Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/03/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Maria Acagnino Giudice estensore
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa
DA
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv CAVALLARO ADRIANO RODOLFO C.F._2
CONTRO
( ) nata a [...] il [...] rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. NICODEMO MARIANO ) C.F._4
E CON L?INTERVENTO DEL PUBBLICO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito con addebito a suo carico;
un contributo di mantenimento in Controparte_1 proprio favore nella misura di € 500,00; un contributo di mantenimento per il figlio Per_1
, studente universitario nato il [...], e per la figlia , nata il [...], nella
[...] Per_2 misura complessiva di € 800,00 e l'assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale, sita in
Piedimonte Etneo, Via Alfio Cassisi n.17.
Con ordinanza del 05.04.2020, il Giudice, con funzioni di Presidente, ha assegnato la casa coniugale a ed ha posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 700,00, con decorrenza dalla data del deposito del
si costituiva in giudizio, chiedendo, previa revoca della suddetta ordinanza Controparte_1
presidenziale, di rigettare la richiesta di addebito in capo al convenuto;
di rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore dell'attrice; di disporre a favore del convenuto e a carico dell'attrice il versamento mensile di congruo assegno di mantenimento;
di assegnare al convenuto la casa coniugale e di limitare, consistentemente e in proporzione dei propri redditi, l'onere contributivo del convenuto in favore dei figli maggiorenni.
Con ordinanza del 24.02.2021, il Giudice, alla luce delle deduzioni dello circa il suo stato di CP_1 salute che ne riduce la capacità economica, riduceva ad €500,00 mensili l'ammontare del mantenimento che dovrà versare a per il mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 figli e confermava per il resto l'ordinanza del 05.05.2020.
All'udienza del 23.1.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
La ricorrente ha proposto domanda di addebito e ha dedotto che la causa della crisi coniugale è stata la condotta violenta del marito.
In particolare, la ha sporto querela contro il marito il 13 marzo ed il 18 marzo 2019 e lo Parte_1
è stato rinviato a giudizio per i reati previsti e puniti dagli artt. 572 e 61 n.11 quinquies c.p.. CP_1
Nei verbali di sommarie informazioni, rese dai figli e , i due hanno Persona_1 Parte_2 ricostruito l'aggressione della madre avvenuta in loro presenza ed hanno riferito che, già da molto tempo, i genitori litigavano frequentemente ed il padre era solito tenere sempre un atteggiamento irruento, pur non avendo mai assistito, prima di allora, ad altri episodi di violenza fisica da parte del padre.
Inoltre, viene dichiarato, e confermato in sede di escussione del teste nel presente Persona_1 giudizio, che, dopo l'accaduto, il padre lasciò immediatamente l'abitazione per timore di essere arrestato, abbandonando la figlia ancora minorenne, da sola, in stato confusionale e sofferente.
In tema di violenza endofamiliare, la Cassazione ha affermato che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.” (solo da ultimo cfr Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.
7388).
Nel corso del giudizio, è stata sentito come teste che ha confermato di essere stato Persona_1
presente quando il padre ha colpito in viso la madre, confermando, inoltre, come il padre abbia sempre tenuto una condotta aggressiva nei confronti dell'intera famiglia.
Il teste ha anche riferito di aver già visto, quand'egli era ancora in tenera età, il padre lanciare un posacenere contro la madre.
Appare evidente, dalle dichiarazioni raccolte, che lo abbia tenuto una condotta aggressiva ed CP_1
abbia posto in essere comportamenti violenti che hanno reso intollerabile la convivenza matrimoniale e, pertanto, gli va addebitata la responsabilità della separazione.
Viene confermata l'assegnazione della casa coniugale alla con cui vivono entrambi i figli e Parte_1 va determinato in € 250,00 mensili, l'importo dell'assegno che lo dovrà versare alla moglie CP_1
per il mantenimento della figlia , poiché sebbene maggiorenne, non è ancora Parte_2
economicamente sufficiente, valutandosi ciò sia in relazione della giovane età della stessa sia in relazione alla mancanza di continuità dei contratti di lavoro stipulati.
Per quanto attiene alla domanda del convenuto di assegnazione del garage, essendo lo stesso una pertinenza dell'immobile e non essendo adeguatamente provato in corso di giudizio che esso sia stato destinato alla residuale attività lavorativa di , si deve concludere che anch'esso debba Controparte_1 essere assegnato alla . Infatti, a norma dell'art. 818 c.c. la relazione pertinenziale tra i due Parte_1
beni determina in modo automatico che alla parte pertinenziale siano estesi gli atti e i rapporti giuridici aventi ad oggetto il bene principale, salvo che sia diversamente disposto. Affinché tale automatismo possa cessare è onere della controparte provare, in concreto, l'insussistenza del rapporto di pertinenza o la diversa destinazione del bene accessorio. A tal fine non è sufficiente una mera dichiarazione della parte, ma necessita una prova che, nel caso oggetto d'esame, è mancata. Infatti, nel corso della causa non è stata depositata alcuna planimetria o altro mezzo di prova dal quale sia possibile desumere la mancanza di contiguità o di relazione funzionale tra i due beni. Inoltre ed a maggior ragione, a causa del comportamento violento ed aggressivo dello , questo Tribunale non ritiene Controparte_1
opportuno, in via di tutela della ricorrente e della serenità familiare della stessa, che il garage di pertinenza possa rimanere in possesso del coniuge violento. Attesa la pronuncia di addebito, va condannato a rifondere alla le spese Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 addebito allo , conferma l'assegnazione della casa coniugale alla , pone a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di versare alla moglie un assegno di € 250,00 per il mantenimento della Controparte_1
figlia , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, somma da rivalutarsi Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, rigetta le altre domande;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 1995, atto n. 18, parte II) condanna a Controparte_1
rifondere a e spese del presente giudizio che liquida in € 4000 , oltre il rimborso Parte_1
forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4.10.2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER