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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SS ON, Presidente CAPOLUPO SAVERIO, Relatore MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06820249006710238000 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400033006000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il contribuente impugna gli atti in epigrafe derivanti dall'affidamento all'Agente della Riscossione del carico scaturito dall'avviso di accertamento n. 250TNNM001099 emesso dall'Ufficio per il recupero della maggiore imposta ai fini dell'Irpef, dell'Addizionale regionale e dell'Addizionale comunale, ai sensi dell'art. 41 bis DPR. 600/73 in relazione all'anno d'imposta 2017. L'istante eccepisce l'intervenuta decadenza del potere dell'Ufficio in quanto l'accertamento è relativo alla dichiarazione del 2017 per i redditi dell'anno 2016, per cui la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 gennaio 2020, con la conseguenza che detto accertamento e tutti gli atti successivi sono nulli e i relativi crediti prescritti. Ciò nonostante, presentava istanza con identificativo n. 77452, al fine di rateizzare il pagamento della cartella;
istanza che veniva accettata in data 15.12.2022, con conseguente sospensione del pagamento del precedente piano. Alla parte ricorrente venivano notificate, in data 23.02.2024, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, in data 18 marzo 2024, l'intimazione di pagamento per l'ammontare complessivo di € 56.175,15. Nel merito contesta anche la correttezza dell'entità delle sanzioni e degli interessi applicati che hanno comportato il raddoppiamento della somma capitale. Eccepisce, poi, l'illegittimità delle cartelle impugnate per carenza di motivazione, concretatasi nell'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, D.P.R. n° 602/73. Chiede di accogliere il ricorso dichiarando la nullità degli atti impugnati, per difetto di notifica nei termini perentori di cui all'art. 25, D.P.R. n° 602/73, nonché per difetto di motivazione;
in vai subordinata prevedere una congrua dilazione al fine di permettere al ricorrente di pagare.
2. Si è costituita, nei termini, l'Agenzia delle entrate riscossione di Milano che, in via preliminare, chiarisce che il ruolo n. 2022 / 813764, è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – con l'indicazione del sotteso e prodromico atto – avviso di accertamento esecutivo - con identificativo I250 2016AE 250TNNM0010992016/0001 AAI250TNNM001099. Precisa, altresì, che il ruolo n. 2022/252348, relativo alla citata cartella di pagamento è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano – con l'indicazione del sotteso e prodromico atto con identificativo2017U T181023095656410030000001/D00, e tale ruolo reca pretese erariali IRPEF anno 2017 e 2018 – Nel mese di aprile 2023, il ricorrente aderiva alla definizione agevolata, introdotta dalla L. n. 197/2022, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chiarisce che l'avviso di accertamento esecutivo faccia riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010. Evidenzia che il ricorrente formalizza contestazioni avverso il ruolo recante pretese erariali IRPEF 2016 – e quindi, in realtà avverso l'avviso di accertamento esecutivo, salvo poi fare riferimento alla cartella n. 0682022003519476400, a cui, viceversa in seno al proprio atto apparentemente riferisce contestazioni in punto motivazione . Afferma che l'unico atto impositivo è costituito dall'accertamento esecutivo e l'impugnativa contro tale provvedimento va proposta inderogabilmente nel termine di 60 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, controparte non avrebbe proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento e, pertanto, la si deve considerare ormai decaduta dal relativo potere. Solleva, qualora controparte effettivamente abbia voluto riferirsi alla cartella, l'incompetenza di questa Corte di Giustizia, tant'è che l'istante ha già incardinato avanti la Corte di Giustizia di Milano, sez. 10, RGR n. 2280/24, analogo ricorso da cui consegue il duplice effetto che il ricorso si appalesa inammissibile sia per litis pendenza e sia per incompetenza dell'adita Corte. In ordine alla pretesa non correttezza degli interessi e sanzioni asseritamente applicati nonostante i pagamenti parziali, sul punto, rileva, da un canto, l'infondarezza dell'asserzione avversaria e addirittura l'inconferenza della stessa in relazione all'asserita applicazione di sanzioni, giacché l'Agente della Riscossione, in senso stretto, non applica alcuna sanzione aggiuntiva rispetto a quelle già presenti nei carichi dei ruoli affidati in riscossione. Per quanto concerne l'evocata istanza di definizione agevolata, invero, formalizzata in via telematica da controparte il 30/06/2023 rileva come la stessa abbia riguardato posizioni debitorie del ricorrente del tutto diverse da quelle considerate e sottese agli atti impugnati ed oggi oggetto del presente giudizio. Precisa, poi, che sono escluse dall'ambito applicativo della rateizzazione, le somme iscritte a ruolo già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto, esclusione: che opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il carico decaduto da tali rateizzazioni non può essere più rateizzato. Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, rigettarlo, in quanto infondato, in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
3. Con intervento volontario depositato il 14.06.2024 l'Agenzia delle entrate di Pescara evidenzia che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. 7 proc. civ. Circa poi le modalità di notifica, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Evidenzia, infine, che l'agente postale, nell'espletamento delle sue funzioni di incaricato della notifica, opera in veste di pubblico ufficiale;
pertanto, quanto viene dallo stesso attestato nell'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Agenzia delle entrate riscossione di Milano laddove afferma che, nell'ipotesi in cui che controparte effettivamente abbia voluto riferirsi alla citata cartella di pagamento, eccepisce l'incompetenza di questa Corte di Giustizia avendo già incardinato il giudizio sul medesimo atto avanti la Corte di Giustizia di Milano, sez. 10, rg 2280/24. L'eccezione è fondata per cui il ricorso, limitatamente a tale profilo, è inammissibile sia per litis pendenza e sia per incompetenza dell'adita Corte.
2. Anche l'impugnazione avverso il fermo amministrativo deve ritenersi inammissibile. Con riferimento agli atti presupposto, in via generale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Al riguardo, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. 4760/2009). Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell'atto medesimo e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono. In merito, va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell'atto stesso (Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011). Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell'atto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono. L'atto impositivo costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto;
per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria. Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo. Questa Corte è consapevole che in tema di processo tributario opera il fondamentale principio formulato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189) secondo cui le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d'inammissibilità. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. n. 18088 del 2004 e n. 23752 del 2015). Secondo l'orientamento, poi, della Corte di Cassazione (. civ. Sez. Unite, Sent., 02-10- 2015, n. 19704) “…in linea generale i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”. Con riferimento al caso di specie, dagli atti risulta che l'atto presupposto è stato spedito dall'ufficio in data 29.5.2022, non ritirato dal destinatario. Il medesimo atto è stato, quindi, depositato in data 1.6.2022 con conseguente comunicazione all'interessato con raccomandata n. 629050594735 in pari data. Detta raccomandata è stata regolarmente ritirata da parte ricorrente come prova la ricevuta
“di ritorno” pervenuta all'Ufficio (Centro operativo di Pescara) in data 21.6.22.- Anche a voler prescindere dalla richiamata prova documentale, è incontestato che nel mese di aprile 2023, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata, introdotta dalla L. n. 197/2022, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ne consegue che, per le ampie argomentazioni fornite da parte resistente e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, la notifica dovrebbe ritenersi comunque esistente e avvenuta. Ora, anche voler ipotizzare vizi nel procedimento di notifica - ma che non sussistono – e dall'applicazione della richiamata disciplina priocessualcivilistica, la presentazione della citata istanza supera ogni e qualsivoglia invocazione di nullità dell'avviso trovando comunque applicazione gli articoli 156, terzo comma, e 160 C.P.C., in quanto, secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, considerato lo scopo della notifica, se l'esistenza dell'atto è portata effettivamente a conoscenza del destinatario, il vizio resta sanato (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089) qualora non venga eccepita una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio che nel caso in esame, non sono stati provati. Per completezza va anche evidenziato che il Giudice di legittimità, con ordinanza n. 32030 del 2024 con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, ha affermato che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098). Si è infatti affermato che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Per le considerazioni che precedono anche la censura relativa all'intervenuta prescrizione è priva di pregio.
Sul piano generale, come, rimarcato dalle Sezioni Unite: a) il principio posto dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza - deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. n. 10231 del 1998, Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti "di fatto" va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione. Se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento "legale", come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che - mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999; Cass. n. 18276 del 2004). Al riguardo, la relativa azione è, pertanto, sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, fermo restando che sulla decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia (Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012). Applicando i richiamati principi al caso in esame, le eccezioni sollevate da parte ricorrente sono infondate- Invero, per costante giurisprudenza di legittimità i crediti erariali – nel caso specifico l'IRPEF relativa al periodo d'imposta 2016 -, ivi compresi le sanzioni e relativi interessi indicati nel medesimo atto- si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La medesima giurisprudenza ha chiarito anche le ragioni che escludono l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: avendo precisato che detti tributi devono essere considerati prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 13815/2021; 14346/2021; 17123/2021; 19106/2021; 22350/2020; 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019). L'amministrazione, peraltro, evidenzia che ai fini del calcolo dello spirare dei termini di prescrizione occorre anche considerare i differenti provvedimenti succedutesi nel tempo che hanno stabilito e determinato sospensione dei termini prescrizionali. Al riguardo, soccorrono i seguenti provvedimenti legislativi: art. 1, Commi da n. 618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità) che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento e che ha determinato la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, Comma 622, L. 27/12/2013 n. 147; la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n. 18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19. Per quanto concerne l'eccezione relativa alle sanzioni, coglie nel segno parte ricorrente laddove rileva, da un canto, l'infondatezza dell'asserzione e addirittura l'inconferenza della stessa giacché l'Agente della Riscossione, in senso stretto, non applica alcuna sanzione aggiuntivi, rispetto a quelle già presenti nei carichi dei ruoli affidati in riscossione. Circa l'eccezione relativa all'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata, dagli atti risulta che la stessa aveva ad oggetto posizioni debitorie diverse da quella impugnata con l'odierno. In merito, come chiarito da parte resistente, il ricorrente, sebbene richiami istanze di definizione agevolata, ha depositato soltanto documentazione relativa alla precedete istanza di rateizzazione n. 77452, del 15/12/2022, per la quale, come loi stesso riconosce, è intervenuta decadenza avendo provveduto al pagamento soltanto di quattro rate.
In conclusione, l'eccezione avente per oggetto l'intervenuta prescrizione è, priva di pregio. Per i motivi innanzi esposti il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per mancata impugnazione dell'atto presupposto e nel merito,, con riferimento alla eccepita prescrizione, infondato. Spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 348/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara il ricorso inammissibile;
nel merito, dichiara il ricorso infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente che liquida in euro 500 (cinquecento), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026. L'estensore Il Presidente
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'SS
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'SS ON, Presidente CAPOLUPO SAVERIO, Relatore MANTINI ANNA RITA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 06820249006710238000 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880202400033006000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il contribuente impugna gli atti in epigrafe derivanti dall'affidamento all'Agente della Riscossione del carico scaturito dall'avviso di accertamento n. 250TNNM001099 emesso dall'Ufficio per il recupero della maggiore imposta ai fini dell'Irpef, dell'Addizionale regionale e dell'Addizionale comunale, ai sensi dell'art. 41 bis DPR. 600/73 in relazione all'anno d'imposta 2017. L'istante eccepisce l'intervenuta decadenza del potere dell'Ufficio in quanto l'accertamento è relativo alla dichiarazione del 2017 per i redditi dell'anno 2016, per cui la notifica sarebbe dovuta avvenire entro il 31 gennaio 2020, con la conseguenza che detto accertamento e tutti gli atti successivi sono nulli e i relativi crediti prescritti. Ciò nonostante, presentava istanza con identificativo n. 77452, al fine di rateizzare il pagamento della cartella;
istanza che veniva accettata in data 15.12.2022, con conseguente sospensione del pagamento del precedente piano. Alla parte ricorrente venivano notificate, in data 23.02.2024, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, in data 18 marzo 2024, l'intimazione di pagamento per l'ammontare complessivo di € 56.175,15. Nel merito contesta anche la correttezza dell'entità delle sanzioni e degli interessi applicati che hanno comportato il raddoppiamento della somma capitale. Eccepisce, poi, l'illegittimità delle cartelle impugnate per carenza di motivazione, concretatasi nell'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, art. 30, D.P.R. n° 602/73. Chiede di accogliere il ricorso dichiarando la nullità degli atti impugnati, per difetto di notifica nei termini perentori di cui all'art. 25, D.P.R. n° 602/73, nonché per difetto di motivazione;
in vai subordinata prevedere una congrua dilazione al fine di permettere al ricorrente di pagare.
2. Si è costituita, nei termini, l'Agenzia delle entrate riscossione di Milano che, in via preliminare, chiarisce che il ruolo n. 2022 / 813764, è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – con l'indicazione del sotteso e prodromico atto – avviso di accertamento esecutivo - con identificativo I250 2016AE 250TNNM0010992016/0001 AAI250TNNM001099. Precisa, altresì, che il ruolo n. 2022/252348, relativo alla citata cartella di pagamento è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano – con l'indicazione del sotteso e prodromico atto con identificativo2017U T181023095656410030000001/D00, e tale ruolo reca pretese erariali IRPEF anno 2017 e 2018 – Nel mese di aprile 2023, il ricorrente aderiva alla definizione agevolata, introdotta dalla L. n. 197/2022, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chiarisce che l'avviso di accertamento esecutivo faccia riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010. Evidenzia che il ricorrente formalizza contestazioni avverso il ruolo recante pretese erariali IRPEF 2016 – e quindi, in realtà avverso l'avviso di accertamento esecutivo, salvo poi fare riferimento alla cartella n. 0682022003519476400, a cui, viceversa in seno al proprio atto apparentemente riferisce contestazioni in punto motivazione . Afferma che l'unico atto impositivo è costituito dall'accertamento esecutivo e l'impugnativa contro tale provvedimento va proposta inderogabilmente nel termine di 60 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, controparte non avrebbe proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento e, pertanto, la si deve considerare ormai decaduta dal relativo potere. Solleva, qualora controparte effettivamente abbia voluto riferirsi alla cartella, l'incompetenza di questa Corte di Giustizia, tant'è che l'istante ha già incardinato avanti la Corte di Giustizia di Milano, sez. 10, RGR n. 2280/24, analogo ricorso da cui consegue il duplice effetto che il ricorso si appalesa inammissibile sia per litis pendenza e sia per incompetenza dell'adita Corte. In ordine alla pretesa non correttezza degli interessi e sanzioni asseritamente applicati nonostante i pagamenti parziali, sul punto, rileva, da un canto, l'infondarezza dell'asserzione avversaria e addirittura l'inconferenza della stessa in relazione all'asserita applicazione di sanzioni, giacché l'Agente della Riscossione, in senso stretto, non applica alcuna sanzione aggiuntiva rispetto a quelle già presenti nei carichi dei ruoli affidati in riscossione. Per quanto concerne l'evocata istanza di definizione agevolata, invero, formalizzata in via telematica da controparte il 30/06/2023 rileva come la stessa abbia riguardato posizioni debitorie del ricorrente del tutto diverse da quelle considerate e sottese agli atti impugnati ed oggi oggetto del presente giudizio. Precisa, poi, che sono escluse dall'ambito applicativo della rateizzazione, le somme iscritte a ruolo già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto, esclusione: che opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il carico decaduto da tali rateizzazioni non può essere più rateizzato. Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, rigettarlo, in quanto infondato, in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
3. Con intervento volontario depositato il 14.06.2024 l'Agenzia delle entrate di Pescara evidenzia che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. 7 proc. civ. Circa poi le modalità di notifica, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Evidenzia, infine, che l'agente postale, nell'espletamento delle sue funzioni di incaricato della notifica, opera in veste di pubblico ufficiale;
pertanto, quanto viene dallo stesso attestato nell'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Agenzia delle entrate riscossione di Milano laddove afferma che, nell'ipotesi in cui che controparte effettivamente abbia voluto riferirsi alla citata cartella di pagamento, eccepisce l'incompetenza di questa Corte di Giustizia avendo già incardinato il giudizio sul medesimo atto avanti la Corte di Giustizia di Milano, sez. 10, rg 2280/24. L'eccezione è fondata per cui il ricorso, limitatamente a tale profilo, è inammissibile sia per litis pendenza e sia per incompetenza dell'adita Corte.
2. Anche l'impugnazione avverso il fermo amministrativo deve ritenersi inammissibile. Con riferimento agli atti presupposto, in via generale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992 “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Al riguardo, poiché la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. 4760/2009). Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell'atto medesimo e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono. In merito, va sottolineato che la notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell'atto stesso (Cass. 17762/2002, 15554/2009 e 2728/2011). Pertanto, la piena ed effettiva conoscenza di un atto impositivo non può che identificarsi con la conoscenza del contenuto dell'atto e delle ragioni in fatto e in diritto che lo sorreggono. L'atto impositivo costituisce, infatti, come tutti gli atti amministrativi autoritativi, lo strumento attraverso il quale - in ossequio ai principi di tipicità e nominatività - l'amministrazione enuncia nei confronti del destinatario ciò che deve essere per lui di diritto nel caso concreto;
per quanto attiene all'imposizione fiscale, le ragioni e il contenuto della pretesa tributaria. Il momento processuale, che è meramente eventuale, laddove necessaria ed indefettibile è l'emanazione dell'atto di accertamento, quando non vi sia stato spontaneo ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ricollega all'atto, sia perché la tutela giurisdizionale si esercita - secondo il sistema processuale vigente - attraverso un meccanismo d'impugnazione dello stesso, sia perché l'enunciazione della pretesa tributaria costituisce, al contempo, l'oggetto del processo. Questa Corte è consapevole che in tema di processo tributario opera il fondamentale principio formulato dal giudice delle leggi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 189) secondo cui le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d'inammissibilità. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. n. 18088 del 2004 e n. 23752 del 2015). Secondo l'orientamento, poi, della Corte di Cassazione (. civ. Sez. Unite, Sent., 02-10- 2015, n. 19704) “…in linea generale i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”. Con riferimento al caso di specie, dagli atti risulta che l'atto presupposto è stato spedito dall'ufficio in data 29.5.2022, non ritirato dal destinatario. Il medesimo atto è stato, quindi, depositato in data 1.6.2022 con conseguente comunicazione all'interessato con raccomandata n. 629050594735 in pari data. Detta raccomandata è stata regolarmente ritirata da parte ricorrente come prova la ricevuta
“di ritorno” pervenuta all'Ufficio (Centro operativo di Pescara) in data 21.6.22.- Anche a voler prescindere dalla richiamata prova documentale, è incontestato che nel mese di aprile 2023, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata, introdotta dalla L. n. 197/2022, dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Ne consegue che, per le ampie argomentazioni fornite da parte resistente e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, la notifica dovrebbe ritenersi comunque esistente e avvenuta. Ora, anche voler ipotizzare vizi nel procedimento di notifica - ma che non sussistono – e dall'applicazione della richiamata disciplina priocessualcivilistica, la presentazione della citata istanza supera ogni e qualsivoglia invocazione di nullità dell'avviso trovando comunque applicazione gli articoli 156, terzo comma, e 160 C.P.C., in quanto, secondo il pacifico e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, considerato lo scopo della notifica, se l'esistenza dell'atto è portata effettivamente a conoscenza del destinatario, il vizio resta sanato (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089) qualora non venga eccepita una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio che nel caso in esame, non sono stati provati. Per completezza va anche evidenziato che il Giudice di legittimità, con ordinanza n. 32030 del 2024 con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, ha affermato che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n. 11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098). Si è infatti affermato che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Per le considerazioni che precedono anche la censura relativa all'intervenuta prescrizione è priva di pregio.
Sul piano generale, come, rimarcato dalle Sezioni Unite: a) il principio posto dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza - deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Cass. n. 10231 del 1998, Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti "di fatto" va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione. Se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi;
c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento "legale", come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che - mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999; Cass. n. 18276 del 2004). Al riguardo, la relativa azione è, pertanto, sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, fermo restando che sulla decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia (Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012). Applicando i richiamati principi al caso in esame, le eccezioni sollevate da parte ricorrente sono infondate- Invero, per costante giurisprudenza di legittimità i crediti erariali – nel caso specifico l'IRPEF relativa al periodo d'imposta 2016 -, ivi compresi le sanzioni e relativi interessi indicati nel medesimo atto- si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La medesima giurisprudenza ha chiarito anche le ragioni che escludono l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: avendo precisato che detti tributi devono essere considerati prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 13815/2021; 14346/2021; 17123/2021; 19106/2021; 22350/2020; 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019). L'amministrazione, peraltro, evidenzia che ai fini del calcolo dello spirare dei termini di prescrizione occorre anche considerare i differenti provvedimenti succedutesi nel tempo che hanno stabilito e determinato sospensione dei termini prescrizionali. Al riguardo, soccorrono i seguenti provvedimenti legislativi: art. 1, Commi da n. 618 a n. 624, L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità) che ha previsto il condono degli interessi delle cartelle erariali di pagamento e che ha determinato la sospensione dei termini per la riscossione e, quindi, dei termini prescrizionali, ex art. 1, Comma 622, L. 27/12/2013 n. 147; la sospensione dei termini di prescrizione dal giorno 08/03/2020 al giorno 31/08/2021 ex art. 68, D.L. n. 18/2020 per far fronte all'epidemia da Covid-19. Per quanto concerne l'eccezione relativa alle sanzioni, coglie nel segno parte ricorrente laddove rileva, da un canto, l'infondatezza dell'asserzione e addirittura l'inconferenza della stessa giacché l'Agente della Riscossione, in senso stretto, non applica alcuna sanzione aggiuntivi, rispetto a quelle già presenti nei carichi dei ruoli affidati in riscossione. Circa l'eccezione relativa all'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata, dagli atti risulta che la stessa aveva ad oggetto posizioni debitorie diverse da quella impugnata con l'odierno. In merito, come chiarito da parte resistente, il ricorrente, sebbene richiami istanze di definizione agevolata, ha depositato soltanto documentazione relativa alla precedete istanza di rateizzazione n. 77452, del 15/12/2022, per la quale, come loi stesso riconosce, è intervenuta decadenza avendo provveduto al pagamento soltanto di quattro rate.
In conclusione, l'eccezione avente per oggetto l'intervenuta prescrizione è, priva di pregio. Per i motivi innanzi esposti il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per mancata impugnazione dell'atto presupposto e nel merito,, con riferimento alla eccepita prescrizione, infondato. Spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, Sez. I, pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. 348/2024 R.G.R., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara il ricorso inammissibile;
nel merito, dichiara il ricorso infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente che liquida in euro 500 (cinquecento), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026. L'estensore Il Presidente
Dott. Saverio CAPOLUPO Dott. Antonio D'SS