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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/10/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 02/10/2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 9492 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MIGLIACCIO LUIGI, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno mensile di invalidità civile ex art 13 di cui alla L.118/1971).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, letta le perizia e le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, trattata con modalità telematica, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha riconosciuto la Per_1 sussistenza di un'invalidità in capo al pari all'88%, anche se solo a partire dal Parte_1
Gennaio 2024.
Osserva il ctu dott. all'esito dell'esame clinico obiettivo del ricorrente e della Per_1
documentazione sanitaria prodotta, che il ricorrente è affetto da “CAD ischemico-ipertensiva in II classe NYHA – grave disturbo bipolare cronico – diabete mellito tipo II in terapia farmacologica –
BPCO in stadio II Gold”.
Il quadro clinico descritto, caratterizzato dalla coesistenza di gravi patologie cardiache, respiratorie, metaboliche e psichiatriche, secondo il ctu, consente di affermare che il ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'88%, idonea al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ai sensi dell'art.13 L.118/1971.
Il CTU ha infatti applicato la formula riduzionistica di Balthazar, che trova applicazione “ nei casi di menomazioni plurime coesistenti, interessanti organi e apparati funzionali distinti”, ed ha così determinato l'invalidità complessiva nella misura dell'88% (ottantotto per cento), sussistendo pertanto i presupposti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Per quanto attiene alla decorrenza, poi, il ctu chiarisce che deve farsi riferimento alla data della consulenza diabetologica effettuata dal Dott. presso l' Persona_2 Controparte_2
in data 26/06/2024, alla quale andrà applicata una retrodatazione di almeno 6 mesi
[...]
“…in quanto un siffatto decadimento delle funzioni cliniche non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro specialistico, ma sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione, pertanto dal Gennaio 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono logiche e coerenti con gli atti di causa e sono quindi integralmente condivise e fatte proprie.
Ricorrono quindi i presupposti medico-legali e giuridici per l'accoglimento dell'opposizione, con decorrenza dal gennaio 2024, come indicato dal CTU.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario da data successiva sia alla domanda amministrativa sia al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., e considerato che la presente fase è solo eventuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 12140/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che il ricorrente è invalido all'88% a far data da Gennaio 2024, con revisione a Gennaio 2027;
- compensa le spese di lite;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 11/10/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo