Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 17/04/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 36/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio al n. 63101 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 e proposto dalla Sig.ra -, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Picchi (C.F. [...]- PEC marcopicchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com) del Foro di Grosseto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, come da procura in atti;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Medica di Verifica di Firenze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, non costituito;
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024, a rogito del Notaio Roberto Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 6 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott. IE LI – l’Avv. Carolina Ciuffi, su delega dell’Avv. Marco Picchi, per il ricorrente e l’Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS, nessuno presente per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024 la Sig.ra Fina adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la sig.ra - è affetta da inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che pertanto la stessa ha diritto a ottenere la reversibilità della pensione ex art.1, comma 41, L.335/95.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In via istruttoria, la ricorrente chiedeva “ammettersi CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
II. In data 19 marzo 2024 questo Giudice, in diversa composizione monocratica, fissava l’udienza di trattazione del giudizio per il 17 settembre 2024.
III. In data 21 marzo 2024 il ricorrente depositava la documentazione attestante l’avvenuta notificazione, in data 20 marzo 2024, del ricorso introduttivo e del DFU ad INPS ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze (presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze).
IV. In data 14 luglio 2024, a causa di una riassegnazione dei giudizi pensionistici in conseguenza del trasferimento di alcuni magistrati in servizio presso la Sezione, veniva emesso un nuovo decreto di fissazione dell’udienza di trattazione del presente giudizio per il 21 maggio 2025.
Dagli atti del fascicolo risulta che tale secondo DFU è stato comunicato, a cura della Segreteria della Sezione, esclusivamente al ricorrente, in quanto l’unica parte costituita a tale data.
V. In data 16 luglio 2024 si costituiva in giudizio INPS, concludendo per il rigetto di “tutte le domande avanzate in ricorso perché prive di fondamento”.
VI. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Medica di Verifica di Firenze non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, presso il domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.
VII. All’udienza del 21 maggio 2025, nessuno presente per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avv. Valentina Orlandi, su delega dell’Avv. Marco Picchi, per il ricorrente e l’Avv. Ilario Maio per INPS argomentavano come da verbale a sostegno delle rispettive posizioni.
Inoltre, l’Avv. Orlandi per il ricorrente chiedeva di essere autorizzata al deposito in udienza della copia di domanda di pensione presentata dalla Sig.ra -, con i relativi allegati. L’Avv. Maio per INPS si opponeva al deposito dell’ulteriore documentazione, in quanto tardiva.
VIII. Con l’ordinanza n. 33/2025 questo Giudice, rilevato che le Amministrazioni convenute non avevano adempiuto all’onere di “depositare il fascicolo amministrativo con i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato” “entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presente decreto”, disposto nel DFU del 19 marzo 2024 ai sensi dell’art. 155, comma 3, primo periodo, c.g.c., ordinava alle parti il deposito della documentazione integrativa.
In particolare, ad INPS veniva ordinato il deposito della seguente documentazione:
a) l’intero fascicolo istruttorio del procedimento conclusosi con il diniego della pensione di riversibilità su istanza presentata dalla Sig.ra - (atto n. 1 del 16 novembre 2022 della Direzione Provinciale Grosseto), comprensivo della copia di tutta la documentazione acquisita ai fini della valutazione;
b) l’estratto contributivo della Sig.ra -;
c) il prospetto delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogati alla Sig.ra -, con la specificazione della relativa decorrenza.
Alla ricorrente veniva ordinato di depositare la seguente documentazione:
a) il certificato storico di residenza e dello stato di famiglia della Sig.ra -;
b) una visura catastale per soggetto, alla data del 4 marzo 2022, relativa alle proprietà immobiliari – distinta per fabbricati e terreni, su base nazionale – della Sig.ra -, anche in caso di eventuale esito negativo;
c) copia della documentazione allegata alla domanda di pensione di riversibilità.
IX. Entrambe le parti depositavano tempestivamente la documentazione richiesta con l’ordinanza n. 33/2025.
X. In data 30 dicembre 2025 la ricorrente depositava la memoria autorizzata, evidenziando che dalla documentazione prodotta da INPS in esecuzione dell’ordinanza n. 33/2025 risultava che il rigetto della domanda di pensione di reversibilità presentata dalla Sig.ra - (quale orfana maggiorenne inabile del padre -), è stato motivato, in via esclusiva, in ragione della ritenuta insussistenza del requisito sanitario prescritto dall’art. 8 della l. n. 222/1984, vale a dire la assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre risultavano soddisfatti gli ulteriori requisiti economici previsti dalla legge.
Pertanto, la Sig.ra - insisteva per l’accoglimento del ricorso proposto, previo eventuale espletamento di CTU medico-legale.
XI. In data 30 gennaio 2026 INPS depositava – tardivamente rispetto al termine del 15 gennaio 2026 assegnato in vista dell’udienza del 6 febbraio 2026 – la memoria di replica autorizzata, insistendo per il rigetto della domanda attorea.
XII. All’odierna udienza, nessuno presente per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avv. Carolina Ciuffi, su delega dell’Avv. Marco Picchi, per il ricorrente e l’Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS argomentavano come da verbale a sostegno delle rispettive posizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sull’accertamento dei presupposti per il riconoscimento in capo alla Sig.ra - della pensione di reversibilità, in qualità di “orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro” (superstite del padre deceduto in data 4 marzo 2022) ai sensi dell’art. l’art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973.
La documentazione sanitaria depositata agli atti dalle parti fornisce a questo Giudice sufficienti elementi di prova, precisi e concordanti, al fine di arrivare alla conclusione circa l’insussistenza in capo alla Sig.ra - del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro, senza necessità di ulteriori accertamenti medico-legali.
In particolare, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione, le conclusioni della Commissione Medica di Verifica di Firenze del 10 novembre 2022, non essendo ulteriore documentazione medica prodotta dall’odierna ricorrente idonea a determinare un diverso convincimento ai fini dell’applicazione della norma in esame.
2. A tal fine, occorre in primo luogo evidenziare la specialità del requisito sanitario prescritto dall’art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 rispetto alle regole generali in materia di riconoscimento dell’invalidità civile, per la necessità di valorizzare – nell’ambito dell’accertamento dello status di “orfano maggiorenne inabile al proficuo lavoro” – non tanto la gravità assoluta della menomazione delle capacità fisiche o psichiche del soggetto, quanto l’incidenza concreta di tale inabilità nella sfera lavorativa (Corte dei conti, Sez. III Appello, sent. n. 206/2019), intesa come possibilità astratta di svolgere un’attività lavorativa dignitosa e retribuita, in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass., Sez. VI, sent. n. 6065/2018).
Pertanto, la nozione così delineata di inabilità al proficuo lavoro non può ritenersi coincidente - né in astratto né in concreto – con il requisito del diritto ad assegno dell’inabilità per invalidi civili (Corte dei conti, Sez. Sicilia, sent. n. 592/2021). Ciò anche in relazione alla diversa finalità delle due prestazioni: assistenziale (e limitata ad un importo fisso) nel caso dell’assegno di inabilità, solidaristica (e rapportata in percentuale al trattamento pensionistico del dante causa) per la pensione di reversibilità. In particolare, la pensione di reversibilità ai superstiti rappresenta una forma di ultrattività della solidarietà familiare, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del familiare deceduto (in questi termini, con riferimento specifico alla pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, Corte cost, sent. n. 419/1999).
Inoltre, occorre evidenziare che il requisito sanitario è riferito all’abilità o meno allo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre rappresenta un profilo ulteriore e diverso – pertanto, irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale di reversibilità – l’eventuale difficoltà concreta di trovare un posto di lavoro corrispondente alle capacità, alla formazione ed alle aspirazioni dell’interessato.
Pertanto, in relazione alle capacità lavorative concrete dell’interessato e alla tipologia della menomazione riscontrata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile vi possono essere casi di invalidi civili al 100% cui residua una capacità lavorativa (sul punto, è utile rammentare che tale livello di invalidità non esclude necessariamente l’autonomia del soggetto, in quanto l’eventuale riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rappresenta una valutazione ulteriore) e, viceversa, di soggetti inabili in concreto al lavoro pur con un’invalidità civile di percentuale inferiore (cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 78/2022).
3. Passando all’applicazione dei principi sopra enunciati al caso concreto della Sig.ra -, dal verbale della Commissione Medica di Verifica di Firenze redatto in data 10 novembre 2022 emerge il precedente riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con diagnosi “nanismo acondroplasico perdita visus OD scoliosi dorsale” ed il giudizio diagnostico finale “nanismo acondroplastico, obesità con IMC 43,9, marcata scoliosi del rachide con discopatie multiple, sublussazione femoro-tibiale sinistra, deformazione testa femore dx, certificata cecità OD”.
In relazione al quadro motivazionale sopra rappresentato, questo Giudice ritiene pienamente condivisibile il giudizio medico-legale per cui la alla data del 4 marzo 2022 la Sig.ra - non si trovava nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La principale patologia che ha determinato il riconoscimento dell’invalidità civile al 100% della Sig.ra - è rappresentata dal nanismo acondroplastico, mentre è evidente che le altre patologie dalla stessa sofferte - la cecità all’occhio destro, la scoliosi, i problemi al femore e, da ultimo, l’obesità - non avrebbero potuto, da sole, dare luogo all’invalidità al 100%, né porre il dubbio circa la possibilità di svolgere un’attività lavorativa.
Il nanismo acondroplastico rappresenta una malattia genetica che limita la crescita ossea degli arti (mentre il tronco raggiunge le dimensioni quasi normali), senza compromettere in alcun modo le capacità intellettive e l’autonomia del soggetto nello svolgimento delle attività quotidiane.
Pertanto, pur essendo innegabile che l’aspetto fisico possa determinare una difficoltà pratica di collocamento lavorativo di una persona affetta dal nanismo acondroplastico, soprattutto se priva di competenze professionali specifiche e di esperienza lavorativa, ciò non implica l’impossibilità assoluta di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Peraltro, alla data di decesso del padre la Sig.ra - era una giovane donna di 46 anni e avrebbe potuto utilmente impegnarsi nella ricerca di un lavoro, anche valorizzando la propria esperienza nell’ambito del volontariato nel settore sociale, eventualmente arricchita con un percorso di formazione professionale da intraprendere.
Infatti, l’attività di volontariato consiste proprio nello svolgimento a titolo gratuito di un’attività lavorativa che in condizioni normali dovrebbe essere retribuita. Di conseguenza, un soggetto che svolge un’attività di volontariato dimostra per ciò solo anche di trovarsi in grado di svolgere un’attività lavorativa.
Da ultimo, si osserva che lo “stato di obesità patologica” indicato nella perizia di parte quale uno dei motivi che in concreto riducono le possibilità di inserimento lavorativo della Sig.ra Fina non rappresenta una situazione irreversibile, ma ben potrebbe essere migliorato – ed auspicabilmente perfino risolto completamente – con gli adeguati interventi sullo stile di vita, anche con l’ausilio delle cure mediche attualmente disponibili nel settore.
D’altro canto, la perizia del Dott. Martini prodotta sub all. 7 al ricorso introduttivo non contiene alcun giudizio medico-legale in senso stretto sulla capacità lavorativa della ricorrente, limitandosi invece alle generiche considerazioni sulla situazione di svantaggio in cui si trova un soggetto nella “condizione anatomica” della Sig.ra Fina nella ricerca di un impiego retribuito.
Si tratta, tuttavia, di valutazioni di carattere meramente equitativo che non possono trovare ingresso ai fini della decisione nel merito, in quanto il riconoscimento della pensione di reversibilità a favore dell’orfano maggiorenne inabile al lavoro è possibile solo in presenza dei rigorosi requisiti previsti dalla legge.
4. In considerazione del mancato riconoscimento del requisito dell’inabilità al proficuo lavoro, previsto dall’art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 per il diritto alla pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni superstiti, resta assorbita ogni ulteriore questione.
5. Per le ragioni illustrate, questo Giudice ritiene non sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento alla Sig.ra - dell’invocata pensione di reversibilità e, per l’effetto, respinge il ricorso in epigrafe.
6. La gravità dell’infermità congenita sofferta dalla Sig.ra - giustifica, in via del tutto eccezionale, la compensazione delle spese per superiori motivi di solidarietà sociale, connaturati al carattere previdenziale del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla Sig.ra -.
Spese compensate.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all’omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi della ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Dott.ssa Khelena Nikifarava f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 17/04/2026 Il Funzionario
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f.to digitalmente