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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1454/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Scala Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marilena Randazzo
resistente
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli
e LV IS
resistente e
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano
Ponzo
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 030202490041695918000, notificata in
1 data 21.05.2024 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di quote contributive portate dalle cartelle di pagamento n. CP_3
03020220008762784000 e n. 03020180005049534000, relative agli anni dal 2017,
2018, 2021 e 2022, nonché contributi previdenziali portati dall'avviso di CP_2 addebito 33020180000899091000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre preliminarmente rilevare che la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente con le note di trattazione scritta non può trovare accoglimento, dal momento che le ragioni del contendere non sono venute meno.
Ed invero, da un lato, parte ricorrente ha rappresentato di volersi avvalere “della prossima procedura di rottamazione prevista per fine anno”, circostanza che, tuttavia, è soltanto futura ed eventuale, dall'altro, gli Enti titolari del credito, ed CP_2 CP_3 con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.11.2025, hanno insistito in tutte le loro richieste ed eccezioni, dimostrando implicitamente di non accettare la rinuncia agli atti del giudizio avanzata dal ricorrente.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Va anzitutto rigettato il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che le cartelle di pagamento n.
03020180005049534000 e n. 03020220008762784000 sono state notificate all'indirizzo pec del ricorrente, rispettivamente, il 19.06.2018 e il 28.10.2022 (cfr. all.ti
3, 5 e 6 della memoria di costituzione di , mentre la notifica dell'avviso di CP_4 addebito n. 33020180000899091000 è avvenuta, sempre a mezzo pec, in data
05.07.2018 (cfr. all. 3, 3.1 e 3.2 della memoria di costituzione dell' . CP_2
Quanto all'eccepita prescrizione del credito contributivo, si rileva quanto segue.
2 La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_5 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, occorre distinguere.
Infondata è l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella di pagamento n.
03020220008762784000, notificata il 28.10.2022, considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (21.05.2024) è intervenuta nel quinquennio, interrompendo utilmente il decorso del termine di prescrizione.
Infondata, altresì, è l'eccepita prescrizione del credito relativamente all'avviso di addebito n. 33020180000899091000, notificato il 05.07.2018, avendo
[...]
[...] interrotto il termine di prescrizione, dapprima, con la notifica Controparte_6 dell'intimazione di pagamento n. notificata il 26.11.2019 (circostanza che, a fronte della produzione documentale di cfr. all. 4, non è stata contestata dal CP_4 ricorrente), e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (21.05.2024).
L'eccezione di prescrizione è fondata, invece, relativamente cartella di pagamento
03020180005049534000, notificata il 19.06.2018. Difatti, Controparte_1
ha dimostrato di avere interrotto il termine di prescrizione soltanto con
[...] la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (21.05.2024). Orbene, al momento della predetta notifica, il termine di prescrizione era già ancora decorso, anche tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020
e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
19.06.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 19.06.2018), spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva in esame alla data del 24.04.2025 con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(21.05.2024), il quinquennio era già decorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agente della Riscossione, non trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine per n. 541 giorni. Occorre considerare, difatti, che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l.
4 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, la predetta sospensione trova applicazione limitatamente ai crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024), laddove, invece, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020180005049534000 era destinato a scadere il 19.06.2023.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso trova parziale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente e l' le stesse - liquidate in CP_2 dispositivo tenuto conto del credito portato ad esecuzione - sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Nel rapporto tra il ricorrente, e l' le stesse Controparte_1 CP_3 si compensano integralmente atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020180005049534000, richiamata nell'intimazione di pagamento
030202490041695918000, notificata in data 21.05.2024;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_2 liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente, ed Controparte_1
Controparte_3
Catanzaro, li 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
EN EL UZ
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1454/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Scala Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Marilena Randazzo
resistente
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli
e LV IS
resistente e
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano
Ponzo
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.06.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 030202490041695918000, notificata in
1 data 21.05.2024 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di quote contributive portate dalle cartelle di pagamento n. CP_3
03020220008762784000 e n. 03020180005049534000, relative agli anni dal 2017,
2018, 2021 e 2022, nonché contributi previdenziali portati dall'avviso di CP_2 addebito 33020180000899091000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta intimazione e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre preliminarmente rilevare che la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente con le note di trattazione scritta non può trovare accoglimento, dal momento che le ragioni del contendere non sono venute meno.
Ed invero, da un lato, parte ricorrente ha rappresentato di volersi avvalere “della prossima procedura di rottamazione prevista per fine anno”, circostanza che, tuttavia, è soltanto futura ed eventuale, dall'altro, gli Enti titolari del credito, ed CP_2 CP_3 con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.11.2025, hanno insistito in tutte le loro richieste ed eccezioni, dimostrando implicitamente di non accettare la rinuncia agli atti del giudizio avanzata dal ricorrente.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Va anzitutto rigettato il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che le cartelle di pagamento n.
03020180005049534000 e n. 03020220008762784000 sono state notificate all'indirizzo pec del ricorrente, rispettivamente, il 19.06.2018 e il 28.10.2022 (cfr. all.ti
3, 5 e 6 della memoria di costituzione di , mentre la notifica dell'avviso di CP_4 addebito n. 33020180000899091000 è avvenuta, sempre a mezzo pec, in data
05.07.2018 (cfr. all. 3, 3.1 e 3.2 della memoria di costituzione dell' . CP_2
Quanto all'eccepita prescrizione del credito contributivo, si rileva quanto segue.
2 La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_5 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, occorre distinguere.
Infondata è l'eccezione di prescrizione relativamente alla cartella di pagamento n.
03020220008762784000, notificata il 28.10.2022, considerato che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (21.05.2024) è intervenuta nel quinquennio, interrompendo utilmente il decorso del termine di prescrizione.
Infondata, altresì, è l'eccepita prescrizione del credito relativamente all'avviso di addebito n. 33020180000899091000, notificato il 05.07.2018, avendo
[...]
[...] interrotto il termine di prescrizione, dapprima, con la notifica Controparte_6 dell'intimazione di pagamento n. notificata il 26.11.2019 (circostanza che, a fronte della produzione documentale di cfr. all. 4, non è stata contestata dal CP_4 ricorrente), e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (21.05.2024).
L'eccezione di prescrizione è fondata, invece, relativamente cartella di pagamento
03020180005049534000, notificata il 19.06.2018. Difatti, Controparte_1
ha dimostrato di avere interrotto il termine di prescrizione soltanto con
[...] la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (21.05.2024). Orbene, al momento della predetta notifica, il termine di prescrizione era già ancora decorso, anche tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020
e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
Nello specifico, l'art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020 ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 ha espressamente stabilito che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal
31.12.2020, nda) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del
19.06.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 19.06.2018), spostano il termine finale di prescrizione della pretesa contributiva in esame alla data del 24.04.2025 con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(21.05.2024), il quinquennio era già decorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agente della Riscossione, non trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine per n. 541 giorni. Occorre considerare, difatti, che in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l.
4 18/2020 e 12, c. 1, d.lgs. 159/2015, la predetta sospensione trova applicazione limitatamente ai crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024), laddove, invece, il credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020180005049534000 era destinato a scadere il 19.06.2023.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso trova parziale accoglimento.
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente e l' le stesse - liquidate in CP_2 dispositivo tenuto conto del credito portato ad esecuzione - sono poste a carico del ricorrente soccombente.
Nel rapporto tra il ricorrente, e l' le stesse Controparte_1 CP_3 si compensano integralmente atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 03020180005049534000, richiamata nell'intimazione di pagamento
030202490041695918000, notificata in data 21.05.2024;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_2 liquidate in € 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente, ed Controparte_1
Controparte_3
Catanzaro, li 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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