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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DO NA, EL
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5393/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107810822003398572 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5393-23 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
- SO.G.E.T. S.p.A. – Concessionaria per il Comune di Rossano per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1-078108-22-0033985-72, per l'anno 2020, notificato il 19.12.2022, con il quale la SO.G.E.T. S.p.A. – Concessionaria per il Comune di
Corigliano-Rossano, richiedeva il pagamento della TARI per l'anno indicato 2020 , per € 18.227,60, tributo prov.le € 911,38, oltre sanzioni per omessa denuncia e interessi per € 18.227,60, interessi
€ 830,55 spese notifica € 8.75 per complessivi € 38.206,00.
Eccepiva violazione per mancata instaurazione contraddittorio preliminare, difetto motivazione, mancato presupposto di tassabilità dei beni
Si costituiva GE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è parzialmente fondato
Preliminarmente, quanto all'obbligo di preventiva insaturazione contraddittorio la Corte pur condividendo l'impostazione che sottolinea l'importanza dei principi richiamati dal ricorrente , ritiene opportuno aderire all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 24823/2015;
Cass. Sez. Un. n. 19667/2014) che ha statuito che l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussista solo se specificamente previsto da una norma di diritto positivo che, nel caso di specie, è inesistente.
Va premesso che la TARI rappresenta una prestazione di natura fiscale che ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni" (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche "esterni" (rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico) e ha la funzione, quindi, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, dunque, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è, infatti, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibito e, nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali. E' poi consolidato il principio in base al quale l'esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali sia subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, e che il relativo onere della prova incomba sul contribuente (cfr. Cass. n. 9214/2018; Cass. n. 13997/2016). Questa Corte ritiene che spetti al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle suddette aree, che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3, posto che, pur vigendo anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull'interessato
(oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs n. 507/1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 7647/2018; Cass. n.
5377/2012)
Secondo il ricorrente , infondato ed errato del ricorrente gli immobili tassati sarebbero posseduti da altra ditta (Società_1 SRL). Tale assunto non emerge in atti In particolare, dall'atto di accertamento TARI 2020 notificato alla ditta Società_1 srl si evince che la stessa detiene due immobili aventi una superficie complessiva di 390 mq (il primo immobile di 19 mq ed il secondo di 371 mq) mentre la superficie complessiva delle unità immobiliari, accertate essere in possesso del sig. ricorrente e non denunciate sono 5 , aventi una superficie complessiva di mq 8868,05 (primo immobile di mq 3809,82, secondo immobile di mq 195,00, terzo immobile di mq 4.201,03, quarto immobile di mq 435,45, quinto immobile di mq 226,75). Orbene, non emerge alcuna corrispondenza di superficie tra i suddetti immobili.
Incontestabilmente, gli immobili tassati a mezzo dell'atto impugnato sono differenti da quelli detenuti dalla ditta Società_1.
Asserisce il ricorrente “il Concessionario ha emesso gli accertamenti in base a presunzioni semplici, oltretutto si segnala che non è stata effettuata alcuna rilevazione diretta”. Orbene, l'art. 1 della Legge
147/2013 stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili suscettibili di poter produrre rifìuti. La riduzione o l'esenzione dalla tassa è concessa solo su richiesta motivata dell'interessato da allegare alla dichiarazione obbligatoria. Nel caso che ci occupa il ricorrente non ha mai effettuato alcuna dichiarazione e pertanto, la SO.G.E.T. SPA, nella sua qualità di concessionario per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Corigliano-
Rossano, ha accertato il possesso in capo all'odierno ricorrente di immobili non dichiarati e, calcolate le superfici in base alle risultanze catastali, proceduto con la notifica dell'atto di accertamento oggi impugnato.
Era onere del ricorrente, entrato in possesso degli immobili, effettuare la dichiarazione TARI e contestualmente documentare le ragioni che avrebbero dovuto condurre alla concessione di riduzioni o esenzioni d'imposta. Inconferente è l'attività svolta dalla ditta Società_1, poiché, gli immobili posseduti da quest'ultima differiscono da quelli posseduti dal ricorrente . Va rilevato inoltre che l'atto impugnato, è stato notificato solo a seguito di un accertamento d'ufficio effettuato, dal quale è emersa l'omessa denuncia obbligatoria ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (in precedenza TARSU fino al 2012 e
TARES per il 2013) prevista dall'art. 70 del dlgs 507/1993 per la TARSU e la TARES e dall'art. 1 comma
684 legge 147/2013 per la TARI.
Va rilevato ancora , che così come disposto dall'art. 1 comma 641 della Legge 147/2013 il presupposto della TARI È IL POSSESSO O LA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO DI LOCALI O AREE
SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI. Orbene, la
OBBLIGATORIA DENUNCIA, disciplinata anche dai regolamenti comunali, consente sia di dichiarare il possesso di un immobile nel territorio comunale e sia di richiedere eventuali agevolazioni, previste in determinati casi, previa verifica dell'esistenza dei presupposti richiesti. Vi è dunque un obbligo del contribuente di comunicare i dati poiché la denuncia obbligatoria di possesso degli immobili, oltre al precitato suddetto obbligo di dichiarazione, se effettuata, avrebbe consentito ricorrente , previ opportuni controlli, di usufruire di riduzioni o esenzioni. Infatti, il regolamento comunale TARI (all. n. 2), recependo quanto prescritto dalla legge 147/2013 comma 639 e seguenti, prevede, all'art. 28 comma 2 che l'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione per cui viene richiesta ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Infine l'art. 30 dei citati regolamenti, sancisce che la dichiarazione è obbligatoria.
La Corte rileva però che il ricorrente ha prodotto in atti gli esiti di un sopralluogo del 10.9.24 di Polizia
Municipale del Comune di Corigliano Rossano in merito ad istruttoria sulla TARi dovuta dai quali si evince che per la particella 240 sub 6 vi sono 497 mq non soggetti al tributo e che per la particella 240 sub 3 vi sono 1206 mq non soggetti a tributo : pertanto con riferimento a ll'immobile 148836 e all'immobile
78036 di cui all'avviso di accertamento impugnato il tributo non è dovuto per come calcolato e l'avviso difetta di motivazione poiché contrasta con le risultanze del sopralluogo del Comune quanto ai due immobili. Quanto alle altre particelle oggetto di sopralluogo va rilevato che alcune sono differenti da quelle indicate nell'avviso di accertamento e per altre è stata accertata la dovutezza del tributo
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto con riferimento ai due immobili indicati e rigettato nel resto
Il parziale accoglimento consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialemnte il ricorso come indicato in parte motiva, spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DO NA, EL
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5393/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107810822003398572 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 5393-23 RGR Ricorrente_1 ricorreva
contro
- SO.G.E.T. S.p.A. – Concessionaria per il Comune di Rossano per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1-078108-22-0033985-72, per l'anno 2020, notificato il 19.12.2022, con il quale la SO.G.E.T. S.p.A. – Concessionaria per il Comune di
Corigliano-Rossano, richiedeva il pagamento della TARI per l'anno indicato 2020 , per € 18.227,60, tributo prov.le € 911,38, oltre sanzioni per omessa denuncia e interessi per € 18.227,60, interessi
€ 830,55 spese notifica € 8.75 per complessivi € 38.206,00.
Eccepiva violazione per mancata instaurazione contraddittorio preliminare, difetto motivazione, mancato presupposto di tassabilità dei beni
Si costituiva GE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è parzialmente fondato
Preliminarmente, quanto all'obbligo di preventiva insaturazione contraddittorio la Corte pur condividendo l'impostazione che sottolinea l'importanza dei principi richiamati dal ricorrente , ritiene opportuno aderire all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 24823/2015;
Cass. Sez. Un. n. 19667/2014) che ha statuito che l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussista solo se specificamente previsto da una norma di diritto positivo che, nel caso di specie, è inesistente.
Va premesso che la TARI rappresenta una prestazione di natura fiscale che ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni" (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche "esterni" (rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico) e ha la funzione, quindi, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, dunque, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è, infatti, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibito e, nella determinazione della superficie tassabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali. E' poi consolidato il principio in base al quale l'esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali sia subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione, e che il relativo onere della prova incomba sul contribuente (cfr. Cass. n. 9214/2018; Cass. n. 13997/2016). Questa Corte ritiene che spetti al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle suddette aree, che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3, posto che, pur vigendo anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo grava sull'interessato
(oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs n. 507/1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 7647/2018; Cass. n.
5377/2012)
Secondo il ricorrente , infondato ed errato del ricorrente gli immobili tassati sarebbero posseduti da altra ditta (Società_1 SRL). Tale assunto non emerge in atti In particolare, dall'atto di accertamento TARI 2020 notificato alla ditta Società_1 srl si evince che la stessa detiene due immobili aventi una superficie complessiva di 390 mq (il primo immobile di 19 mq ed il secondo di 371 mq) mentre la superficie complessiva delle unità immobiliari, accertate essere in possesso del sig. ricorrente e non denunciate sono 5 , aventi una superficie complessiva di mq 8868,05 (primo immobile di mq 3809,82, secondo immobile di mq 195,00, terzo immobile di mq 4.201,03, quarto immobile di mq 435,45, quinto immobile di mq 226,75). Orbene, non emerge alcuna corrispondenza di superficie tra i suddetti immobili.
Incontestabilmente, gli immobili tassati a mezzo dell'atto impugnato sono differenti da quelli detenuti dalla ditta Società_1.
Asserisce il ricorrente “il Concessionario ha emesso gli accertamenti in base a presunzioni semplici, oltretutto si segnala che non è stata effettuata alcuna rilevazione diretta”. Orbene, l'art. 1 della Legge
147/2013 stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili suscettibili di poter produrre rifìuti. La riduzione o l'esenzione dalla tassa è concessa solo su richiesta motivata dell'interessato da allegare alla dichiarazione obbligatoria. Nel caso che ci occupa il ricorrente non ha mai effettuato alcuna dichiarazione e pertanto, la SO.G.E.T. SPA, nella sua qualità di concessionario per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Corigliano-
Rossano, ha accertato il possesso in capo all'odierno ricorrente di immobili non dichiarati e, calcolate le superfici in base alle risultanze catastali, proceduto con la notifica dell'atto di accertamento oggi impugnato.
Era onere del ricorrente, entrato in possesso degli immobili, effettuare la dichiarazione TARI e contestualmente documentare le ragioni che avrebbero dovuto condurre alla concessione di riduzioni o esenzioni d'imposta. Inconferente è l'attività svolta dalla ditta Società_1, poiché, gli immobili posseduti da quest'ultima differiscono da quelli posseduti dal ricorrente . Va rilevato inoltre che l'atto impugnato, è stato notificato solo a seguito di un accertamento d'ufficio effettuato, dal quale è emersa l'omessa denuncia obbligatoria ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (in precedenza TARSU fino al 2012 e
TARES per il 2013) prevista dall'art. 70 del dlgs 507/1993 per la TARSU e la TARES e dall'art. 1 comma
684 legge 147/2013 per la TARI.
Va rilevato ancora , che così come disposto dall'art. 1 comma 641 della Legge 147/2013 il presupposto della TARI È IL POSSESSO O LA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO DI LOCALI O AREE
SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI URBANI. Orbene, la
OBBLIGATORIA DENUNCIA, disciplinata anche dai regolamenti comunali, consente sia di dichiarare il possesso di un immobile nel territorio comunale e sia di richiedere eventuali agevolazioni, previste in determinati casi, previa verifica dell'esistenza dei presupposti richiesti. Vi è dunque un obbligo del contribuente di comunicare i dati poiché la denuncia obbligatoria di possesso degli immobili, oltre al precitato suddetto obbligo di dichiarazione, se effettuata, avrebbe consentito ricorrente , previ opportuni controlli, di usufruire di riduzioni o esenzioni. Infatti, il regolamento comunale TARI (all. n. 2), recependo quanto prescritto dalla legge 147/2013 comma 639 e seguenti, prevede, all'art. 28 comma 2 che l'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione per cui viene richiesta ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Infine l'art. 30 dei citati regolamenti, sancisce che la dichiarazione è obbligatoria.
La Corte rileva però che il ricorrente ha prodotto in atti gli esiti di un sopralluogo del 10.9.24 di Polizia
Municipale del Comune di Corigliano Rossano in merito ad istruttoria sulla TARi dovuta dai quali si evince che per la particella 240 sub 6 vi sono 497 mq non soggetti al tributo e che per la particella 240 sub 3 vi sono 1206 mq non soggetti a tributo : pertanto con riferimento a ll'immobile 148836 e all'immobile
78036 di cui all'avviso di accertamento impugnato il tributo non è dovuto per come calcolato e l'avviso difetta di motivazione poiché contrasta con le risultanze del sopralluogo del Comune quanto ai due immobili. Quanto alle altre particelle oggetto di sopralluogo va rilevato che alcune sono differenti da quelle indicate nell'avviso di accertamento e per altre è stata accertata la dovutezza del tributo
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto con riferimento ai due immobili indicati e rigettato nel resto
Il parziale accoglimento consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialemnte il ricorso come indicato in parte motiva, spese compensate