Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
Qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso, e tale diritto si differenzia (ed è autonomamente esercitabile) rispetto a quello al rimborso delle spese processuali, con la conseguenza che esso è configurabile anche quando quest'ultimo sia escluso, per essere state, con la sentenza, interamente compensate dette spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CE TE, NI TE e IU TE, elettivamente domiciliati mi Roma, Via S. Veniero n.78, presso i Sig.ri OM e D'AL NI, rappresenti e difesi dall'Avv. Federico Calò del foro di Taranto in forza di procura speciale in calce al ricorso
- RICORRENTI -
CONTRO
OL CO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cattaro n.28, presso l'Avv. Prof. IU Cosentino che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Cosimo Saracino, in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza del Giudice Conciliatore di SA (Taranto) pronunciata in data 25.1.1999 nella causa civile iscritta al numero di R.G.A.C. 71/1993 e notificata il 4.3.1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2000 dal Consigliere Dott. OL Giuliani.
Udito il difensore dei ricorrenti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio nel confronti di PA AL IA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.8.1993, OL TE conveniva davanti al Giudice Conciliatore di SA (Taranto) AL IA PA, nonché i figli di questa, i germani IU, CE e NI CO, chiedendone la condanna, nella veste di eredi del defunto, AN CO, al rimborso di metà delle somme, anticipate da esso attore, occorse per gli adempimenti di legge (registrazione e notificazione) relativi e successivi alla sentenza del Pretore di Taranto, presso la sezione distaccata di Manduria, n. 59/92 in data 13/14.5.1992, con la quale detto giudice, all'esito del procedimento di opposizione all'esecuzione mobiliare instaurato dal medesimo TE nei confronti del de cuius, aveva dichiarato cessata la materia del contendere disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
In contumacia della PA, si costituivano gli altri convenuti eccependo:
a) la mancata indicazione del quantum della domanda avversaria;
b) l'avvenuta offerta, in via transattiva, della somma di lire 200.000;
c) l'estensione dell'istituto della compensazione anche alle spese successive alla sentenza pretorile;
d) in subordine, la spettanza della sola metà dell'imposta di registrazione, laddove nulla - assumevano - doveva essere riconosciuto al TE a titolo di compensi corrisposti a terzi per le operazioni di registrazione e notificazione della predetta sentenza.
In corso di causa, l'attore specificava l'intero ammontare delle spese e competenze oggetto di lite, quantificandole in lire 619.800 ed indicandone la metà (pari a lire 309.400) quale debito dei convenuti.
Il giudice adito, con sentenza in data 25.1.1999, condannava questi ultimi, in via solidale, al rimborso in favore del TE della somma di lire 203.890, oltre gli accessori, assumendo il giusto diritto dell'attore alla rifusione di metà degli esborsi sopportati per addivenire all'obbligatoria registrazione della sentenza pretorile e al perfezionamento della validità erga omnes della stessa, nonché dei diritti di procuratore relativi alle attività necessarie ai suddetti fini.
Avverso tale pronuncia, propongono ricorso per cassazione CE, NI e IU CO, deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste il TE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di AL MA PA, avanzata all'udienza dal Pubblico Ministero il quale ha specificatamente concluso in tal senso.
Premesso, infatti, che, davanti al Giudice Conciliatore di SA, la medesima PA ed i tre figli di questa (odierni ricorrenti) sono stati evocati in causa "come ed in quanto eredi del sig. CO AN" e premesso altresì che la decisione di detto giudice, pronunciata nei riguardi di tutti e quattro i convenuti, non è stata impugnata per cassazione anche dalla PA, cui del resto non è stato neppure notificato il ricorso, si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 marzo 1966, n. 771; Cass. 29 luglio 1966, n. 2124; Cass. 22 novembre 1984, n. 6040; Cass. 5 novembre 1990, n. 10613; Cass. 27 gennaio 1998, n. 785), in caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, poiché la ripartizione dei debiti ereditari va fatta tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote (art. 752 cc.) e ciascuno di essi è direttamente obbligato verso il creditore essendo solo ed immediato successore dei beni componenti la sua quota (artt. 754 e 757 c.c.), si determina un frazionamento pro quota dell'originario debito del de cuius fra i vari aventi causa, con la conseguenza che, al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali, la relativa azione ben può essere proposta dal creditore nei confronti dei coeredi separatamente ed il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile, onde, nel giudizio instaurato per il pagamento, non ricorre la figura del litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi del debitore defunto, ne' in primo grado, ne' nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, laddove, qualora taluni degli eredi presenti nel medesimo giudizio a quo non propongano impugnazione avverso la sentenza di condanna, ne deriva il passaggio in giudicato di questa nel loro riguardi, senza necessità della presenza degli stessi in tali fasi e di disporre quindi l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., impregiudicata l'applicabilità dell'art. 332 c.p.c. della quale, tuttavia, non sussistono nella specie i presupposti essendo ormai decorso il termine (lungo) per l'impugnazione anche da parte della PA.
Ciò posto, si osserva che i ricorrenti hanno dedotto: 1) con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza discendente da motivazione solo apparente e comunque fondata su affermazioni contrastanti, perplesse, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi, sul rilievo che la decisione del Conciliatore non permette di individuare il titolo giuridico, ne' l'eventuale ragione, del preteso diritto in ordine al rimborso di metà dei diritti di procuratore successivi alla sentenza di Pretura e richiesti dall'attore in fattispecie di pronuncia di compensazione integrale delle spese, assumendosi la palese iniquità dell'uso, per attività procuratorie/difensive successive a siffatta statuizione ma necessarie e prevedibili, di un criterio diverso da quello della compensazione che sia già stato esplicitato dal giudice;
2) con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza gravata per inosservanza dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., ovvero per inosservanza dei principi regolatori della materia, da rinvenire negli artt. 90 e seguenti c.p.c., nel senso esattamente che, nel caso di pronuncia con integrale compensazione delle spese, il giudice chiamato a regolare le spese successive alla sentenza appunto di compensazione, avrebbe comunque avuto la necessità logica di rifarsi alla primaria sentenza per evitare contrasti con il principio della soccombenza;
3) con il terzo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di principio regolatore della materia di cui agli artt. 90 e seguenti c.p.c., sui rilievi che il gravame è un gravame quasi assimilabile all'appello e che il richiamo a "i principi regolatori della materia" dà facoltà alla Suprema Corte di procedere all'esame diretto dell'eventuale violazione o falsa applicazione dei principi stessi, indipendentemente dalla ridondanza di tale illegittimità su quelle, di altra natura, pure prospettate.
I motivi, dei quali si palesa conveniente l'esame congiunto in ragione degli stretti vincoli di connessione esistenti tra i medesimi, non sono fondati.
Al riguardo, giova premettere che la sentenza emessa dal giudice conciliatore ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma introdotta dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991 (la cui nuova formulazione si applica, con decorrenza dal 1^.
5.1995 a tenore dell'art. 49 di quest'ultima legge come successivamente modificato, solo alle cause introdotte dopo tale data e non anche alle cause, quale quella di specie, all'epoca pendenti, proseguite innanzi agli uffici stralcio del conciliatore ex art. 43 della medesima legge 374/1991), deve considerarsi secondo equità,
oltre che nel caso in cui egli abbia espressamente applicato una regola di equità ovvero una norma di legge corrispondente all'equità, anche quando abbia fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante abbia dato per implicita la corrispondenza delle prime alla seconda, laddove detta sentenza, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 339 c.p.c. nel testo del pari anteriore alla riforma introdotta dall'art. 33 della richiamata legge 374/1991, è suscettibile di venire impugnata per cassazione a titolo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, con i principi regolatori della materia (da intendersi come le linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in causa) e con la disciplina processuale, salva l'applicabilità dell'art. 360, n. 4, c.p.c., nei casi di inesistenza, perplessità o apparenza della motivazione sul criterio di equità (Cass. 30 giugno 1998, n. 6411; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1364; Cass. 27 marzo 1999, n. 2937; Cass. 21 settembre 1999, n. 10 182). Tanto premesso, è da notare come gli odierni ricorrenti, censurando la pronuncia del Giudice Conciliatore (esclusivamente) sotto il profilo relativo al "rimborso di metà dei diritti di procuratore successivi alla sentenza di Pretura" che aveva disposto la totale compensazione delle spese, intesi come "spese ... dell'avvocato ... per attività procuratorie/difensive successive alla sentenza" medesima distinte dalle "spese vive di registrazione (di quest'ultima) per cui non si discute", abbiano evidentemente posto la questione circa la sorte delle "spese procuratorie" successive appunto a sentenza che abbia pronunciato una simile (integrale) compensazione.
Al riguardo, il Giudice a quo ha preso le mosse dal rilievo secondo cui "il Pretore, pur avendo operato la compensazione delle spese di lite nell'ambito del giudizio di sua competenza, nulla ha potuto statuire in ordine alle spese ancora da erogare", ritenendo così il dettame in argomento "riconducibile alle sole spese relative al giudizio e non certo a quelle successive alla pronunzia da parte del giudice, pur necessarie, che ... sono sottratte alla sua competenza, dovendosi egli pronunziare solo per la liquidazione di quelle anticipate sino alla sentenza e non certo per quelle successive, delle quali non ha conoscenza".
Lo stesso giudice, quindi, dopo aver richiamato le "norme tributarie vigenti e la chiara e costante giurisprudenza in merito" le quali, riguardo alle spese ancora da erogare ed in particolare a quelle necessarie per la registrazione della sentenza, "in presenza dell'istituto della compensazione ... lasciano impregiudicato il principio della solidarietà delle parti del processo verso l'Erario ed il conseguente diritto di regresso tra le parti" stesse, ha ritenuto che "identica prospettazione deve farsi valere ... per i diritti di procuratore relativi alla predetta attività (di registrazione cioè) e a quella extraprocessuale (di notificazione cioè) necessaria al perfezionamento della validità erga omnes della sentenza (ovvero ai fini del passaggio in giudicato di questa), pure solidalmente incombenti sui soggetti del processo". In primo luogo, dunque, il Giudice Conciliatore ha escluso che la compensazione disposta dal Pretore con la sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere possa spiegare effetti, determinandone l'irripetibilità voluta dai ricorrenti, altresì nei confronti delle ulteriori spese processuali attinenti ad anticipazioni ed attività difensive successive e consequenziali alla sentenza stessa.
Una simile premessa si palesa senza dubbio corretta, atteso che quest'ultimo genere di spese è riconducibile nel novero delle spese di lite sulle quali il giudice abbia specificatamente statuito, seguendone perciò la sorte corrispondente, soltanto nel caso in cui detto giudice abbia pronunciato la condanna della parte soccombente al relativo rimborso, nel senso esattamente che tale condanna comprende vuoi le spese espressamente liquidate in sentenza vuoi le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa (Cass. 30 aprile 1966, n. 1104; Cass. 26 aprile 1968, n. 1290; Cass. 9 luglio 1969, n. 2525), laddove, rispondendo la compensazione delle spese giudiziali ad una valutazione delle spese anticipate dalle parti nel processo, analogo principio non può essere invocato nel caso in cui, come nella specie, il giudice abbia disposto integralmente siffatta compensazione, in ragione della mancanza di potere decisionale rispetto alle ulteriori spese (ancorché qualificabili come giudiziali) conseguenti alla pronuncia medesima ovvero ancora da erogate, nonché della carenza di elementi di valutazione in proposito (Cass. 7 gennaio 1980. n. 87; Cass. 21 agosto 1990, n. 8533; Cass. 3 maggio 1991, n. 4858, Cass. 21 maggio 1991, n. 5707), senza che, quindi, dette spese rimangano a carico della parte che le abbia anticipate, onde il corrispondente diritto al loro rimborso (totale o parziale) si differenzia ed è autonomamente esercitabile rispetto a quello al rimborso delle spese processuali, con la conseguenza che esso è ravvisabile anche quando quest'ultimo sia escluso per essere state dette spese, con la sentenza, interamente compensate (Cass. 18 dicembre 1996, n. 11324). In questo senso, il Giudice Conciliatore, mentre per un verso, opportunamente richiamando "le norme tributarie vigenti e la chiara e costante giurisprudenza in merito", ha fatto corretta applicazione, relativamente alle "spese vive di registrazione ... per cui non si discute", dei principi sopra enunciati ribadendo "il conseguente diritto di regresso tra le parti", ha per altro verso del tutto legittimamente statuito in via autonoma sopra "i diritti di procuratore relativi alla predetta attività e a quella extraprocessuale necessaria al perfezionamento della validità erga omnes della sentenza", dandosi carico della sorte di simili spese e provvedendo a dettame la relativa regolamentazione che il Pretore non aveva (e non poteva avere) disposto.
Così facendo, il giudice a quo, proprio in ragione della riconosciuta impossibilità di estendere altresì a tali diritti l'integrale compensazione disposta dal Pretore medesimo e di ammettere quindi la totale irripetibilità in danno della parte che aveva sostenuto l'onere delle corrispondenti "attività procuratone/difensive successive alla sentenza di Pretura", ha fondato "il giusto diritto dell'attore" al rimborso di metà delle predette spese sul rilievo che, per queste ultime, "deve ... valere (una) identica prospettazione" rispetto a quella addotta circa le spese di registrazione e che le stesse risultano del pari "solidalmente incombenti sui soggetti del processo". Un siffatto criterio di liquidazione delle "spese procuratorie" in contestazione, che per le ragioni illustrate all'inizio deve stimarsi adottato "secondo equità", va esente da censura, atteso che non si pone in contrasto con alcun principio regolatore della materia desumibile dagli artt. 90 e seguenti c.p.c. (come invece preteso dai ricorrenti), nel senso esattamente che il fondamentale criterio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c. deve essere inteso nel significato secondo cui soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure per una minima quota, al pagamento delle spese (Cass. 3 marzo 1994, n. 2124; Cass. 19 novembre 1999, n. 12879; Cass. 3 luglio 2000, n. 8889), laddove la pronuncia impugnata si palesa in buona sostanza assimilabile ad una statuizione che abbia disposto la compensazione per metà delle riferite "spese procuratorie" e, per la residua metà, la condanna degli eredi del defunto AN CO, senza che l'una (ovvero la compensazione parziale) sia comunque sindacabile in sede di legittimità essendo rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito decidere quale delle parti debba essere condannata nonché se ed in quale misura debba farsi luogo appunto a compensazione (Cass. 2124/94, cit.; Cass. 14 marzo 1995, n. 2949; Cass. 12879/99 2 cit.) e senza che l'altra (ovvero la condanna) risulti per nulla censurata in termini di mancata soccombenza (quanto meno virtuale, essendosi il giudizio pretorile concluso con sentenza di cessazione della materia del contendere), nemmeno in parte, degli odierni ricorrenti in seno al predetto giudizio.
In questo senso, la decisione gravata (la quale è altresì immune dai vizi denunciati sotto il primo motivo del ricorso, atteso che, per un verso, l'esatto ammontare della residua somma da pagare si evince inequivocabilmente vuoi dal dispositivo della sentenza relativo agli interessi vuoi dalla stessa parte motiva di questa relativa all'acconto di lire 200.000, mentre, per altro verso, l'accoglimento soltanto parziale della domanda implica pur sempre l'altrui soccombenza, suscettibile semmai di determinare la compensazione delle spese ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. senza che tuttavia il mancato esercizio ad opera del giudice del corrispondente potere discrezionale possa sindacarsi in sede di legittimità - Cass. 24 maggio 1972, n. 1640;
Cass. 13 marzo 1987, n. 2618; Cass. 10 febbraio 1997, n. 1227; Cass. 10 agosto 1998, n. 7822 - e, per altro verso ancora, è correttamente stimato "tardivo" il pagamento di un acconto avvenuto comunque in data posteriore alla proposizione della domanda, ancorché quest'ultima sia stata precisata soltanto successivamente a tale pagamento) si sottrae alle censure dedotte, onde il ricorso non merita accoglimento e va perciò rigettato.
La natura e la portata delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001