Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 690
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata instaurazione contraddittorio preliminare

    La Corte ritiene che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussista solo se specificamente previsto da una norma di diritto positivo, che nel caso di specie è inesistente, aderendo all'orientamento della Suprema Corte.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che l'avviso difetta di motivazione solo con riferimento a due specifici immobili (particella 240 sub 6 e sub 3) per i quali il sopralluogo della Polizia Municipale ha accertato aree non soggette a tributo. Per le altre particelle, il tributo è dovuto o le particelle sono differenti da quelle indicate nell'avviso.

  • Rigettato
    Mancato presupposto di tassabilità dei beni

    La Corte rileva che non vi è corrispondenza di superficie tra gli immobili posseduti dalla Società_1 SRL e quelli accertati in possesso del ricorrente. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di immobili suscettibili di produrre rifiuti. Il ricorrente non ha effettuato alcuna dichiarazione TARI, pertanto la SO.G.E.T. ha accertato il possesso di immobili non dichiarati basandosi sulle risultanze catastali. Era onere del ricorrente dichiarare il possesso e documentare eventuali riduzioni o esenzioni.

  • Accolto
    Vizio di motivazione limitato a specifici immobili

    La Corte rileva che il sopralluogo della Polizia Municipale del 10.9.24 ha accertato che per la particella 240 sub 6 vi sono 497 mq non soggetti al tributo e per la particella 240 sub 3 vi sono 1206 mq non soggetti a tributo. Pertanto, con riferimento all'immobile 148836 e all'immobile 78036 di cui all'avviso di accertamento impugnato, il tributo non è dovuto come calcolato e l'avviso difetta di motivazione in contrasto con le risultanze del sopralluogo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 690
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 690
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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