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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2863/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 536/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055043053 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6728/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15,04.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta proponeva appello avverso la sentenza n.536/01/2025 , depositata e notificata in data 10.01.2025 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Caserta Sez. 1 accoglieva il ricorso proposto dal Notaio Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, codice atto n.
24055043053 ,notificato il 18/07/2024 a mezzo del quale si recuperavano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per complessivi € 400,00 ,non versate in sede di autoliquidazione con presentazione della registrazione telematica.
Opponeva l' appellante, la erroneità della sentenza impugnata la quale,nel valorizzare il contrasto interpretativo relativo all'art. 32,c 2 DPR. 601/73 secondo cui l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali,senza distinzione tra atti soggetti o meno ad Iva, andasse estesa agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale ,come nella specie, anche nel caso in cui tali atti fossero soggetti ad Iva. Deduceva,infatti, che con la risoluzione 24 aprile 2002, n. 127, emanata in relazione al trasferimento di alloggi costruiti in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale ,in presenza dei presupposti di imponibilità Iva , era stata esclusa tale agevolazione e,pertanto, dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa .
Si costituiva l'appellato il quale , in adesione alla sentenza gravata, chiedeva la conferma della stessa deducendo la infondatezza del gravame. Contestava la propria responsabilità ,ai sensi degli artt.10 e 57
DPR n.131/86 poiché estesa al pagamento delle imposte principali e non a quelle complementari e suppletive, come nella specie, stante il disconoscimento dell'invocato beneficio ex art. 32 , 2 c DPR
601/73
Alla pubblica udienza del 04.11.2025 ,assenti le parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia scaturisce dall'impugnazione, da parte del notaio Res_1 ,dell' avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate, disconoscendo l'agevolazione in tema di imposte ipotecarie e catastale, recuperava a titolo di imposta principale, la imposta in misura fissa dichiarata in sede di autoliquidazione ,ma non versata trattandosi di assegnazione per programma di edilizia economica pubblica ai sensi dell'art. 32, comma 2, del DPR 601 del 1972 .
L'appellato ha eccepito in primis che, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986, art. 57, comma 2, “La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
Per effetto di tale disposizione, il notaio è solidalmente obbligato al pagamento della sola imposta principale, laddove il medesimo D.P.R., art. 42, prevede che “1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso”.
Il motivo è fondato
Dal combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate si evince che il notaio può essere chiamato al pagamento della sola imposta principale nella cui definizione rientra un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o
'autoliquidata'), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale 'postuma').
Al di là di questi limiti, l'imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva) e, dunque, estranea al concetto di solidarietà sopra indicato.
Il D. Lgs. n. 463 del 1997, art.
3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni) stabilisce che “1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata.
La procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione prevista da tale norma riguarda unicamente l'imposta autoliquidata la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile assumendo rilievo l'espressione “sulla base degli elementi desumibili dall'atto”.
Al contrario, quando la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed evidente, ma richieda l'accesso ad elementi extra testuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico- interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento – per un'imposta che, a quel punto, sarà complementare – nei confronti delle parti contraenti.
Il riconoscimento o meno di una determinata agevolazione fiscale implica ex se ,un giudizio inerente all'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle agevolazioni non risultante puramente e semplicemente dall'esame dell'atto, ma conseguito all'esito di una valutazione di natura giuridica .
La Suprema Corte ha chiarito che ogni qualvolta occorra procedere ad una “valutazione giuridica” dell'atto sottoposto a registrazione l'ufficio dovrà far valere l'eventuale pretesa impositiva, di natura complementare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del TUR e, cioè, “con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente – in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. – dalla data della registrazione”.
In conclusione, la natura complementare dell'imposta richiesta non consente di emettere l'avviso nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'imposta principale, la sua responsabilità non si estende, tuttavia, così come stabilito dall'art. 57, comma 2, del TUR al pagamento dell'imposta complementare e suppletiva di registro.
Nella specie, con l'avviso di liquidazione ,l'Agenzia ha disconosciuto l'agevolazione dell'esenzione dall'imposta di registro , ipotecaria e catastale poiché non applicabile ai contratti soggetti ad Iva, benchè relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale che ,pertanto, sono da intendersi esclusi dal regime di favore di cui all'articolo 32, comma 2, DPR 601/73.
Evidente che l'omissione contestata non è di immediata percezione ,ma deriva da accertamenti successivi basati su elementi esterni all'atto e valutazioni giuridiche che escludono la responsabilità solidale del notaio.
L'appello ,perciò, va rigettato restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza delle parti.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa le spese competenze del grado.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2863/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 536/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055043053 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6728/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15,04.2025, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta proponeva appello avverso la sentenza n.536/01/2025 , depositata e notificata in data 10.01.2025 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Caserta Sez. 1 accoglieva il ricorso proposto dal Notaio Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, codice atto n.
24055043053 ,notificato il 18/07/2024 a mezzo del quale si recuperavano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per complessivi € 400,00 ,non versate in sede di autoliquidazione con presentazione della registrazione telematica.
Opponeva l' appellante, la erroneità della sentenza impugnata la quale,nel valorizzare il contrasto interpretativo relativo all'art. 32,c 2 DPR. 601/73 secondo cui l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali,senza distinzione tra atti soggetti o meno ad Iva, andasse estesa agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale ,come nella specie, anche nel caso in cui tali atti fossero soggetti ad Iva. Deduceva,infatti, che con la risoluzione 24 aprile 2002, n. 127, emanata in relazione al trasferimento di alloggi costruiti in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale ,in presenza dei presupposti di imponibilità Iva , era stata esclusa tale agevolazione e,pertanto, dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa .
Si costituiva l'appellato il quale , in adesione alla sentenza gravata, chiedeva la conferma della stessa deducendo la infondatezza del gravame. Contestava la propria responsabilità ,ai sensi degli artt.10 e 57
DPR n.131/86 poiché estesa al pagamento delle imposte principali e non a quelle complementari e suppletive, come nella specie, stante il disconoscimento dell'invocato beneficio ex art. 32 , 2 c DPR
601/73
Alla pubblica udienza del 04.11.2025 ,assenti le parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia scaturisce dall'impugnazione, da parte del notaio Res_1 ,dell' avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate, disconoscendo l'agevolazione in tema di imposte ipotecarie e catastale, recuperava a titolo di imposta principale, la imposta in misura fissa dichiarata in sede di autoliquidazione ,ma non versata trattandosi di assegnazione per programma di edilizia economica pubblica ai sensi dell'art. 32, comma 2, del DPR 601 del 1972 .
L'appellato ha eccepito in primis che, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986, art. 57, comma 2, “La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
Per effetto di tale disposizione, il notaio è solidalmente obbligato al pagamento della sola imposta principale, laddove il medesimo D.P.R., art. 42, prevede che “1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso”.
Il motivo è fondato
Dal combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate si evince che il notaio può essere chiamato al pagamento della sola imposta principale nella cui definizione rientra un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o
'autoliquidata'), sia quello integrativamente richiesto dall'ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale 'postuma').
Al di là di questi limiti, l'imposta deve ritenersi complementare (oppure, in caso di errori dell'ufficio, suppletiva) e, dunque, estranea al concetto di solidarietà sopra indicato.
Il D. Lgs. n. 463 del 1997, art.
3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni) stabilisce che “1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata.
La procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione prevista da tale norma riguarda unicamente l'imposta autoliquidata la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile assumendo rilievo l'espressione “sulla base degli elementi desumibili dall'atto”.
Al contrario, quando la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed evidente, ma richieda l'accesso ad elementi extra testuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico- interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento – per un'imposta che, a quel punto, sarà complementare – nei confronti delle parti contraenti.
Il riconoscimento o meno di una determinata agevolazione fiscale implica ex se ,un giudizio inerente all'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle agevolazioni non risultante puramente e semplicemente dall'esame dell'atto, ma conseguito all'esito di una valutazione di natura giuridica .
La Suprema Corte ha chiarito che ogni qualvolta occorra procedere ad una “valutazione giuridica” dell'atto sottoposto a registrazione l'ufficio dovrà far valere l'eventuale pretesa impositiva, di natura complementare, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del TUR e, cioè, “con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente – in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. – dalla data della registrazione”.
In conclusione, la natura complementare dell'imposta richiesta non consente di emettere l'avviso nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'imposta principale, la sua responsabilità non si estende, tuttavia, così come stabilito dall'art. 57, comma 2, del TUR al pagamento dell'imposta complementare e suppletiva di registro.
Nella specie, con l'avviso di liquidazione ,l'Agenzia ha disconosciuto l'agevolazione dell'esenzione dall'imposta di registro , ipotecaria e catastale poiché non applicabile ai contratti soggetti ad Iva, benchè relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale che ,pertanto, sono da intendersi esclusi dal regime di favore di cui all'articolo 32, comma 2, DPR 601/73.
Evidente che l'omissione contestata non è di immediata percezione ,ma deriva da accertamenti successivi basati su elementi esterni all'atto e valutazioni giuridiche che escludono la responsabilità solidale del notaio.
L'appello ,perciò, va rigettato restando assorbita nella statuizione che precede ogni altra istanza delle parti.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa le spese competenze del grado.