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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4752/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040534529000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. e Regione Lombardia
Avverso la cartella di pagamento notificata in data 15.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano n.06820250040534529000, invitando il sig. Ricorrente_1 ad eseguire il pagamento della somma di
€.506,53, che si afferma dovuta a Regione Lombardia a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica 2019.
Il ricorrente ritiene illegittima e gravatoria la cartella , in quanto le somme di cui alla cartella n.06820250040534529000 indicate in €. 506,53 non sono dovute, atteso che le richieste sono riferite a tasse, imposte e sanzioni che risultano ampiamente prescritte;
si impone pertanto l'accertamento e la declaratoria della intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito.
Conclude di accogliere il ricorso e dichiarare illegittima la cartella. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario avendole anticipate.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. e Regione Lombardia ritualmente costituitosi rilevano l'infondatezza del ricorso, chiedono la conferma della cartella impugnata.
All'odierna pubblica udienza, è presente il difensore del ricorrente avvocato Difensore_1 . "Dichiara espressamente di rinunziare al ricorso, con compensazione delle spese".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rilevato che, come risulta dal verbale di udienza, il difensore del ricorrete all'odierna pubblica udienza ha dichiarato di rinunziare al ricorso avendo la facoltà conferita dal contribuente come da Procura datata 30/06/25, versata in atti, conseguentemente è venuta meno la materia del contendere ed il ricorso va dichiarato estinto ai sensi dell'art.44 dlgs 546/1992, per rinunzia al ricorso.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese, in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Il giudice
MI AL
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALVO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4752/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250040534529000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. e Regione Lombardia
Avverso la cartella di pagamento notificata in data 15.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Milano n.06820250040534529000, invitando il sig. Ricorrente_1 ad eseguire il pagamento della somma di
€.506,53, che si afferma dovuta a Regione Lombardia a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica 2019.
Il ricorrente ritiene illegittima e gravatoria la cartella , in quanto le somme di cui alla cartella n.06820250040534529000 indicate in €. 506,53 non sono dovute, atteso che le richieste sono riferite a tasse, imposte e sanzioni che risultano ampiamente prescritte;
si impone pertanto l'accertamento e la declaratoria della intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito.
Conclude di accogliere il ricorso e dichiarare illegittima la cartella. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario avendole anticipate.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. e Regione Lombardia ritualmente costituitosi rilevano l'infondatezza del ricorso, chiedono la conferma della cartella impugnata.
All'odierna pubblica udienza, è presente il difensore del ricorrente avvocato Difensore_1 . "Dichiara espressamente di rinunziare al ricorso, con compensazione delle spese".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice rilevato che, come risulta dal verbale di udienza, il difensore del ricorrete all'odierna pubblica udienza ha dichiarato di rinunziare al ricorso avendo la facoltà conferita dal contribuente come da Procura datata 30/06/25, versata in atti, conseguentemente è venuta meno la materia del contendere ed il ricorso va dichiarato estinto ai sensi dell'art.44 dlgs 546/1992, per rinunzia al ricorso.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese, in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata materia del contendere per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Il giudice
MI AL