Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, n.q. di genitore ed esercente la potestà sulla figlia minorenne -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS-25 dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. I civ., G.U. dott.ssa Caranna, in data 20.05.2025, notificata in data 22.05.2025 e passata in giudicata per mancata impugnazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 34 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AR BO e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocatessa Fiorentino, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé dichiarazione resa nel corso della camera di consiglio e formalizzata nel verbale di udienza parte ricorrente ha rappresentato al Tribunale la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta di quanto dovutole dall’Amministrazione intimata nelle more del giudizio, insistendo però nella condanna al pagamento delle spese di lite in quanto il Comune di Palermo ha ottemperato soltanto dopo l’incardinazione del ricorso odierno;
Ritenuto altresì che con l’atto introduttivo del giudizio è stata chiesta, sul particolare profilo della condanna alle spese dell’Amministrazione intimata, la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm., il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nelle more del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta;
Considerato infine che sussistono ragioni sufficienti per condannare – in forza della regola della soccombenza virtuale – l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, in considerazione del fatto che l’ottemperanza al titolo, di cui all’epigrafe, è avvenuta soltanto dopo l’incardinazione dell’odierno giudizio, liquidando il dovuto come da dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento dele spese del giudizio, che liquida in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2 septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente
AR BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BO | OB NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.