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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7174/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13240/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio–rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 14 novembre 2018, acquisita al protocollo QB/2018/915149, con la quale ha richiesto la restituzione della somma complessiva di euro 258,00, di cui euro 240,00 a titolo di IMU ed euro 18,00 a titolo di TASI, versate per l'anno d'imposta 2018.
L'istanza ha riguardato l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al Catasto Fabbricati di Roma Capitale al dati catastali , rendita catastale euro 1.079,39, di cui la ricorrente è divenuta proprietaria per la quota del 25% a seguito della successione del padre Nominativo_1, deceduto in data 2 luglio 2017.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è gravato, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., dal diritto di abitazione in favore della madre, sig.ra Nominativo_2, nata a [...] il [...], C.F. CF_1, coniuge superstite del de cuius, la quale ha residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile stesso.
Ha, pertanto, sostenuto che il diritto di abitazione della madre esclude la tassabilità del predetto immobile in relazione alla quota di comproprietà derivata dalla successione, e che, quindi, era legittimata a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando atto di controdeduzioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non si è perfezionato, in quanto l'immobile di Indirizzo_1 non ha costituito la residenza familiare dei coniugi, avendo il de cuius Nominativo_1 trasferito la sua residenza a Ceppaloni (BN) sin dal 28/08/1991, e che lì è stata mantenuta fino alla data del decesso.
La resistente ha prodotto visure anagrafiche della sig.ra Nominativo_2 e del sig. Nominativo_1 e ha richiamato giurisprudenza di legittimità in materia di residenza familiare.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito del decesso del sig. TA EN in data 2 luglio 2017, la sig.ra Nominativo_2 , quale coniuge superstite, ha continuato a risiedere stabilmente e ininterrottamente nell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, oggetto di causa.
Secondo l'orientamento consolidato e da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione, il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. sorge ipso iure in capo al coniuge superstite e comporta, ai fini IMU e TASI, che il titolare del diritto di abitazione assume la soggettività passiva esclusiva del tributo, restando esclusi i nudi proprietari.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta accertata la concreta destinazione dell'immobile a casa di abitazione del coniuge superstite, il diritto di abitazione assorbe ogni posizione impositiva riferibile alle quote di proprietà degli altri coeredi, indipendentemente dalla loro residenza o dimora.
Nel caso di specie, la stabile e continuativa utilizzazione dell'immobile da parte della sig.ra Nominativo_2 è risultata documentalmente provata, mentre la circostanza della diversa residenza anagrafica del de cuius non ha escluso la configurabilità del diritto di abitazione, non essendo richiesto, ai fini tributari, un requisito formale di residenza anagrafica congiunta, bensì la destinazione dell'immobile a dimora abituale del coniuge superstite (Cfr. Cassazione n. 22566/2023).
Ne consegue che Roma Capitale ha illegittimamente negato il rimborso delle somme versate dalla ricorrente per l'anno 2018, essendo inesistente l'obbligazione tributaria in capo alla medesima.
Tale principio è assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
350,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES EN
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7174/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2018 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13240/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio–rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 14 novembre 2018, acquisita al protocollo QB/2018/915149, con la quale ha richiesto la restituzione della somma complessiva di euro 258,00, di cui euro 240,00 a titolo di IMU ed euro 18,00 a titolo di TASI, versate per l'anno d'imposta 2018.
L'istanza ha riguardato l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al Catasto Fabbricati di Roma Capitale al dati catastali , rendita catastale euro 1.079,39, di cui la ricorrente è divenuta proprietaria per la quota del 25% a seguito della successione del padre Nominativo_1, deceduto in data 2 luglio 2017.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è gravato, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., dal diritto di abitazione in favore della madre, sig.ra Nominativo_2, nata a [...] il [...], C.F. CF_1, coniuge superstite del de cuius, la quale ha residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile stesso.
Ha, pertanto, sostenuto che il diritto di abitazione della madre esclude la tassabilità del predetto immobile in relazione alla quota di comproprietà derivata dalla successione, e che, quindi, era legittimata a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, depositando atto di controdeduzioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non si è perfezionato, in quanto l'immobile di Indirizzo_1 non ha costituito la residenza familiare dei coniugi, avendo il de cuius Nominativo_1 trasferito la sua residenza a Ceppaloni (BN) sin dal 28/08/1991, e che lì è stata mantenuta fino alla data del decesso.
La resistente ha prodotto visure anagrafiche della sig.ra Nominativo_2 e del sig. Nominativo_1 e ha richiamato giurisprudenza di legittimità in materia di residenza familiare.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito del decesso del sig. TA EN in data 2 luglio 2017, la sig.ra Nominativo_2 , quale coniuge superstite, ha continuato a risiedere stabilmente e ininterrottamente nell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, oggetto di causa.
Secondo l'orientamento consolidato e da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione, il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. sorge ipso iure in capo al coniuge superstite e comporta, ai fini IMU e TASI, che il titolare del diritto di abitazione assume la soggettività passiva esclusiva del tributo, restando esclusi i nudi proprietari.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta accertata la concreta destinazione dell'immobile a casa di abitazione del coniuge superstite, il diritto di abitazione assorbe ogni posizione impositiva riferibile alle quote di proprietà degli altri coeredi, indipendentemente dalla loro residenza o dimora.
Nel caso di specie, la stabile e continuativa utilizzazione dell'immobile da parte della sig.ra Nominativo_2 è risultata documentalmente provata, mentre la circostanza della diversa residenza anagrafica del de cuius non ha escluso la configurabilità del diritto di abitazione, non essendo richiesto, ai fini tributari, un requisito formale di residenza anagrafica congiunta, bensì la destinazione dell'immobile a dimora abituale del coniuge superstite (Cfr. Cassazione n. 22566/2023).
Ne consegue che Roma Capitale ha illegittimamente negato il rimborso delle somme versate dalla ricorrente per l'anno 2018, essendo inesistente l'obbligazione tributaria in capo alla medesima.
Tale principio è assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
350,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ES EN