CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 108 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Federico Melis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 giugno 2020, coniuge superstite di Parte_1 [...]
, aveva convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Cagliari, esponendo Persona_1 CP_1 che il proprio coniuge dal 1980 al 2008 aveva prestato attività lavorativa, in qualità di operaio,
alle dipendenze della società Enel S.p.A., presso la centrale di Portovesme, rimanendo ininterrottamente esposto, per la qualità e quantità del lavoro prestato, alle polveri di amianto, a causa delle quali aveva contratto una asbestosi pleuropolmonare associata a cardiopatia ischemica, indennizzata in rendita dall' convenuto nella misura complessiva del 27%. CP_1
La ricorrente aveva, quindi, riferito che, a seguito del decesso del coniuge, avvenuto in data 19
ottobre 2019 a causa di un grave scompenso cardiaco con grave insufficienza respiratoria e versamento pleurico bilaterale, in data 4 novembre 2019 aveva presentato domanda all' CP_1
ritenendo di avere diritto alla rendita per i superstiti e all'assegno funerario previsti dalla legge,
trovandosi, peraltro, costretta, a causa del diniego opposto dall'Istituto assicuratore, ad agire in giudizio.
Ciò premesso, la ricorrente aveva concluso, domandando che il giudice dichiarasse che il coniuge era deceduto per asbestosi pleuropolmonare e versamento pleurico bilaterale e che,
quindi, dichiarasse l' tenuto a costituire in suo favore la rendita ai superstiti nella misura e CP_1
con decorrenza di legge e ad erogarle l'assegno funerario, oltre interessi legali e spese di lite.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva contestato in fatto ed in diritto l'avversa CP_1
domanda, sostenendo che la compromissione da causa ischemica della funzione cardiaca di fosse stata pregressa e, come tale, svincolata causalmente all'esordio rispetto all'asbestosi Per_1
e con evoluzione autonoma rispetto a quest'ultima.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 217 del 17 febbraio 2023, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni del consulente nominato aveva escluso che i trascorsi lavorativi di avessero concorso a Per_1
cagionare la patologia che ne aveva provocato il decesso.
Infatti, il CTU aveva osservato come “la patologia cardio-circolatoria, da cui il de cuius era
affetto, cioè la cardiopatia ischemica in primis, con tutto il complesso dei fattori di rischio di
2 malattia cardio-vascolare – Diabete mellito tipo I, in scarso compenso metabolico,
ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa - ” avesse “avuto un decorso totalmente indipendente
dalla patologia professionale ovvero l'asbestosi pleuro-polmonare, essendo di molto
preesistente alla patologia polmonare ed avendo assunto una rilevante gravità ben prima che
l'Asbestosi si manifestasse clinicamente. In tal senso appare senza alcun dubbio dirimente”,
aveva proseguito l'ausiliare, “ la certificazione del gennaio 2008, da cui emergono gli esiti di
IMA, risalenti addirittura al 2003 (Bypass aortocoronarico) e alcune complicanze diabetiche –
ulcere e polineuropatie agli arti inferiori – che inducono a ritenere che anche a livello del
microcircolo cardiaco il diabete avesse già provocato gravi danni (aterosclerosi diabetica); dal
punto di vista polmonare l'unico riscontro sul piano clinico è di 'lievi alterazioni della funzione
respiratoria'. Tenuto conto che l'istituzione della rendita per malattia professionale avviene per
sentenza nel 2011 e che ad ogni modo, nella documentazione agli atti, non è emersa a tutt'oggi
alcuna notizia in merito ad una eventuale evoluzione in senso peggiorativo della patologia
polmonare, vi sono valide argomentazioni per ritenere che l'Asbestosi pleuro-polmonare non
abbia in alcun modo interferito con il decorso clinico della patologia cardio-circolatoria e che
non vi sia stata alcuna 'concorrenza funzionale' nei termini richiamati dalla norma”.
“Pertanto”, aveva concluso il CTU, “tenuto conto delle considerazioni suesposte, si ritiene che
l'Asbestosi pleuropolmonare, per la quale il de cuius usufruiva di rendita per malattia
professionale, non abbia avuto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale, nel
determinismo del decesso del signor ”. Persona_1
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da nulla Parte_1
disponendo in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
3 Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
impugnata, voglia, previa nomina di altro CTU anatomo-patologo:
1. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore di , vedova di CP_1 Parte_1
, la rendita ai superstiti nella misura e con la decorrenza di legge, Persona_1
oltre all'assegno funerario ed agli interessi legali.
2. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che
dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
3. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di
soccombenza, non essendo l'appellante titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF,
superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si
produce anche in questa sede.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…la Corte d'Appello adita voglia respingere l'appello perché infondato, condannando
l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erroneità delle risultanze peritali poste a base della sentenza impugnata, richiamando quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo e quanto già dedotto nelle osservazioni critiche formulate in primo grado in ordine alla bozza di relazione inviata dal CTU.
Secondo l'appellante, infatti, l'ausiliario nominato in primo grado aveva disatteso i principi dettati dalla legge 780/1975, la quale, proprio in virtù del fatto che si tratta di malattie professionali che ledono gli stessi apparati, aveva posto una presunzione legale di “danno
causale o concausale nel determinismo della morte dell'assicurato affetto da silicosi o da
asbestosi e da altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio”.
Inoltre, ha proseguito l'appellante, il CTU aveva erroneamente fondato le proprie conclusioni
4 sulla circostanza che il danno respiratorio e il danno cardiaco rilevati nel 2011 dal CTU
nominato nella causa introdotta da per il riconoscimento dell'indennizzo per asbestosi Per_1
non avevano subito alcuna evoluzione in senso peggiorativo, mentre tutta la documentazione medica agli atti successiva all'anno indicato (esami radiografici torace del 27 aprile 2014, del 29
dicembre 2015 e del 13 gennaio 2016, certificati medici del 12 e 13 gennaio 2016) deponeva, in senso contrario, per un aggravamento notevole delle condizioni dell'assicurato, sia in campo cardiaco che in campo polmonare: infatti, il cuore aveva subito un aumento di volume,
certamente da ricollegare alle gravi ripercussioni dell'asbestosi polmonare sul piccolo circolo, e quanto al campo polmonare, la broncopolmonite e la pleurite con versamento pleurico che avevano colpito l'assicurato, da sole letifere e associate all'asbestosi in quanto gravanti sullo stesso organo, avevano certamente avuto un ruolo determinante accelerante ed efficace nel determinismo della morte del medesimo.
Ciò premesso, l'appellante ha, quindi, insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e ha formulato espressa richiesta di rinnovo della CTU.
***
L'appello è infondato.
La Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non dover procedere al rinnovo della CTU, risultando quella espletata in primo grado adeguatamente motivata e coerente con le disposizioni e la ratio delle disposizioni introdotte nel T.U. 1124/1965 dalla legge 780/1975.
Il CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio, infatti, dopo avere dato atto che nell'attestato necroscopico redatto il 13 dicembre 2019 risultava indicata, quale “sequenza di
condizioni morbose che aveva condotto” “direttamente a morte: Aterosclerosi Persona_1
Diabetica, che ha eventualmente causato Cardiopatia Ischemica, che ha eventualmente causato
Insufficienza Cardiaca, che ha eventualmente causato Arresto Cardiaco. Altri stati morbosi
rilevanti: Insufficienza Renale – Ipertensione Arteriosa – Vasculopatia Cerebrale”, aveva
5 correttamente focalizzato la propria attenzione sulle effettive cause di morte e sulla sequenza delle condizioni morbose che avevano portato l'assicurato all'exitus, addivenendo alla conclusione che l'asbestosi pleuro-polmonare fosse rimasta ininfluente rispetto al decorso clinico della patologia cardio-circolatoria, in quanto non vi era stata alcuna 'concorrenza funzionale' tra le due patologie, nei termini richiamati dalle norme citate.
In particolare, l'ausiliario aveva precisato che la patologia cardio-circolatoria da cui il de cuius
era affetto aveva avuto un decorso totalmente indipendente dall'asbestosi pleuro-polmonare,
rispetto alla quale era di molto preesistente, ed aveva assunto una rilevante gravità ben prima che l'asbestosi si manifestasse clinicamente, tanto è vero che già nel 2003 erano emersi esiti di IMA
e che nel 2008 erano già presenti alcune complicanze diabetiche, quali ulcere e polineuropatie agli arti inferiori, le quali inducevano a ritenere che il diabete avesse già provocato gravi danni
(aterosclerosi diabetica) anche a livello del microcircolo cardiaco, mentre, sempre nel 2008, dal punto di vista polmonare, l'unico riscontro sul piano clinico erano delle “lievi alterazioni della
funzione respiratoria'”.
Quanto alle specifiche censure ribadite da con l'atto di appello, già Parte_1
formulate dinanzi al Tribunale quali osservazioni critiche alla relazione di CTU, l'ausiliare aveva, già in primo grado, esaurientemente spiegato di avere attribuito rilevanza al fatto che dal
2008 sino al decesso non ci fosse stato, a carico di alcun aggravamento del quadro Per_1
clinico in relazione alla patologia pleuro-polmonare, in termini di funzionalità respiratoria,
mentre, invece, la patologia cardiaca aveva subito rilevanti aggravamenti, che erano stati da soli idonei a causare il decesso dell'assicurato.
D'altra parte, aveva rilevato il CTU, l'esame radiologico del 13 gennaio 2016, invocato dall'appellante a riprova dell'aggravamento subito dal quadro polmonare successivamente al
2011, aveva, in realtà, evidenziato essenzialmente “esiti flogistici”, i quali nulla avevano a che vedere, sia con l'evoluzione clinica della patologia cardiovascolare, sia con l'asbestosi pleuro-
polmonare, visto che si configuravano, piuttosto, come esiti di broncopolmonite e pleurite,
6 guarite senza lasciare reliquati di un qualche interesse clinico ai fini del caso di specie.
Né erano presenti in atti, aveva precisato il CTU, altri documenti sanitari che, anche dal punto di vista strettamente clinico-sintomatologico, certificassero il preteso aggravamento.
D'altra parte, aveva aggiunto l'ausiliare, il “lieve aumento delle dimensioni delle camere
cardiache di sinistra”, riscontrato all'esame strumentale del 13 gennaio 2016, rappresentava la naturale evoluzione anatomo-patologica cardiaca nel periodo post-infartuale e non era scientificamente possibile relazionarlo in qualche modo all'asbestosi pleuropolmonare, mentre le gravi ripercussioni sul piccolo circolo e, quindi, sul cuore erano state causate al di là di ogni ragionevole dubbio dal diabete mellito di tipo I in scarso compenso metabolico, da cui il Per_1
era affetto fin dall'età di 15 anni, testimoniate dalla presenza, già nel 2008, di ulcere diabetiche infette ai piedi (oltreché da una grave polineuropatia diabetica agli arti inferiori).
Inoltre, aveva ribadito il CTU, il maggiore impegno funzionale progressivamente sopportato dal cuore era esclusivamente dovuto all'attendibile evoluzione della primitiva disfunzione cardiaca,
per esiti di infarto del miocardio, mentre la broncopolmonite e la pleurite verificatesi nel 2016
avevano avuto una evoluzione evidentemente benigna, dal momento che il decesso di Persona_1
era avvenuto circa tre anni dopo, senza alcuna traccia di insufficienza respiratoria o di una
[...]
qualche disfunzione ventilatoria di grado elevato e, pertanto, senza alcuna evidenza clinico-
scientifica che potesse relazionare l'exitus alla patologia polmonare.
Il CTU aveva, quindi, concluso nel senso che, per tutte le ragioni indicate, doveva reputarsi che la patologia cardio-vascolare avesse avuto un'evoluzione clinica totalmente indipendente dalla patologia professionale, la quale non aveva, quindi, avuto un seppur minimo ruolo concausale nel determinismo delle cause di morte di . Persona_1
In definitiva, il CTU aveva fatto corretta applicazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, secondo i quali, anche nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 145 T.U. occorre,
comunque, accertare in concreto se la morte sia derivata o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale con la malattia associata, la quale ultima deve avere interagito con la tecnopatia
7 in virtù di un nesso di interdipendenza funzionale non concretamente ravvisabile nella fattispecie in esame.
Dalle conclusioni del CTU la Corte non ha, quindi, motivo di discostarsi, in quanto esenti da vizi logici e basate sulle nozioni correnti della scienza medica, oltre che su un'attenta valutazione dei dati documentali acquisiti, di cui l'appellante ha offerto, per le ragioni sopra evidenziate, una non condivisibile lettura.
L'appello proposto, in ragione dei motivi sopra esposti, deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18 aprile 2023,
di non essere stata titolare, nell'anno 2022, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 6 marzo 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 108 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Federico Melis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 giugno 2020, coniuge superstite di Parte_1 [...]
, aveva convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Cagliari, esponendo Persona_1 CP_1 che il proprio coniuge dal 1980 al 2008 aveva prestato attività lavorativa, in qualità di operaio,
alle dipendenze della società Enel S.p.A., presso la centrale di Portovesme, rimanendo ininterrottamente esposto, per la qualità e quantità del lavoro prestato, alle polveri di amianto, a causa delle quali aveva contratto una asbestosi pleuropolmonare associata a cardiopatia ischemica, indennizzata in rendita dall' convenuto nella misura complessiva del 27%. CP_1
La ricorrente aveva, quindi, riferito che, a seguito del decesso del coniuge, avvenuto in data 19
ottobre 2019 a causa di un grave scompenso cardiaco con grave insufficienza respiratoria e versamento pleurico bilaterale, in data 4 novembre 2019 aveva presentato domanda all' CP_1
ritenendo di avere diritto alla rendita per i superstiti e all'assegno funerario previsti dalla legge,
trovandosi, peraltro, costretta, a causa del diniego opposto dall'Istituto assicuratore, ad agire in giudizio.
Ciò premesso, la ricorrente aveva concluso, domandando che il giudice dichiarasse che il coniuge era deceduto per asbestosi pleuropolmonare e versamento pleurico bilaterale e che,
quindi, dichiarasse l' tenuto a costituire in suo favore la rendita ai superstiti nella misura e CP_1
con decorrenza di legge e ad erogarle l'assegno funerario, oltre interessi legali e spese di lite.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva contestato in fatto ed in diritto l'avversa CP_1
domanda, sostenendo che la compromissione da causa ischemica della funzione cardiaca di fosse stata pregressa e, come tale, svincolata causalmente all'esordio rispetto all'asbestosi Per_1
e con evoluzione autonoma rispetto a quest'ultima.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 217 del 17 febbraio 2023, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni del consulente nominato aveva escluso che i trascorsi lavorativi di avessero concorso a Per_1
cagionare la patologia che ne aveva provocato il decesso.
Infatti, il CTU aveva osservato come “la patologia cardio-circolatoria, da cui il de cuius era
affetto, cioè la cardiopatia ischemica in primis, con tutto il complesso dei fattori di rischio di
2 malattia cardio-vascolare – Diabete mellito tipo I, in scarso compenso metabolico,
ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa - ” avesse “avuto un decorso totalmente indipendente
dalla patologia professionale ovvero l'asbestosi pleuro-polmonare, essendo di molto
preesistente alla patologia polmonare ed avendo assunto una rilevante gravità ben prima che
l'Asbestosi si manifestasse clinicamente. In tal senso appare senza alcun dubbio dirimente”,
aveva proseguito l'ausiliare, “ la certificazione del gennaio 2008, da cui emergono gli esiti di
IMA, risalenti addirittura al 2003 (Bypass aortocoronarico) e alcune complicanze diabetiche –
ulcere e polineuropatie agli arti inferiori – che inducono a ritenere che anche a livello del
microcircolo cardiaco il diabete avesse già provocato gravi danni (aterosclerosi diabetica); dal
punto di vista polmonare l'unico riscontro sul piano clinico è di 'lievi alterazioni della funzione
respiratoria'. Tenuto conto che l'istituzione della rendita per malattia professionale avviene per
sentenza nel 2011 e che ad ogni modo, nella documentazione agli atti, non è emersa a tutt'oggi
alcuna notizia in merito ad una eventuale evoluzione in senso peggiorativo della patologia
polmonare, vi sono valide argomentazioni per ritenere che l'Asbestosi pleuro-polmonare non
abbia in alcun modo interferito con il decorso clinico della patologia cardio-circolatoria e che
non vi sia stata alcuna 'concorrenza funzionale' nei termini richiamati dalla norma”.
“Pertanto”, aveva concluso il CTU, “tenuto conto delle considerazioni suesposte, si ritiene che
l'Asbestosi pleuropolmonare, per la quale il de cuius usufruiva di rendita per malattia
professionale, non abbia avuto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale, nel
determinismo del decesso del signor ”. Persona_1
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da nulla Parte_1
disponendo in ordine alle spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
3 Nell'interesse dell'appellante:
“…l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
impugnata, voglia, previa nomina di altro CTU anatomo-patologo:
1. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore di , vedova di CP_1 Parte_1
, la rendita ai superstiti nella misura e con la decorrenza di legge, Persona_1
oltre all'assegno funerario ed agli interessi legali.
2. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che
dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
3. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di
soccombenza, non essendo l'appellante titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF,
superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si
produce anche in questa sede.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“…la Corte d'Appello adita voglia respingere l'appello perché infondato, condannando
l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato l'erroneità delle risultanze peritali poste a base della sentenza impugnata, richiamando quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo e quanto già dedotto nelle osservazioni critiche formulate in primo grado in ordine alla bozza di relazione inviata dal CTU.
Secondo l'appellante, infatti, l'ausiliario nominato in primo grado aveva disatteso i principi dettati dalla legge 780/1975, la quale, proprio in virtù del fatto che si tratta di malattie professionali che ledono gli stessi apparati, aveva posto una presunzione legale di “danno
causale o concausale nel determinismo della morte dell'assicurato affetto da silicosi o da
asbestosi e da altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio”.
Inoltre, ha proseguito l'appellante, il CTU aveva erroneamente fondato le proprie conclusioni
4 sulla circostanza che il danno respiratorio e il danno cardiaco rilevati nel 2011 dal CTU
nominato nella causa introdotta da per il riconoscimento dell'indennizzo per asbestosi Per_1
non avevano subito alcuna evoluzione in senso peggiorativo, mentre tutta la documentazione medica agli atti successiva all'anno indicato (esami radiografici torace del 27 aprile 2014, del 29
dicembre 2015 e del 13 gennaio 2016, certificati medici del 12 e 13 gennaio 2016) deponeva, in senso contrario, per un aggravamento notevole delle condizioni dell'assicurato, sia in campo cardiaco che in campo polmonare: infatti, il cuore aveva subito un aumento di volume,
certamente da ricollegare alle gravi ripercussioni dell'asbestosi polmonare sul piccolo circolo, e quanto al campo polmonare, la broncopolmonite e la pleurite con versamento pleurico che avevano colpito l'assicurato, da sole letifere e associate all'asbestosi in quanto gravanti sullo stesso organo, avevano certamente avuto un ruolo determinante accelerante ed efficace nel determinismo della morte del medesimo.
Ciò premesso, l'appellante ha, quindi, insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio e ha formulato espressa richiesta di rinnovo della CTU.
***
L'appello è infondato.
La Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non dover procedere al rinnovo della CTU, risultando quella espletata in primo grado adeguatamente motivata e coerente con le disposizioni e la ratio delle disposizioni introdotte nel T.U. 1124/1965 dalla legge 780/1975.
Il CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio, infatti, dopo avere dato atto che nell'attestato necroscopico redatto il 13 dicembre 2019 risultava indicata, quale “sequenza di
condizioni morbose che aveva condotto” “direttamente a morte: Aterosclerosi Persona_1
Diabetica, che ha eventualmente causato Cardiopatia Ischemica, che ha eventualmente causato
Insufficienza Cardiaca, che ha eventualmente causato Arresto Cardiaco. Altri stati morbosi
rilevanti: Insufficienza Renale – Ipertensione Arteriosa – Vasculopatia Cerebrale”, aveva
5 correttamente focalizzato la propria attenzione sulle effettive cause di morte e sulla sequenza delle condizioni morbose che avevano portato l'assicurato all'exitus, addivenendo alla conclusione che l'asbestosi pleuro-polmonare fosse rimasta ininfluente rispetto al decorso clinico della patologia cardio-circolatoria, in quanto non vi era stata alcuna 'concorrenza funzionale' tra le due patologie, nei termini richiamati dalle norme citate.
In particolare, l'ausiliario aveva precisato che la patologia cardio-circolatoria da cui il de cuius
era affetto aveva avuto un decorso totalmente indipendente dall'asbestosi pleuro-polmonare,
rispetto alla quale era di molto preesistente, ed aveva assunto una rilevante gravità ben prima che l'asbestosi si manifestasse clinicamente, tanto è vero che già nel 2003 erano emersi esiti di IMA
e che nel 2008 erano già presenti alcune complicanze diabetiche, quali ulcere e polineuropatie agli arti inferiori, le quali inducevano a ritenere che il diabete avesse già provocato gravi danni
(aterosclerosi diabetica) anche a livello del microcircolo cardiaco, mentre, sempre nel 2008, dal punto di vista polmonare, l'unico riscontro sul piano clinico erano delle “lievi alterazioni della
funzione respiratoria'”.
Quanto alle specifiche censure ribadite da con l'atto di appello, già Parte_1
formulate dinanzi al Tribunale quali osservazioni critiche alla relazione di CTU, l'ausiliare aveva, già in primo grado, esaurientemente spiegato di avere attribuito rilevanza al fatto che dal
2008 sino al decesso non ci fosse stato, a carico di alcun aggravamento del quadro Per_1
clinico in relazione alla patologia pleuro-polmonare, in termini di funzionalità respiratoria,
mentre, invece, la patologia cardiaca aveva subito rilevanti aggravamenti, che erano stati da soli idonei a causare il decesso dell'assicurato.
D'altra parte, aveva rilevato il CTU, l'esame radiologico del 13 gennaio 2016, invocato dall'appellante a riprova dell'aggravamento subito dal quadro polmonare successivamente al
2011, aveva, in realtà, evidenziato essenzialmente “esiti flogistici”, i quali nulla avevano a che vedere, sia con l'evoluzione clinica della patologia cardiovascolare, sia con l'asbestosi pleuro-
polmonare, visto che si configuravano, piuttosto, come esiti di broncopolmonite e pleurite,
6 guarite senza lasciare reliquati di un qualche interesse clinico ai fini del caso di specie.
Né erano presenti in atti, aveva precisato il CTU, altri documenti sanitari che, anche dal punto di vista strettamente clinico-sintomatologico, certificassero il preteso aggravamento.
D'altra parte, aveva aggiunto l'ausiliare, il “lieve aumento delle dimensioni delle camere
cardiache di sinistra”, riscontrato all'esame strumentale del 13 gennaio 2016, rappresentava la naturale evoluzione anatomo-patologica cardiaca nel periodo post-infartuale e non era scientificamente possibile relazionarlo in qualche modo all'asbestosi pleuropolmonare, mentre le gravi ripercussioni sul piccolo circolo e, quindi, sul cuore erano state causate al di là di ogni ragionevole dubbio dal diabete mellito di tipo I in scarso compenso metabolico, da cui il Per_1
era affetto fin dall'età di 15 anni, testimoniate dalla presenza, già nel 2008, di ulcere diabetiche infette ai piedi (oltreché da una grave polineuropatia diabetica agli arti inferiori).
Inoltre, aveva ribadito il CTU, il maggiore impegno funzionale progressivamente sopportato dal cuore era esclusivamente dovuto all'attendibile evoluzione della primitiva disfunzione cardiaca,
per esiti di infarto del miocardio, mentre la broncopolmonite e la pleurite verificatesi nel 2016
avevano avuto una evoluzione evidentemente benigna, dal momento che il decesso di Persona_1
era avvenuto circa tre anni dopo, senza alcuna traccia di insufficienza respiratoria o di una
[...]
qualche disfunzione ventilatoria di grado elevato e, pertanto, senza alcuna evidenza clinico-
scientifica che potesse relazionare l'exitus alla patologia polmonare.
Il CTU aveva, quindi, concluso nel senso che, per tutte le ragioni indicate, doveva reputarsi che la patologia cardio-vascolare avesse avuto un'evoluzione clinica totalmente indipendente dalla patologia professionale, la quale non aveva, quindi, avuto un seppur minimo ruolo concausale nel determinismo delle cause di morte di . Persona_1
In definitiva, il CTU aveva fatto corretta applicazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, secondo i quali, anche nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 145 T.U. occorre,
comunque, accertare in concreto se la morte sia derivata o meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale con la malattia associata, la quale ultima deve avere interagito con la tecnopatia
7 in virtù di un nesso di interdipendenza funzionale non concretamente ravvisabile nella fattispecie in esame.
Dalle conclusioni del CTU la Corte non ha, quindi, motivo di discostarsi, in quanto esenti da vizi logici e basate sulle nozioni correnti della scienza medica, oltre che su un'attenta valutazione dei dati documentali acquisiti, di cui l'appellante ha offerto, per le ragioni sopra evidenziate, una non condivisibile lettura.
L'appello proposto, in ragione dei motivi sopra esposti, deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18 aprile 2023,
di non essere stata titolare, nell'anno 2022, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 6 marzo 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
8