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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona della dr.ssa UD EM, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12466/2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2052 c.c. promossa da:
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia Marocco;
C.F._2
ATTORI contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cavassa Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA
***
Conclusioni:
Per parte attrice: “Accertare e dichiarare la responsabilità della signora ex art. 2052 Controparte_1 c.c. in ordine ai danni arrecati, come descritti in narrativa, e per l'effetto: 1) condannare la convenuta al risarcimento – preso atto dell'avvenuto pagamento in seguito ad ordinanza del Tribunale di € 1.887,00 quale danno patrimoniale per le spese veterinarie affrontate – della somma di € 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per l'uccisione dell'animale domestico - o nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora sino al saldo;
2) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da
[...]
in conseguenza di quanto precede, da liquidarsi in € 608,00 a titolo di danno patrimoniale Pt_2 (mancato guadagno) ed in € 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico e invalidità temporanea parziale) - o nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora sino al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori come per legge.”
Per parte convenuta: “Voglia l 'Ill.mo TRIBUNALE, contrariis rejectis, previo, se del caso, esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.185 c.p.c. IN VIA PRICIPALE NEL MERITO Assolvere la conchiudente dalle domande tutte contro la medesima proposte. IN SUBORDINE E NEL MERITO In considerazione dell'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma di € 1.887,00 relativa alle cure prestate al cane Bell, limitare le richieste risarcitorie degli attori alla rifusione delle spese mediche e veterinarie effettivamente provate dalle controparti sig.ri e nel Pt_1 Parte_2 corso del giudizio e conseguentemente assolvere la conchiudente da ulteriori ingiustificate pretese. pagina 1 di 8 ***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e la figlia hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 chiedendone la condanna ex art. 2052 c.c. al risarcimento dei danni conseguiti all'aggressione
[...] da parte del cane di proprietà della . In particolare, hanno allegato: che il 12.12.2021 CP_1 si trovava a Riva presso Chieri (TO) a passeggio col proprio cane “Belle”, meticcio Parte_2 femmina di taglia media tenuto al guinzaglio, in compagnia di un'amica, anch'ella col proprio cane tenuto al guinzaglio;
che nell'occasione le due ragazze avevano visto un cane di grossa taglia senza proprietario né guinzaglio giungere verso di loro;
di aver provato invano a cambiare strada per evitare che detto cane le raggiungesse;
che l'animale si era improvvisamente e con velocità scagliato all'attacco della cagnolina ” scuoiandola e causandole gravi lacerazioni;
che il cane aggressore si era in Pt_3 seguito avventato sulla facendola cadere a terra e causandole lesioni alla mano Parte_2 sinistra causate dal suo tentativo di difendersi, oltre che escoriazioni al braccio destro ed ecchimosi avendola trascinata a terra;
che solo l'intervento di terzi soggetti aveva consentito il bloccaggio del cane di grossa taglia a mezzo di un guinzaglio di fortuna;
che in seguito la convenuta si era CP_1 presentata sul luogo del sinistro riconoscendo il cane aggressore come proprio;
che la cagnolina ” Pt_3 era deceduta due giorni dopo l'aggressione a causa delle lesioni subite;
che a causa delle lesioni subite ella attrice, istruttrice di nuoto, non aveva potuto recarsi a lavoro per circa 30 giorni dovendo attendere che le ferite fossero completamente rimarginate;
di aver sviluppato, a seguito dell'evento, un disturbo di ansia e forte timore dei cani di grossa taglia a causa dello shock subito;
di aver inutilmente cercato di definire in via conciliativa la controversia;
che l'invito alla convenuta a partecipare alla procedura di negoziazione assistita è rimasto privo di riscontro. In forza di tali premesse gli attori hanno domandato la condanna dell'attrice al risarcimento del danno alla salute subito da per 6.000, del Parte_2 danno patrimoniale subito dalla predetta per l'impossibilità di recarsi al lavoro per € 608, del danno patrimoniale di € 1887 subito da e pari al costo sostenuto per le cure della Parte_1 cagnolina deceduta nonché del danno non patrimoniale subito da quest'ultimo per la perdita dell'animale di affezione.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda argomentando come l'evento si sarebbe verificato per mero caso fortuito, atteso che il cane di sua proprietà ( ) era uscito dal cancello CP_2 delimitante il giardino di proprietà poiché lasciato aperto (accostato, e non chiuso) da un tecnico del gas intervenuto il giorno precedente il sinistro. Ha in ogni caso contestato la ricostruzione dei fatti allegata dall'attrice rilevando come si sarebbe trattato di una rissa tra cani, atteso che nemmeno il cane dell'attrice era tenuto al guinzaglio. Ha altresì manifestato perplessità sulle cause della morte del cane dell'attore poiché avvenuto dopo due giorni dal sinistro nonché ha contestato il danno biologico riportato da sul rilievo che tale danno ella non l'avrebbe riportato se avesse tenuto un Parte_2 comportamento più “opportuno” in occasione della rissa tra cani. Ha contestato, poi, la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale di affezione per essere il rapporto uomo-animale privo di una specifica copertura costituzionale. Ha, in ultimo, rilevato come la mancata adesione alla procedura di negoziazioni assistita sia stata dovuta a problemi della convenuta nel ricevere la posta.
All'udienza 13.12.2022 la convenuta ha formulato proposta conciliativa e sono stati concessi i termini della trattazione. Con nota 31.12.2022 gli attori hanno dichiarato di non accettare la proposta e hanno formulato controproposta, non accettata dalla convenuta. Con ordinanza 19.5.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova orale ed è stato ordinato ex art. 186-bis c.p.c. alla convenuta di provvedere al pagamento agli attori di € 1887 pari al costo sostenuto per le cure veterinarie del cane poi deceduto. All'udienza 3.7.2023 sono stati escussi i testi delle parti. Con ordinanza 4.7.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 26.6.2025. Il 6.11.2023 il precedente pagina 2 di 8 Giudice istruttore è stato sostituito dalla scrivente. Con ordinanza 4.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
2. Le domande attoree sono fondate.
Dagli atti di causa è risultata provata con certezza la ricostruzione dei fatti come allegata dall'attrice.
Il 12.12.2021 e il cane di famiglia ”, regolarmente tenuto al guinzaglio, sono Parte_2 Pt_3 stati aggrediti dal cane “Ottone” di proprietà della . CP_1
La teste , presente al momento del sinistro poiché si trovava a passeggiare con l'attrice, Testimone_1 ha così riferito: “Confermo il giorno 12.12.2021, domenica, portavo a spasso il mio cane con che
Pt_2 portava a spasso il suo in Riva presso Chieri, via della Torre;
i nostri cani erano al guinzaglio. Ad un certo punto un cane ha aggredito il cane di . Vagava da solo senza padrone e non aveva un collare;
Pt_2 il cane ha attaccato il cane di con morsi. Prima ha aggredito il cane e poi ha aggredito
Pt_2 Pt_2 facendola cadere a terra. … dopo essere stata aggredita dal cane, aveva ferite visibili alla mano
Pt_2 sinistra ed è stata portata al pronto soccorso. … Un signore che poi ho saputo essere era Persona_1
a piedi con la moglie e lui all'inizio ha provato con le mani a staccare il cane dal cane di e poi ho Pt_2 staccato il guinzaglio dal mio cane in modo da fare un cappio per poterlo prendere. ADR Giudice: questo cane tentava di aggredirci e si è fermato quando è passato un mio vecchio amico che gli ha buttato la neve in faccia e allora il cane si è staccato dal cane di e da . Confermo ho già risposto, per Pt_2 Pt_2 permettere al sig. di legare l'animale è stato determinante l'intervento di , che ha Per_1 Testimone_2 lanciato della neve sul muso del cane aggressore. Ho già risposto ha riportato delle morsicature Pt_2 visibili alla mano in quanto il cane si stava avventando al suo volto” (cfr. verbale udienza 3.7.2023).
Dichiarazioni del tutto conformi sia a quelle che la teste rilasciò in sede di s.i.t. a ridosso dei fatti, il 15.1.2022 (doc. 10 attori), sia a quelle rilasciate dalle altre persone che assistettero al fatto e che vennero sentite nell'ambito del procedimento penale apertosi a seguito della querela sporta dall'attrice. Invero, così riferì in sede di s.i.t.: “… abbiamo notato la presenza di un cane di grossa taglia, Testimone_3 colore pezzato bianco/marrone che senza guinzaglio e collare, si era incamminato lungo il ciglio della strada direzione Riva presso Chieri. Subito dopo in via val della Torre … abbiamo notato sul lato opposto due signorine che due cagnolini al guinzaglio, le quali vedendo l'altro cane mi hanno pregato di trattenerlo pensando fosse mio … Proprio in quell'attimo il cane libero è partito all'attacco del cagnolino più piccolo delle due ragazze. La giovane ha cercato di proteggerlo tenendolo in braccio, ma la forza dell'altro animale ha fatto sì che la stessa cadesse a terra ed in parte anche trascinata. Vedendo la scena, sono corso in aiuto, ho cercato di staccarlo dalla presa del cagnolino oramai agonizzante dai vari morsi ricevuti. Dopo qualche minuto, un altro signore corso in aiuto ha getto la neve sul muso del cane, si è staccato e con un guinzaglio di fortuna avvolgendolo al collo dello stesso sono riuscito a tenerlo fermo e spostarlo. La ragazza a quel punto scioccata dall'accaduto ha avuto un malore e si è allontanata dalla scena dell'evento” (doc. 2 attori).
Il signore citato come successivamente intervenuto è che a s.i.t. ha dichiarato il Testimone_4 14.1.2022: “… giunti in prossimità di strada di Braie abbiamo sentito urlare una giovane donna che chiedeva aiuto ed abbiano notato che il suo cagnolino di piccola taglia, che lei aveva al guinzaglio era ferito e sanguinante e anche la stessa presentava ferite sul braccio sinistro. Nell'immediatezza abbiamo notato che un altro signore che era nei pressi bloccare con una corda recuperata un altro cane di grossa taglia colore beige tipo pitbull che si era appena avventato sul cagnolino. La signora dopo aver stretto in braccio il cagnolino, accorgendosi che era ormai morente e sanguinante, lo ha adagiato sul ciglio della strada e si è allontanata sentendosi male in compagnia di una sua amica” (doc. 11 attore).
Alcun teste della convenuta ha assistito all'aggressione.
pagina 3 di 8 Così chiarita la ricostruzione dei fatti, è evidente come siamo ben lontani dalla “banale rissa tra cani” che la difesa convenuta, ancora in comparsa conclusionale e pur a fronte delle prove acquisite, ritiene essere avvenuta nel caso di specie. Ciò che è avvenuto, invece, come detto, è che il cane di grossa taglia della convenuta, vagando libero in città, ha aggredito l'attrice e il suo cagnolino mentre passeggiavano tranquillamente e regolarmente (col cane tenuto al guinzaglio e in area pedonale).
La responsabilità di tale aggressione è da ascriversi integralmente alla convenuta, proprietaria del cane aggressore, a norma dell'art. 2052 c.c., ai sensi del quale “Il proprietario di un animale o che se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Manifestamente infondata è la difesa della convenuta nel sostenere che nel caso di specie si verterebbe in tema di “caso fortuito” per essere il cane fuggito dal cancello lasciato socchiuso da una terza senza che la convenuta se ne sia accorta.
Il caso fortuito è il caso eccezionale, non prevedibile e non evitabile, tale cioè da non poter esser oggetto da parte di controllo da parte del proprietario dell'animale. Ipotesi affatto verificatasi nel caso di specie, posto che il mero controllo da parte della dello stato del cancello una volta uscito il tecnico CP_1 dall'immobile di proprietà avrebbe impedito la fuga dell'animale e l'aggressione conseguita. Caso fortuito, poi, tanto più da escludersi nel caso di specie ove risulta provato che la fuga del cane della convenuta era già avvenuta in passato (cfr. post facebook della convenuta del 1.5.2018 in cui la stessa chiedeva aiuto per la ricerca dei suoi cani fuggiti, di cui uno era il cane “ oggetto di giudizio: CP_2 doc. 18 attori) e che il cane “Ottone” aveva già in passato manifestato atteggiamenti aggressivi e lesivi (cfr. estratto anagrafe veterinaria sub doc. 23 attori da cui risultano a carico di ” due precedenti CP_2 morsicature l'8.11.2018 e il 29.1.2019, a cui aggiungersi quella occorsa in corso di giudizio, il 27.12.2022, ai danni di altro cane: circostanza risultante dai docc. 27.,28 attori e incontestata dalla convenuta).
Del tutto irrilevanti sono gli argomenti della sulla sua passione per gli animali e CP_1 sull'attenzione ad essi dedicata: per un verso, i profili soggettivi sono irrilevanti nella fattispecie di cui all'art. 2052 c.c.; per altro verso, la relazione 23.2.2022 resa dal medico veterinario che, dopo l'evento, ha effettuato la visita comportamentale sul cane della convenuta lascia dubbi sulla capacità della di gestire cani del tipo di “Ottone” (che è un “mix molosso”: cfr. relazione cit). Invero, in CP_1 detta relazione si legge che l'episodio oggetto di causa è stata “un'aggressione da scarico emozionale predatorio” – dunque non una “banale rissa tra cani” – e che è “la frustrazione dovuta all'isolamento sociale in un grosso recinto nella proprietà e la mancanza di uscite ha portato ad accumulare CP_2 una grossa dose di stress che purtroppo si è espresso in una aggressione predatoria verso il cane incontrato e una aggressione ridiretta verso la proprietaria del cane. … La proprietaria dovrà diventare una figura referenziale che al momento non è ancora del tutto: è lasciato in autogestione in CP_2 recinto e poi immerso in situazioni sociali fatica ad accettarne le regole. Ma non si incaponisce e apprende facilmente come funzionano” (doc. 22 attori).
Del pari manifestamente infondati, e al limite della mala fede processuale, sono gli argomenti della convenuta volti ad ipotizzare un concorso di colpa dell'attrice rispetto alle lesioni dalla stessa subite.
Scrive la difesa della che “forse il comportamento della signora non è stato del CP_1 Pt_2 tutto coretto e inevitabilmente ha ricevuto un morso che forse si sarebbe potuto evitare in quanto CP_2 non ha aggredito lei ma ha molto più semplicemente innescato una rissa con ” proseguendo Pt_3 indicando quali sarebbero i comportamenti da non tenere quando due cani si aggrediscono (non urlare, non avventarsi su di loro, non buttarsi nella mischia: cfr. comparsa di costituzione pp. 11 ss.).
Ora, difetta la minima prova di un qualche comportamento asseritamente provocatorio tenuto dell'attrice: non v'è prova che ella abbia urlato innescando l'animale, non v'è prova che ella si sia avventata sui cani, pagina 4 di 8 non v'è prova che ella si sia “buttata nella mischia”. Le uniche prove esistenti sono quelle sopra descritte, da cui si ricava che il cane “ della convenuta ha dapprima aggredito il cane ” della CP_2 Pt_3
e poi si è avventato contro quest'ultima che, per umano istinto di protezione si è difesa il Pt_2 viso con le mani, da cui le lesioni riportate all'arto (cfr. teste “… ha riportato delle Tes_1 Pt_2 morsicature visibili alla mano in quanto il cane si stava avventando al suo volto”).
Pare evidente che il comportamento dell'attrice, rispetto alle lesioni da sé riportate, lungi da aver contribuito alla causazione del danno, l'ha mitigato, atteso che la prontezza dell'attrice nel ripararsi il volto ha impedito conseguenze ben più gravi.
3. Venendo ai profili risarcitori, è fondata la domanda dell'attrice di risarcimento del danno biologico subito a seguito dell'aggressione da parte del cane della convenuta.
Dal verbale del pronto soccorso dell'ospedale di Chieri (doc. 3 attori) dove la stessa è stata condotta dopo l'aggressione si legge che la stessa presentava “multiple ferite puntiformi del dorso della mano sinistra con edema, escoriazioni del braccio destro con lieve dolore al bicipite dal verosimile stiramento” con diagnosi di uscita “ferite multiple da morso di cane”.
Alcun dubbio si pone quindi sulla diretta derivazione causale di dette lesioni dall'aggressione oggetto di causa (art. 1223 c.c.).
L'attrice ha allegato di aver riportato cicatrici e un disturbo d'ansia reattiva connessa allo shock subito, producendo perizia di parte che ha stimato il danno permanente nella misura del 3-4% (doc. 14 attori).
L'esistenza di cicatrici sulle dita e sul dorso della mano sinistra, come descritte in detta perizia, sono del tutto compatibili con le lesioni accertate nell'immediatezza dei fatti, come sopra riportate.
La tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra l'1 e il 9 punti di invalidità di cui al d.m.
3.7.2003 prevede in relazione alle cicatrici di lieve entità un'invalidità permanente non maggiore del 5%: nel caso di specie, tenuto conto che la lesione estetica riportata dall'attrice è sicuramente di lieve entità oltre ad essere posta in zona (le dita e il dorso della mano sinistra) non immediatamente visibile, si ritiene che l'invalidità estetica possa essere quantificata nella misura del 2%.
Quanto al disturbo d'ansia reattivo, dalla stessa perizia di parte si evince come lo stesso non abbia – fortunatamente – assunto il carattere di una patologia psichica ai danni della (posto che Pt_2 così non è qualificata dallo stesso perito di parte), apparendo piuttosto una condizione clinica transitoria connessa al forte shock. Motivo per il quale ritiene la scrivente non sussista il presupposto per il riconoscimento di un'invalidità permanente sotto tale profilo.
Per la liquidazione del danno accertato è necessario fare riferimento alle Tabelle di Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (ed. 2024). Pertanto, in applicazione delle richiamate tabelle, il danno non patrimoniale di natura permanente - tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (28), dell'invalidità del 2% e del riconoscimento anche della componente di sofferenza morale da ritenersi presunta in ragione della modalità violenta con cui la ha subito le lesioni Pt_2 (aggressione costituente anche fatto di reato – art. 590 c.p.c. - per la quale la convenuta è stata anche condannata con sentenza n. 700/2024 del Giudice di Pace di Torino: doc. 38 attori) - si perviene all'importo di € 3.201.
Detta somma è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore. Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
pagina 5 di 8 Spetta, poi, all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale connesso all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di istruttrice in piscina nel tempo necessario a far rimarginare le ferite alla mano. Danno da porsi anch'esso in connessione causale ex art. 1223 c.c. col sinistro.
Dall'istruttoria orale svolta in giudizio è emerso lo svolgimento di detta attività lavorativa in acqua da parte della presso la piscina comunale di Chieri (teste e l'attrice ha prodotto Pt_2 Tes_5 documentazione proveniente dal suo datore di lavoro attestante il mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo immediatamente seguente al sinistro, fino al 9.1.2022 e poi con orario ridotto fino al 16.1.2022 (doc. 30). Dalla stessa attestazione del datore di lavoro dell'attrice emerge che ella percepiva la somma di € 9,50 all'ora.
Tenuto conto dei periodi non lavorati come indicati in detta attestazione, della circostanza che nel predetto periodo non lavorato vi erano anche le vacanze natalizie in cui notoriamente le piscine comunali sono chiuse nonché tenuto conto del compenso orario percepito dall'attrice, può essere equitativamente riconosciuta all'attrice la somma di € 400 a titolo di mancato guadagno (19 giorni non lavorati * 9,50€/ora e 14 ore/settimana),
Spetta altresì all'attrice il pagamento di € 200 pari al costo sostenuto per la relazione medica di parte (docc. 14,26) e da porsi in diretta derivazione causale – ex art. 1223 c.c. – col sinistro oggetto di causa.
4. Del pari fondata è la domanda di di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 connesso alla perdita dell'animale di affezione.
Alcun dubbio si pone sulla correlazione causale tra l'aggressione da parte del cane della convenuta e il decesso del cane ” degli attori. Pt_3
Dalla relazione della clinica veterinaria presso la quale fu condotta la cagnolina dopo l'aggressione si evince che l'animale arrivò in condizioni “molto gravi” con “lacerazioni cutanee gravi con scuoiamento, lacerazione dei muscoli addominali parte sinistra addome (…), lacerazione muscoli ventrali del collo con esposizione della giugulare e carotide esterna” (doc. 1 attori). Nei giorni successivi il cane fu sottoposto ad intervento chirurgico e decedette poi “per fenomeni trombotici conseguenti alla gravità delle lesioni”.
Le “perplessità” della convenuta sulle cause della morte del cane (“La signora che non ha CP_1 assistito al fatto nutri forti perplessità sull'accaduto … in particolare sulle cause della morte di ”: Pt_3 comparsa di costituzione, p. 8) sono all'evidenza prive di ogni fondamento e, nuovamente, al limite della mala fede processuale.
Questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il rapporto con il proprio animale d'affezione rientra tra il novero dei diritti inviolabili della persona, in quanto “è indubbiamente una relazione tra esseri viventi che rientra tra le “attività realizzatrici della persona” previste e protette dall'art. 2 della Costituzione (conformi: Trib. Prato n. 51/2025; Trib. Siracusa n. 238/2025; Trib. Torino n. 1536/2021; Tribunale La Spezia n. 660/2020; Trib. Brescia, 22/10/2019; Trib. Pavia, 16.09.2016).
Infatti, è indubbio che il rapporto tra l'uomo e l'animale rappresenti un fattore di arricchimento e crescita della personalità individuale, configurandosi come un autentico bene della persona, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Peraltro, l'art. 9 Cost., come modificato con l. cost. 1/2022, valorizza ormai la tutela degli animali fra gli interessi di rango costituzionale.
Il riconoscimento di tale danno deve certo passare per la prova dell'esistenza di un effettivo danno che ne è derivato, che è diverso dall'interesse costituzionale leso. Prova da fornirsi anche tramite presunzioni (tra le tante, Cass. n. 33273/2023).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie vi sono elementi che consentono di presumere che tra gli attori e la cagnolina ” Pt_3 vi fosse un buon legame affettivo, andato perso per effetto dell'aggressione da parte del cane della convenuta. Rileva in tal senso che la cagnolina venisse condotta a passeggio di domenica pomeriggio nonché rileva l'ingente spesa (€ 1887) che il ha sostenuto per le cure del cane nonostante Pt_2 le condizioni dell'animale fossero apparse subito molto gravi dopo l'aggressione (teste : “ho Per_1 cercato di staccarlo dalla presa del cagnolino oramai agonizzante dai vari morsi ricevuti”; teste
[...]
“La signora dopo aver stretto in braccio il cagnolino, accorgendosi che era ormai morente e Tes_4 sanguinante”). Comportamenti che, indubbiamente, denotano l'affezione per l'animale e consentono di ritenere dimostrata la sofferenza derivata in capo al . Pt_2
Tenuto conto di tali circostanze e dall'assenza di altri elementi volti a colorare maggiormente il rapporto nonché tenuto conto dell'età del cane deceduto (7 anni e mezzo), della durata della Parte_4 vita media dei cani della medesima taglia (12-14 anni per cani di taglia medio/piccola: fatto notorio) e della modalità cruenta e improvvisa con cui il decesso è avvenuto, il danno non patrimoniale può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in € 4.000. Somma già liquidata all'attualità.
Fondata è anche la domanda di di risarcimento del danno patrimoniale connesso Parte_1 alle spese veterinarie sostenute per la cura del cane “Belle”, in quanto danno di diretta derivazione causale dall'aggressione oggetto di causa.
L'attore ha quantificato dette spese in complessivi € 1887 in forza delle fatture prodotte in atti e tale somma non è stata contestata dalla parte convenuta.
In relazione a tale somma è già stata emessa in corso di giudizio ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.
In definitiva, pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere a la Parte_2 somma di € 3801 (€ 3201 + € 400 + € 200) e a la somma di € 5.887 (€ 4000 + € Parte_1 1887), dandosi atto, in relazione a quest'ultima somma, € 1887 sono già stati corrisposti. Il tutto oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché la convenuta va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice.
La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del decisum (€ 9.688), dell'attività difensiva svolta (negoziazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000) salva una riduzione sulla fase istruttoria, non complessa.
Occorre poi tener conto che pacificamente la convenuta non ha partecipato alla procedura di negoziazione assistita avviata dagli attori quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Mancata partecipazione che è rimasta ingiustificata, posto che le asserite disfunzioni del servizio postale allegate dalla convenuta non sono state dimostrate.
L'art. 4 d.l. 132/2024 (anche nella versione vigente ratione temporis) prevede espressamente che la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita possa essere valutata dal giudice anche “ai fini delle spese di giudizio”.
Di tale previsione si ritiene di poter fare applicazione nel caso di specie, atteso che l'esperimento della procedura di negoziazione assistita era nel caso di specie condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la convenuta, come detto, ha omesso di rispondere all'invito degli attori senza fornire alcun giustificato motivo, così frustrando la finalità deflattiva del contenzioso giudiziario insita nella procedura introdotta dal d.l. 132/2014.
pagina 7 di 8 Ne consegue, per l'effetto, che le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, con un aumento del 10% sui valori di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
CONDANNA a corrispondere in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_2 risarcimento dei danni, la somma di € 3801 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA a corrispondere in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 5887 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, dandosi atto che la somma di € 1887 è già stata corrisposta in corso di causa;
CONDANNA a rimborsare agli attori le spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 264 per esborsi ed € 4840 per compensi (€ 440 per negoziazione, € 990 per studio, € 770 per fase introduttiva, € 990 per fase istruttoria, € 1650 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 20.11.2025
Il Giudice
UD EM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona della dr.ssa UD EM, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12466/2022 avente ad oggetto: risarcimento del danno ex art. 2052 c.c. promossa da:
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgia Marocco;
C.F._2
ATTORI contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cavassa Controparte_1 C.F._3
CONVENUTA
***
Conclusioni:
Per parte attrice: “Accertare e dichiarare la responsabilità della signora ex art. 2052 Controparte_1 c.c. in ordine ai danni arrecati, come descritti in narrativa, e per l'effetto: 1) condannare la convenuta al risarcimento – preso atto dell'avvenuto pagamento in seguito ad ordinanza del Tribunale di € 1.887,00 quale danno patrimoniale per le spese veterinarie affrontate – della somma di € 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per l'uccisione dell'animale domestico - o nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora sino al saldo;
2) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da
[...]
in conseguenza di quanto precede, da liquidarsi in € 608,00 a titolo di danno patrimoniale Pt_2 (mancato guadagno) ed in € 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico e invalidità temporanea parziale) - o nella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora sino al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori come per legge.”
Per parte convenuta: “Voglia l 'Ill.mo TRIBUNALE, contrariis rejectis, previo, se del caso, esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.185 c.p.c. IN VIA PRICIPALE NEL MERITO Assolvere la conchiudente dalle domande tutte contro la medesima proposte. IN SUBORDINE E NEL MERITO In considerazione dell'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma di € 1.887,00 relativa alle cure prestate al cane Bell, limitare le richieste risarcitorie degli attori alla rifusione delle spese mediche e veterinarie effettivamente provate dalle controparti sig.ri e nel Pt_1 Parte_2 corso del giudizio e conseguentemente assolvere la conchiudente da ulteriori ingiustificate pretese. pagina 1 di 8 ***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e la figlia hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 chiedendone la condanna ex art. 2052 c.c. al risarcimento dei danni conseguiti all'aggressione
[...] da parte del cane di proprietà della . In particolare, hanno allegato: che il 12.12.2021 CP_1 si trovava a Riva presso Chieri (TO) a passeggio col proprio cane “Belle”, meticcio Parte_2 femmina di taglia media tenuto al guinzaglio, in compagnia di un'amica, anch'ella col proprio cane tenuto al guinzaglio;
che nell'occasione le due ragazze avevano visto un cane di grossa taglia senza proprietario né guinzaglio giungere verso di loro;
di aver provato invano a cambiare strada per evitare che detto cane le raggiungesse;
che l'animale si era improvvisamente e con velocità scagliato all'attacco della cagnolina ” scuoiandola e causandole gravi lacerazioni;
che il cane aggressore si era in Pt_3 seguito avventato sulla facendola cadere a terra e causandole lesioni alla mano Parte_2 sinistra causate dal suo tentativo di difendersi, oltre che escoriazioni al braccio destro ed ecchimosi avendola trascinata a terra;
che solo l'intervento di terzi soggetti aveva consentito il bloccaggio del cane di grossa taglia a mezzo di un guinzaglio di fortuna;
che in seguito la convenuta si era CP_1 presentata sul luogo del sinistro riconoscendo il cane aggressore come proprio;
che la cagnolina ” Pt_3 era deceduta due giorni dopo l'aggressione a causa delle lesioni subite;
che a causa delle lesioni subite ella attrice, istruttrice di nuoto, non aveva potuto recarsi a lavoro per circa 30 giorni dovendo attendere che le ferite fossero completamente rimarginate;
di aver sviluppato, a seguito dell'evento, un disturbo di ansia e forte timore dei cani di grossa taglia a causa dello shock subito;
di aver inutilmente cercato di definire in via conciliativa la controversia;
che l'invito alla convenuta a partecipare alla procedura di negoziazione assistita è rimasto privo di riscontro. In forza di tali premesse gli attori hanno domandato la condanna dell'attrice al risarcimento del danno alla salute subito da per 6.000, del Parte_2 danno patrimoniale subito dalla predetta per l'impossibilità di recarsi al lavoro per € 608, del danno patrimoniale di € 1887 subito da e pari al costo sostenuto per le cure della Parte_1 cagnolina deceduta nonché del danno non patrimoniale subito da quest'ultimo per la perdita dell'animale di affezione.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda argomentando come l'evento si sarebbe verificato per mero caso fortuito, atteso che il cane di sua proprietà ( ) era uscito dal cancello CP_2 delimitante il giardino di proprietà poiché lasciato aperto (accostato, e non chiuso) da un tecnico del gas intervenuto il giorno precedente il sinistro. Ha in ogni caso contestato la ricostruzione dei fatti allegata dall'attrice rilevando come si sarebbe trattato di una rissa tra cani, atteso che nemmeno il cane dell'attrice era tenuto al guinzaglio. Ha altresì manifestato perplessità sulle cause della morte del cane dell'attore poiché avvenuto dopo due giorni dal sinistro nonché ha contestato il danno biologico riportato da sul rilievo che tale danno ella non l'avrebbe riportato se avesse tenuto un Parte_2 comportamento più “opportuno” in occasione della rissa tra cani. Ha contestato, poi, la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale di affezione per essere il rapporto uomo-animale privo di una specifica copertura costituzionale. Ha, in ultimo, rilevato come la mancata adesione alla procedura di negoziazioni assistita sia stata dovuta a problemi della convenuta nel ricevere la posta.
All'udienza 13.12.2022 la convenuta ha formulato proposta conciliativa e sono stati concessi i termini della trattazione. Con nota 31.12.2022 gli attori hanno dichiarato di non accettare la proposta e hanno formulato controproposta, non accettata dalla convenuta. Con ordinanza 19.5.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova orale ed è stato ordinato ex art. 186-bis c.p.c. alla convenuta di provvedere al pagamento agli attori di € 1887 pari al costo sostenuto per le cure veterinarie del cane poi deceduto. All'udienza 3.7.2023 sono stati escussi i testi delle parti. Con ordinanza 4.7.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 26.6.2025. Il 6.11.2023 il precedente pagina 2 di 8 Giudice istruttore è stato sostituito dalla scrivente. Con ordinanza 4.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
2. Le domande attoree sono fondate.
Dagli atti di causa è risultata provata con certezza la ricostruzione dei fatti come allegata dall'attrice.
Il 12.12.2021 e il cane di famiglia ”, regolarmente tenuto al guinzaglio, sono Parte_2 Pt_3 stati aggrediti dal cane “Ottone” di proprietà della . CP_1
La teste , presente al momento del sinistro poiché si trovava a passeggiare con l'attrice, Testimone_1 ha così riferito: “Confermo il giorno 12.12.2021, domenica, portavo a spasso il mio cane con che
Pt_2 portava a spasso il suo in Riva presso Chieri, via della Torre;
i nostri cani erano al guinzaglio. Ad un certo punto un cane ha aggredito il cane di . Vagava da solo senza padrone e non aveva un collare;
Pt_2 il cane ha attaccato il cane di con morsi. Prima ha aggredito il cane e poi ha aggredito
Pt_2 Pt_2 facendola cadere a terra. … dopo essere stata aggredita dal cane, aveva ferite visibili alla mano
Pt_2 sinistra ed è stata portata al pronto soccorso. … Un signore che poi ho saputo essere era Persona_1
a piedi con la moglie e lui all'inizio ha provato con le mani a staccare il cane dal cane di e poi ho Pt_2 staccato il guinzaglio dal mio cane in modo da fare un cappio per poterlo prendere. ADR Giudice: questo cane tentava di aggredirci e si è fermato quando è passato un mio vecchio amico che gli ha buttato la neve in faccia e allora il cane si è staccato dal cane di e da . Confermo ho già risposto, per Pt_2 Pt_2 permettere al sig. di legare l'animale è stato determinante l'intervento di , che ha Per_1 Testimone_2 lanciato della neve sul muso del cane aggressore. Ho già risposto ha riportato delle morsicature Pt_2 visibili alla mano in quanto il cane si stava avventando al suo volto” (cfr. verbale udienza 3.7.2023).
Dichiarazioni del tutto conformi sia a quelle che la teste rilasciò in sede di s.i.t. a ridosso dei fatti, il 15.1.2022 (doc. 10 attori), sia a quelle rilasciate dalle altre persone che assistettero al fatto e che vennero sentite nell'ambito del procedimento penale apertosi a seguito della querela sporta dall'attrice. Invero, così riferì in sede di s.i.t.: “… abbiamo notato la presenza di un cane di grossa taglia, Testimone_3 colore pezzato bianco/marrone che senza guinzaglio e collare, si era incamminato lungo il ciglio della strada direzione Riva presso Chieri. Subito dopo in via val della Torre … abbiamo notato sul lato opposto due signorine che due cagnolini al guinzaglio, le quali vedendo l'altro cane mi hanno pregato di trattenerlo pensando fosse mio … Proprio in quell'attimo il cane libero è partito all'attacco del cagnolino più piccolo delle due ragazze. La giovane ha cercato di proteggerlo tenendolo in braccio, ma la forza dell'altro animale ha fatto sì che la stessa cadesse a terra ed in parte anche trascinata. Vedendo la scena, sono corso in aiuto, ho cercato di staccarlo dalla presa del cagnolino oramai agonizzante dai vari morsi ricevuti. Dopo qualche minuto, un altro signore corso in aiuto ha getto la neve sul muso del cane, si è staccato e con un guinzaglio di fortuna avvolgendolo al collo dello stesso sono riuscito a tenerlo fermo e spostarlo. La ragazza a quel punto scioccata dall'accaduto ha avuto un malore e si è allontanata dalla scena dell'evento” (doc. 2 attori).
Il signore citato come successivamente intervenuto è che a s.i.t. ha dichiarato il Testimone_4 14.1.2022: “… giunti in prossimità di strada di Braie abbiamo sentito urlare una giovane donna che chiedeva aiuto ed abbiano notato che il suo cagnolino di piccola taglia, che lei aveva al guinzaglio era ferito e sanguinante e anche la stessa presentava ferite sul braccio sinistro. Nell'immediatezza abbiamo notato che un altro signore che era nei pressi bloccare con una corda recuperata un altro cane di grossa taglia colore beige tipo pitbull che si era appena avventato sul cagnolino. La signora dopo aver stretto in braccio il cagnolino, accorgendosi che era ormai morente e sanguinante, lo ha adagiato sul ciglio della strada e si è allontanata sentendosi male in compagnia di una sua amica” (doc. 11 attore).
Alcun teste della convenuta ha assistito all'aggressione.
pagina 3 di 8 Così chiarita la ricostruzione dei fatti, è evidente come siamo ben lontani dalla “banale rissa tra cani” che la difesa convenuta, ancora in comparsa conclusionale e pur a fronte delle prove acquisite, ritiene essere avvenuta nel caso di specie. Ciò che è avvenuto, invece, come detto, è che il cane di grossa taglia della convenuta, vagando libero in città, ha aggredito l'attrice e il suo cagnolino mentre passeggiavano tranquillamente e regolarmente (col cane tenuto al guinzaglio e in area pedonale).
La responsabilità di tale aggressione è da ascriversi integralmente alla convenuta, proprietaria del cane aggressore, a norma dell'art. 2052 c.c., ai sensi del quale “Il proprietario di un animale o che se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Manifestamente infondata è la difesa della convenuta nel sostenere che nel caso di specie si verterebbe in tema di “caso fortuito” per essere il cane fuggito dal cancello lasciato socchiuso da una terza senza che la convenuta se ne sia accorta.
Il caso fortuito è il caso eccezionale, non prevedibile e non evitabile, tale cioè da non poter esser oggetto da parte di controllo da parte del proprietario dell'animale. Ipotesi affatto verificatasi nel caso di specie, posto che il mero controllo da parte della dello stato del cancello una volta uscito il tecnico CP_1 dall'immobile di proprietà avrebbe impedito la fuga dell'animale e l'aggressione conseguita. Caso fortuito, poi, tanto più da escludersi nel caso di specie ove risulta provato che la fuga del cane della convenuta era già avvenuta in passato (cfr. post facebook della convenuta del 1.5.2018 in cui la stessa chiedeva aiuto per la ricerca dei suoi cani fuggiti, di cui uno era il cane “ oggetto di giudizio: CP_2 doc. 18 attori) e che il cane “Ottone” aveva già in passato manifestato atteggiamenti aggressivi e lesivi (cfr. estratto anagrafe veterinaria sub doc. 23 attori da cui risultano a carico di ” due precedenti CP_2 morsicature l'8.11.2018 e il 29.1.2019, a cui aggiungersi quella occorsa in corso di giudizio, il 27.12.2022, ai danni di altro cane: circostanza risultante dai docc. 27.,28 attori e incontestata dalla convenuta).
Del tutto irrilevanti sono gli argomenti della sulla sua passione per gli animali e CP_1 sull'attenzione ad essi dedicata: per un verso, i profili soggettivi sono irrilevanti nella fattispecie di cui all'art. 2052 c.c.; per altro verso, la relazione 23.2.2022 resa dal medico veterinario che, dopo l'evento, ha effettuato la visita comportamentale sul cane della convenuta lascia dubbi sulla capacità della di gestire cani del tipo di “Ottone” (che è un “mix molosso”: cfr. relazione cit). Invero, in CP_1 detta relazione si legge che l'episodio oggetto di causa è stata “un'aggressione da scarico emozionale predatorio” – dunque non una “banale rissa tra cani” – e che è “la frustrazione dovuta all'isolamento sociale in un grosso recinto nella proprietà e la mancanza di uscite ha portato ad accumulare CP_2 una grossa dose di stress che purtroppo si è espresso in una aggressione predatoria verso il cane incontrato e una aggressione ridiretta verso la proprietaria del cane. … La proprietaria dovrà diventare una figura referenziale che al momento non è ancora del tutto: è lasciato in autogestione in CP_2 recinto e poi immerso in situazioni sociali fatica ad accettarne le regole. Ma non si incaponisce e apprende facilmente come funzionano” (doc. 22 attori).
Del pari manifestamente infondati, e al limite della mala fede processuale, sono gli argomenti della convenuta volti ad ipotizzare un concorso di colpa dell'attrice rispetto alle lesioni dalla stessa subite.
Scrive la difesa della che “forse il comportamento della signora non è stato del CP_1 Pt_2 tutto coretto e inevitabilmente ha ricevuto un morso che forse si sarebbe potuto evitare in quanto CP_2 non ha aggredito lei ma ha molto più semplicemente innescato una rissa con ” proseguendo Pt_3 indicando quali sarebbero i comportamenti da non tenere quando due cani si aggrediscono (non urlare, non avventarsi su di loro, non buttarsi nella mischia: cfr. comparsa di costituzione pp. 11 ss.).
Ora, difetta la minima prova di un qualche comportamento asseritamente provocatorio tenuto dell'attrice: non v'è prova che ella abbia urlato innescando l'animale, non v'è prova che ella si sia avventata sui cani, pagina 4 di 8 non v'è prova che ella si sia “buttata nella mischia”. Le uniche prove esistenti sono quelle sopra descritte, da cui si ricava che il cane “ della convenuta ha dapprima aggredito il cane ” della CP_2 Pt_3
e poi si è avventato contro quest'ultima che, per umano istinto di protezione si è difesa il Pt_2 viso con le mani, da cui le lesioni riportate all'arto (cfr. teste “… ha riportato delle Tes_1 Pt_2 morsicature visibili alla mano in quanto il cane si stava avventando al suo volto”).
Pare evidente che il comportamento dell'attrice, rispetto alle lesioni da sé riportate, lungi da aver contribuito alla causazione del danno, l'ha mitigato, atteso che la prontezza dell'attrice nel ripararsi il volto ha impedito conseguenze ben più gravi.
3. Venendo ai profili risarcitori, è fondata la domanda dell'attrice di risarcimento del danno biologico subito a seguito dell'aggressione da parte del cane della convenuta.
Dal verbale del pronto soccorso dell'ospedale di Chieri (doc. 3 attori) dove la stessa è stata condotta dopo l'aggressione si legge che la stessa presentava “multiple ferite puntiformi del dorso della mano sinistra con edema, escoriazioni del braccio destro con lieve dolore al bicipite dal verosimile stiramento” con diagnosi di uscita “ferite multiple da morso di cane”.
Alcun dubbio si pone quindi sulla diretta derivazione causale di dette lesioni dall'aggressione oggetto di causa (art. 1223 c.c.).
L'attrice ha allegato di aver riportato cicatrici e un disturbo d'ansia reattiva connessa allo shock subito, producendo perizia di parte che ha stimato il danno permanente nella misura del 3-4% (doc. 14 attori).
L'esistenza di cicatrici sulle dita e sul dorso della mano sinistra, come descritte in detta perizia, sono del tutto compatibili con le lesioni accertate nell'immediatezza dei fatti, come sopra riportate.
La tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra l'1 e il 9 punti di invalidità di cui al d.m.
3.7.2003 prevede in relazione alle cicatrici di lieve entità un'invalidità permanente non maggiore del 5%: nel caso di specie, tenuto conto che la lesione estetica riportata dall'attrice è sicuramente di lieve entità oltre ad essere posta in zona (le dita e il dorso della mano sinistra) non immediatamente visibile, si ritiene che l'invalidità estetica possa essere quantificata nella misura del 2%.
Quanto al disturbo d'ansia reattivo, dalla stessa perizia di parte si evince come lo stesso non abbia – fortunatamente – assunto il carattere di una patologia psichica ai danni della (posto che Pt_2 così non è qualificata dallo stesso perito di parte), apparendo piuttosto una condizione clinica transitoria connessa al forte shock. Motivo per il quale ritiene la scrivente non sussista il presupposto per il riconoscimento di un'invalidità permanente sotto tale profilo.
Per la liquidazione del danno accertato è necessario fare riferimento alle Tabelle di Milano in uso al momento in cui viene effettuata la liquidazione (ed. 2024). Pertanto, in applicazione delle richiamate tabelle, il danno non patrimoniale di natura permanente - tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (28), dell'invalidità del 2% e del riconoscimento anche della componente di sofferenza morale da ritenersi presunta in ragione della modalità violenta con cui la ha subito le lesioni Pt_2 (aggressione costituente anche fatto di reato – art. 590 c.p.c. - per la quale la convenuta è stata anche condannata con sentenza n. 700/2024 del Giudice di Pace di Torino: doc. 38 attori) - si perviene all'importo di € 3.201.
Detta somma è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore. Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
pagina 5 di 8 Spetta, poi, all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale connesso all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di istruttrice in piscina nel tempo necessario a far rimarginare le ferite alla mano. Danno da porsi anch'esso in connessione causale ex art. 1223 c.c. col sinistro.
Dall'istruttoria orale svolta in giudizio è emerso lo svolgimento di detta attività lavorativa in acqua da parte della presso la piscina comunale di Chieri (teste e l'attrice ha prodotto Pt_2 Tes_5 documentazione proveniente dal suo datore di lavoro attestante il mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo immediatamente seguente al sinistro, fino al 9.1.2022 e poi con orario ridotto fino al 16.1.2022 (doc. 30). Dalla stessa attestazione del datore di lavoro dell'attrice emerge che ella percepiva la somma di € 9,50 all'ora.
Tenuto conto dei periodi non lavorati come indicati in detta attestazione, della circostanza che nel predetto periodo non lavorato vi erano anche le vacanze natalizie in cui notoriamente le piscine comunali sono chiuse nonché tenuto conto del compenso orario percepito dall'attrice, può essere equitativamente riconosciuta all'attrice la somma di € 400 a titolo di mancato guadagno (19 giorni non lavorati * 9,50€/ora e 14 ore/settimana),
Spetta altresì all'attrice il pagamento di € 200 pari al costo sostenuto per la relazione medica di parte (docc. 14,26) e da porsi in diretta derivazione causale – ex art. 1223 c.c. – col sinistro oggetto di causa.
4. Del pari fondata è la domanda di di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 connesso alla perdita dell'animale di affezione.
Alcun dubbio si pone sulla correlazione causale tra l'aggressione da parte del cane della convenuta e il decesso del cane ” degli attori. Pt_3
Dalla relazione della clinica veterinaria presso la quale fu condotta la cagnolina dopo l'aggressione si evince che l'animale arrivò in condizioni “molto gravi” con “lacerazioni cutanee gravi con scuoiamento, lacerazione dei muscoli addominali parte sinistra addome (…), lacerazione muscoli ventrali del collo con esposizione della giugulare e carotide esterna” (doc. 1 attori). Nei giorni successivi il cane fu sottoposto ad intervento chirurgico e decedette poi “per fenomeni trombotici conseguenti alla gravità delle lesioni”.
Le “perplessità” della convenuta sulle cause della morte del cane (“La signora che non ha CP_1 assistito al fatto nutri forti perplessità sull'accaduto … in particolare sulle cause della morte di ”: Pt_3 comparsa di costituzione, p. 8) sono all'evidenza prive di ogni fondamento e, nuovamente, al limite della mala fede processuale.
Questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il rapporto con il proprio animale d'affezione rientra tra il novero dei diritti inviolabili della persona, in quanto “è indubbiamente una relazione tra esseri viventi che rientra tra le “attività realizzatrici della persona” previste e protette dall'art. 2 della Costituzione (conformi: Trib. Prato n. 51/2025; Trib. Siracusa n. 238/2025; Trib. Torino n. 1536/2021; Tribunale La Spezia n. 660/2020; Trib. Brescia, 22/10/2019; Trib. Pavia, 16.09.2016).
Infatti, è indubbio che il rapporto tra l'uomo e l'animale rappresenti un fattore di arricchimento e crescita della personalità individuale, configurandosi come un autentico bene della persona, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Peraltro, l'art. 9 Cost., come modificato con l. cost. 1/2022, valorizza ormai la tutela degli animali fra gli interessi di rango costituzionale.
Il riconoscimento di tale danno deve certo passare per la prova dell'esistenza di un effettivo danno che ne è derivato, che è diverso dall'interesse costituzionale leso. Prova da fornirsi anche tramite presunzioni (tra le tante, Cass. n. 33273/2023).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie vi sono elementi che consentono di presumere che tra gli attori e la cagnolina ” Pt_3 vi fosse un buon legame affettivo, andato perso per effetto dell'aggressione da parte del cane della convenuta. Rileva in tal senso che la cagnolina venisse condotta a passeggio di domenica pomeriggio nonché rileva l'ingente spesa (€ 1887) che il ha sostenuto per le cure del cane nonostante Pt_2 le condizioni dell'animale fossero apparse subito molto gravi dopo l'aggressione (teste : “ho Per_1 cercato di staccarlo dalla presa del cagnolino oramai agonizzante dai vari morsi ricevuti”; teste
[...]
“La signora dopo aver stretto in braccio il cagnolino, accorgendosi che era ormai morente e Tes_4 sanguinante”). Comportamenti che, indubbiamente, denotano l'affezione per l'animale e consentono di ritenere dimostrata la sofferenza derivata in capo al . Pt_2
Tenuto conto di tali circostanze e dall'assenza di altri elementi volti a colorare maggiormente il rapporto nonché tenuto conto dell'età del cane deceduto (7 anni e mezzo), della durata della Parte_4 vita media dei cani della medesima taglia (12-14 anni per cani di taglia medio/piccola: fatto notorio) e della modalità cruenta e improvvisa con cui il decesso è avvenuto, il danno non patrimoniale può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in € 4.000. Somma già liquidata all'attualità.
Fondata è anche la domanda di di risarcimento del danno patrimoniale connesso Parte_1 alle spese veterinarie sostenute per la cura del cane “Belle”, in quanto danno di diretta derivazione causale dall'aggressione oggetto di causa.
L'attore ha quantificato dette spese in complessivi € 1887 in forza delle fatture prodotte in atti e tale somma non è stata contestata dalla parte convenuta.
In relazione a tale somma è già stata emessa in corso di giudizio ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.
In definitiva, pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere a la Parte_2 somma di € 3801 (€ 3201 + € 400 + € 200) e a la somma di € 5.887 (€ 4000 + € Parte_1 1887), dandosi atto, in relazione a quest'ultima somma, € 1887 sono già stati corrisposti. Il tutto oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché la convenuta va condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice.
La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del decisum (€ 9.688), dell'attività difensiva svolta (negoziazione, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000) salva una riduzione sulla fase istruttoria, non complessa.
Occorre poi tener conto che pacificamente la convenuta non ha partecipato alla procedura di negoziazione assistita avviata dagli attori quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Mancata partecipazione che è rimasta ingiustificata, posto che le asserite disfunzioni del servizio postale allegate dalla convenuta non sono state dimostrate.
L'art. 4 d.l. 132/2024 (anche nella versione vigente ratione temporis) prevede espressamente che la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita possa essere valutata dal giudice anche “ai fini delle spese di giudizio”.
Di tale previsione si ritiene di poter fare applicazione nel caso di specie, atteso che l'esperimento della procedura di negoziazione assistita era nel caso di specie condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la convenuta, come detto, ha omesso di rispondere all'invito degli attori senza fornire alcun giustificato motivo, così frustrando la finalità deflattiva del contenzioso giudiziario insita nella procedura introdotta dal d.l. 132/2014.
pagina 7 di 8 Ne consegue, per l'effetto, che le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, con un aumento del 10% sui valori di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
CONDANNA a corrispondere in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_2 risarcimento dei danni, la somma di € 3801 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA a corrispondere in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 5887 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, dandosi atto che la somma di € 1887 è già stata corrisposta in corso di causa;
CONDANNA a rimborsare agli attori le spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 264 per esborsi ed € 4840 per compensi (€ 440 per negoziazione, € 990 per studio, € 770 per fase introduttiva, € 990 per fase istruttoria, € 1650 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 20.11.2025
Il Giudice
UD EM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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