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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1546/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4867/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - C.so Vittorio Emanuele 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400001594 TARSU/TIA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante risulta assente in udienza.
Resistente/Appellato: Per l'appellato ci si riporta agli atti depositati nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 4867/2025 l'Società_1 ha appellato la sentenza n. 16695/2024 della CGT di primo grado di Napoli, che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 19332400001594 - TARSU/TIA 2021.
Nel ricorso di primo grado la contribuente ha dedotto la nullità per omessa notifica di atti prodromici, la carenza di motivazione, la violazione dei principi del giusto procedimento e la carenza di legittimazione passiva, trattandosi di ente di culto.
2.- Il Giudice di primo grado ha considerato il ricorso infondato poiché Publiservizi srl ha dimostrato la regolare notifica, in data 15.2.2023, dell'avviso ordinario n. 19032300001600, emesso il 2.1.2023, relativo alla Tari anno 2021, atto mai impugnato, e, quindi, definitivo.
L'eccezione di carenza di motivazione è stata respinta, in quanto l'atto impugnato richiamava l'avviso precedente regolarmente notificato
Non è stata riscontrata carenza di legittimazione passiva poiché la superficie per la quale si chiedeva l'esenzione non era un "edificio destinato al culto", ma il cimitero la cui gestione è affidata alla ricorrente.
3.- Ha proposto appello l'Società_1 per i seguenti motivi:
.- mancata prova della notifica dell'atto prodromico,
.- carenza di motivazione dell'avviso,
.- violazione dell'onere probatorio,
.- dedotta esenzione dal tributo per asserita natura di ente di culto e per carenza di legittimazione passiva.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1.- Con il primo motivo l'appellante lamenta un error in iudicando ed in procedendo, deducendo la violazione dell'art. 2697 c.c., sul presupposto che la Publiservizi S.p.A. non avrebbe fornito la prova della notifica dell'avviso TARI n. 19032300001600, prodromico all'avviso di accertamento esecutivo.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti, correttamente valutata dal giudice di primo grado, risulta che l'avviso relativo alla TARI 2021 è stato regolarmente notificato all'odierna appellante in data 15.02.2023, come comprovato dall'avviso di ricevimento prodotto dalla concessionaria.
È principio consolidato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento costituisce prova idonea del perfezionamento della notifica, gravando sul destinatario l'onere di fornire la prova contraria (Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1147; Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2017, n. 27799).
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, va rilevato che esso non
è sufficiente, di per sé, a travolgere l'efficacia probatoria della notifica, ove non sia accompagnato da concreti elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o la radicale nullità della stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di notifica a mezzo servizio postale, non è necessario che la firma apposta sull'avviso di ricevimento sia leggibile o riconducibile con certezza al destinatario, essendo sufficiente che l'atto sia stato consegnato presso l'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria
(Cass. civ., sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24502; Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11892).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a un generico disconoscimento della firma, senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che la notifica non sia avvenuta presso la propria sede o che il plico non sia stato consegnato a persona legittimata alla ricezione.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto provata la notifica dell'avviso , divenuto definitivo per mancata impugnazione, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo che ad esso fa riferimento.
2.- Le censure relative alla carenza di motivazione dell'atto impugnato e alla violazione degli artt. 7 e 8 della
L. n. 241/1990, nonché dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, sono parimenti infondate.
L'avviso di accertamento esecutivo contiene l'indicazione del tributo richiesto, dell'annualità di riferimento, delle superfici tassate, delle tariffe applicate e richiama espressamente l'avviso precedentemente notificato, divenuto definitivo.
Secondo la giurisprudenza costante, la motivazione dell'atto impositivo può legittimamente essere resa per relationem, mediante rinvio ad altro atto conosciuto o conoscibile dal contribuente, purché quest'ultimo sia stato regolarmente notificato (Cass. civ., sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4448; Cass. civ., sez. V, 12 ottobre
2017, n. 23994). Inoltre, in materia di tributi locali, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione non comporta invalidità dell'atto, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823).
3- L'appellante deduce di essere esente dal pagamento della TARI in quanto ente ecclesiastico avente scopo prevalente di culto, richiamando la normativa concordataria e le previsioni del regolamento comunale.
La censura è infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'esenzione dalla TARI non discende dalla natura soggettiva dell'ente, bensì dalla destinazione oggettiva e concreta dei locali, dovendosi verificare se gli stessi siano effettivamente ed esclusivamente destinati all'esercizio del culto e non siano idonei alla produzione di rifiuti urbani (Cass. civ., sez. V, 7 giugno 2017, n. 14167; Cass. civ., sez. V, 20 aprile 2016, n. 7934).
Nel caso di specie, le superfici assoggettate a tributo riguardano strutture cimiteriali e cappelle sepolcrali, che non possono essere assimilate a edifici destinati in via esclusiva all'esercizio del culto, risultando invece idonee alla produzione di rifiuti.
Ne consegue la corretta esclusione dell'invocata esenzione e la legittimità della pretesa impositiva.
4.- È infondata anche la censura relativa alla pretesa carenza di legittimazione passiva dell'Società_1.
Ai fini della TARI, soggetto passivo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, a prescindere dalla titolarità formale del diritto reale (art. 1, comma 641, L. n. 147/2013).
Nel caso in esame, l'Società_1 risulta titolare della gestione e della disponibilità complessiva delle aree e delle strutture cimiteriali oggetto di imposizione, circostanza sufficiente a fondare la legittimazione passiva, anche in presenza di concessioni a terzi dei singoli loculi.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che la concessione di porzioni a terzi non esclude la soggettività passiva dell'ente che mantiene la disponibilità e l'organizzazione dell'area (Cass. civ., sez. V, 3 dicembre 2014, n.
25671).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4867/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - C.so Vittorio Emanuele 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400001594 TARSU/TIA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante risulta assente in udienza.
Resistente/Appellato: Per l'appellato ci si riporta agli atti depositati nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 4867/2025 l'Società_1 ha appellato la sentenza n. 16695/2024 della CGT di primo grado di Napoli, che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. 19332400001594 - TARSU/TIA 2021.
Nel ricorso di primo grado la contribuente ha dedotto la nullità per omessa notifica di atti prodromici, la carenza di motivazione, la violazione dei principi del giusto procedimento e la carenza di legittimazione passiva, trattandosi di ente di culto.
2.- Il Giudice di primo grado ha considerato il ricorso infondato poiché Publiservizi srl ha dimostrato la regolare notifica, in data 15.2.2023, dell'avviso ordinario n. 19032300001600, emesso il 2.1.2023, relativo alla Tari anno 2021, atto mai impugnato, e, quindi, definitivo.
L'eccezione di carenza di motivazione è stata respinta, in quanto l'atto impugnato richiamava l'avviso precedente regolarmente notificato
Non è stata riscontrata carenza di legittimazione passiva poiché la superficie per la quale si chiedeva l'esenzione non era un "edificio destinato al culto", ma il cimitero la cui gestione è affidata alla ricorrente.
3.- Ha proposto appello l'Società_1 per i seguenti motivi:
.- mancata prova della notifica dell'atto prodromico,
.- carenza di motivazione dell'avviso,
.- violazione dell'onere probatorio,
.- dedotta esenzione dal tributo per asserita natura di ente di culto e per carenza di legittimazione passiva.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1.- Con il primo motivo l'appellante lamenta un error in iudicando ed in procedendo, deducendo la violazione dell'art. 2697 c.c., sul presupposto che la Publiservizi S.p.A. non avrebbe fornito la prova della notifica dell'avviso TARI n. 19032300001600, prodromico all'avviso di accertamento esecutivo.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti, correttamente valutata dal giudice di primo grado, risulta che l'avviso relativo alla TARI 2021 è stato regolarmente notificato all'odierna appellante in data 15.02.2023, come comprovato dall'avviso di ricevimento prodotto dalla concessionaria.
È principio consolidato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento costituisce prova idonea del perfezionamento della notifica, gravando sul destinatario l'onere di fornire la prova contraria (Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1147; Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2017, n. 27799).
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, va rilevato che esso non
è sufficiente, di per sé, a travolgere l'efficacia probatoria della notifica, ove non sia accompagnato da concreti elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o la radicale nullità della stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di notifica a mezzo servizio postale, non è necessario che la firma apposta sull'avviso di ricevimento sia leggibile o riconducibile con certezza al destinatario, essendo sufficiente che l'atto sia stato consegnato presso l'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria
(Cass. civ., sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24502; Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11892).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a un generico disconoscimento della firma, senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che la notifica non sia avvenuta presso la propria sede o che il plico non sia stato consegnato a persona legittimata alla ricezione.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto provata la notifica dell'avviso , divenuto definitivo per mancata impugnazione, con conseguente legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo che ad esso fa riferimento.
2.- Le censure relative alla carenza di motivazione dell'atto impugnato e alla violazione degli artt. 7 e 8 della
L. n. 241/1990, nonché dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, sono parimenti infondate.
L'avviso di accertamento esecutivo contiene l'indicazione del tributo richiesto, dell'annualità di riferimento, delle superfici tassate, delle tariffe applicate e richiama espressamente l'avviso precedentemente notificato, divenuto definitivo.
Secondo la giurisprudenza costante, la motivazione dell'atto impositivo può legittimamente essere resa per relationem, mediante rinvio ad altro atto conosciuto o conoscibile dal contribuente, purché quest'ultimo sia stato regolarmente notificato (Cass. civ., sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4448; Cass. civ., sez. V, 12 ottobre
2017, n. 23994). Inoltre, in materia di tributi locali, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione non comporta invalidità dell'atto, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823).
3- L'appellante deduce di essere esente dal pagamento della TARI in quanto ente ecclesiastico avente scopo prevalente di culto, richiamando la normativa concordataria e le previsioni del regolamento comunale.
La censura è infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'esenzione dalla TARI non discende dalla natura soggettiva dell'ente, bensì dalla destinazione oggettiva e concreta dei locali, dovendosi verificare se gli stessi siano effettivamente ed esclusivamente destinati all'esercizio del culto e non siano idonei alla produzione di rifiuti urbani (Cass. civ., sez. V, 7 giugno 2017, n. 14167; Cass. civ., sez. V, 20 aprile 2016, n. 7934).
Nel caso di specie, le superfici assoggettate a tributo riguardano strutture cimiteriali e cappelle sepolcrali, che non possono essere assimilate a edifici destinati in via esclusiva all'esercizio del culto, risultando invece idonee alla produzione di rifiuti.
Ne consegue la corretta esclusione dell'invocata esenzione e la legittimità della pretesa impositiva.
4.- È infondata anche la censura relativa alla pretesa carenza di legittimazione passiva dell'Società_1.
Ai fini della TARI, soggetto passivo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, a prescindere dalla titolarità formale del diritto reale (art. 1, comma 641, L. n. 147/2013).
Nel caso in esame, l'Società_1 risulta titolare della gestione e della disponibilità complessiva delle aree e delle strutture cimiteriali oggetto di imposizione, circostanza sufficiente a fondare la legittimazione passiva, anche in presenza di concessioni a terzi dei singoli loculi.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che la concessione di porzioni a terzi non esclude la soggettività passiva dell'ente che mantiene la disponibilità e l'organizzazione dell'area (Cass. civ., sez. V, 3 dicembre 2014, n.
25671).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.