Art. 6. Contributi a province
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a concedere, sui fondi stanziati con il precedente articolo 5, contributi a quelle province che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio ed avvalendosi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in ente morale e non aventi finalita' di lucro, provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge.
((A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalita' di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge))
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a concedere, sui fondi stanziati con il precedente articolo 5, contributi a quelle province che, non disponendo di ospedale psichiatrico proprio ed avvalendosi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in ente morale e non aventi finalita' di lucro, provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge.
((A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalita' di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge))