Art. 2.
Per l'attuazione del precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall' art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422 , relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, e' elevata a L. 3.500.000.000". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 , come modificato dalla L. 5 dicembre 1949, n. 1163 , ha disposto (con l'art. 1) che la spesa di L. 3.500.000.000 e' elevato a L. 4.800.000.000.
Per l'attuazione del precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall' art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422 , relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, e' elevata a L. 3.500.000.000". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1149 , come modificato dalla L. 5 dicembre 1949, n. 1163 , ha disposto (con l'art. 1) che la spesa di L. 3.500.000.000 e' elevato a L. 4.800.000.000.