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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1638/2019 R.G. TRA
, nata a [...] il [...] ( , residente Parte_1 C.F._1 in Messina, Via Ducezio 40, Cpl. Aralia, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Via dei Mille n. 243, is. 101, presso lo studio dell'Avv. Filippo Pagano ( , che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 opponente E
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, P.I. Controparte_1
, C.F. , in persona del Direttore Generale f.f. Procuratore dr. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata in data 11 gennaio 2019,
[...] dal Notaio dr. in Catania, Rep. n. 16731 Racc. n. 12067, elettivamente Per_1 Per_2 domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 181 ( recapito professionale dell'avv. Elisa Parte_2 Mangalaviti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, opposta E NEI CONFRONTI DI
[già Controparte_3 Controparte_3
- in forma abbreviata: c.f.: - P.IVA: ), con sede legale in Parte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 Roma, viale America n. 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott.
, elettivamente domiciliata in Roma (00195), via Monte Zebio, 19, nello studio Parte_4 dell'avv. Francesco Grisanti ( ) che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 telematica da intendersi anche apposta in calce alla memoria di costituzione, costituitosi in esito ad ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio (102 c.p.c.) opposto E
, nata a [...] il [...] C.F.: residente in Messina CP_4 CodiceFiscale_4 c.da S. Anna complesso Mito residence degli Ulivi scala A Camaro Superiore ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio che la rappresenta e difende in forza di procura in atti Terza chiamata E in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 Terza chiamata contumace E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Controparte_6 C.F._5 residente in [...] Vill. elettivamente domiciliato CP_7
1 in Messina via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione Terza chiamato avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e domanda di manleva al quale è stato riunito il diverso giudizio n. 3627/2019 R.G., promosso da nata a [...] il [...], C.F.: residente in CP_4 C.F._6 Messina, complesso Mito, Residenza degli Ulivi, scala A Camaro Superiore, elettivamente domiciliata in Messina Via Dei Mille 242 is. 101 presso lo studio dell'avv. Antonino Dalmazio, C.F.:
, tel./fax: 0902982335, pec: mail: C.F._7 Email_1
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, Email_2 opponente E
, nata a [...] il [...] ( , residente Parte_1 C.F._1 in Messina, Via Ducezio 40, Cpl. Aralia, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Via dei Mille n. 243, is. 101, presso lo studio dell'Avv. Filippo Pagano ( , che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., la signora proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1 29520170014407921002, notificata in data 25.2.2019, ad istanza dell'Agente per la Riscossione per la Regione Sicilia, a seguito di iscrizione a ruolo ad opera del per un Controparte_3 importo complessivo di € 132.429,38. L'opponente, in particolare, premetteva che:
- la cartella traeva origine dalla garanzia da lei prestata in relazione al finanziamento erogato il 17.7.2013 da NC Intesa San OL s.p.a. alla Krithé s.a.s. di LU ME, per il quale la stessa e la signora avevano rilasciato fideiussione personale sino all'importo Pt_1 CP_4 di € 198.000,00;
- con atto pubblico dell'11.9.2015, aveva ceduto al signor e alla signora Controparte_6 CP_4
la partecipazione posseduta nella società Krithé s.a.s., per il prezzo di € 60.000,00;
[...]
- i cessionari, in forza di tale atto e delle successive scritture private dell'11.9.2015 e del 13.10.2017, si erano impegnati a rilevarla e manlevarla da ogni debito della società, ivi compresi quelli derivanti dal finanziamento garantito;
deduceva, pertanto, che, a seguito della cessione delle quote e degli accordi intercorsi, non fosse più tenuta ad alcuna obbligazione riferibile alla società Krithé s.a.s.; che, di conseguenza, l'iscrizione a ruolo e la cartella impugnata dovessero ritenersi illegittime, poiché emesse nei confronti di soggetto non più obbligato;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, non essendo quest'ultimo l'ente creditore, nonché l'inesistenza della pretesa creditoria, stante il venir meno di un valido rapporto obbligatorio in suo capo. Formulava, quindi, le seguenti domande: “1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 29520170014407921002, notificata in data 25.02.2019 e del ruolo presupposto, impugnati con il presente atto;
2. Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., con sede in Messina – via degli Amici is. 242 n.2; di nata a [...] il [...] residente in [...]
e di nato a [...] il [...] e residente in C.F._6 Controparte_6 Messina, Vili Curcuraci, Ctr. (c.f. ), per le ragioni di cui in CP_9 CodiceFiscale_8 premessa e, per l'effetto, differire l'udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la suddetta chiamata in causa nel rispetto dei termini a comparire;
3. Nel merito, ritenere e dichiarare
2 che la sig.ra non è tenuta al pagamento dell'importo iscritto a ruolo da Parte_1 [...] CP_1 e portato dalla cartella di pagamento impugnata e dal sottostante ruolo, per le ragioni esposte in narrativa;
4. Per l'effetto annullare la cartella esattoriale impugnata, con ogni statuizione conseguente, ordinando a in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione a ruolo a carico della sig.ra ; 5. Ritenere e Parte_1 dichiarare, altresì, che , in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., ed il sig. sono tenuti al pagamento CP_4 Controparte_6 dell'importo iscritto a ruolo da e portato dalla cartella di pagamento opposta;
6. Per CP_10 l'effetto, condannare in solido , in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., ed il sig. al pagamento dell'importo iscritto CP_4 Controparte_6 a ruolo da e portato dalla cartella di pagamento impugnata;
7. In subordine rispetto alle CP_10 domande nn. 3 e 5, ritenere e dichiarare che in Controparte_8 persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. sono tenuti in CP_4 Controparte_6 solido a manlevare la sig.ra per qualsiasi importo questa sarà costretta a pagare Parte_1 alla in forza della cartella di pagamento e del sottostante ruolo impugnati Controparte_1 con il presente atto;
8. Per l'effetto, condannare in solido Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig.
[...] CP_4 Controparte_6 a restituire alla sig.ra l'importo che questa sarà costretta a pagare in favore della Parte_1
in forza della cartella di pagamento e del sottostante ruolo impugnati;
9. Controparte_1
In ogni caso, ritenere e dichiarare che , in persona Controparte_8 del legale rappresentante p.t., sono tenuti a liberare la sig.ra ai CP_4 Parte_1 sensi dell'art. 1953 c.c., per le ragioni esposte in narrativa;
10. In subordine rispetto alla domanda di cui al punto 9), ritenere e dichiarare che , in Controparte_8 persona del legale rappresentante p.t., e sono tenuti in solido a prestare in favore della CP_4 sig.ra le garanzie necessarie ad assicurarle il soddisfacimento delle eventuali Parte_1 ragioni di regresso ai sensi dell'art. 1953 c.c.; 11. In ogni caso condannare Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig.
[...] CP_4 CP_6
in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra , a
[...] Parte_1 qualsiasi titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa. 12. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e spese generali come per legge”. Con comparsa del 17.6.2019, si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione;
la convenuta osservava che le doglianze dell'opponente attinenti alla cessione delle quote della e ai CP_5 rapporti di manleva tra privati riguardavano esclusivamente il presupposto del credito ed erano, dunque, riferibili unicamente all'ente impositore;
richiamava gli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, evidenziando che la formazione, sottoscrizione ed esecutività del ruolo competono all'ente creditore, che provvede soltanto successivamente alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione;
ne derivava che qualsiasi contestazione sulla legittimità del ruolo avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del unico soggetto titolare del credito;
precisava, inoltre, che Controparte_3 la procedura di riscossione era stata correttamente eseguita: la cartella era stata formata secondo il modello ministeriale sulla base dei flussi trasmessi dal creditore e regolarmente notificata;
che l'Agente non aveva poteri di sindacato sul merito del credito, né di annullamento o modifica del titolo esecutivo;
precisava di aver disposto la sospensione amministrativa del carico, in accoglimento dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla stessa istanza che, ad avviso della Pt_1 convenuta, integrava riconoscimento del debito;
concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di nel merito, il rigetto integrale Controparte_1 dell'opposizione, con declaratoria di legittimità degli atti impugnati e dell'operato dell'Agente della riscossione;
in subordine, in caso di accertata carenza del presupposto per la riscossione a mezzo ruolo, la condanna dell'ente impositore a rimborsare all'Agente le somme da questo eventualmente dovute in dipendenza del giudizio;
in ogni caso, la condanna dell'opponente alle spese di lite.
3 All'udienza del 2.7.2019, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e rinviava la causa all'udienza del Controparte_3
7.5.2020. Con successivo decreto del 4.5.2020, il Giudice differiva l'udienza all'1.12.2020. Con comparsa del 4.11.2020, si costituiva Controparte_11
la quale contestava integralmente le allegazioni dell'opponente e chiedeva
[...] il rigetto dell'opposizione; esponeva che il rapporto oggetto del presente giudizio rientrava Contr nell'ambito del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996, gestito da per conto del Ministero dello Sviluppo Economico;
precisava che il Fondo aveva rilasciato una garanzia pubblica, autonoma e “a prima richiesta” in favore degli istituti di credito – nella specie NC Intesa San OL – per agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese;
rappresentava che, a seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria Krithé s.a.s., il Fondo era intervenuto corrispondendo Contr alla banca l'importo garantito e che, per effetto del pagamento, la si era surrogata ex lege nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 2 D.M. 20.06.05, dell'art. 8 D.M. 24/01/2015 e dell'art. 17 del D.lgs. 29.12.1999, n. 46, potendo quindi agire in recupero nei confronti dell'impresa e dei garanti;
evidenziava che la signora era fideiubente personale sino all'importo di € 198.000,00; che Pt_1 Contr la garanzia prestata era valida, efficace e non contestata;
e che era pienamente legittimata a procedere all'iscrizione a ruolo della somma di € 132.429,38, pari alla quota di esposizione garantita;
contestava la rilevanza, nei propri confronti, degli accordi intercorsi tra e Pt_1 CP_4 [...]
in occasione della cessione delle quote, trattandosi di patti interni privi di efficacia esterna CP_6 verso il creditore garantito, la banca finanziatrice e il Fondo, e inidonei ad incidere sulla responsabilità fideiussoria assunta dalla signora rilevava che l'opponente non aveva documentato alcuna Pt_1 liberazione dalla garanzia, né un accollo liberatorio con consenso del creditore, né alcun consenso Contr espresso della banca o del Fondo alla liberazione dell'opponente; ribadiva l'estraneità di ai rapporti interni tra soci e alla manleva reciproca e richiamava, altresì, la scrittura privata del 2017 sottoscritta dalla stessa nonché l'istanza di definizione agevolata del carico, ritenuta indice Pt_1 di riconoscimento del debito;
concludeva chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e, in subordine, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1953 c.c. con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 17.11.2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa della
[...]
, di nata a [...] il [...] residente in Messina Controparte_12 CP_4 Via Cpl. , (c.f. e di nato a Parte_5 C.F._6 Controparte_6 Messina il 25/11/1965 e residente in [...], Vili Curcuraci, Ctr. (c.f. CP_9 C.F._8
e fissava la prima udienza di comparizione per il 10.6.2022.
[...]
Con comparsa del 30.5.2022, si costituiva la signora , la quale contestava CP_4 integralmente le domande dell'opponente e ne chiedeva il rigetto;
esponeva che, con atto notarile dell'11.9.2015, la signora aveva ceduto a lei e al signor l'intera partecipazione Pt_1 CP_6 sociale detenuta nella Krithé s.a.s.; tale cessione si inseriva in una più ampia serie di accordi, formalizzati nel rogito notarile, nelle scritture private sottoscritte in pari data e nella successiva scrittura del 13.10.2017; rappresentava che, al momento della cessione, la società versava già in una grave situazione economico-finanziaria; che la cedente aveva fornito una rappresentazione contabile non corrispondente alla realtà; che l'effettiva esposizione debitoria della società era emersa solo dopo la cessione delle quote;
che gli accordi successivi intercorsi tra le parti si erano resi necessari per tentare di riequilibrare una realtà societaria fortemente compromessa dalla precedente gestione della precisava che la scrittura privata dell'11.9.2015 non conteneva alcun accollo Parte_1 liberatorio in favore della cedente, ma solo obbligazioni interne;
che la signora era, dunque, Pt_1 Contr rimasta obbligata nei confronti dei terzi – ivi compresi banca e – in forza delle fideiussioni personali, mai revocate;
negava che la scrittura del 13.10.2017 potesse configurare un'assunzione definitiva dei debiti verso terzi o una liberazione di dai debiti sociali;
che il menzionato Pt_1 documento contrattale aveva regolato esclusivamente i rapporti interni tra le parti senza efficacia esterna alcuna verso i creditori;
evidenziava che la garanzia personale prestata dalla era Pt_1
4 rimasta efficace e che la fideiussione aveva natura autonoma, perdurante fino al pagamento, e che l'intervento del Fondo di Garanzia e la successiva iscrizione a ruolo costituivano la diretta e legittima conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e dei garanti;
rilevava, inoltre, che i comportamenti della durante la gestione dell'attività sociale avevano contribuito alla formazione Parte_1 del debito e che le pretese di totale liberazione di quest'ultima erano, quindi, infondate;
contestava anche la domanda di manleva, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 1953 c.c., e sosteneva che gli effetti di accordi diversi (interni tra le parti) avrebbero dovuto accertarsi in separato giudizio;
impugnava, comunque, di inefficacia l'atto pubblico dell'11.9.2015 perché asseritamente risolto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa convenuta (“il mancato pagamento di una sola rata comporterà la risoluzione della presente cessione”) oppure per vizio del consenso (errore sull'effettiva consistenza dei debiti della società e dolo) nel senso che se avesse conosciuto la situazione debitoria della società Krithé s.a.s. non avrebbe esonerato la da Parte_1 ogni onere e debito sociale; disconosceva anche la firma apposta nella scrittura del 13.10.2017, gi disconosciuta nei due giudizi connessi portanti i numeri 1157/2017 R.G. e 3627.2019 R.G.; concludeva chiedendo, in via preliminare, di dare atto della pendenza, innanzi al Tribunale di Messina, dei giudizi iscritti ai nn. 1157/2017 R.G. e 3627/2019 R.G., ritenuti connessi alla presente controversia, e di adottare ogni provvedimento conseguente ivi compresa la sospensione del giudizio in attesa della loro definizione;
così concludeva:
“1)in via preliminare dare atto che sono attualmente pendenti innanzi al Tribunale di Messina giudizi NRG 1157/2017 e NRG 3627/2019 e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti opportuni;
2) in via preliminare disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei procedimenti NRG 1157/2017 e NRG 3627/2019;
3) in via preliminare disporre l'estromissione dal presente giudizio della sig.ra stante CP_4 la pendenza del giudizio NRG 3627/2019 e NRG 1157/2019;
4)rigettare tutte le domande formulate ex adverso
5) dichiarare che non vanta alcun credito nei confronti di Parte_1 CP_4
6) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 devono considerarsi risoluti di diritto e per volontà delle parti per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e quindi non producono effetti tra le parti;
7) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 sono annullabili per vizi del consenso per le ragioni esposti nella narrativa del presente atto e quindi dichiarare che gli stessi non producono effetti tra le parti
8) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 devono considerarsi risoluti per sopravvenuta eccessiva onerosità posto che è intervenuta una considerevole ed ingiustificata sproporzione tra le prestazioni delle parti
9) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 non hanno più alcun valore giuridico perché superate dalla successiva datata 13.10.2017 che ha valore novativo e sostituisce le precedenti datate 11.9.2015
10) dichiarare e dare atto che la scrittura privata del 13.10.2017 non produce effetti nei confronti di posto che la stessa non è stata sottoscritta da CP_4 CP_4
11) dichiarare e dare atto che il debito di con la Parte_1 [...] è un debito personale della stessa che autonomamente ha Controparte_13 Pt_1 prestato fideiussione a favore della CP_5
12) dichiarare e dare atto che trasferendo le quote sociali della Parte_1 [...]
ha agito con mala fede posto che nascondeva agli acquirenti la reale CP_14 Parte_1 situazione economica-finanziaria della ditta 13) dare atto e dichiarare che dopo avere acquistato le quote sociali della CP_5 CP_4
si è resa conto di essere stata ingannata in quanto le era stata nascosta la reale situazione
[...] economico-finanziaria dell'azienda e soprattutto l'effettiva situazione debitoria in cui versava la società:
5 14) dichiarare che, al momento della cessione delle quote sociali, era Parte_1 perfettamente a conoscenza che la era gravemente indebitata, aveva la piena CP_5 consapevolezza che con la sua gestione aveva creato ingenti danni alla società, sapeva che la CP_5 era stata svuotata di contenuto economico-finanziario e sarebbe stato impossibile proseguire l'attività commerciale
15) con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio. Con note del 6.6.2022, l'opponente rilevava la tardiva formulazione da parte della CP_4
delle domande riconvenzionali perché contenute in comparsa di costituzione depositata oltre
[...] il termine di cui all'art. 166 c.p.c.; chiedeva, inoltre, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Con comparsa del 10.6.2022, si costituiva il signor , il quale Controparte_6 contestava integralmente l'opposizione e ne chiedeva il rigetto;
eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito, assumendo che la controversia – attenendo alla cessione delle partecipazioni sociali, ai patti parasociali, agli accordi di manleva e agli obblighi ivi assunti – rientrasse nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Palermo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003; nel merito, affermava di poter rispondere esclusivamente degli obblighi assunti con la scrittura privata dell'11.9.2015, concernente i soli rapporti interni, senza assunzione di responsabilità Contr verso i creditori sociali o verso precisava di essere socio accomandante, privo di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, di non avere mai prestato fideiussione, né assunto obblighi diretti Contr nei confronti di o di altri soggetti esterni. Quanto alla domanda di manleva, evidenziava che la clausola contenuta nella scrittura dell'11.9.2015 – con cui si impegnava a “esonerare da ogni onere e debito relativo alla gestione pregressa ” – andava qualificata come Parte_1 espromissione ex art. 1272 c.c., impegno spontaneo all'assunzione del debito altrui, privo di effetti liberatori per il creditore in mancanza del suo consenso e di delegazione di pagamento;
ne derivava, a suo dire, che l'opponente non poteva ritenersi liberata nei confronti del creditore, né pretendere manleva in assenza di pagamento, trovando applicazione la disciplina delle obbligazioni solidali, che riconosce il regresso solo al debitore che abbia adempiuto;
contestava anche la domanda di condanna alla restituzione di somme future e solo eventuali perché fondata su un fatto futuro e incerto, precisando che, in ogni caso, egli avrebbe risposto solo pro quota, essendo quattro i coobbligati ( e lo stesso ); concludeva Parte_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Messina in favore Tribunale delle Imprese di Palermo;
nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 10.6.2022, il giudice rinviava il processo all'udienza cartolare del 18.11.2022; evidenziava nella nota scritta d'udienza che il giudizio aveva Controparte_11 ad oggetto esclusivamente l'opposizione alla cartella n. 29520170014407921002, sottolineando che nessuna contestazione specifica era stata mossa né alla cartella né alla fideiussione, e che le censure dell'opponente si riferivano unicamente a rapporti interni tra privati, inopponibili al creditore. Il signor ribadiva, in analoga nota, l'eccezione di incompetenza funzionale del Controparte_6
Tribunale di Messina in favore della Sezione specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Palermo, contestava le deduzioni della signora negava di avere mai esercitato funzioni CP_4 gestorie di fatto e insisteva sull'esclusiva rilevanza interna delle scritture sottoscritte;
eccepiva la tardività delle domande riconvenzionali di peraltro facenti leva – per tesi - su diritti CP_4 prescritti e contestava l'applicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità al contratto perché ad esecuzione istantanea;
della scrittura privata del 13.10.2017 affermava la natura di semplice ricognizione di debito da parte della signora sia in proprio sia quale accomandataria CP_4 della società, e che la sottoscrizione apposta dalla madre della stessa, successivamente autenticata, fosse finalizzata a evitare le conseguenze della procedura prefallimentare già attivata dalla signora concludeva, pertanto, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di Parte_1 incompetenza per materia, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice e per il rigetto delle
6 domande riconvenzionali di chiedeva, infine, la concessione dei termini di cui all'art. CP_4 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie. L'odierna opponente – – nelle note del 14.11.2022 chiedeva dichiararsi la Parte_1 contumacia della , eccepiva la tardività della costituzione della signora Controparte_15 e del signor;
affermava la competenza del Tribunale ordinario CP_4 Controparte_6 di Messina sulla proposta opposizione a cartella di pagamento;
chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. All'udienza del 18.11.2022, il giudice rinviava la causa all'udienza del 14.7.2023, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., del 23.11.2022, la signora CP_4 ribadiva che la cessione delle quote dell'11.9.2015 era avvenuta in un contesto economico già compromesso dalla gestione della che gli accordi successivi avevano natura interna e non Pt_1 integravano alcun accollo liberatorio opponibile ai creditori, che la fideiussione della signora Pt_1 era rimasta pienamente efficace e che difettava il presupposto per la manleva ex art. 1953 c.c. in mancanza di prova del pagamento. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del 19.12.2022, Controparte_16 (subentrata a si riportava integralmente alle difese già svolte;
[...] Controparte_1 rilevava l'assenza di contestazioni sulla regolarità formale della cartella e della procedura esecutiva, richiamava il provvedimento di sospensione amministrativa adottato a seguito dell'istanza di definizione agevolata della e concludeva per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di Pt_1 legittimazione passiva e, comunque, per il rigetto di tutte le domande dell'opponente. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del 19.12.2022, il signor CP_6
ribadiva la tardività della costituzione della sig.ra e, quindi, l'inammissibilità
[...] CP_4 delle sue domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio; insisteva nell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario a favore della Sezione specializzata in materia d'Impresa di Palermo e contestava nel merito le deduzioni della ribadiva la sua CP_4 Contr estraneità agli obblighi diretti verso e l'inammissibilità della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità; concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale delle Imprese di Palermo;
in subordine il rigetto di tutte le domande proposte dalle controparti. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., del 10.1.2023, Controparte_11 ribadiva l'inopponibilità delle scritture dell'11.9.2015 e del 13.10.2017 richiamate
[...] dall'opponente; che l'opposizione non conteneva contestazioni specifiche alla cartella né al titolo e reiterava integralmente le conclusioni già formulate. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., del 11.1.2023, Controparte_16 si riportava integralmente alle proprie precedenti difese, insistendo nel difetto di
[...] legittimazione passiva e nella piena legittimità del ruolo e dell'attività esattiva, nonché nel rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie e delle relative istanze istruttorie. All'udienza del 14.7.2023, l'opponente chiedeva la riunione al presente procedimento del processo iscritto al n. 3627/2019 R.G.; si opponeva alle richieste istruttorie formulate dalle controparti e chiedeva fissarsi udienza per la precisazione conclusioni;
la signora insisteva CP_4 nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate e reiterava l'istanza di sospensione del presente giudizio nelle more della definizione del procedimento n. 3627/2019 R.G. Il giudice istruttore disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c. Con provvedimento del 29.9.2023, il Presidente di Sezione f.f. disponeva che le cause iscritte ai nn. 1638/2019 R.G. e 3627/2019 R.G. fossero trattate dinanzi al medesimo giudice. All'udienza del 27.10.2023, il giudice disponeva la riunione al presente procedimento del giudizio n. 3627/2019 R.G. e rinviava i riuniti giudizi all'udienza del 26.4.2024 per il vaglio delle istanze istruttorie.
7 Il procedimento riunito n. 3627/2019 R.G. traeva, invece, origine dall'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. 693/2019, ottenuto da CP_4 Parte_1 sulla base dell'atto pubblico di cessione delle quote sociali dell'11.9.2015, delle scritture private sottoscritte in pari data e della successiva scrittura del 13.10.2017, fonte, per tesi della ricorrente in monitorio, degli obblighi di pagamento e di manleva gravanti sui cessionari delle indicate quote. Nel giudizio riunito contestava il credito posto a fondamento del ricorso CP_4 monitorio e del decreto ingiuntivo opposto;
rappresentava, inoltre, che gli accordi dell'11.9.2015 erano stati stipulati sulla base di una rappresentazione non veritiera della situazione economica, finanziaria e debitoria della società che la cedente avrebbe, invero, dolosamente occultato;
che la scrittura privata del 13.10.2017, predisposta all'insaputa della opponente, era affetta da nullità e inefficacia;
deduceva, ancora, che, con l'atto pubblico dell'11.9.2015, era stata convenuta una clausola risolutiva espressa per effetto della quale l'inadempimento all'obbligo del pagamento della prima rata del prezzo avrebbe determinato la risoluzione automatica della cessione e che l'inadempimento si era verificato con conseguente caducazione di ogni ulteriore obbligazione collegata all'atto pubblico e agli accordi ad esso connessi;
che nessun accollo liberatorio era stato convenuto e che la pretesa manleva, quand'anche configurabile, non era opponibile ai terzi, trattandosi di patti meramente interni peraltro inefficaci per falsità, dolo, errore essenziale, sproporzione delle prestazioni e sopravvenuta eccessiva onerosità; impugnava, comunque, di inefficacia l'atto pubblico dell'11.9.2015 perché asseritamente risolto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa convenuta (“il mancato pagamento di una sola rata comporterà la risoluzione della presente cessione”) oppure per vizio del consenso (errore sull'effettiva consistenza dei debiti della società e dolo) nel senso che se avesse conosciuto la situazione debitoria della società Krithé s.a.s. non avrebbe esonerato la da ogni onere e Parte_1 debito sociale ovvero nel senso che la cedente le quote avrebbe dolosamente taciuto i termini dell'effettiva situazione debitoria della compagine sociale; disconosceva anche la firma apposta nella scrittura del 13.10.2017; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, e, in via riconvenzionale chiedeva, quindi, accertarsi la nullità, annullabilità o risoluzione degli atti dell'11.9.2015, dichiararsi la nullità o inefficacia della scrittura del 13.10.2017, accertarsi la mala fede della cedente nella rappresentazione della situazione societaria e dichiararsi che non era creditrice nei Parte_1 suoi confronti e nei confronti della società.
chiedeva costituendosi il rigetto dell'opposizione. Parte_1 All'udienza del 26.4.2024, la signora chiedeva l'accoglimento delle istanze CP_4 istruttorie già formulate e, in particolare, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale dell'opponente, nonché, in caso di esito anche parzialmente negativo, prova per testi sulle circostanze già articolate in atti con i testi indicati;
il signor insisteva e si riportava alle Controparte_6 istanze istruttorie e di merito già formulate;
l'opponente insisteva per Parte_1 l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nell'ambito del procedimento riunito n. 3627/2019 R.G. in data 21.6.2021 e 12.7.2021, senza inversione dell'onere della prova. Il Giudice fissava l'udienza del 28.6.2024. Il Presidente di Sezione, nelle more divenuto titolare del processo, fissava l'udienza del 13.3.2025 per la comparizione delle parti. Con provvedimento del 23.4.2025 il Presidente istruttore fissava l'udienza del 27.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Con note conclusive del 24.4.2025, insisteva nel Controparte_16 rigetto delle domande e delle eccezioni della;
con note integrative dell'8.9.2025 Parte_1 depositava schermata aggiornata attestante la revoca della sospensione concessa in esito alla richiesta di definizione agevolata. Con note conclusive del 17.10.2025, la signora si riportava integralmente a CP_4 quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi e ai verbali di causa, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie proposte nei giudizi riuniti;
reiterava le istanze istruttorie, chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie altrui;
ribadiva l'insussistenza dei presupposti
8 per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio n. 3627/2019 R.G. e la nullità/inefficacia degli atti dell'11.9.2015 e della scrittura del 13.10.2017; argomentava la natura personale del debito Contr verso in capo alla signora , nonché la falsità della firma apposta in calce alla Parte_1 scrittura del 13.10.2017, l'invalidità del patto di manleva ivi contenuto e l'assenza di qualsiasi credito della nei suoi confronti. Parte_1 Con note conclusive del 31.10.2025, la signora produceva, quale Parte_1 documento sopravvenuto, il decreto di esecutorietà n. cronol. 12615/2025 del 3.9.2025, reso nel procedimento monitorio R.G. n. 461/2019, con cui era stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 693/2019 nei confronti della e di;
Controparte_12 Controparte_6 precisava trattarsi del decreto ingiuntivo opposto solo da nel riunito giudizio n. CP_4 3627.2019 R.G.; richiamava, altresì, la sentenza del Tribunale di Messina n. 976/2023 (resa in separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), prodotta in atti, e si riportava integralmente alle conclusioni già formulate nei due giudizi riuniti. Con note conclusive del 31.10.2025, il signor si riportava alle difese Controparte_6 svolte, eccezioni e deduzioni formulate nella comparsa di costituzione, nelle memorie successive e nei verbali di causa, ribadendo che la sua responsabilità trovava esclusivo titolo nella scrittura privata dell'11.9.2015; precisava di essere solo socio accomandante della Krithé s.a.s., estraneo a qualsiasi responsabilità gestoria e alla scrittura del 13.10.2017; contestava ogni pretesa di manleva e risarcitoria nei suoi confronti, nonché le domande e difese spiegate dalla signora insistendo per il CP_4 rigetto integrale delle domande proposte nei suoi confronti e per la condanna delle signore Parte_1 e alle spese di lite.
[...] CP_4 All'udienza del 27.11.2025, le parti discutevano oralmente;
il Presidente di sezione si riservava di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Il giudizio principale n. 1638.2019 RG Le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti. L'eccezione di incompetenza funzionale/per materia del Tribunale di Messina. L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito non coglie nel segno. L'opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 29520170014407921002 ha ad oggetto il diritto dell'esattore/creditore di riscuotere una determinata somma;
con l'indicata opposizione la ha, inoltre, proposto anche domande di accertamento negativo e di Parte_1 manleva nei confronti dei pretesi coobbligati. La riferibilità di parte delle allegazioni alla cessione delle quote della CP_5 dell'11.9.2015 e alle successive scritture private rileva, nel presente giudizio, solo quale presupposto fattuale della dedotta insussistenza dell'obbligazione azionata mediante ruolo e cartella esattoriale;
non si controverte nel giudizio portante né di rapporti sociali, né della validità del contratto sociale, né dell'assetto della compagine, né della responsabilità degli organi della società. L'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, delimita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa alle controversie che abbiano ad oggetto, in via diretta ed immediata, rapporti societari in senso proprio S.p.A., S.r.l., Sa.P.A., cooperative, ma non società di persone), la validità delle deliberazioni o la responsabilità degli amministratori e sindaci, ovvero le ulteriori ipotesi espressamente previste dal legislatore. Nel caso di specie, il thema decidendum concerne, invece, la legittimità del titolo esattoriale e l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento, oltre che la configurabilità di obblighi di manleva nei rapporti interni tra gli odierni opponenti e i terzi chiamati;
profili che non determinano l'attrazione della causa alla competenza della Sezione specializzata appena citata. In tale prospettiva, il profilo societario (peraltro riferibile a società di persone) assume nel presente giudizio carattere meramente incidentale e riflesso, essendo evocato dalle parti al solo fine di illustrare il contesto negoziale nel quale si colloca l'obbligazione contestata, senza che ne derivino effetti idonei ad incidere sulla competenza funzionale. Ne consegue che la competenza a conoscere della presente controversia deve ritenersi correttamente radicata presso il Tribunale ordinario di Messina.
9 Sul difetto di legittimazione passiva di . Controparte_16 (ora ) ha dedotto di essere Controparte_1 Controparte_16 estranea alla contesa per la porzione di essa avente ad oggetto la contestazione del diritto di credito. Invero, nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento – quale atto esecutivo della procedura di riscossione a mezzo ruolo – devono ritenersi passivamente legittimati sia l'ente impositore, quale soggetto titolare del credito iscritto a ruolo, sia l'agente della riscossione, quale soggetto che, ricevuto il ruolo, procede alla riscossione coattiva, ai sensi degli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602/1973. Nel caso di specie, l'opposizione investe direttamente la cartella n. 29520170014407921002, sicché l'Agente, in quanto emittente e notificante dell'atto impugnato nonché soggetto responsabile della fase esattiva, è parte necessaria del presente giudizio. Sicché, tenendo distinti i profili della titolarità del credito (riferibile all'ente impositore) e titolarità dell'azione esecutiva (certamente riferibile all'esattore), può affermarsi d'un verso che correttamente l'opposizione (a cartella di pagamento) è stata proposta nei confronti dell'esattore (che la cartella ha formato) e, per altro verso, che le contestazioni sull'effettività e titolarità del credito non possono essere all'esattore riferite (perché riferibili al creditore); ciò che, peraltro, ha legittimato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del (litisconsorte necessario),
[...]
Controparte_3 Sulla dedotta tardività della costituzione in giudizio dei terzi chiamati – e CP_4 [...]
– e sulle relative decadenze processuali. Controparte_6 L'opponente ha rilevato la tardiva costituzione dei terzi chiamati Parte_1 CP_4
e di
[...] Controparte_6 La prima udienza di comparizione dei terzi convenuti è stata fissata per la data del 10.6.2022; ne consegue che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso in ispecie, la costituzione dei terzi deve ritenersi tardiva laddove formalizzata in violazione del termine di venti giorni liberi prima di tale udienza. si è costituita in data 30.5.2022 e in data 10.6.2022; CP_4 Controparte_6 evidente, allora, la tardività della costituzione di costoro;
logico corollario l'applicazione delle preclusioni di cui agli artt. 167 e 183, comma 6, c.p.c.:
- con specifico riguardo alla signora tale tardività provoca l'inammissibilità delle CP_4 domande riconvenzionali spiegate e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio;
- quanto al signor , la tardività della costituzione provoca l'inammissibilità delle Controparte_6 eccezioni non rilevabili d'ufficio (in mancanza di domande riconvenzionali). Alla fattispecie della tardiva costituzione è estraneo l'istituto dell'estromissione (dei terzi invocata in giudizio); i terzi sono stati ritualmente evocati ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e nei confronti di costoro è stata proposta dall'opponente domanda di manleva;
né va omesso che nel giudizio riunito la signora (che nel giudizio principale è terza chiamata costituitasi tardivamente) ha CP_4 proposto, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 693/2019, domande ed eccezioni in punto di validità, efficacia e causa degli atti dell'11.9.2015 e della scrittura del 13.10.2017, nonché di insussistenza di qualsivoglia credito della nei suoi confronti, invero coincidenti sul piano Parte_1 sostanziale con le difese tardivamente introdotte (dalla stessa nel presente CP_4 procedimento con la comparsa del 30.5.2022. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso la cartella di pagamento n. 29520170014407921002 è infondata nel merito e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione. La cartella di pagamento n. 29520170014407921002impugnata nella presente sede è stata emessa dall' sulla base di ruolo formato da Controparte_17 [...]
quale soggetto gestore del Fondo di garanzia ex lege n. 662/1996, a Controparte_3 seguito dell'intervento del Fondo in favore dell'istituto finanziatore e della conseguente surrogazione nei diritti di quest'ultimo nei confronti dell'impresa finanziata e dei garanti. Dalla documentazione in atti emerge, in via pacifica, che:
10 - in data 17.7.2013 la società ha ottenuto un finanziamento bancario assistito dalla garanzia CP_5 del Fondo;
- l'opponente – signora – ha rilasciato, in tale occasione, fideiussione personale sino Parte_1 all'importo di € 198.000,00; Contr
- a seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria, il Fondo è intervenuto in pagamento e si è surrogata ex lege nei diritti dell'istituto finanziatore, procedendo, quindi, all'iscrizione a ruolo della somma di € 132.429,38 nei confronti, tra gli altri, della medesima già Parte_1 garante. La stessa opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di finanziamento, né l'avvenuto intervento del Fondo, né, ancora, la sottoscrizione della fideiussione;
ha, però, dedotto d'essersi liberata da ogni obbligazione riferibile alla – e quindi anche del credito portato CP_5 dalla cartella impugnata - per effetto della cessione delle quote sociali della convenuta il CP_5 11.9.2015 e delle successive scritture del medesimo giorno e del 13.10.2017. Contr La doglianza diretta a contestare il credito della (trasfuso nella cartella impugnata) è, però, priva di fondamento. In primo luogo, la fideiussione prestata dalla signora costituisce obbligazione Pt_1 personale di garanzia assunta nei confronti dell'istituto finanziatore – e, per surrogazione, nei Contr confronti di – destinata a permanere sino all'integrale soddisfacimento del credito garantito, salvo che intervenga una causa di estinzione del rapporto fideiussorio o un valido accollo liberatorio ex art. 1273 c.c. con il consenso espresso del creditore. Gli atti richiamati dall'opponente – rogito di cessione delle quote dell'11.9.2015, scritture private del medesimo giorno e la scrittura del 13.10.2017, peraltro disconosciuta dalla terza chiamata e inutilizzabile nel presente giudizio ai fini della decisione in ragione dell'omessa CP_4 formulazione dell'istanza di verificazione da parte dell'opponente e chiamante – regolano i rapporti interni tra cedente e cessionari della partecipazione nella prevedendo obblighi (quelli CP_5 assunti da e ) di manleva in favore della;
a CP_4 Controparte_6 Parte_1 tali negozi (a prescindere dalle osservazioni sulla scrittura del 13.10.2017) non ha, però, partecipato Contr l'istituto finanziatore, né il né v'è evidenza alcuna della pattuizione della liberazione della fideiubente , né di una formale sostituzione di quest'ultima con altri soggetti nel Parte_1 costituito rapporto di garanzia. L'opponente non ha contestato la regolarità formale del ruolo e della cartella, né la correttezza del quantum; ha, infatti, circoscritto le censure avanzate alla dedotta insussistenza dell'obbligazione per effetto dei patti privatistici intervenuti con i cessionari delle quote sociali che, come testé rilevato, non hanno alcuna efficacia estintiva o modificativa dell'obbligazione (di garanzia) assunta da Contr
nei confronti di Parte_1 In definitiva, l'opponente non ha assolto all'onere di dimostrare fatti estintivi o modificativi Contr idonei a escludere la persistenza dell'obbligazione di garanzia assunta nei confronti di sicché il credito iscritto a ruolo deve ritenersi sussistente e la cartella di pagamento impugnata legittimamente emessa. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. 29520170014407921002 deve Parte_1 essere rigettata, con conferma della legittimità del titolo esecutivo e della pretesa creditoria azionata Contr da per il tramite dell' . Controparte_16 Sulla domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, e . Controparte_12 CP_4 Controparte_6 Con l'opposizione ora esaminata la e, più precisamente, con le domande Parte_1 formulate nei confronti dei terzi chiamati ha chiesto anche (in simultaneus processus) la condanna di e della “in solido al pagamento dell'importo CP_4 Controparte_6 CP_5 richiesto nella cartella di pagamento impugnata, oppure, in subordine, vengano condannati in solido a manlevare la sig.ra , restituendo alla stessa ogni importo che questa dovesse Parte_1 essere costretta a pagare alla nonchè al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1
11 e subendi dalla sig.ra , a qualsiasi titolo, nella misura che sarà accertata in corso Parte_1 di causa”, domande, peraltro, coincidenti con quelle avanzate con il ricorso monitorio dall'accoglimento del quale è gemmato il decreto ingiuntivo separatamente opposto (nel riunito giudizio) da CP_4 Dalla documentazione in atti emerge che, nell'ambito dell'operazione di trasferimento della partecipazione sociale, i cessionari hanno espressamente assunto l'impegno di sollevare la cedente da ogni onere e debito riferibile alla gestione pregressa della società, impegno ribadito nelle scritture successive e riferibile a passività sorte anteriormente alla cessione e connesse a rapporti ben individuati e conoscibili al momento della stipula. Tale pattuizione si inserisce nel complessivo assetto di interessi dell'operazione negoziale e risponde all'esigenza di riequilibrare le reciproche prestazioni, costituendo una forma di garanzia personale atipica lecita e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., in quanto avente ad oggetto passività temporalmente circoscritte e riconducibili a rapporti noti o, comunque, determinabili dal garante. Tale conclusione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il patto di manleva, ancorché privo della previsione di un importo massimo garantito, è valido e meritevole di tutela quando abbia ad oggetto passività temporalmente circoscritte e riferibili a rapporti noti o conoscibili dal garante al momento della stipula, inserendosi nel complessivo equilibrio dell'operazione negoziale e rispondendo a un interesse patrimoniale concreto del mallevadore. L'eccezione di invalidità della manleva sollevata da deve essere disattesa. CP_4 Ferma la rilevata tardiva formulazione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio avanzate da e nelle comparse di costituzione, CP_4 Controparte_6 va esclusa la nullità (per indeterminatezza dell'oggetto invero rilevabile eventualmente d'ufficio e, quindi, sottratta al rilievo di tardività della formulazione appena tratteggiato) del patto di manleva per cui si controverte atteso che le obbligazioni garantite risultano circoscritte a debiti sociali pregressi, riferibili a rapporti già esistenti e conosciuti, con esclusione di passività future e imprevedibili;
deve quindi, affermarsi che il patto di manleva contenuto nella scrittura dell'11.9.2015 (coevo all'atto pubblico di cessione delle quote sociali) deve ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti e rilevante nei rapporti interni tra le stesse ma è privo di effetti liberatori (per il garantito) nei confronti del creditore esterno in difetto del suo consenso. Ciò posto, va precisato che l'obbligo di manleva non attribuisce al manlevato un credito attuale ed esigibile, ma configura un diritto di rivalsa destinato a sorgere all'esito dell'eventuale adempimento dell'obbligazione (garantita) principale (nella specie nemmeno allegato dall'opponente e chiamante). In difetto di allegazione e prova dell'avvenuto pagamento in favore del creditore esterno, deve escludersi la sussistenza di un credito attuale ed esigibile, con conseguente accoglimento della domanda nei soli limiti dell'accertamento dell'obbligo di manleva gravante sui signori CP_4 e . Controparte_6 L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (procedimento n. CP_4 3627/2019 R.G.) L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 693/2019 è fondata CP_4 nel merito e va accolta e ciò per quanto di ragione. Il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso sul presupposto che gli accordi intervenuti tra le parti in occasione della cessione delle quote della dell'11.9.2015 e le successive CP_5 scritture private, ivi compresa quella del 13.10.2017, integrassero titolo idoneo a fondare un credito pecuniario attuale, certo ed esigibile in capo alla ricorrente nei confronti dell'odierna opponente. Tale presupposto non è, tuttavia, sussistente. Le pattuizioni richiamate dalla ricorrente in monitorio e poste a fondamento del ricorso disciplinano esclusivamente rapporti interni tra cedente e cessionari delle quote sociali e prevedono obblighi di manleva e di regolazione delle passività riferibili alla gestione pregressa della società.
12 Deve escludersi che l'atto pubblico di cessione delle quote dell'11.9.2015 siasi risolto – come argomentato dalla opponente - per effetto del mancato pagamento (per mano della CP_4 stessa delle rate del prezzo di cessione convenuto in ragione della pattuita clausola CP_4 risolutiva espressa;
l'opponente non ha, infatti, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in relazione ad un proprio inadempimento e, per tale ragione, la sua dichiarazione è inidonea ad incidere sulla situazione giuridica determinatasi per effetto della cessione delle quote fondata sul principio consensualistico;
fermo l'ulteriore rilievo, comunque superfluo, che è circostanza pacifica e documentata che, nel separato giudizio 1157.2017 R.G., la ha formulato azione Parte_1 di adempimento deducendo l'inadempimento della cessionaria delle quote CP_4 all'obbligo del pagamento del prezzo, così evidentemente rinunziando (ella unica legittimata) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa nel cui interesse era stata certamente convenuta. Va esclusa anche la fondatezza nel merito della domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di cessione delle quote per errore ovvero per dolo della cedente formulata dall'opponente secondo il perimetro già su tratteggiato e ciò in ragione del fatto che quest'ultima CP_4 (dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa) ha argomentato di aver pattuito il prezzo della cessione tenendo conto dell'ignoranza dei debiti sociali, circostanza, peraltro, trasfusa nella parallela scrittura privata dell'11.9.2015 all'atto della pattuizione dell'obbligo di manleva assunto dai cessionari in favore della cedente (le quote), ma – giova rimarcarlo – priva di connessione formale e sostanziale con la diversa clausola risolutiva espressa pattuita nell'atto pubblico di cessione delle quote del 11.9.2025. Va, infine, rilevata l'inutilizzabilità ai fini della decisione della scrittura transattiva del 13.10.2017 perché tempestivamente disconosciuta dalla opponente al disconoscimento Parte_6 formale della sottoscrizione dell'opponente, infatti, parte opposta non ha frapposto rituale e tempestiva istanza di verificazione. Permane, quindi, efficace e vincolante l'obbligo di garanzia e manleva assunto (anche) dalla opponente obbligazione di natura eventuale e condizionata, destinata a spiegare i suoi CP_4 effetti solo all'esito dell'eventuale adempimento, da parte della garantita (la cedente le quote sociali, sig.ra ), delle obbligazioni (sociali) verso i creditori (sociali). Parte_1 Estranei al giudizio sono rimasti – giova osservarlo – la e Controparte_12 [...]
e ciò in ragione dell'evidente inammissibilità della domanda della opponente di Controparte_6 concessione di termine per notificare l'atto di citazione in opposizione a costoro;
la giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che “l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (…), non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato” (Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, n.21706; Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n.22113); tale istanza non ha formulato con l'atto CP_4 d'opposizione. Nel caso di specie, non ha allegato, né provato di avere effettuato alcun Parte_1 pagamento di debiti, nemmeno in favore di o CP_3 Controparte_3 Controparte_3 dell' in esecuzione della cartella di pagamento (opposta nel Controparte_16 giudizio principale), né di avere subito un pregiudizio patrimoniale attuale tale da rendere esigibile il credito azionato in via monitoria. Ne consegue che difetta il requisito indefettibile della esigibilità del credito, richiesto dall'art. 633 c.p.c. Le questioni attinenti alla persistenza dell'obbligazione fideiussoria della signora nei Pt_1 confronti di – già esaminate nell'ambito Controparte_3 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – non valgono, di per sé, a fondare un credito immediatamente azionabile nei confronti della signora in assenza del presupposto dell'avvenuto CP_4 pagamento o di altra causa legale di regresso. Il patto di manleva invocato dall'ingiungente, pur valido ed efficace nei rapporti interni tra le parti, non attribuisce infatti un credito attuale ed esigibile, ma soltanto un diritto eventuale di rivalsa
13 o di regresso, destinato a sorgere esclusivamente all'esito dell'adempimento dell'obbligazione verso il creditore esterno. Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 693/2019 opposto, emesso in carenza dei presupposti di legge, deve essere revocato. Le spese di lite. L'esito complessivo dei giudizi riuniti giustifica una regolamentazione differenziata delle spese di lite. L'esito dell'opposizione a cartella di pagamento legittima la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' e della Controparte_16 [...] delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo secondo tariffa Controparte_3 vigente, valore della controversia, parametri minimi e tenendo conto di tutte le fasi del giudizio. Con riferimento al rapporto processuale tra opponente e terzi chiamati, Parte_1 l'esito della lite legittima l'integrale compensazione delle spese di lite;
ne consegue la legittima compensazione delle spese anche del giudizio riunito intercorrente tra la Parte_1 (ricorrente in monitorio) e (opponente e convenuta sostanziale). CP_4
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di sezione dott. Ugo Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1638/2019 R.G. promossa dalla signora , Parte_1 nata a [...] il [...] ( , residente in [...] 40, Cpl. Aralia, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 243, is. 101, presso lo studio dell'Avv. Filippo Pagano ( , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._2 opponente, contro Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, Controparte_1 P.I. , C.F. in persona del Direttore Generale f.f. Procuratore dr. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata in data 11 gennaio 2019,
[...] dal Notaio dr. in Catania, Rep. n. 16731 Racc. n. 12067, elettivamente Per_1 Per_2 domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 181 ( recapito professionale dell'avv. Elisa Parte_2 Mangalaviti (nata a [...], il [...], C.F. , mail: C.F._9 pec: fax a cui ricevere le Email_3 Email_4 comunicazioni 0921-993633), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, opposta, e contro
[già - in Controparte_3 Controparte_3 forma abbreviata: (c.f.: - P.IVA: , con sede legale in Parte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 Roma, viale America n. 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott.
, elettivamente domiciliata in Roma (00195), via Monte Zebio, 19, nello studio Parte_4 dell'avv. Francesco Grisanti ( ) che la rappresenta e difende giusta procura, C.F._3 giusta procura in atti, opposta, nata a [...] il [...] C.F.: CP_4 C.F._4 residente in [...]c.da S. Anna complesso Mito residence degli Ulivi scala A Camaro
[...] Superiore ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio, C.F.: , mail: pec: CodiceFiscale_10 Email_2
tel./fax: 090 2982335 che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti, terza chiamata in causa, (c.f. ) nato Controparte_6 C.F._5 a Messina il 25.11.1965 e residente in [...] Vill. CP_7 elettivamente domiciliato in Messina via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì, c.f.
, PIVA , PEC: C.F._11 P.IVA_5 Email_5 CP_18
, tel. fax 090674991; cell. 335250743, che lo rappresenta e difende, giusta Email_6 procura in atti, terzo chiamato in causa, e nei confronti di in persona del legale CP_5 rappresentante, terzo chiamato rimasto contumace, nonché nella causa riunita e iscritta al n. 3627/2019 R.G. promossa dalla signora nata a [...] il [...] C.F.: CP_4 [...] residente in Messina c.da S. Anna complesso Mito residence degli Ulivi scala A Camaro C.F._4 Superiore ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio, C.F.: , mail: pec: CodiceFiscale_10 Email_2
14 tel./fax: 090 2982335 che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti, opponente, contro , nata a [...] il [...], Parte_1 quivi residente in [...] – complesso Aralia – pal. H, codice fiscale elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, via dei C.F._1 Mille 243 is. 101, presso lo studio dell'avv. Filippo Pagano, ( , che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti, opposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante;
CP_5
2. rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29520170014407921002;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_16
e di delle spese del
[...] Controparte_3 giudizio che liquida per ciascuna in € 4.217,00 oltre s.g. al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. accerta l'obbligo di manleva di e in favore di CP_4 Controparte_6
, nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione;
Parte_1
5. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_4
6. dichiara interamente compensate le spese del giudizio nel rapporto tra opponente e terzi chiamati;
nel riunito giudizio n. 3627.2019 RG
1. in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_4 revoca il decreto ingiuntivo opposto, con il rigetto delle domande riconvenzionali proposte;
2. dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 17.12.2025 Il Presidente di Sezione (Ugo Scavuzzo)
15
, nata a [...] il [...] ( , residente Parte_1 C.F._1 in Messina, Via Ducezio 40, Cpl. Aralia, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Via dei Mille n. 243, is. 101, presso lo studio dell'Avv. Filippo Pagano ( , che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 opponente E
Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, P.I. Controparte_1
, C.F. , in persona del Direttore Generale f.f. Procuratore dr. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata in data 11 gennaio 2019,
[...] dal Notaio dr. in Catania, Rep. n. 16731 Racc. n. 12067, elettivamente Per_1 Per_2 domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 181 ( recapito professionale dell'avv. Elisa Parte_2 Mangalaviti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, opposta E NEI CONFRONTI DI
[già Controparte_3 Controparte_3
- in forma abbreviata: c.f.: - P.IVA: ), con sede legale in Parte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 Roma, viale America n. 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott.
, elettivamente domiciliata in Roma (00195), via Monte Zebio, 19, nello studio Parte_4 dell'avv. Francesco Grisanti ( ) che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 telematica da intendersi anche apposta in calce alla memoria di costituzione, costituitosi in esito ad ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio (102 c.p.c.) opposto E
, nata a [...] il [...] C.F.: residente in Messina CP_4 CodiceFiscale_4 c.da S. Anna complesso Mito residence degli Ulivi scala A Camaro Superiore ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio che la rappresenta e difende in forza di procura in atti Terza chiamata E in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 Terza chiamata contumace E
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Controparte_6 C.F._5 residente in [...] Vill. elettivamente domiciliato CP_7
1 in Messina via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione Terza chiamato avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e domanda di manleva al quale è stato riunito il diverso giudizio n. 3627/2019 R.G., promosso da nata a [...] il [...], C.F.: residente in CP_4 C.F._6 Messina, complesso Mito, Residenza degli Ulivi, scala A Camaro Superiore, elettivamente domiciliata in Messina Via Dei Mille 242 is. 101 presso lo studio dell'avv. Antonino Dalmazio, C.F.:
, tel./fax: 0902982335, pec: mail: C.F._7 Email_1
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, Email_2 opponente E
, nata a [...] il [...] ( , residente Parte_1 C.F._1 in Messina, Via Ducezio 40, Cpl. Aralia, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Via dei Mille n. 243, is. 101, presso lo studio dell'Avv. Filippo Pagano ( , che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. In fatto e in diritto Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., la signora proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1 29520170014407921002, notificata in data 25.2.2019, ad istanza dell'Agente per la Riscossione per la Regione Sicilia, a seguito di iscrizione a ruolo ad opera del per un Controparte_3 importo complessivo di € 132.429,38. L'opponente, in particolare, premetteva che:
- la cartella traeva origine dalla garanzia da lei prestata in relazione al finanziamento erogato il 17.7.2013 da NC Intesa San OL s.p.a. alla Krithé s.a.s. di LU ME, per il quale la stessa e la signora avevano rilasciato fideiussione personale sino all'importo Pt_1 CP_4 di € 198.000,00;
- con atto pubblico dell'11.9.2015, aveva ceduto al signor e alla signora Controparte_6 CP_4
la partecipazione posseduta nella società Krithé s.a.s., per il prezzo di € 60.000,00;
[...]
- i cessionari, in forza di tale atto e delle successive scritture private dell'11.9.2015 e del 13.10.2017, si erano impegnati a rilevarla e manlevarla da ogni debito della società, ivi compresi quelli derivanti dal finanziamento garantito;
deduceva, pertanto, che, a seguito della cessione delle quote e degli accordi intercorsi, non fosse più tenuta ad alcuna obbligazione riferibile alla società Krithé s.a.s.; che, di conseguenza, l'iscrizione a ruolo e la cartella impugnata dovessero ritenersi illegittime, poiché emesse nei confronti di soggetto non più obbligato;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, non essendo quest'ultimo l'ente creditore, nonché l'inesistenza della pretesa creditoria, stante il venir meno di un valido rapporto obbligatorio in suo capo. Formulava, quindi, le seguenti domande: “1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 29520170014407921002, notificata in data 25.02.2019 e del ruolo presupposto, impugnati con il presente atto;
2. Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., con sede in Messina – via degli Amici is. 242 n.2; di nata a [...] il [...] residente in [...]
e di nato a [...] il [...] e residente in C.F._6 Controparte_6 Messina, Vili Curcuraci, Ctr. (c.f. ), per le ragioni di cui in CP_9 CodiceFiscale_8 premessa e, per l'effetto, differire l'udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la suddetta chiamata in causa nel rispetto dei termini a comparire;
3. Nel merito, ritenere e dichiarare
2 che la sig.ra non è tenuta al pagamento dell'importo iscritto a ruolo da Parte_1 [...] CP_1 e portato dalla cartella di pagamento impugnata e dal sottostante ruolo, per le ragioni esposte in narrativa;
4. Per l'effetto annullare la cartella esattoriale impugnata, con ogni statuizione conseguente, ordinando a in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione a ruolo a carico della sig.ra ; 5. Ritenere e Parte_1 dichiarare, altresì, che , in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., ed il sig. sono tenuti al pagamento CP_4 Controparte_6 dell'importo iscritto a ruolo da e portato dalla cartella di pagamento opposta;
6. Per CP_10 l'effetto, condannare in solido , in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t., ed il sig. al pagamento dell'importo iscritto CP_4 Controparte_6 a ruolo da e portato dalla cartella di pagamento impugnata;
7. In subordine rispetto alle CP_10 domande nn. 3 e 5, ritenere e dichiarare che in Controparte_8 persona del legale rappresentante p.t., ed il sig. sono tenuti in CP_4 Controparte_6 solido a manlevare la sig.ra per qualsiasi importo questa sarà costretta a pagare Parte_1 alla in forza della cartella di pagamento e del sottostante ruolo impugnati Controparte_1 con il presente atto;
8. Per l'effetto, condannare in solido Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig.
[...] CP_4 Controparte_6 a restituire alla sig.ra l'importo che questa sarà costretta a pagare in favore della Parte_1
in forza della cartella di pagamento e del sottostante ruolo impugnati;
9. Controparte_1
In ogni caso, ritenere e dichiarare che , in persona Controparte_8 del legale rappresentante p.t., sono tenuti a liberare la sig.ra ai CP_4 Parte_1 sensi dell'art. 1953 c.c., per le ragioni esposte in narrativa;
10. In subordine rispetto alla domanda di cui al punto 9), ritenere e dichiarare che , in Controparte_8 persona del legale rappresentante p.t., e sono tenuti in solido a prestare in favore della CP_4 sig.ra le garanzie necessarie ad assicurarle il soddisfacimento delle eventuali Parte_1 ragioni di regresso ai sensi dell'art. 1953 c.c.; 11. In ogni caso condannare Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il sig.
[...] CP_4 CP_6
in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra , a
[...] Parte_1 qualsiasi titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa. 12. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e spese generali come per legge”. Con comparsa del 17.6.2019, si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione;
la convenuta osservava che le doglianze dell'opponente attinenti alla cessione delle quote della e ai CP_5 rapporti di manleva tra privati riguardavano esclusivamente il presupposto del credito ed erano, dunque, riferibili unicamente all'ente impositore;
richiamava gli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, evidenziando che la formazione, sottoscrizione ed esecutività del ruolo competono all'ente creditore, che provvede soltanto successivamente alla consegna del ruolo all'Agente della riscossione;
ne derivava che qualsiasi contestazione sulla legittimità del ruolo avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del unico soggetto titolare del credito;
precisava, inoltre, che Controparte_3 la procedura di riscossione era stata correttamente eseguita: la cartella era stata formata secondo il modello ministeriale sulla base dei flussi trasmessi dal creditore e regolarmente notificata;
che l'Agente non aveva poteri di sindacato sul merito del credito, né di annullamento o modifica del titolo esecutivo;
precisava di aver disposto la sospensione amministrativa del carico, in accoglimento dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla stessa istanza che, ad avviso della Pt_1 convenuta, integrava riconoscimento del debito;
concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di nel merito, il rigetto integrale Controparte_1 dell'opposizione, con declaratoria di legittimità degli atti impugnati e dell'operato dell'Agente della riscossione;
in subordine, in caso di accertata carenza del presupposto per la riscossione a mezzo ruolo, la condanna dell'ente impositore a rimborsare all'Agente le somme da questo eventualmente dovute in dipendenza del giudizio;
in ogni caso, la condanna dell'opponente alle spese di lite.
3 All'udienza del 2.7.2019, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e rinviava la causa all'udienza del Controparte_3
7.5.2020. Con successivo decreto del 4.5.2020, il Giudice differiva l'udienza all'1.12.2020. Con comparsa del 4.11.2020, si costituiva Controparte_11
la quale contestava integralmente le allegazioni dell'opponente e chiedeva
[...] il rigetto dell'opposizione; esponeva che il rapporto oggetto del presente giudizio rientrava Contr nell'ambito del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996, gestito da per conto del Ministero dello Sviluppo Economico;
precisava che il Fondo aveva rilasciato una garanzia pubblica, autonoma e “a prima richiesta” in favore degli istituti di credito – nella specie NC Intesa San OL – per agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese;
rappresentava che, a seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria Krithé s.a.s., il Fondo era intervenuto corrispondendo Contr alla banca l'importo garantito e che, per effetto del pagamento, la si era surrogata ex lege nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 2 D.M. 20.06.05, dell'art. 8 D.M. 24/01/2015 e dell'art. 17 del D.lgs. 29.12.1999, n. 46, potendo quindi agire in recupero nei confronti dell'impresa e dei garanti;
evidenziava che la signora era fideiubente personale sino all'importo di € 198.000,00; che Pt_1 Contr la garanzia prestata era valida, efficace e non contestata;
e che era pienamente legittimata a procedere all'iscrizione a ruolo della somma di € 132.429,38, pari alla quota di esposizione garantita;
contestava la rilevanza, nei propri confronti, degli accordi intercorsi tra e Pt_1 CP_4 [...]
in occasione della cessione delle quote, trattandosi di patti interni privi di efficacia esterna CP_6 verso il creditore garantito, la banca finanziatrice e il Fondo, e inidonei ad incidere sulla responsabilità fideiussoria assunta dalla signora rilevava che l'opponente non aveva documentato alcuna Pt_1 liberazione dalla garanzia, né un accollo liberatorio con consenso del creditore, né alcun consenso Contr espresso della banca o del Fondo alla liberazione dell'opponente; ribadiva l'estraneità di ai rapporti interni tra soci e alla manleva reciproca e richiamava, altresì, la scrittura privata del 2017 sottoscritta dalla stessa nonché l'istanza di definizione agevolata del carico, ritenuta indice Pt_1 di riconoscimento del debito;
concludeva chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e, in subordine, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1953 c.c. con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 17.11.2021 il giudice autorizzava la chiamata in causa della
[...]
, di nata a [...] il [...] residente in Messina Controparte_12 CP_4 Via Cpl. , (c.f. e di nato a Parte_5 C.F._6 Controparte_6 Messina il 25/11/1965 e residente in [...], Vili Curcuraci, Ctr. (c.f. CP_9 C.F._8
e fissava la prima udienza di comparizione per il 10.6.2022.
[...]
Con comparsa del 30.5.2022, si costituiva la signora , la quale contestava CP_4 integralmente le domande dell'opponente e ne chiedeva il rigetto;
esponeva che, con atto notarile dell'11.9.2015, la signora aveva ceduto a lei e al signor l'intera partecipazione Pt_1 CP_6 sociale detenuta nella Krithé s.a.s.; tale cessione si inseriva in una più ampia serie di accordi, formalizzati nel rogito notarile, nelle scritture private sottoscritte in pari data e nella successiva scrittura del 13.10.2017; rappresentava che, al momento della cessione, la società versava già in una grave situazione economico-finanziaria; che la cedente aveva fornito una rappresentazione contabile non corrispondente alla realtà; che l'effettiva esposizione debitoria della società era emersa solo dopo la cessione delle quote;
che gli accordi successivi intercorsi tra le parti si erano resi necessari per tentare di riequilibrare una realtà societaria fortemente compromessa dalla precedente gestione della precisava che la scrittura privata dell'11.9.2015 non conteneva alcun accollo Parte_1 liberatorio in favore della cedente, ma solo obbligazioni interne;
che la signora era, dunque, Pt_1 Contr rimasta obbligata nei confronti dei terzi – ivi compresi banca e – in forza delle fideiussioni personali, mai revocate;
negava che la scrittura del 13.10.2017 potesse configurare un'assunzione definitiva dei debiti verso terzi o una liberazione di dai debiti sociali;
che il menzionato Pt_1 documento contrattale aveva regolato esclusivamente i rapporti interni tra le parti senza efficacia esterna alcuna verso i creditori;
evidenziava che la garanzia personale prestata dalla era Pt_1
4 rimasta efficace e che la fideiussione aveva natura autonoma, perdurante fino al pagamento, e che l'intervento del Fondo di Garanzia e la successiva iscrizione a ruolo costituivano la diretta e legittima conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e dei garanti;
rilevava, inoltre, che i comportamenti della durante la gestione dell'attività sociale avevano contribuito alla formazione Parte_1 del debito e che le pretese di totale liberazione di quest'ultima erano, quindi, infondate;
contestava anche la domanda di manleva, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 1953 c.c., e sosteneva che gli effetti di accordi diversi (interni tra le parti) avrebbero dovuto accertarsi in separato giudizio;
impugnava, comunque, di inefficacia l'atto pubblico dell'11.9.2015 perché asseritamente risolto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa convenuta (“il mancato pagamento di una sola rata comporterà la risoluzione della presente cessione”) oppure per vizio del consenso (errore sull'effettiva consistenza dei debiti della società e dolo) nel senso che se avesse conosciuto la situazione debitoria della società Krithé s.a.s. non avrebbe esonerato la da Parte_1 ogni onere e debito sociale; disconosceva anche la firma apposta nella scrittura del 13.10.2017, gi disconosciuta nei due giudizi connessi portanti i numeri 1157/2017 R.G. e 3627.2019 R.G.; concludeva chiedendo, in via preliminare, di dare atto della pendenza, innanzi al Tribunale di Messina, dei giudizi iscritti ai nn. 1157/2017 R.G. e 3627/2019 R.G., ritenuti connessi alla presente controversia, e di adottare ogni provvedimento conseguente ivi compresa la sospensione del giudizio in attesa della loro definizione;
così concludeva:
“1)in via preliminare dare atto che sono attualmente pendenti innanzi al Tribunale di Messina giudizi NRG 1157/2017 e NRG 3627/2019 e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti opportuni;
2) in via preliminare disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei procedimenti NRG 1157/2017 e NRG 3627/2019;
3) in via preliminare disporre l'estromissione dal presente giudizio della sig.ra stante CP_4 la pendenza del giudizio NRG 3627/2019 e NRG 1157/2019;
4)rigettare tutte le domande formulate ex adverso
5) dichiarare che non vanta alcun credito nei confronti di Parte_1 CP_4
6) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 devono considerarsi risoluti di diritto e per volontà delle parti per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e quindi non producono effetti tra le parti;
7) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 sono annullabili per vizi del consenso per le ragioni esposti nella narrativa del presente atto e quindi dichiarare che gli stessi non producono effetti tra le parti
8) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 devono considerarsi risoluti per sopravvenuta eccessiva onerosità posto che è intervenuta una considerevole ed ingiustificata sproporzione tra le prestazioni delle parti
9) dichiarare e dare atto che gli atti datati 11.9.2015 non hanno più alcun valore giuridico perché superate dalla successiva datata 13.10.2017 che ha valore novativo e sostituisce le precedenti datate 11.9.2015
10) dichiarare e dare atto che la scrittura privata del 13.10.2017 non produce effetti nei confronti di posto che la stessa non è stata sottoscritta da CP_4 CP_4
11) dichiarare e dare atto che il debito di con la Parte_1 [...] è un debito personale della stessa che autonomamente ha Controparte_13 Pt_1 prestato fideiussione a favore della CP_5
12) dichiarare e dare atto che trasferendo le quote sociali della Parte_1 [...]
ha agito con mala fede posto che nascondeva agli acquirenti la reale CP_14 Parte_1 situazione economica-finanziaria della ditta 13) dare atto e dichiarare che dopo avere acquistato le quote sociali della CP_5 CP_4
si è resa conto di essere stata ingannata in quanto le era stata nascosta la reale situazione
[...] economico-finanziaria dell'azienda e soprattutto l'effettiva situazione debitoria in cui versava la società:
5 14) dichiarare che, al momento della cessione delle quote sociali, era Parte_1 perfettamente a conoscenza che la era gravemente indebitata, aveva la piena CP_5 consapevolezza che con la sua gestione aveva creato ingenti danni alla società, sapeva che la CP_5 era stata svuotata di contenuto economico-finanziario e sarebbe stato impossibile proseguire l'attività commerciale
15) con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio. Con note del 6.6.2022, l'opponente rilevava la tardiva formulazione da parte della CP_4
delle domande riconvenzionali perché contenute in comparsa di costituzione depositata oltre
[...] il termine di cui all'art. 166 c.p.c.; chiedeva, inoltre, la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Con comparsa del 10.6.2022, si costituiva il signor , il quale Controparte_6 contestava integralmente l'opposizione e ne chiedeva il rigetto;
eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito, assumendo che la controversia – attenendo alla cessione delle partecipazioni sociali, ai patti parasociali, agli accordi di manleva e agli obblighi ivi assunti – rientrasse nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Palermo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003; nel merito, affermava di poter rispondere esclusivamente degli obblighi assunti con la scrittura privata dell'11.9.2015, concernente i soli rapporti interni, senza assunzione di responsabilità Contr verso i creditori sociali o verso precisava di essere socio accomandante, privo di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, di non avere mai prestato fideiussione, né assunto obblighi diretti Contr nei confronti di o di altri soggetti esterni. Quanto alla domanda di manleva, evidenziava che la clausola contenuta nella scrittura dell'11.9.2015 – con cui si impegnava a “esonerare da ogni onere e debito relativo alla gestione pregressa ” – andava qualificata come Parte_1 espromissione ex art. 1272 c.c., impegno spontaneo all'assunzione del debito altrui, privo di effetti liberatori per il creditore in mancanza del suo consenso e di delegazione di pagamento;
ne derivava, a suo dire, che l'opponente non poteva ritenersi liberata nei confronti del creditore, né pretendere manleva in assenza di pagamento, trovando applicazione la disciplina delle obbligazioni solidali, che riconosce il regresso solo al debitore che abbia adempiuto;
contestava anche la domanda di condanna alla restituzione di somme future e solo eventuali perché fondata su un fatto futuro e incerto, precisando che, in ogni caso, egli avrebbe risposto solo pro quota, essendo quattro i coobbligati ( e lo stesso ); concludeva Parte_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per materia del Tribunale di Messina in favore Tribunale delle Imprese di Palermo;
nel merito, il rigetto integrale dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 10.6.2022, il giudice rinviava il processo all'udienza cartolare del 18.11.2022; evidenziava nella nota scritta d'udienza che il giudizio aveva Controparte_11 ad oggetto esclusivamente l'opposizione alla cartella n. 29520170014407921002, sottolineando che nessuna contestazione specifica era stata mossa né alla cartella né alla fideiussione, e che le censure dell'opponente si riferivano unicamente a rapporti interni tra privati, inopponibili al creditore. Il signor ribadiva, in analoga nota, l'eccezione di incompetenza funzionale del Controparte_6
Tribunale di Messina in favore della Sezione specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Palermo, contestava le deduzioni della signora negava di avere mai esercitato funzioni CP_4 gestorie di fatto e insisteva sull'esclusiva rilevanza interna delle scritture sottoscritte;
eccepiva la tardività delle domande riconvenzionali di peraltro facenti leva – per tesi - su diritti CP_4 prescritti e contestava l'applicabilità della risoluzione per eccessiva onerosità al contratto perché ad esecuzione istantanea;
della scrittura privata del 13.10.2017 affermava la natura di semplice ricognizione di debito da parte della signora sia in proprio sia quale accomandataria CP_4 della società, e che la sottoscrizione apposta dalla madre della stessa, successivamente autenticata, fosse finalizzata a evitare le conseguenze della procedura prefallimentare già attivata dalla signora concludeva, pertanto, insistendo per l'accoglimento dell'eccezione di Parte_1 incompetenza per materia, per il rigetto di tutte le domande formulate dall'attrice e per il rigetto delle
6 domande riconvenzionali di chiedeva, infine, la concessione dei termini di cui all'art. CP_4 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie. L'odierna opponente – – nelle note del 14.11.2022 chiedeva dichiararsi la Parte_1 contumacia della , eccepiva la tardività della costituzione della signora Controparte_15 e del signor;
affermava la competenza del Tribunale ordinario CP_4 Controparte_6 di Messina sulla proposta opposizione a cartella di pagamento;
chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. All'udienza del 18.11.2022, il giudice rinviava la causa all'udienza del 14.7.2023, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., del 23.11.2022, la signora CP_4 ribadiva che la cessione delle quote dell'11.9.2015 era avvenuta in un contesto economico già compromesso dalla gestione della che gli accordi successivi avevano natura interna e non Pt_1 integravano alcun accollo liberatorio opponibile ai creditori, che la fideiussione della signora Pt_1 era rimasta pienamente efficace e che difettava il presupposto per la manleva ex art. 1953 c.c. in mancanza di prova del pagamento. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del 19.12.2022, Controparte_16 (subentrata a si riportava integralmente alle difese già svolte;
[...] Controparte_1 rilevava l'assenza di contestazioni sulla regolarità formale della cartella e della procedura esecutiva, richiamava il provvedimento di sospensione amministrativa adottato a seguito dell'istanza di definizione agevolata della e concludeva per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di Pt_1 legittimazione passiva e, comunque, per il rigetto di tutte le domande dell'opponente. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., del 19.12.2022, il signor CP_6
ribadiva la tardività della costituzione della sig.ra e, quindi, l'inammissibilità
[...] CP_4 delle sue domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio; insisteva nell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario a favore della Sezione specializzata in materia d'Impresa di Palermo e contestava nel merito le deduzioni della ribadiva la sua CP_4 Contr estraneità agli obblighi diretti verso e l'inammissibilità della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità; concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale delle Imprese di Palermo;
in subordine il rigetto di tutte le domande proposte dalle controparti. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., del 10.1.2023, Controparte_11 ribadiva l'inopponibilità delle scritture dell'11.9.2015 e del 13.10.2017 richiamate
[...] dall'opponente; che l'opposizione non conteneva contestazioni specifiche alla cartella né al titolo e reiterava integralmente le conclusioni già formulate. Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., del 11.1.2023, Controparte_16 si riportava integralmente alle proprie precedenti difese, insistendo nel difetto di
[...] legittimazione passiva e nella piena legittimità del ruolo e dell'attività esattiva, nonché nel rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie e delle relative istanze istruttorie. All'udienza del 14.7.2023, l'opponente chiedeva la riunione al presente procedimento del processo iscritto al n. 3627/2019 R.G.; si opponeva alle richieste istruttorie formulate dalle controparti e chiedeva fissarsi udienza per la precisazione conclusioni;
la signora insisteva CP_4 nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate e reiterava l'istanza di sospensione del presente giudizio nelle more della definizione del procedimento n. 3627/2019 R.G. Il giudice istruttore disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c. Con provvedimento del 29.9.2023, il Presidente di Sezione f.f. disponeva che le cause iscritte ai nn. 1638/2019 R.G. e 3627/2019 R.G. fossero trattate dinanzi al medesimo giudice. All'udienza del 27.10.2023, il giudice disponeva la riunione al presente procedimento del giudizio n. 3627/2019 R.G. e rinviava i riuniti giudizi all'udienza del 26.4.2024 per il vaglio delle istanze istruttorie.
7 Il procedimento riunito n. 3627/2019 R.G. traeva, invece, origine dall'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. 693/2019, ottenuto da CP_4 Parte_1 sulla base dell'atto pubblico di cessione delle quote sociali dell'11.9.2015, delle scritture private sottoscritte in pari data e della successiva scrittura del 13.10.2017, fonte, per tesi della ricorrente in monitorio, degli obblighi di pagamento e di manleva gravanti sui cessionari delle indicate quote. Nel giudizio riunito contestava il credito posto a fondamento del ricorso CP_4 monitorio e del decreto ingiuntivo opposto;
rappresentava, inoltre, che gli accordi dell'11.9.2015 erano stati stipulati sulla base di una rappresentazione non veritiera della situazione economica, finanziaria e debitoria della società che la cedente avrebbe, invero, dolosamente occultato;
che la scrittura privata del 13.10.2017, predisposta all'insaputa della opponente, era affetta da nullità e inefficacia;
deduceva, ancora, che, con l'atto pubblico dell'11.9.2015, era stata convenuta una clausola risolutiva espressa per effetto della quale l'inadempimento all'obbligo del pagamento della prima rata del prezzo avrebbe determinato la risoluzione automatica della cessione e che l'inadempimento si era verificato con conseguente caducazione di ogni ulteriore obbligazione collegata all'atto pubblico e agli accordi ad esso connessi;
che nessun accollo liberatorio era stato convenuto e che la pretesa manleva, quand'anche configurabile, non era opponibile ai terzi, trattandosi di patti meramente interni peraltro inefficaci per falsità, dolo, errore essenziale, sproporzione delle prestazioni e sopravvenuta eccessiva onerosità; impugnava, comunque, di inefficacia l'atto pubblico dell'11.9.2015 perché asseritamente risolto in forza dell'operatività della clausola risolutiva espressa convenuta (“il mancato pagamento di una sola rata comporterà la risoluzione della presente cessione”) oppure per vizio del consenso (errore sull'effettiva consistenza dei debiti della società e dolo) nel senso che se avesse conosciuto la situazione debitoria della società Krithé s.a.s. non avrebbe esonerato la da ogni onere e Parte_1 debito sociale ovvero nel senso che la cedente le quote avrebbe dolosamente taciuto i termini dell'effettiva situazione debitoria della compagine sociale; disconosceva anche la firma apposta nella scrittura del 13.10.2017; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, e, in via riconvenzionale chiedeva, quindi, accertarsi la nullità, annullabilità o risoluzione degli atti dell'11.9.2015, dichiararsi la nullità o inefficacia della scrittura del 13.10.2017, accertarsi la mala fede della cedente nella rappresentazione della situazione societaria e dichiararsi che non era creditrice nei Parte_1 suoi confronti e nei confronti della società.
chiedeva costituendosi il rigetto dell'opposizione. Parte_1 All'udienza del 26.4.2024, la signora chiedeva l'accoglimento delle istanze CP_4 istruttorie già formulate e, in particolare, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale dell'opponente, nonché, in caso di esito anche parzialmente negativo, prova per testi sulle circostanze già articolate in atti con i testi indicati;
il signor insisteva e si riportava alle Controparte_6 istanze istruttorie e di merito già formulate;
l'opponente insisteva per Parte_1 l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nell'ambito del procedimento riunito n. 3627/2019 R.G. in data 21.6.2021 e 12.7.2021, senza inversione dell'onere della prova. Il Giudice fissava l'udienza del 28.6.2024. Il Presidente di Sezione, nelle more divenuto titolare del processo, fissava l'udienza del 13.3.2025 per la comparizione delle parti. Con provvedimento del 23.4.2025 il Presidente istruttore fissava l'udienza del 27.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Con note conclusive del 24.4.2025, insisteva nel Controparte_16 rigetto delle domande e delle eccezioni della;
con note integrative dell'8.9.2025 Parte_1 depositava schermata aggiornata attestante la revoca della sospensione concessa in esito alla richiesta di definizione agevolata. Con note conclusive del 17.10.2025, la signora si riportava integralmente a CP_4 quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi e ai verbali di causa, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie proposte nei giudizi riuniti;
reiterava le istanze istruttorie, chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie altrui;
ribadiva l'insussistenza dei presupposti
8 per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio n. 3627/2019 R.G. e la nullità/inefficacia degli atti dell'11.9.2015 e della scrittura del 13.10.2017; argomentava la natura personale del debito Contr verso in capo alla signora , nonché la falsità della firma apposta in calce alla Parte_1 scrittura del 13.10.2017, l'invalidità del patto di manleva ivi contenuto e l'assenza di qualsiasi credito della nei suoi confronti. Parte_1 Con note conclusive del 31.10.2025, la signora produceva, quale Parte_1 documento sopravvenuto, il decreto di esecutorietà n. cronol. 12615/2025 del 3.9.2025, reso nel procedimento monitorio R.G. n. 461/2019, con cui era stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 693/2019 nei confronti della e di;
Controparte_12 Controparte_6 precisava trattarsi del decreto ingiuntivo opposto solo da nel riunito giudizio n. CP_4 3627.2019 R.G.; richiamava, altresì, la sentenza del Tribunale di Messina n. 976/2023 (resa in separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), prodotta in atti, e si riportava integralmente alle conclusioni già formulate nei due giudizi riuniti. Con note conclusive del 31.10.2025, il signor si riportava alle difese Controparte_6 svolte, eccezioni e deduzioni formulate nella comparsa di costituzione, nelle memorie successive e nei verbali di causa, ribadendo che la sua responsabilità trovava esclusivo titolo nella scrittura privata dell'11.9.2015; precisava di essere solo socio accomandante della Krithé s.a.s., estraneo a qualsiasi responsabilità gestoria e alla scrittura del 13.10.2017; contestava ogni pretesa di manleva e risarcitoria nei suoi confronti, nonché le domande e difese spiegate dalla signora insistendo per il CP_4 rigetto integrale delle domande proposte nei suoi confronti e per la condanna delle signore Parte_1 e alle spese di lite.
[...] CP_4 All'udienza del 27.11.2025, le parti discutevano oralmente;
il Presidente di sezione si riservava di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Il giudizio principale n. 1638.2019 RG Le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti. L'eccezione di incompetenza funzionale/per materia del Tribunale di Messina. L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito non coglie nel segno. L'opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 29520170014407921002 ha ad oggetto il diritto dell'esattore/creditore di riscuotere una determinata somma;
con l'indicata opposizione la ha, inoltre, proposto anche domande di accertamento negativo e di Parte_1 manleva nei confronti dei pretesi coobbligati. La riferibilità di parte delle allegazioni alla cessione delle quote della CP_5 dell'11.9.2015 e alle successive scritture private rileva, nel presente giudizio, solo quale presupposto fattuale della dedotta insussistenza dell'obbligazione azionata mediante ruolo e cartella esattoriale;
non si controverte nel giudizio portante né di rapporti sociali, né della validità del contratto sociale, né dell'assetto della compagine, né della responsabilità degli organi della società. L'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, delimita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa alle controversie che abbiano ad oggetto, in via diretta ed immediata, rapporti societari in senso proprio S.p.A., S.r.l., Sa.P.A., cooperative, ma non società di persone), la validità delle deliberazioni o la responsabilità degli amministratori e sindaci, ovvero le ulteriori ipotesi espressamente previste dal legislatore. Nel caso di specie, il thema decidendum concerne, invece, la legittimità del titolo esattoriale e l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento, oltre che la configurabilità di obblighi di manleva nei rapporti interni tra gli odierni opponenti e i terzi chiamati;
profili che non determinano l'attrazione della causa alla competenza della Sezione specializzata appena citata. In tale prospettiva, il profilo societario (peraltro riferibile a società di persone) assume nel presente giudizio carattere meramente incidentale e riflesso, essendo evocato dalle parti al solo fine di illustrare il contesto negoziale nel quale si colloca l'obbligazione contestata, senza che ne derivino effetti idonei ad incidere sulla competenza funzionale. Ne consegue che la competenza a conoscere della presente controversia deve ritenersi correttamente radicata presso il Tribunale ordinario di Messina.
9 Sul difetto di legittimazione passiva di . Controparte_16 (ora ) ha dedotto di essere Controparte_1 Controparte_16 estranea alla contesa per la porzione di essa avente ad oggetto la contestazione del diritto di credito. Invero, nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento – quale atto esecutivo della procedura di riscossione a mezzo ruolo – devono ritenersi passivamente legittimati sia l'ente impositore, quale soggetto titolare del credito iscritto a ruolo, sia l'agente della riscossione, quale soggetto che, ricevuto il ruolo, procede alla riscossione coattiva, ai sensi degli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602/1973. Nel caso di specie, l'opposizione investe direttamente la cartella n. 29520170014407921002, sicché l'Agente, in quanto emittente e notificante dell'atto impugnato nonché soggetto responsabile della fase esattiva, è parte necessaria del presente giudizio. Sicché, tenendo distinti i profili della titolarità del credito (riferibile all'ente impositore) e titolarità dell'azione esecutiva (certamente riferibile all'esattore), può affermarsi d'un verso che correttamente l'opposizione (a cartella di pagamento) è stata proposta nei confronti dell'esattore (che la cartella ha formato) e, per altro verso, che le contestazioni sull'effettività e titolarità del credito non possono essere all'esattore riferite (perché riferibili al creditore); ciò che, peraltro, ha legittimato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del (litisconsorte necessario),
[...]
Controparte_3 Sulla dedotta tardività della costituzione in giudizio dei terzi chiamati – e CP_4 [...]
– e sulle relative decadenze processuali. Controparte_6 L'opponente ha rilevato la tardiva costituzione dei terzi chiamati Parte_1 CP_4
e di
[...] Controparte_6 La prima udienza di comparizione dei terzi convenuti è stata fissata per la data del 10.6.2022; ne consegue che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso in ispecie, la costituzione dei terzi deve ritenersi tardiva laddove formalizzata in violazione del termine di venti giorni liberi prima di tale udienza. si è costituita in data 30.5.2022 e in data 10.6.2022; CP_4 Controparte_6 evidente, allora, la tardività della costituzione di costoro;
logico corollario l'applicazione delle preclusioni di cui agli artt. 167 e 183, comma 6, c.p.c.:
- con specifico riguardo alla signora tale tardività provoca l'inammissibilità delle CP_4 domande riconvenzionali spiegate e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio;
- quanto al signor , la tardività della costituzione provoca l'inammissibilità delle Controparte_6 eccezioni non rilevabili d'ufficio (in mancanza di domande riconvenzionali). Alla fattispecie della tardiva costituzione è estraneo l'istituto dell'estromissione (dei terzi invocata in giudizio); i terzi sono stati ritualmente evocati ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e nei confronti di costoro è stata proposta dall'opponente domanda di manleva;
né va omesso che nel giudizio riunito la signora (che nel giudizio principale è terza chiamata costituitasi tardivamente) ha CP_4 proposto, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 693/2019, domande ed eccezioni in punto di validità, efficacia e causa degli atti dell'11.9.2015 e della scrittura del 13.10.2017, nonché di insussistenza di qualsivoglia credito della nei suoi confronti, invero coincidenti sul piano Parte_1 sostanziale con le difese tardivamente introdotte (dalla stessa nel presente CP_4 procedimento con la comparsa del 30.5.2022. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso la cartella di pagamento n. 29520170014407921002 è infondata nel merito e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione. La cartella di pagamento n. 29520170014407921002impugnata nella presente sede è stata emessa dall' sulla base di ruolo formato da Controparte_17 [...]
quale soggetto gestore del Fondo di garanzia ex lege n. 662/1996, a Controparte_3 seguito dell'intervento del Fondo in favore dell'istituto finanziatore e della conseguente surrogazione nei diritti di quest'ultimo nei confronti dell'impresa finanziata e dei garanti. Dalla documentazione in atti emerge, in via pacifica, che:
10 - in data 17.7.2013 la società ha ottenuto un finanziamento bancario assistito dalla garanzia CP_5 del Fondo;
- l'opponente – signora – ha rilasciato, in tale occasione, fideiussione personale sino Parte_1 all'importo di € 198.000,00; Contr
- a seguito dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria, il Fondo è intervenuto in pagamento e si è surrogata ex lege nei diritti dell'istituto finanziatore, procedendo, quindi, all'iscrizione a ruolo della somma di € 132.429,38 nei confronti, tra gli altri, della medesima già Parte_1 garante. La stessa opponente non ha contestato la sussistenza del rapporto di finanziamento, né l'avvenuto intervento del Fondo, né, ancora, la sottoscrizione della fideiussione;
ha, però, dedotto d'essersi liberata da ogni obbligazione riferibile alla – e quindi anche del credito portato CP_5 dalla cartella impugnata - per effetto della cessione delle quote sociali della convenuta il CP_5 11.9.2015 e delle successive scritture del medesimo giorno e del 13.10.2017. Contr La doglianza diretta a contestare il credito della (trasfuso nella cartella impugnata) è, però, priva di fondamento. In primo luogo, la fideiussione prestata dalla signora costituisce obbligazione Pt_1 personale di garanzia assunta nei confronti dell'istituto finanziatore – e, per surrogazione, nei Contr confronti di – destinata a permanere sino all'integrale soddisfacimento del credito garantito, salvo che intervenga una causa di estinzione del rapporto fideiussorio o un valido accollo liberatorio ex art. 1273 c.c. con il consenso espresso del creditore. Gli atti richiamati dall'opponente – rogito di cessione delle quote dell'11.9.2015, scritture private del medesimo giorno e la scrittura del 13.10.2017, peraltro disconosciuta dalla terza chiamata e inutilizzabile nel presente giudizio ai fini della decisione in ragione dell'omessa CP_4 formulazione dell'istanza di verificazione da parte dell'opponente e chiamante – regolano i rapporti interni tra cedente e cessionari della partecipazione nella prevedendo obblighi (quelli CP_5 assunti da e ) di manleva in favore della;
a CP_4 Controparte_6 Parte_1 tali negozi (a prescindere dalle osservazioni sulla scrittura del 13.10.2017) non ha, però, partecipato Contr l'istituto finanziatore, né il né v'è evidenza alcuna della pattuizione della liberazione della fideiubente , né di una formale sostituzione di quest'ultima con altri soggetti nel Parte_1 costituito rapporto di garanzia. L'opponente non ha contestato la regolarità formale del ruolo e della cartella, né la correttezza del quantum; ha, infatti, circoscritto le censure avanzate alla dedotta insussistenza dell'obbligazione per effetto dei patti privatistici intervenuti con i cessionari delle quote sociali che, come testé rilevato, non hanno alcuna efficacia estintiva o modificativa dell'obbligazione (di garanzia) assunta da Contr
nei confronti di Parte_1 In definitiva, l'opponente non ha assolto all'onere di dimostrare fatti estintivi o modificativi Contr idonei a escludere la persistenza dell'obbligazione di garanzia assunta nei confronti di sicché il credito iscritto a ruolo deve ritenersi sussistente e la cartella di pagamento impugnata legittimamente emessa. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. 29520170014407921002 deve Parte_1 essere rigettata, con conferma della legittimità del titolo esecutivo e della pretesa creditoria azionata Contr da per il tramite dell' . Controparte_16 Sulla domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, e . Controparte_12 CP_4 Controparte_6 Con l'opposizione ora esaminata la e, più precisamente, con le domande Parte_1 formulate nei confronti dei terzi chiamati ha chiesto anche (in simultaneus processus) la condanna di e della “in solido al pagamento dell'importo CP_4 Controparte_6 CP_5 richiesto nella cartella di pagamento impugnata, oppure, in subordine, vengano condannati in solido a manlevare la sig.ra , restituendo alla stessa ogni importo che questa dovesse Parte_1 essere costretta a pagare alla nonchè al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1
11 e subendi dalla sig.ra , a qualsiasi titolo, nella misura che sarà accertata in corso Parte_1 di causa”, domande, peraltro, coincidenti con quelle avanzate con il ricorso monitorio dall'accoglimento del quale è gemmato il decreto ingiuntivo separatamente opposto (nel riunito giudizio) da CP_4 Dalla documentazione in atti emerge che, nell'ambito dell'operazione di trasferimento della partecipazione sociale, i cessionari hanno espressamente assunto l'impegno di sollevare la cedente da ogni onere e debito riferibile alla gestione pregressa della società, impegno ribadito nelle scritture successive e riferibile a passività sorte anteriormente alla cessione e connesse a rapporti ben individuati e conoscibili al momento della stipula. Tale pattuizione si inserisce nel complessivo assetto di interessi dell'operazione negoziale e risponde all'esigenza di riequilibrare le reciproche prestazioni, costituendo una forma di garanzia personale atipica lecita e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., in quanto avente ad oggetto passività temporalmente circoscritte e riconducibili a rapporti noti o, comunque, determinabili dal garante. Tale conclusione è coerente con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il patto di manleva, ancorché privo della previsione di un importo massimo garantito, è valido e meritevole di tutela quando abbia ad oggetto passività temporalmente circoscritte e riferibili a rapporti noti o conoscibili dal garante al momento della stipula, inserendosi nel complessivo equilibrio dell'operazione negoziale e rispondendo a un interesse patrimoniale concreto del mallevadore. L'eccezione di invalidità della manleva sollevata da deve essere disattesa. CP_4 Ferma la rilevata tardiva formulazione delle domande riconvenzionali e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio avanzate da e nelle comparse di costituzione, CP_4 Controparte_6 va esclusa la nullità (per indeterminatezza dell'oggetto invero rilevabile eventualmente d'ufficio e, quindi, sottratta al rilievo di tardività della formulazione appena tratteggiato) del patto di manleva per cui si controverte atteso che le obbligazioni garantite risultano circoscritte a debiti sociali pregressi, riferibili a rapporti già esistenti e conosciuti, con esclusione di passività future e imprevedibili;
deve quindi, affermarsi che il patto di manleva contenuto nella scrittura dell'11.9.2015 (coevo all'atto pubblico di cessione delle quote sociali) deve ritenersi pienamente valido ed efficace tra le parti e rilevante nei rapporti interni tra le stesse ma è privo di effetti liberatori (per il garantito) nei confronti del creditore esterno in difetto del suo consenso. Ciò posto, va precisato che l'obbligo di manleva non attribuisce al manlevato un credito attuale ed esigibile, ma configura un diritto di rivalsa destinato a sorgere all'esito dell'eventuale adempimento dell'obbligazione (garantita) principale (nella specie nemmeno allegato dall'opponente e chiamante). In difetto di allegazione e prova dell'avvenuto pagamento in favore del creditore esterno, deve escludersi la sussistenza di un credito attuale ed esigibile, con conseguente accoglimento della domanda nei soli limiti dell'accertamento dell'obbligo di manleva gravante sui signori CP_4 e . Controparte_6 L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (procedimento n. CP_4 3627/2019 R.G.) L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 693/2019 è fondata CP_4 nel merito e va accolta e ciò per quanto di ragione. Il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed emesso sul presupposto che gli accordi intervenuti tra le parti in occasione della cessione delle quote della dell'11.9.2015 e le successive CP_5 scritture private, ivi compresa quella del 13.10.2017, integrassero titolo idoneo a fondare un credito pecuniario attuale, certo ed esigibile in capo alla ricorrente nei confronti dell'odierna opponente. Tale presupposto non è, tuttavia, sussistente. Le pattuizioni richiamate dalla ricorrente in monitorio e poste a fondamento del ricorso disciplinano esclusivamente rapporti interni tra cedente e cessionari delle quote sociali e prevedono obblighi di manleva e di regolazione delle passività riferibili alla gestione pregressa della società.
12 Deve escludersi che l'atto pubblico di cessione delle quote dell'11.9.2015 siasi risolto – come argomentato dalla opponente - per effetto del mancato pagamento (per mano della CP_4 stessa delle rate del prezzo di cessione convenuto in ragione della pattuita clausola CP_4 risolutiva espressa;
l'opponente non ha, infatti, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in relazione ad un proprio inadempimento e, per tale ragione, la sua dichiarazione è inidonea ad incidere sulla situazione giuridica determinatasi per effetto della cessione delle quote fondata sul principio consensualistico;
fermo l'ulteriore rilievo, comunque superfluo, che è circostanza pacifica e documentata che, nel separato giudizio 1157.2017 R.G., la ha formulato azione Parte_1 di adempimento deducendo l'inadempimento della cessionaria delle quote CP_4 all'obbligo del pagamento del prezzo, così evidentemente rinunziando (ella unica legittimata) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa nel cui interesse era stata certamente convenuta. Va esclusa anche la fondatezza nel merito della domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di cessione delle quote per errore ovvero per dolo della cedente formulata dall'opponente secondo il perimetro già su tratteggiato e ciò in ragione del fatto che quest'ultima CP_4 (dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa) ha argomentato di aver pattuito il prezzo della cessione tenendo conto dell'ignoranza dei debiti sociali, circostanza, peraltro, trasfusa nella parallela scrittura privata dell'11.9.2015 all'atto della pattuizione dell'obbligo di manleva assunto dai cessionari in favore della cedente (le quote), ma – giova rimarcarlo – priva di connessione formale e sostanziale con la diversa clausola risolutiva espressa pattuita nell'atto pubblico di cessione delle quote del 11.9.2025. Va, infine, rilevata l'inutilizzabilità ai fini della decisione della scrittura transattiva del 13.10.2017 perché tempestivamente disconosciuta dalla opponente al disconoscimento Parte_6 formale della sottoscrizione dell'opponente, infatti, parte opposta non ha frapposto rituale e tempestiva istanza di verificazione. Permane, quindi, efficace e vincolante l'obbligo di garanzia e manleva assunto (anche) dalla opponente obbligazione di natura eventuale e condizionata, destinata a spiegare i suoi CP_4 effetti solo all'esito dell'eventuale adempimento, da parte della garantita (la cedente le quote sociali, sig.ra ), delle obbligazioni (sociali) verso i creditori (sociali). Parte_1 Estranei al giudizio sono rimasti – giova osservarlo – la e Controparte_12 [...]
e ciò in ragione dell'evidente inammissibilità della domanda della opponente di Controparte_6 concessione di termine per notificare l'atto di citazione in opposizione a costoro;
la giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che “l'opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (…), non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato” (Cassazione civile sez. II, 26/08/2019, n.21706; Cassazione civile sez. I, 29/10/2015, n.22113); tale istanza non ha formulato con l'atto CP_4 d'opposizione. Nel caso di specie, non ha allegato, né provato di avere effettuato alcun Parte_1 pagamento di debiti, nemmeno in favore di o CP_3 Controparte_3 Controparte_3 dell' in esecuzione della cartella di pagamento (opposta nel Controparte_16 giudizio principale), né di avere subito un pregiudizio patrimoniale attuale tale da rendere esigibile il credito azionato in via monitoria. Ne consegue che difetta il requisito indefettibile della esigibilità del credito, richiesto dall'art. 633 c.p.c. Le questioni attinenti alla persistenza dell'obbligazione fideiussoria della signora nei Pt_1 confronti di – già esaminate nell'ambito Controparte_3 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. – non valgono, di per sé, a fondare un credito immediatamente azionabile nei confronti della signora in assenza del presupposto dell'avvenuto CP_4 pagamento o di altra causa legale di regresso. Il patto di manleva invocato dall'ingiungente, pur valido ed efficace nei rapporti interni tra le parti, non attribuisce infatti un credito attuale ed esigibile, ma soltanto un diritto eventuale di rivalsa
13 o di regresso, destinato a sorgere esclusivamente all'esito dell'adempimento dell'obbligazione verso il creditore esterno. Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 693/2019 opposto, emesso in carenza dei presupposti di legge, deve essere revocato. Le spese di lite. L'esito complessivo dei giudizi riuniti giustifica una regolamentazione differenziata delle spese di lite. L'esito dell'opposizione a cartella di pagamento legittima la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell' e della Controparte_16 [...] delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo secondo tariffa Controparte_3 vigente, valore della controversia, parametri minimi e tenendo conto di tutte le fasi del giudizio. Con riferimento al rapporto processuale tra opponente e terzi chiamati, Parte_1 l'esito della lite legittima l'integrale compensazione delle spese di lite;
ne consegue la legittima compensazione delle spese anche del giudizio riunito intercorrente tra la Parte_1 (ricorrente in monitorio) e (opponente e convenuta sostanziale). CP_4
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di sezione dott. Ugo Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1638/2019 R.G. promossa dalla signora , Parte_1 nata a [...] il [...] ( , residente in [...] 40, Cpl. Aralia, elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 243, is. 101, presso lo studio dell'Avv. Filippo Pagano ( , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._2 opponente, contro Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, Controparte_1 P.I. , C.F. in persona del Direttore Generale f.f. Procuratore dr. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata in data 11 gennaio 2019,
[...] dal Notaio dr. in Catania, Rep. n. 16731 Racc. n. 12067, elettivamente Per_1 Per_2 domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 181 ( recapito professionale dell'avv. Elisa Parte_2 Mangalaviti (nata a [...], il [...], C.F. , mail: C.F._9 pec: fax a cui ricevere le Email_3 Email_4 comunicazioni 0921-993633), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, opposta, e contro
[già - in Controparte_3 Controparte_3 forma abbreviata: (c.f.: - P.IVA: , con sede legale in Parte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 Roma, viale America n. 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott.
, elettivamente domiciliata in Roma (00195), via Monte Zebio, 19, nello studio Parte_4 dell'avv. Francesco Grisanti ( ) che la rappresenta e difende giusta procura, C.F._3 giusta procura in atti, opposta, nata a [...] il [...] C.F.: CP_4 C.F._4 residente in [...]c.da S. Anna complesso Mito residence degli Ulivi scala A Camaro
[...] Superiore ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio, C.F.: , mail: pec: CodiceFiscale_10 Email_2
tel./fax: 090 2982335 che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti, terza chiamata in causa, (c.f. ) nato Controparte_6 C.F._5 a Messina il 25.11.1965 e residente in [...] Vill. CP_7 elettivamente domiciliato in Messina via Lenzi n° 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Zanghì, c.f.
, PIVA , PEC: C.F._11 P.IVA_5 Email_5 CP_18
, tel. fax 090674991; cell. 335250743, che lo rappresenta e difende, giusta Email_6 procura in atti, terzo chiamato in causa, e nei confronti di in persona del legale CP_5 rappresentante, terzo chiamato rimasto contumace, nonché nella causa riunita e iscritta al n. 3627/2019 R.G. promossa dalla signora nata a [...] il [...] C.F.: CP_4 [...] residente in Messina c.da S. Anna complesso Mito residence degli Ulivi scala A Camaro C.F._4 Superiore ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243 presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio, C.F.: , mail: pec: CodiceFiscale_10 Email_2
14 tel./fax: 090 2982335 che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti, opponente, contro , nata a [...] il [...], Parte_1 quivi residente in [...] – complesso Aralia – pal. H, codice fiscale elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, via dei C.F._1 Mille 243 is. 101, presso lo studio dell'avv. Filippo Pagano, ( , che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti, opposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante;
CP_5
2. rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29520170014407921002;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_16
e di delle spese del
[...] Controparte_3 giudizio che liquida per ciascuna in € 4.217,00 oltre s.g. al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. accerta l'obbligo di manleva di e in favore di CP_4 Controparte_6
, nei limiti e con le precisazioni di cui in motivazione;
Parte_1
5. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_4
6. dichiara interamente compensate le spese del giudizio nel rapporto tra opponente e terzi chiamati;
nel riunito giudizio n. 3627.2019 RG
1. in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_4 revoca il decreto ingiuntivo opposto, con il rigetto delle domande riconvenzionali proposte;
2. dichiara compensate integralmente le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 17.12.2025 Il Presidente di Sezione (Ugo Scavuzzo)
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