TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1947
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità, erroneità e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, confermando l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del TFS per il personale delle forze di polizia in quiescenza che soddisfi i requisiti di età e anzianità di servizio. Il termine per la presentazione della domanda di quiescenza non è stato considerato perentorio e l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'INPS è stata respinta, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

  • Accolto
    Mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS

    Poiché il ricorso è stato accolto nella sua interezza, anche questa domanda accessoria è stata accolta. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1947
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1947
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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