Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1898/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Elena Curletto (C.F. ) e Simone Poggi C.F._2
(C.F. ), che la rappresentano e la difendono, come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._4
05/05/1978, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Gereschi (C.F. , che lo rappresenta e C.F._5
lo difende, come da procura in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 07/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi IG.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto ed il diritto di porre la residenza dove ciascuno di loro riterrà più opportuno, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge l'eventuale cambio di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R.;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 2. la casa coniugale, sita in Genova – Via Pasquale Berghini 23 B/5, resta assegnata alla
IG.ra la quale dovrà pagare per intero il canone di locazione (ammontante ad € Pt_1
450,00 mensili oltre acconto spese di amministrazione) e le utenze tutte;
3. il IG. ha già trasferito, unitamente a tutti i propri effetti personali e con il Parte_2
consenso della IG.ra , la propria residenza in Genova, Via Bologna 39/7, Pt_1 corrispondendo un canone di locazione (ammontante ad € 500 mensili oltre ad € 100 di acconto spese di amministrazione);
4. conformemente al disposto della L. 54/2006, la figlia minore verrà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori e la collocazione della stessa avverrà in misura paritaria presso la casa già coniugale (per i periodi trascorsi con la madre) e presso l'abitazione paterna (per i periodi trascorsi con il padre), con residenza presso la madre;
5. salvo differente accordo, anche considerata la specificità dell'attività lavorativa del
[...]
, i genitori terranno la figlia con le seguenti modalità: CP_1
- il padre terrà dal pomeriggio del suo giorno turno di smonto, ritirandola all'uscita di Per_1
scuola, fino alla mattina del suo giorno turno di pomeriggio accompagnandola a scuola (due pernottamenti)
- successivamente la madre terrà la bambina dal pomeriggio, ritirandola a scuola, sino alla mattina del giorno turno di smonto del padre (tre pernottamenti).
- I weekend sono alternati compatibilmente con i turni del venerdì e della domenica del IG.
. Parte_2
A titolo esemplificativo si riporta la schematizzazione per i mesi di febbraio e marzo:
FEBBRAIO:
DOM Parte_4
Settimana 1 M M M/P P
Settimana 2 P/M M M M/P P P/M M
Settimana 3 M M/P P P/M M/P P P
Settimana 4 P P/M M M M/P P/M M
Settimana 5 M M/P P
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Pt_5
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
Settimana 1 P P P
Settimana 2 P P P/M M M M M
Settimana 3 M M M M/P P P P
Settimana 4 P/M M/P P P/M M M M/P
Settimana 5 P P/M M M M/P P P
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il Capodanno;
ove possibile entrambi i genitori trascorreranno insieme il giorno di Natale;
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia minore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. I periodi delle vacanze estive dovranno essere concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno tramite sms o email o WhatsApp;
- le principali festività civili e religiose (tra cui si ricomprende Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo) previste dal calendario più i ponti relativi saranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori con il criterio dell'alternanza annuale;
- il giorno del compleanno della minore sarà trascorso preferibilmente insieme ad entrambi i genitori;
ove ciò non fosse possibile si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- tale calendario potrà subire variazioni che dovranno essere previamente concordate in funzione delle esigenze lavorative/impegni personali dei ricorrenti o della minore e sempre nel rispetto delle preminenti esigenze della minore stessa;
- i genitori si impegnano, in caso di impedimento, a far recuperare all'altro genitore le festività o gli altri giorni di cui al calendario concordato, sempre per favorire ed incentivare un equilibrato, stabile ed effettivo rapporto bigenitoriale;
6. stante il criterio della collocazione paritaria della figlia minore presso ciascun genitore, i
IGnori e nulla si verseranno reciprocamente a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2
mantenimento ordinario per provvedendo alle esigenze ordinarie della figlia a mezzo Per_1
mantenimento diretto per i periodi di rispettiva collocazione abitativa della minore;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 7. la madre percepirà per intero l'assegno unico;
8. ciascun genitore si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore così come indicate dal Protocollo elaborato dal Tribunale di Genova, Sezione IV
Civile, nel verbale della riunione del 15.09.2016, oltre alla mensa scolastica che sarà divisa al 50%;
9. le parti si impegnano a rivedere quanto concordato in punto economico qualora dovesse modificarsi la normativa sull'assegno unico;
10. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
11. l'autovettura KIA Rio 3° serie, targata EM826TY, di proprietà della IG.ra , Pt_1
rimarrà in uso alla stessa;
12. il motociclo UM targato EC44343 di proprietà del IG. , rimarrà in uso Parte_2
allo stesso;
13. i coniugi dichiarano di avere provveduto, per come segue, alla sistemazione e regolamentazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo:
- Rateizzazione (prot. n. 04898302208402327801) intestata alla IG.ra (rate dalla Pt_1
24 alla 36 per totali € 650,91): il pagamento verrà effettuato dalla IG.ra e il IG. Pt_1
le rifonderà la metà; Parte_2
- Rottamazione (dichiarazione di adesione prot. n. per € 1.940,04: NumeroDiCartaId_1
intestata alla IG.ra , che se ne farà carico al 100%; Pt_1
- Rateizzazione INPS (debito NASPI) per € 2.127,00: intestata al IG. che se ne Parte_2
farà carico al 100%;
14. i IGnori e si impegnano a seguire il criterio della gradualità nel far Pt_1 Parte_2
frequentare alla figlia gli eventuali nuovi compagni e ad evitare che tali nuovi rapporti creino nella minore confusione affettiva;
15. le spese ed i compensi professionali del presente giudizio si intendono interamente compensati tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2018, Numero 138, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6