Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2500
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Sentenza 21 febbraio 2001

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Qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso, e tale diritto si differenzia (ed è autonomamente esercitabile) rispetto a quello al rimborso delle spese processuali, con la conseguenza che esso è configurabile anche quando quest'ultimo sia escluso, per essere state, con la sentenza, interamente compensate dette spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2500
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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