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Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale 21;
per l'annullamento
“del provvedimento n. -OMISSIS- -OMISSIS- Misure di prevenzione 2025, emesso dalla Questura della Valle d’Aosta,-OMISSIS- il 22 dicembre 2025 e notificato in data 23 dicembre 2025 di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per la durata di anni 3 con divieto di soggiorno nei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. IE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
1. Con il ricorso notificato il 31 dicembre 2025 e depositato il giorno stesso l’interessato ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Questura di gli ha ordinato ex art. 2 del d.lgs. n.159/2011 di allontanarsi dal territorio dei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, imponendogli il divieto di ritorno per tre anni.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con il primo motivo ha lamentato l’insufficienza e genericità della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione agli elementi concreti e attuali posti a fondamento della valutazione di pericolosità, sostenendo anche che i pregiudizi penali indicati nel provvedimento non consentono di ritenerlo “dedito alla commissione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza, la tranquillità pubblica, la sanità o l'integrità fisica/morale dei minorenni” ex art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011.
Col secondo motivo ha dedotto il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti nella parte in cui il provvedimento afferma che egli non avrebbe residenza, attività lavorativa o interessi legittimi nel comune di -OMISSIS- o in altri comuni della Valle d’Aosta.
2. Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
4. Il ricorso è fondato, nei sensi appresso indicati.
5. Giova introduttivamente rilevare, nel solco della costante giurisprudenza, che “per poter adottare il foglio di via obbligatorio occorre l’accertamento della sussistenza di alcuni presupposti necessariamente concorrenti, e cioè l’appartenenza del destinatario alla categoria di persone che sono abitualmente dedite a traffici delittuosi, vivono con i proventi di attività delittuose e sono dedite alla commissione di reati, la pericolosità per la sicurezza pubblica non necessariamente desunta dalla presenza condanne penali, e l’insussistenza di ragioni che giustifichino la presenza nel territorio interessato” (T.A.R. Veneto, n. 2162/2024).
In particolare, “la previsione contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 secondo cui il destinatario del “foglio di via obbligatorio” deve trovarsi “fuori dei luoghi di residenza” presuppone, ai fini dell’adozione della misura di prevenzione in questione, che il soggetto interessato non abbia alcun legittimo collegamento con il luogo in cui viene trovato, sicché la sua presenza risulti ivi ingiustificata” (T.A.R. Toscana, n. 559/2025).
6. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente lavora da anni nel territorio di -OMISSIS-, come dimostrato dai numerosi contratti di lavoro a tempo determinato susseguitisi dal luglio 2022 sino al settembre 2025, nonché dal contratto a tempo indeterminato stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2026, come anche segnalato dalla stessa proposta di applicazione del foglio di via del 22 ottobre 2025.
Tale circostanza è altresì confermata dalla relazione del 10 gennaio 2026 depositata dalla difesa erariale.
7. La cessazione del rapporto di lavoro presso -OMISSIS- “-OMISSIS-” nel dicembre 2025 non assume il significato attribuitole dalla Questura, nel senso della fine di qualunque interesse del ricorrente a permanere all’interno del territorio dei comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Le dimissioni del ricorrente, infatti, ben possono essere ricondotte sia alle immediate conseguenze dell’episodio del 13 dicembre 2025, sia alla scelta di cogliere una diversa e più favorevole opportunità lavorativa presso -OMISSIS-, dove il ricorrente risulta attualmente occupato.
8. Non può pertanto condividersi l’affermazione secondo cui l'istante non svolgerebbe attività lavorativa né avrebbe interessi tali da giustificare la sua presenza sul territorio dei comuni indicati nel provvedimento impugnato.
La motivazione del provvedimento risulta sul punto generica e stereotipata e rivela un evidente difetto di istruttoria, atteso che il ricorrente appare stabilmente inserito nel tessuto lavorativo locale, con conseguente ingiustificatezza e sproporzione della misura del foglio di via, in mancanza di una puntuale motivazione che la giustifichi.
Risultano perciò fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione proposte nell’ambito del secondo motivo di ricorso, laddove l’esponente ha lamentato proprio la mancata considerazione della sussistenza di meritevoli motivi che giustificano la sua permanenza nel territorio interessato.
9. In chiusura occorre pure precisare che l’elencazione dei deferimenti del ricorrente all’autorità giudiziaria non risulta compiutamente esaminata anche con riguardo ai relativi non trascurabili sviluppi processuali (è in atti la sentenza assolutoria “perché il fatto non sussiste”, pronunciata dalla Corte d’appello di -OMISSIS- il 18 maggio 2022 sul reato di favoreggiamento personale valorizzato dalla Questura nel provvedimento impugnato).
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato annullato per difetto di istruttoria e motivazione, restando salva la possibilità per l’Amministrazione di adottare ulteriori determinazioni nel rispetto dei principi sopra richiamati.
Le spese di lite possono essere compensate, per la natura del vizio riscontrato.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN MO, Presidente
IE SI, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE SI | IN MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.