul presupposto che le direttive eurounitarie non esplicassero effetti diretti nei rapporti tra privati (cd. rapporti orizzontali) e per l'effetto che la disapplicazione della norma interna non potesse essere operata dal Giudice nell'ambito di controversie tra privati;
All'esito dell'annoso e lungo dibattito, di recente, sulla questione su richiesta del Tribunale di Como è intervenuta la Corte di Giustizia (cfr. Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22), all'esito della cui pronuncia si è reso necessario riesaminare l'orientamento assunto in precedenza da questa Sezione.
In particolare la Corte di Giustizia ha esaminato le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea e, nello specifico, l'articolo
288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma,
[del decreto legislativo] n. 504/1995), il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo Stato i diritti attribuitigli da tale direttiva. 2) Se il principio di effettività osti a una normativa nazionale (articolo 14, quarto comma, [del decreto legislativo] n. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione d'illegittimità dell'imposta - ossia la contrarietà a una direttiva [dell'Unione] - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il soggetto obbligato al pagamento e l'Amministrazione
Finanziaria, ma non in quello tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto,
l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata».
Sulla prima delle due questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia, si è pronunciata muovendo dalla premessa che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ha quindi, in sintesi, risposto dichiarando che l'articolo 288, terzo comma, TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse a che un giudice nazionale disapplicasse, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisse un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponesse diversamente o che l'ente nei confronti del quale fosse fatta valere la contrarietà di detta imposta fosse soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponesse di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Sulla seconda questione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. Tuttavia, ha affermato che, in deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, la restituzione di somme indebitamente percepite potesse essere negata nell'ipotesi in cui essa comportasse un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando fosse accertato che la persona tenuta al pagamento di detti importi ne avesse effettivamente traslato l'onere direttamente su un altro soggetto. Infatti, in una tale situazione, l'onere dell'imposta indebitamente percepita sarebbe sopportato non dal soggetto passivo, piuttosto dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ribaltato. Pertanto, rimborsare al soggetto passivo l'importo dell'imposta, che ha già percepito dal consumatore finale equivarrebbe, per tale soggetto passivo, a ricevere un doppio pagamento qualificabile come arricchimento senza causa, senza, tuttavia, porre rimedio alle conseguenze dell'illegittimità dell'imposta per il consumatore finale. Per contro, ha sostenuto che in questa situazione occorreva evitare che lo Stato membro interessato ottenesse un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, ha argomentato nel senso che, dato che tale ripercussione era stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosceva ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale aveva, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore dovesse avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore;
e in quest'ultimo caso, che tale soggetto passivo dovesse avere la possibilità di chiedere allo Stato la compensazione del rimborso effettuato.
Precisato ciò, la Corte ha ricordato, conformemente a una consolidata giurisprudenza, che in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spettasse all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali far esercitare il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico;
inoltre, che, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività imponesse che il consumatore finale fosse in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato.
Al contempo, la Corte ha evidenziato che una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e non può essere invocata, in quanto tale, contro il medesimo, con la conseguenza che i consumatori finali si trovino giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità invocando le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118 e ad ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta, che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte dello Stato.
Alla luce dell'esame della normativa nazionale di riferimento e, fatta salva la sua verifica da parte del giudice del rinvio, la Corte ha concluso che essa violasse il principio di effettività, non permettendo ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore (sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale) di un'imposta che ha a sua volta indebitamente versato allo Stato membro.
Per queste ragioni ha, quindi, risposto alla seconda questione dichiarando che “il principio di effettività dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse ad una normativa nazionale che non permettesse al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare eventualmente un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento fosse stato la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”, e specificando che “tale motivo di illegittimità non potesse essere validamente invocato nell'ambito di tale azione di ripetizione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.”
Orbene, applicando i principi di diritto predicati dalla Corte di giustizia nel richiamato recente arresto e considerato che il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, deve ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, l'utente cui è stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Si ritiene infine, in ragione della natura controversa della questione, che sussistano ragioni per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando
- respinge le domande avanzate da parte attrice;
- dispone compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 26.02.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo