Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25043/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/05/2025, alle ore 9:15, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Luca Sepe per delega dell'Avv. BUCCIERO LUCA, per l'attore il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione al difensore avv. Luca Bucciero che si dichiara antistatario. Impugna
e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto e eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto e del tutto sfornito di prova atteso che non è stata depositata la documentazione integrale del rapporto di conto corrente. Chiede che la causa sia decisa;
l'Avv. Maria Libera Rickler per delega dell'Avv. GUALTIERI CLARA per la in nome e per conto di quale impugna e contesta tutto quanto ex CP_1 CP_2
adverso dedotto prodotto ed eccepito e si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed alla produzione documentale versata in atti. In particolare ci si riporta alle note conclusioni ed alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni rassegante.
1
Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
Il Giudice onorario dott. Aldo Aratro
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25043/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. BUCCIERO LUCA (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), per conto di (c.f.; ) CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
elett.te dom.ta alla PIAZZA IV NOVEMBRE 4 20124 MILANO presso lo studio dell'Avv. GUALTIERI CLARA (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappr.to e difeso;
- CONVENUTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
Conclusioni: come da verbale di causa e scritti difensivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_2
[..
[...] [...]
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
6057/2022 (RG. N. 19491/2022) emesso dal Tribunale di Napoli in data
01.09.2022, con cui è stato ingiunto di pagare a (quale cessionaria del CP_1
credito di Banca MPM Spa) la somma di euro 31.891,56 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del conto corrente n. conto corrente n. 63056,40. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la carenza di titolarità del credito in capo alla ingiungente, la prescrizione del diritto, la mancanza di prova e l'insussistenza del credito preteso, la violazione delle regole di trasparenza, buona fede e correttezza. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la presente opposizione e per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, dichiarare inefficace, nullo e/o comunque disporre l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto n. 6057/2022 emanato dal Tribunale di Napoli, II Sez. Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala , in data 01.09.2022, all'esito del procedimento monitorio rubricato con R.G. n. 19491/2022 e notificato in data 12.09.2022, perché illegittimo, infondato in fatto e in diritto.
Respingere totalmente ovvero anche solo parzialmente la domanda azionata dalla banca perché infondata, per le ragioni e le eccezioni formulate nel presente atto.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito e dedotto l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: - concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione per l'intero ammontare, non essendo l'opposizione proposta da controparte di pronta soluzione né fondata su idonea (rectius, alcuna) prova scritta;
- assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010, una volta che avvenga la pronuncia dell'Ill.mo Giudice in ordine alla sopraddetta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto di cui all'art. 648
c.p.c.; NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi esposti in narrativa
e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 6057/2022 (R.G. 19491/2022) del
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Tribunale di Napoli, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (C.F. ) al pagamento in Parte_1 C.F._1
favore di rappresentata nel presente giudizio da della CP_2 CP_1
somma di Euro 31.891,56=, oltre agli interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di rappresentata nel CP_2
presente giudizio da di quella maggiore o minore somma che CP_1
risulterà dovuta in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice per i motivi esposti in narrativa. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto ammissibile/valido il disconoscimento avversario della sottoscrizione dell'attore opponente apposta sulla scrittura prodotta sub doc. n.
3 - fascicolo del monitorio della convenuta opposta, quest'ultima dichiara di volersi avvalere di tale scrittura e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., formula istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sulla medesima, per le ragioni indicate in narrativa. A tale fine: - si chiede - ove ritenuta necessaria -
l'ammissione di C.T.U. grafologica volta alla verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni di sulla predetta scrittura privata;
- si produce e/o Parte_1 si indica sin d'ora quale scrittura di comparazione, con riserva di ulteriori indicazioni e produzioni, documento d'identità di (doc. 8 – Parte_1
fascicolo opposizione a decreto ingiuntivo). Con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e
IVA e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Denegata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c. Le parti hanno depositato, nel termine concesso, rispettive note conclusionali.
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L'opposizione è fondata.
E' noto che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass. 6528/00; 26782/16) e nel quale giudizio il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio
(Cass. 7020/2019).
Pertanto, nell'ipotesi in esame, assumendo l'istituto bancario la veste di attore sostanziale, ed essendo come tale gravato dell'onere della prova, deve egli fornire la prova del credito azionato, gravando sulla parte opponente, poi, contrastare la domanda dimostrando il fondamento delle eccezioni e delle difese proposte.
Orbene, in relazione alla pretesa creditoria azionata in via monitoria, fondata sul rapporto di conto corrente n. n. 63056,40 aperto in data 31.08.2000 e chiuso in data 20.11.2017 (doc. 3 e 6 fascicolo parte opposta), la parte opposta, a dimostrazione del saldo debitore preteso in euro 31.891,56, ha prodotto in giudizio il relativo documento contrattuale, la lettera di intimazione di pagamento e di chiusura del conto, certificazione ex art. 50 t.u.b., e gli estratti conto del rapporto solo limitatamente al periodo dall'1.1.2007 (saldo negativo e/c euro
5.815,53) al 31.12.2016 (saldo negativo e/c euro 28.007,88).
Orbene, la mancata produzione della serie continua degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria rende la pretesa stessa infondata, poiché non dimostrata.
E' principio pacifico, infatti, che la banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento mediante la produzione, oltre che del contratto di conto corrente, altresì degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (Cass. 23974/2010; 18541/2013), in quanto solo la documentazione
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integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente, azionato dalla banca in via monitoria, integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione.
La produzione degli estratti conto deve coprire l'intero periodo, sin dall'inizio del rapporto e senza cesure di continuità (Cass. 23313/2018;
21092/2016; 4102/2018), atteso che diversamente, laddove il primo estratto conto prodotto, in ipotesi, rechi un saldo iniziale a debito del cliente, esso non può essere preso in considerazione in mancanza di idonei elementi documentali che ne giustificano l'addebito.
A differenza della contraria tesi della parte opposta, del resto, non è idonea alla dimostrazione della pretesa creditoria azionata la certificazione ex art. 50
t.u.b., posto che tale documento non altro contiene che la mera indicazione di un saldo passivo senza alcuna specificazione degli poste attive e passive verificatesi nel corso del rapporto.
Come costantemente ribadito dal giudice di legittimità, infatti, ove la banca si avvalga, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dall'art. 50 t.u.b. che non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio, una volta effettuata la contestazione dell'opponente circa la pretesa creditoria così avanzata, si applicherà il noto principio secondo cui l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'articolo
50 citato, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 9695/2011; 29577/2020).
D'altronde, posta la contestazione del credito vantato formulata dall'opponente, e posto che la mancata produzione degli estratti conto per tutto il periodo del rapporto non ha consentito all'opponente medesimo di effettuare alcun controllo sulla regolarità degli addebiti e conseguentemente di svolgere specifiche contestazioni, non assume valenza l'argomento secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista, ex art. 1832 c.c., renderebbe vincolanti gli estratti conto medesimi anche per il fideiussore, atteso il principio pacifico secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto
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conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Invero, la decadenza semestrale, prevista dal II co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda, infatti, unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso (errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto;
e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione
(cfr. Cass. 21092/2016).
Alcun elemento, infine, può trarsi dalle lettere di intimazione di pagamento e di chiusura del conto, ai fini della dimostrazione del credito azionato, trattandosi di meri atto unilateralmente confezionati dalla banca.
Da quanto sopra, in definitiva, non avendo la parte opposta fornito idonea prova dei fatti costitutivi del credito di cui al contratto di conto corrente,
l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dalla parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto dell'attività prestata
(sostanziale assenza di fase istruttoria e forma semplificata in rito della decisione), delle questioni trattate e del valore della causa, con attribuzione all'avv. Luca
Bucciero, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6057/2022
(RG. N. 19491/2022) emesso in data 01.09.2022 dal Tribunale di Napoli;
- condanna la società opposta alla refusione delle spese di lite che liquida, per
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esborsi, nell'importo che sarà documentato a titolo di c.u. e, per compenso, nell'importo di euro 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 13.5.2025
E' verbale, ore 14:30
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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