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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00270 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00342/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2025, proposto da
NA UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ER, FA GA e TE LI, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 762/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, in giudicato, in materia di cd. retribuzione professionale docente; N. 00342/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, NA UR ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
762/2024, pubblicata in data 4.7.2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Bergamo ha così statuito “condanna il MIM a pagare a UR NA la somma di € 889,20
a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
2.1.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di una relazione attestante, da un lato, difficoltà esecutive quanto alla somma da corrispondere alla ricorrente a titolo di
“Retribuzione Professionale Docenti” (R.P.D.) per supplenze brevi e saltuarie e, dall'altro, l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese legali in favore dei difensori antistatari.
2.2.- Infine, con nota depositata il 29.10.2025 l'Amministrazione ha dato atto di aver disposto il pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui alla sentenza da ottemperare, come risulterebbe da un prospetto che, tuttavia, non è stato versato agli atti. N. 00342/2025 REG.RIC.
3.- Con nota depositata il 9.2.2026 la ricorrente ha dichiarato che il Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza, così chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed insistendo per il favore delle spese di lite.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, confermando il tardivo adempimento la fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di 2/3 – con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare la ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidati in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00342/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
AN CI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00270 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00342/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2025, proposto da
NA UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ER, FA GA e TE LI, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 762/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, in giudicato, in materia di cd. retribuzione professionale docente; N. 00342/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, NA UR ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
762/2024, pubblicata in data 4.7.2024, con la quale il Tribunale Ordinario di Bergamo ha così statuito “condanna il MIM a pagare a UR NA la somma di € 889,20
a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
2.1.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è dapprima costituito con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di una relazione attestante, da un lato, difficoltà esecutive quanto alla somma da corrispondere alla ricorrente a titolo di
“Retribuzione Professionale Docenti” (R.P.D.) per supplenze brevi e saltuarie e, dall'altro, l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese legali in favore dei difensori antistatari.
2.2.- Infine, con nota depositata il 29.10.2025 l'Amministrazione ha dato atto di aver disposto il pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui alla sentenza da ottemperare, come risulterebbe da un prospetto che, tuttavia, non è stato versato agli atti. N. 00342/2025 REG.RIC.
3.- Con nota depositata il 9.2.2026 la ricorrente ha dichiarato che il Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza, così chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed insistendo per il favore delle spese di lite.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, confermando il tardivo adempimento la fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di 2/3 – con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare la ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidati in euro 400,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Francesca AR, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario N. 00342/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Francesca AR
IL PRESIDENTE
AN CI
IL SEGRETARIO