Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
sentenza ex art. 281 sexies 3 comma cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
03 Terza sezione
nella causa civile iscritta al n.12015/2024 e promossa da:
BI. Pt_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 .03.2025 parte attrice concludeva chiedendo , in accoglimento dell'eccezione di arbitrato, la revoca e/o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle spese del procedimento monitorio.
La parte convenuta concludeva dichiarandosi remissiva alla revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, stante la legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo, e la rimessione delle parti davanti al collegio arbitrale.
FATTO E DIRITTO
Par Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la Pt_1
ingiuntivo n. 2593/2024 emesso dal Tribunale di Firenze con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.830,58 a fronte di un contratto di subappalto stipulato fra le parti in data 18.04.2023, e in cui la società opposta sarebbe rimasta creditrice dell'importo residuo sopra detto, per opere eseguite nel fabbricato condominiale posto in Sesto Fiorentino, via Machiavelli n. 77 .
Par
La società ru eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Tribunale adito stante la pattuizione nel contratto di subappalto di una clausola compromissoria, che prevedeva il procedimento di mediazione e di arbitrato collegiale disciplinato dal Regolamento Arbitrale della camera di Commercio di Firenze, al quale avrebbero dovuto essere devolute tutte le controversie derivanti dal contratto. In via ulteriore contestava la pretesa creditoria avanzata da CP_1
Costituitasi in giudizio oltre i termini di legge, chiedeva in primo luogo la revoca CP_1
della dichiarazione di contumacia pronunciata in data 7.01.2025 , mentre nel merito sosteneva che, pur non negando la sussistenza della clausola compromissoria, la competenza arbitrale non impediva di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, fermo restante per l'intimato la facoltà di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione.
Deduceva quindi , richiamando anche una pronuncia della SS ( Cass. civ.n.
25939/21) , la legittimità dell'iniziativa diretta all'emissione del decreto ingiuntivo , e si dichiarava in ogni caso remissiva alla domanda di revoca avanzata dall'opponente e alla contestuale remissione della controversia alla competenza arbitrale, stante l'eccezione di incompetenza sollevata nel corso del giudizio di opposizione.
All'udienza del 26.03.2025 le parti concludevano come indicato in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies 3 comma cpc.
***
Innanzitutto, in rito, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di parte opposta pronunciata dal Giudice con decreto in data 7.01.2025 , essendosi questa successivamente costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.02.2025.
In ordine poi all'eccezione pregiudiziale sollevata da parte opponente , questa merita di essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ,per le considerazioni che seguono.
. Il contratto di subappalto sottoscritto dalle parti, all'art. 19, contiene una clausola compromissoria così disciplinata: “ Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di Conciliazione della
Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero di Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un Arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, Istituzione arbitrale promossa dalla di Firenze, dall'Ordine degli Avvocati di Parte_3
Firenze, dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato. Sede dell'arbitrato sarà Firenze. Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato. Il collegio degli arbitri deciderà in via rituale /irrituale ,secondo diritto/equità nel rispetto del regolamento della
Camera Arbitrale di Firenze, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.” ( doc n. 2 fascicolo opponente).
La presente controversia, avendo per oggetto l'obbligo da parte del subappaltatore di eseguire opere impiantistiche termiche su incarico della ditta appaltante che ha commissionato tali lavori mediante la sottoscrizione di un contratto, rientra senza dubbio nel novero di quelle devolute alla decisione degli arbitri sulla scorta della citata clausola, essendo del resto le stesse parti concordi sul punto.
Resta da stabilire il carattere rituale o irrituale dell'arbitrato, stante le diverse conseguenze sul piano processuale.
L'indagine va condotta valutando il dato letterale contenuto nella clausola compromissoria e il comportamento complessivo delle parti come criterio ermeneutico ausiliario , consentito dall'art. 1362 cc quando i risultati dall'interpretazione letterale e logico- sistemica non sono sufficientemente risolutivi.
Nel caso di specie ricorrono i termini “ in via rituale/irrituale” e“ secondo diritto/equità” , senza tuttavia altra specificazione, lasciando trasparire una volontà che non opta in maniera esclusiva per l'una o per l'altra forma. Del resto, anche il comportamento tenuto dalle parti per determinare quale sia stata la comune intenzione non fa propendere per una natura arbitrale specifica, potendosi quindi solo stabilire, in caso di dubbio, vista la volontà di devolvere la controversia ad arbitri e in assenza di un'espressa dichiarazione contraria o espressione di una scelta in favore dell'istituto tipico regolato dal codice di procedura, che l'arbitrato rituale va comunque preferito. ( Cass. n. 14972/2007 ; n. 26135/2013) .
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio, va tenuto conto che effettivamente la parte opposta, pur in presenza di una clausola arbitrale, poteva richiedere al giudice ordinario l'emissione del decreto ingiuntivo, il quale è stato dunque legittimamente emesso, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. (Cass. sez. un. n.
21550/17, Cass. sez. un. N. 19473/16). Ciò induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura della metà, data anche l'adesione della parte opposta all'eccezione di arbitrato .
Per quanto attiene invece alla restante parte, le spese vanno poste a carico della parte opposta in applicazione del principio della soccombenza, posto che, nel momento in cui il creditore promuove dinanzi al giudice ordinario un ricorso per decreto ingiuntivo in presenza di una clausola compromissoria, si assume il rischio che il debitore con l'opposizione sollevi l'eccezione di arbitrato e che il giudizio si chiuda con una sentenza di accoglimento, le cui conseguenze non possono che essere a suo carico , quanto meno in parte.
Le spese si liquidano dunque come in dispositivo, valutati l'assenza di una fase istruttoria e il mancato deposito di memorie conclusive.
P. Q. M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe rubricata così definitivamente provvede:
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Firenze per essere la controversia devoluta ad arbitri;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2593/2024, R.G. n. 10004/2024 emesso dal
Tribunale di Firenze in data 11.09.2024;
3) Assegna termine di mesi 3 dalla comunicazione per la riassunzione della causa davanti agli arbitri;
4) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna parte opposta al pagamento in favore della parte opponente della restante parte, che liquida in €
600,00 per diritti e onorari, € 145,50 per esborsi, oltre iva, cap e spese generali. Firenze 14 Aprile 2025.
Il G.O.P.
Dott. Annalisa Ballerini