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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2894/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2894/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Contrada Frattarosa C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
OL MA (RM) in Contrada Frattarosa, C. F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Recchia
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in RO CA (CS) in data 24 Pt_2 settembre 1977 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli e Persona_1
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno Persona_2 allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in OL MA (Rm) seppur in comproprietà, sarà assegnata alla sig.ra Pt_2
3. il sig. percipiente pensione per € 1.500,00 mensili, verserà alla sig.ra Pt_1
€ 500,00 mensili a titolo di mantenimento;
Pt_2
4. nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per i figli, oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
5. spese legali compensate per la presente procedura”.
2) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 19 novembre 2025.
3) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in RO CA (CS) in data 24 settembre 1977,
2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RO CA (CS), Anno 1977,
Atto N. 7, Parte II- Serie A, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR AN UP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2894/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Contrada Frattarosa C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
OL MA (RM) in Contrada Frattarosa, C. F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Recchia
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 20 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in RO CA (CS) in data 24 Pt_2 settembre 1977 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli e Persona_1
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno Persona_2 allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in OL MA (Rm) seppur in comproprietà, sarà assegnata alla sig.ra Pt_2
3. il sig. percipiente pensione per € 1.500,00 mensili, verserà alla sig.ra Pt_1
€ 500,00 mensili a titolo di mantenimento;
Pt_2
4. nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento per i figli, oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
5. spese legali compensate per la presente procedura”.
2) Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 19 novembre 2025.
3) La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge.
4) Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in RO CA (CS) in data 24 settembre 1977,
2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di RO CA (CS), Anno 1977,
Atto N. 7, Parte II- Serie A, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI AR AN UP
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