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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/11/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.3842/2019 R.G. promossa da:
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. De Lucia Pasqualino e VI TO come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. , CP_2 C.F._3 entrambi assistiti dall'avv. Luigi Miccolo come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Ripetizione di indebito
***
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione notificato il 29.8.2019 ha Parte_1 convenuto in giudizio e per ottenere la CP_1 CP_2 restituzione di € 31.700,00, allegando di avere eseguito, tra il 2009 e il 2012, plurimi bonifici e un vaglia in loro favore, a titolo di “prestito personale non fruttifero” (cfr. allegati attorei nn. 3-10: bonifici 30/09/2009, 11/11/2011,
16/12/2011, 18/05/2012; vaglia 18/05/2012).
I convenuti si sono costituiti contestando l'esistenza di qualsiasi contratto di mutuo e deducendo che gli importi ricevuti costituivano parziali rifusioni di spese da loro anticipate per l'edificazione della villetta bifamiliare in contrada Bonvicino, da attribuire pro quota anche alla hanno, quindi, spiegato domanda Pt_1 riconvenzionale per € 51.386,50 a titolo di differenze di spesa in loro favore, producendo quietanze, assegni e bonifici effettuati in favore di ditte terze (Europa
[...
[...] M&TA General Contract s.n.c., DI , CP_3 CP_4 CP_5
, come da riepilogo in comparsa (cfr. allegati convenuti CP_6 CP_7 CP_8 nn.
7-12 e 13-15).
Tutto ciò premesso, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note telematiche, del 3.6.25 le parti precisavano le loro conclusioni riportandosi ai loro scritti difensivi. La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
§ Sull'eccezione di improcedibilità per difformità tra negoziazione assistita e citazione.
L'eccezione è infondata. La condizione di procedibilità risulta assolta;
la differenza aritmetica tra gli importi prospettati in sede di negoziazione e quelli poi domandati in giudizio non integra causa di improcedibilità, non essendo richiesta identità numerica tra le pretese nelle due fasi.
§ Sui rapporti tra azione di adempimento da mutuo e azione di indebito oggettivo.
Come noto, la domanda ex art. 2033 c.c. ha natura sussidiaria, esperibile solo in assenza di titolo e non può sostituire l'azione contrattuale quando l'attore fondi la sua pretesa indicando specificamente, come nel caso di specie, un titolo negoziale
(mutuo).
Nel caso di specie, l'attrice nella sua citazione afferma di avere versato le somme di cui chiede la restituzione a titolo di prestito personale non fruttifero e pertanto l'attore deve a tal fine provare che sia intervenuto uno specifico accordo di restituzione della somma data (traditio) a mutuo. Al riguardo, infatti, la S.C.1 ha affermato che: “la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta
a provare, oltre alla consegna, anche il titolo da cui derivi l'obbligo di restituzione”.
La prova del titolo e dell'obbligo di restituzione, peraltro, non può essere supplita da mere movimentazioni bancarie prive di causale univoca.
L'attrice fonda la sua pretesa, come detto, sulla base di un mutuo (non fruttifero) intercorso con i convenuti, allegando l'obbligo di restituzione.
I convenuti, dal canto loro, deducono che alla base dei pagamenti in commento sussista una diversa causa escludendo che le somme pagate dall'attrice siano state date a mutuo perché le stesse sarebbero state corrisposte a titolo di
2 parziale rifusione di spese comuni di edificazione dell'immobile anticipate dai convenuti (a tal fine producono documentazione contabile a riscontro (cfr. allegati convenuti nn. 7 12, 13 15). In tale quadro, secondo i convenuti, difetta tanto la prova del titolo che legittima l'attrice alla restituzione quanto la possibilità di invocare utilmente l'azione ex art. 2033 c.c..
Effettivamente, la stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione di parte attrice esclude in radice la possibilità che sia vagliata la domanda di indebito oggettivo che presuppone l'assenza di un titolo a giustificazione dello spostamento di ricchezza sicché stante il rigetto della domanda di indebito e la riqualificazione della domanda attorea quale domanda di pagamento da inadempimento contrattuale del contratto di mutuo occorrerà verificare se nella fattispecie l'attrice ha adempiuto l'onere della prova relativamente all'esistenza dell'accordo di restituzione della somma corrisposta in favore dei convenuti.
Nel caso di specie, i bonifici prodotti dall'attrice non recano pattuizioni o scadenze né causali idonee a collegare detti pagamenti ad un contratto di mutuo;
mancano scritture ricognitive o accordi scritti che attestino l'obbligo di restituzione e gli accordi versati in atti - quelli del 25.07.2018-07.08.2018 e verbale 13.05.2019 – non contemplano alcun mutuo tra le parti riconoscendo in favore dell'attrice il solo importo pari ad € 10.000,00 a titolo di rimborso delle spese di acquisto del terreno ove le parti edificavano l'immobile che poi avrebbero dovuto dividere.
Detto accordo, posteriore all'asserito mutuo intercorso tra le parti, disciplina la divisione dell'immobile edificato in comune tra le parti stabilendo altresì quali siano le obbligazioni pecuniarie a carico di ciascun. Al riguardo, deve osservarsi che in detta scrittura nella sua premessa si legge: “Sono iniziate le procedure (…) per definire le controversie e adire ad una soluzione condivisa tra le parti per lo scioglimento dello stato di comunione in cui si trovano di comune accordo tra di loro procedendo alla divisione (…).
Successivamente nel patto aggiunto del 7.8.18 le parti convenivano quanto segue:
“Si concorda infine che i coniugi in sede di firma del contratto di Persona_1 divisione innanzi al notaio, corrisponderanno alla Sig.ra la somma di € Per_2
10.000,00 (…) come rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei terreni”.
Orbene, dalla lettura del negozio in atti, appare inverosimile che l'attrice ove abbia effettivamente dato a mutuo le somme di cui oggi chiede la restituzione non abbia contemplato detto credito nell'accordo di divisione in cui le stesse parti dimostrano inequivocabilmente di volere regolare anche altri precedenti crediti tra
3 le stesse contemplando infatti i costi anticipati dalla per l'acquisto dei Pt_1 terreni. Il contegno negoziale complessivo delle parti dimostra che semmai vi fosse stata una partita di dare e avere tra le stesse questa avrebbe riguardato la sola somma pari ad € 10.000,00 in favore dell'attrice ma a titolo di rimborso delle spese anticipate e non anche per il mutuo gratuito di cui oggi la chiede Pt_1
l'adempimento.
In definitiva, il contesto fattuale (co-realizzazione dell'immobile in comunione) giustifica una diversa causa delle dazioni. Pertanto, la prova dell'asserito mutuo gratuito non è stata fornita.
Ad analoghe conclusioni si addiviene pure se si tenesse in considerazione la mancata ammissione da parte del giudice istruttore dell'interrogatorio formale dei convenuti articolato da parte attrice e volto a far rendere loro in giudizio la confessione della stipula verbale del mutuo.
Invero, i convenuti hanno sin da subito preso posizione sui fatti di causa asserendo che i pagamenti operati dall'attrice hanno avuto una giustificazione causale diversa ed incompatibile rispetto al mutuo gratuito allegando documenti e circostanze che complessivamente considerate hanno indotto il Giudice a ritenere pleonastica l'assunzione dell'interrogatorio formale.
In tal senso, la S.C. ha affermato in passato che il giudice può non ammettere l'interrogatorio formale quando, alla stregua delle altre risultanze, lo valuti meramente dilatorio o defatigatorio e ritenga il processo sufficientemente istruito2.
Alla luce delle risultanze documentali (assenza di titolo scritto;
contenuto dell'accordo 2018; produzione documentale dei convenuti sulle spese di edificazione) e delle posizioni difensive costantemente negatorie dei convenuti circa l'esistenza di un mutuo (cfr. comparsa;
doc. nn. 7 12, 13 15), deve effettivamente ritenersi che il processo risultava sufficientemente istruito ai fini della decisione e l'ammissione dell'interrogatorio si sarebbe risolto in mero mezzo esplorativo diretto a supplire al difetto di prova documentale dell'asserito pactum.
Del resto in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice non ha dato inequivoca dimostrazione di volere insistere nell'accoglimento delle richieste istruttorie rigettate e detta volontà inequivoca non pare nemmeno desumibile da 2 Cass. 16/11/2006, n. 24370; Cass. 30/07/1981, n. 4866 4 atti difensivi successivi posto che la non ha articolato comparse Per_2 conclusionali e repliche di guisa che l'istanza istruttoria può ritenersi rinunciata3.
§ Sulla domanda riconvenzionale di rimborso spese: difetto di prova del titolo e rilievo dell'accordo di divisione del 2018.
Le considerazioni sopra svolte in ordine alla mancata prova di un contratto di mutuo fra le parti valgono anche in riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti. In altri termini, anche i convenuti non sono riusciti a dare prova dell'esistenza di un valido titolo a giustificazione del rimborso delle spese anticipate nei confronti degli appaltatori anche per l'altra committente comproprietaria.
I convenuti si sono limitati alla mera esibizione di quietanze/fatture per spese eseguite in favore di terzi, ma tali pagamenti non possono per ciò solo costituire un titolo sufficiente per ottenere un rimborso da parte dell'attrice siccome anche in questo caso occorre allegare e provare il rapporto causale (mandato, gestione di affari, pattuizione interna, ecc.) che giustificherebbe la pretesa creditoria richiesta in via convenzionale.
Anche per la domanda riconvenzionale vale, poi, quanto detto a proposito della valenza dell'accordo del 25.07.2018, confermato il 07.08.2018 e precisato il
13.05.2019. Detto accordo, nella parte in cui prevede che i coniugi versino alla € 10.000,00 “a titolo di rimborso per Persona_1 Pt_1
l'acquisto del terreno” (cfr. allegato attoreo n. 11) pare incompatibile con l'assunto secondo cui i convenuti sarebbero creditori dell'attrice per oltre € 50.000,00: è intrinsecamente inverosimile che i convenuti, che già al tempo della stipula dell'accordo4 di divisione avrebbero vantato un credito pari a 50.000,00 €, si sarebbero potuti impegnare a pagare in favore dell'attrice la cifra pari ad €
10.000,00 quale rimborso per spese di acquisto dei terreni. La riconvenzionale va, dunque, rigettata per difetto di prova del titolo e per contrasto con il regolamento pattizio del 2018.
Del resto, gli accordi successivi tra le parti vanno interpretati secondo il loro tenore letterale, la comune intenzione e il comportamento complessivo (artt. 1362 3 Cass.13/05/2025, n.12791.
5 ss. c.c.) e nel caso di specie gli accordi intercorsi tra le parti escludono da un lato il diritto dell'attrice a ricevere la somma quivi azionata a titolo di mutuo e, dall'altro, sono incompatibili con la richiesta avanzata in via riconvenzionale dai convenuti.
§ Sulle spese di lite.
Tenuto conto del rigetto di entrambe le domande – principale e riconvenzionale – sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 CP_2
[...]
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 17.11.25.
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 28/07/2014, n. 17050 v. anche Corte app. Ancona 08/11/2022, n. 1405 4 Appare utile evidenziare al riguardo che tutti i pagamenti allegati dai convenuti sono antecedenti alla stipula dell'accordo di divisione e pertanto al tempo della stipula dello stesso i convenuti avevano piena consapevolezza del loro ritenuto credito.
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.3842/2019 R.G. promossa da:
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. De Lucia Pasqualino e VI TO come da procura in atti;
ATTORE contro
C.F. CP_1 C.F._2
C.F. , CP_2 C.F._3 entrambi assistiti dall'avv. Luigi Miccolo come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Ripetizione di indebito
***
§ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Con atto di citazione notificato il 29.8.2019 ha Parte_1 convenuto in giudizio e per ottenere la CP_1 CP_2 restituzione di € 31.700,00, allegando di avere eseguito, tra il 2009 e il 2012, plurimi bonifici e un vaglia in loro favore, a titolo di “prestito personale non fruttifero” (cfr. allegati attorei nn. 3-10: bonifici 30/09/2009, 11/11/2011,
16/12/2011, 18/05/2012; vaglia 18/05/2012).
I convenuti si sono costituiti contestando l'esistenza di qualsiasi contratto di mutuo e deducendo che gli importi ricevuti costituivano parziali rifusioni di spese da loro anticipate per l'edificazione della villetta bifamiliare in contrada Bonvicino, da attribuire pro quota anche alla hanno, quindi, spiegato domanda Pt_1 riconvenzionale per € 51.386,50 a titolo di differenze di spesa in loro favore, producendo quietanze, assegni e bonifici effettuati in favore di ditte terze (Europa
[...
[...] M&TA General Contract s.n.c., DI , CP_3 CP_4 CP_5
, come da riepilogo in comparsa (cfr. allegati convenuti CP_6 CP_7 CP_8 nn.
7-12 e 13-15).
Tutto ciò premesso, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note telematiche, del 3.6.25 le parti precisavano le loro conclusioni riportandosi ai loro scritti difensivi. La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
§ Sull'eccezione di improcedibilità per difformità tra negoziazione assistita e citazione.
L'eccezione è infondata. La condizione di procedibilità risulta assolta;
la differenza aritmetica tra gli importi prospettati in sede di negoziazione e quelli poi domandati in giudizio non integra causa di improcedibilità, non essendo richiesta identità numerica tra le pretese nelle due fasi.
§ Sui rapporti tra azione di adempimento da mutuo e azione di indebito oggettivo.
Come noto, la domanda ex art. 2033 c.c. ha natura sussidiaria, esperibile solo in assenza di titolo e non può sostituire l'azione contrattuale quando l'attore fondi la sua pretesa indicando specificamente, come nel caso di specie, un titolo negoziale
(mutuo).
Nel caso di specie, l'attrice nella sua citazione afferma di avere versato le somme di cui chiede la restituzione a titolo di prestito personale non fruttifero e pertanto l'attore deve a tal fine provare che sia intervenuto uno specifico accordo di restituzione della somma data (traditio) a mutuo. Al riguardo, infatti, la S.C.1 ha affermato che: “la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta
a provare, oltre alla consegna, anche il titolo da cui derivi l'obbligo di restituzione”.
La prova del titolo e dell'obbligo di restituzione, peraltro, non può essere supplita da mere movimentazioni bancarie prive di causale univoca.
L'attrice fonda la sua pretesa, come detto, sulla base di un mutuo (non fruttifero) intercorso con i convenuti, allegando l'obbligo di restituzione.
I convenuti, dal canto loro, deducono che alla base dei pagamenti in commento sussista una diversa causa escludendo che le somme pagate dall'attrice siano state date a mutuo perché le stesse sarebbero state corrisposte a titolo di
2 parziale rifusione di spese comuni di edificazione dell'immobile anticipate dai convenuti (a tal fine producono documentazione contabile a riscontro (cfr. allegati convenuti nn. 7 12, 13 15). In tale quadro, secondo i convenuti, difetta tanto la prova del titolo che legittima l'attrice alla restituzione quanto la possibilità di invocare utilmente l'azione ex art. 2033 c.c..
Effettivamente, la stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione di parte attrice esclude in radice la possibilità che sia vagliata la domanda di indebito oggettivo che presuppone l'assenza di un titolo a giustificazione dello spostamento di ricchezza sicché stante il rigetto della domanda di indebito e la riqualificazione della domanda attorea quale domanda di pagamento da inadempimento contrattuale del contratto di mutuo occorrerà verificare se nella fattispecie l'attrice ha adempiuto l'onere della prova relativamente all'esistenza dell'accordo di restituzione della somma corrisposta in favore dei convenuti.
Nel caso di specie, i bonifici prodotti dall'attrice non recano pattuizioni o scadenze né causali idonee a collegare detti pagamenti ad un contratto di mutuo;
mancano scritture ricognitive o accordi scritti che attestino l'obbligo di restituzione e gli accordi versati in atti - quelli del 25.07.2018-07.08.2018 e verbale 13.05.2019 – non contemplano alcun mutuo tra le parti riconoscendo in favore dell'attrice il solo importo pari ad € 10.000,00 a titolo di rimborso delle spese di acquisto del terreno ove le parti edificavano l'immobile che poi avrebbero dovuto dividere.
Detto accordo, posteriore all'asserito mutuo intercorso tra le parti, disciplina la divisione dell'immobile edificato in comune tra le parti stabilendo altresì quali siano le obbligazioni pecuniarie a carico di ciascun. Al riguardo, deve osservarsi che in detta scrittura nella sua premessa si legge: “Sono iniziate le procedure (…) per definire le controversie e adire ad una soluzione condivisa tra le parti per lo scioglimento dello stato di comunione in cui si trovano di comune accordo tra di loro procedendo alla divisione (…).
Successivamente nel patto aggiunto del 7.8.18 le parti convenivano quanto segue:
“Si concorda infine che i coniugi in sede di firma del contratto di Persona_1 divisione innanzi al notaio, corrisponderanno alla Sig.ra la somma di € Per_2
10.000,00 (…) come rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei terreni”.
Orbene, dalla lettura del negozio in atti, appare inverosimile che l'attrice ove abbia effettivamente dato a mutuo le somme di cui oggi chiede la restituzione non abbia contemplato detto credito nell'accordo di divisione in cui le stesse parti dimostrano inequivocabilmente di volere regolare anche altri precedenti crediti tra
3 le stesse contemplando infatti i costi anticipati dalla per l'acquisto dei Pt_1 terreni. Il contegno negoziale complessivo delle parti dimostra che semmai vi fosse stata una partita di dare e avere tra le stesse questa avrebbe riguardato la sola somma pari ad € 10.000,00 in favore dell'attrice ma a titolo di rimborso delle spese anticipate e non anche per il mutuo gratuito di cui oggi la chiede Pt_1
l'adempimento.
In definitiva, il contesto fattuale (co-realizzazione dell'immobile in comunione) giustifica una diversa causa delle dazioni. Pertanto, la prova dell'asserito mutuo gratuito non è stata fornita.
Ad analoghe conclusioni si addiviene pure se si tenesse in considerazione la mancata ammissione da parte del giudice istruttore dell'interrogatorio formale dei convenuti articolato da parte attrice e volto a far rendere loro in giudizio la confessione della stipula verbale del mutuo.
Invero, i convenuti hanno sin da subito preso posizione sui fatti di causa asserendo che i pagamenti operati dall'attrice hanno avuto una giustificazione causale diversa ed incompatibile rispetto al mutuo gratuito allegando documenti e circostanze che complessivamente considerate hanno indotto il Giudice a ritenere pleonastica l'assunzione dell'interrogatorio formale.
In tal senso, la S.C. ha affermato in passato che il giudice può non ammettere l'interrogatorio formale quando, alla stregua delle altre risultanze, lo valuti meramente dilatorio o defatigatorio e ritenga il processo sufficientemente istruito2.
Alla luce delle risultanze documentali (assenza di titolo scritto;
contenuto dell'accordo 2018; produzione documentale dei convenuti sulle spese di edificazione) e delle posizioni difensive costantemente negatorie dei convenuti circa l'esistenza di un mutuo (cfr. comparsa;
doc. nn. 7 12, 13 15), deve effettivamente ritenersi che il processo risultava sufficientemente istruito ai fini della decisione e l'ammissione dell'interrogatorio si sarebbe risolto in mero mezzo esplorativo diretto a supplire al difetto di prova documentale dell'asserito pactum.
Del resto in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice non ha dato inequivoca dimostrazione di volere insistere nell'accoglimento delle richieste istruttorie rigettate e detta volontà inequivoca non pare nemmeno desumibile da 2 Cass. 16/11/2006, n. 24370; Cass. 30/07/1981, n. 4866 4 atti difensivi successivi posto che la non ha articolato comparse Per_2 conclusionali e repliche di guisa che l'istanza istruttoria può ritenersi rinunciata3.
§ Sulla domanda riconvenzionale di rimborso spese: difetto di prova del titolo e rilievo dell'accordo di divisione del 2018.
Le considerazioni sopra svolte in ordine alla mancata prova di un contratto di mutuo fra le parti valgono anche in riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti. In altri termini, anche i convenuti non sono riusciti a dare prova dell'esistenza di un valido titolo a giustificazione del rimborso delle spese anticipate nei confronti degli appaltatori anche per l'altra committente comproprietaria.
I convenuti si sono limitati alla mera esibizione di quietanze/fatture per spese eseguite in favore di terzi, ma tali pagamenti non possono per ciò solo costituire un titolo sufficiente per ottenere un rimborso da parte dell'attrice siccome anche in questo caso occorre allegare e provare il rapporto causale (mandato, gestione di affari, pattuizione interna, ecc.) che giustificherebbe la pretesa creditoria richiesta in via convenzionale.
Anche per la domanda riconvenzionale vale, poi, quanto detto a proposito della valenza dell'accordo del 25.07.2018, confermato il 07.08.2018 e precisato il
13.05.2019. Detto accordo, nella parte in cui prevede che i coniugi versino alla € 10.000,00 “a titolo di rimborso per Persona_1 Pt_1
l'acquisto del terreno” (cfr. allegato attoreo n. 11) pare incompatibile con l'assunto secondo cui i convenuti sarebbero creditori dell'attrice per oltre € 50.000,00: è intrinsecamente inverosimile che i convenuti, che già al tempo della stipula dell'accordo4 di divisione avrebbero vantato un credito pari a 50.000,00 €, si sarebbero potuti impegnare a pagare in favore dell'attrice la cifra pari ad €
10.000,00 quale rimborso per spese di acquisto dei terreni. La riconvenzionale va, dunque, rigettata per difetto di prova del titolo e per contrasto con il regolamento pattizio del 2018.
Del resto, gli accordi successivi tra le parti vanno interpretati secondo il loro tenore letterale, la comune intenzione e il comportamento complessivo (artt. 1362 3 Cass.13/05/2025, n.12791.
5 ss. c.c.) e nel caso di specie gli accordi intercorsi tra le parti escludono da un lato il diritto dell'attrice a ricevere la somma quivi azionata a titolo di mutuo e, dall'altro, sono incompatibili con la richiesta avanzata in via riconvenzionale dai convenuti.
§ Sulle spese di lite.
Tenuto conto del rigetto di entrambe le domande – principale e riconvenzionale – sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 CP_2
[...]
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 17.11.25.
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 28/07/2014, n. 17050 v. anche Corte app. Ancona 08/11/2022, n. 1405 4 Appare utile evidenziare al riguardo che tutti i pagamenti allegati dai convenuti sono antecedenti alla stipula dell'accordo di divisione e pertanto al tempo della stipula dello stesso i convenuti avevano piena consapevolezza del loro ritenuto credito.