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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3416/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028200732887457501 IVA-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028200732887457501 IRAP 2004
- sul ricorso n. 3433/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100022088280501 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100022088280501 IRAP 2006
- sul ricorso n. 3492/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100050426701501 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100050426701501 IRAP 2006
- sul ricorso n. 3493/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110045973903501 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5291/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente contesta le notifiche degli atti presupposti e fa rilevare che il ricorrente è residente nel comune di Trentola-Ducenta dal 18/11/2010 e le notifiche risultano depositate presso il comune di Lusciano.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate Riscossione insiste per il rigetto del ricorso essendo regolari le notifiche.
L'Agenzia Entrate Associazione_1 rileva che quand'anche fosse diversa la residenza anagrafica del ricorrente prevale il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente con quattro distinti ricorsi- n RG 3416/2025 N.R.G.: 003433/2025 .R.G.: 003492/2025R.G.:
003493/2025 impugna l'intimazione di pagamento n.0202820259003897102 notificata in data 7.9.22 limitatamente la cartella di pagamento nr. 028200732887457 501, relativa ad IRAP ed IVA c/anno 2004.
Nel gravame la parte eccepisce l'illegittimità dell'intimazione impugnata per:
- decorso del termine decennale del credito e quinquennale per sanzioni dalla data del tributo (anno 2004) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
- nullità degli atti presupposti;
- violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, nr. 546 per omessa indicazione dei termini del ricorso;
- omessa/ insufficiente motivazione per omessa allegazione della cartella sottostante;
- omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
Si sono costituiti i resistenti Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, i quali hanno prospettato l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rimarca come la cartella di pagamento nr. 028200732887457 501 è stata notificata ritualmente notificata in data 7.9.12 ( c.f. doc 4 produzione Agenzia Entrate), mentre i termini di prescrizione sono stati interrotti in data 22.10,18 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 90070979 61/000( c.f.r. doc 7 produzione ult.cit).
Circa la contestazione del ricorrente in ordine al luogo di notifica degli atti in luogo diverso da quello di residenza, la deduzione deve stimarsi come indimostrata, atteso il mancato deposito del certificato di residenza storico del destinatario dell'atto.
Ciò posto, tenuto conto della notifica della cartella in data 7.9.12 ( c.f. doc 4 produzione Agenzia Entrate), oltre che dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 90070979 61/000 in data 22.10.18, considerato altresì il regime sospensivo dei termini prescrizionali connesso alla disciplina emergenziale covid di cui all''art. 67,
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia)ed art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto
Rilancio), attesa la notifica dell'atto impugnato in data 12.6.25, il Collegio stima come infondata la dedotta eccezione di prescrizione.
Da quanto esposto, discende, altresì, l'infondatezza della prospettazione attinente all'omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato.
Il contribuente lamenta, inoltre, il difetto di adeguata motivazione circa l'intimazione opposta.
La censura deve stimarsi come priva di pregio, posto che l'intimazione impugnata richiama in modo analitico le singole causali di credito, distinguendole con riferimento alla cartella richiamate, il tutto con indicazione specifica per ciascuna causale di credito ( c.f.r. doc.1 produzione ricorrente).
In ragione di quanto esposto, quindi, l'atto impugnato espone in modo adeguato e sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della pretesa esposta, osservando il Collegio come secondo pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'ingiunzione amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto: a tale fine deve peraltro ritenersi adeguata un'esposizione sintetica degli elementi predetti, tale da porre il debitore in grado di conoscere i presupposti di fatto e di diritto dell'intimazione ( c.f.r. ex plurimis Cassazione civile sez. I 16/06/1980 n. 3822 Giust. civ. Mass. 1980, fasc.
6) .
Ed invero, si è rilevato in giurisprudenza come nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni ( c.f.r Cassazione civile sez. trib. - 22/09/2006, n. 20513
Giust. civ. Mass. 2006, 10).
In considerazione della pregressa comunicazione al contribuente degli atti prodromici all'opposta intimazione, deve stimarsi come priva di pregio, peraltro, la contestazione della omessa allegazione all'atto impugnato degli atti prodromici dallo stesso richiamati ( c.f.r. in tal senso Cassazione civile sez. VI -
21/09/2017, n. 22018).
Priva di pregio ai fini della proposta domanda di annullamento dell'atto opposta risulta essere la prospettata mancata indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto, posto che trattasi di vizio non inficiante la validità dell'atto ma solo aspetto qualificante l'esistenza dei presupposti per la rimessione in termini per il contribuente in ipotesi di inesatta introduzione del contenzioso ( c.f.r. in tal senso Cass. n. P.IVA_1/2021).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il richiamo a novità legislative ed a orientamenti giurisprudenziali solo di recente consolidati, giustifica la compensazione delle spese di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta i ricorsi;
2-compensa le spese del giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3416/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028200732887457501 IVA-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028200732887457501 IRAP 2004
- sul ricorso n. 3433/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100022088280501 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100022088280501 IRAP 2006
- sul ricorso n. 3492/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003897102000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100050426701501 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100050426701501 IRAP 2006
- sul ricorso n. 3493/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Reale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003897102000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110045973903501 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5291/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente contesta le notifiche degli atti presupposti e fa rilevare che il ricorrente è residente nel comune di Trentola-Ducenta dal 18/11/2010 e le notifiche risultano depositate presso il comune di Lusciano.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate Riscossione insiste per il rigetto del ricorso essendo regolari le notifiche.
L'Agenzia Entrate Associazione_1 rileva che quand'anche fosse diversa la residenza anagrafica del ricorrente prevale il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente con quattro distinti ricorsi- n RG 3416/2025 N.R.G.: 003433/2025 .R.G.: 003492/2025R.G.:
003493/2025 impugna l'intimazione di pagamento n.0202820259003897102 notificata in data 7.9.22 limitatamente la cartella di pagamento nr. 028200732887457 501, relativa ad IRAP ed IVA c/anno 2004.
Nel gravame la parte eccepisce l'illegittimità dell'intimazione impugnata per:
- decorso del termine decennale del credito e quinquennale per sanzioni dalla data del tributo (anno 2004) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
- nullità degli atti presupposti;
- violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, nr. 546 per omessa indicazione dei termini del ricorso;
- omessa/ insufficiente motivazione per omessa allegazione della cartella sottostante;
- omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
Si sono costituiti i resistenti Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, i quali hanno prospettato l'infondatezza del ricorso, tenuto conto della documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rimarca come la cartella di pagamento nr. 028200732887457 501 è stata notificata ritualmente notificata in data 7.9.12 ( c.f. doc 4 produzione Agenzia Entrate), mentre i termini di prescrizione sono stati interrotti in data 22.10,18 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 90070979 61/000( c.f.r. doc 7 produzione ult.cit).
Circa la contestazione del ricorrente in ordine al luogo di notifica degli atti in luogo diverso da quello di residenza, la deduzione deve stimarsi come indimostrata, atteso il mancato deposito del certificato di residenza storico del destinatario dell'atto.
Ciò posto, tenuto conto della notifica della cartella in data 7.9.12 ( c.f. doc 4 produzione Agenzia Entrate), oltre che dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 90070979 61/000 in data 22.10.18, considerato altresì il regime sospensivo dei termini prescrizionali connesso alla disciplina emergenziale covid di cui all''art. 67,
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia)ed art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto
Rilancio), attesa la notifica dell'atto impugnato in data 12.6.25, il Collegio stima come infondata la dedotta eccezione di prescrizione.
Da quanto esposto, discende, altresì, l'infondatezza della prospettazione attinente all'omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato.
Il contribuente lamenta, inoltre, il difetto di adeguata motivazione circa l'intimazione opposta.
La censura deve stimarsi come priva di pregio, posto che l'intimazione impugnata richiama in modo analitico le singole causali di credito, distinguendole con riferimento alla cartella richiamate, il tutto con indicazione specifica per ciascuna causale di credito ( c.f.r. doc.1 produzione ricorrente).
In ragione di quanto esposto, quindi, l'atto impugnato espone in modo adeguato e sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della pretesa esposta, osservando il Collegio come secondo pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'ingiunzione amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato deve contenere una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto: a tale fine deve peraltro ritenersi adeguata un'esposizione sintetica degli elementi predetti, tale da porre il debitore in grado di conoscere i presupposti di fatto e di diritto dell'intimazione ( c.f.r. ex plurimis Cassazione civile sez. I 16/06/1980 n. 3822 Giust. civ. Mass. 1980, fasc.
6) .
Ed invero, si è rilevato in giurisprudenza come nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni ( c.f.r Cassazione civile sez. trib. - 22/09/2006, n. 20513
Giust. civ. Mass. 2006, 10).
In considerazione della pregressa comunicazione al contribuente degli atti prodromici all'opposta intimazione, deve stimarsi come priva di pregio, peraltro, la contestazione della omessa allegazione all'atto impugnato degli atti prodromici dallo stesso richiamati ( c.f.r. in tal senso Cassazione civile sez. VI -
21/09/2017, n. 22018).
Priva di pregio ai fini della proposta domanda di annullamento dell'atto opposta risulta essere la prospettata mancata indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto, posto che trattasi di vizio non inficiante la validità dell'atto ma solo aspetto qualificante l'esistenza dei presupposti per la rimessione in termini per il contribuente in ipotesi di inesatta introduzione del contenzioso ( c.f.r. in tal senso Cass. n. P.IVA_1/2021).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il richiamo a novità legislative ed a orientamenti giurisprudenziali solo di recente consolidati, giustifica la compensazione delle spese di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1-rigetta i ricorsi;
2-compensa le spese del giudizio.