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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10383/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO EMANUELA e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BECHERI ROSETTA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 15/05/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio in India in data 10.12.98 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leno- BS al numero 23 parte II serie C dell'anno 2017), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 19.5.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 17.11.22;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«
1. nulla concordano con riferimento ai figli nato in [...] in data [...], e nato in [...]_2
India in data 17.07.2001, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
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2. con riferimento all'assegno divorzile, il sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_3 liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 7 della 1. n. 898/1970, l'importo di euro 20.000,00 da versarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra noto anche al Parte_3 marito entro la data dell'udienza di comparizione delle parti;
entrambi riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche risarcitoria e avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
3. la casa coniugale già di proprietà per l'intero del rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso con Parte_1 tutto quanto in essa contenuto avendo già prelevato la signora ed i figli tutto quanto di loro proprietà. Parte_3
Le parti dichiarano di aver definito ogni ulteriore aspetto patrimoniale tra loro spese compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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