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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1837/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET Presidente
Dott. UC MI Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1837/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SARACCO MARTINA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. RULENT DANIELA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 02.11.2025.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 09.09.2001. pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 737, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Dal matrimonio sono nate le figlie: il 18.09.2006 e il 25.07.2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05.12.2020. Con ricorso depositato il 24.01.2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulando le proprie difese. All'udienza del 20.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo un breve rinvio per poterne formalizzare tutti i dettagli. In data 02.11.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificato. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2
e residenza anagrafica presso il padre;
DÀ ATTO che la figlia , ormai maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, Per_1 continuerà a risiedere presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Nichelino via Manzoni 28, venga assegnata alla signora
, già quest'ultima proprietaria;
Parte_1
DISPONE che la signora possa vedere e frequentare la figlia liberamente secondo gli Pt_1 Per_2 impegni scolastici ed extrascolastici della minore e previo accordo tra i genitori. In caso di disaccordo la madre potrà vedere la figlia a week end alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina;
inoltre nella settimana in cui non trascorrerà il week end con la madre, quest'ultima potrà tenerla con sé due Per_2 giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, con o senza pernottamento. Per quanto concerne poi le festività natalizie le parti pattuiscono il seguente calendario: dal giorno della vigilia di Natale al 31 dicembre ad anni alterni, partendo dalla madre;
dal 1 gennaio all'Epifania ad anni alterni, partendo dal padre. Pasqua ad anni alterni e così anche il Lunedì dell'Angelo. Possibilità per entrambi i genitori di trascorrere 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, il cui periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio del medesimo anno.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia presso di lui collocata mentre le spese straordinarie mediche e scolastiche saranno ripartite al 50% secondo il Protocollo in essere stipulato tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
Dà ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi, così come le detrazioni per le spese straordinarie avverranno nella misura del 50%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.11.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET Presidente
Dott. UC MI Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1837/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SARACCO MARTINA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. RULENT DANIELA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 02.11.2025.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 09.09.2001. pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 737, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Dal matrimonio sono nate le figlie: il 18.09.2006 e il 25.07.2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05.12.2020. Con ricorso depositato il 24.01.2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, formulando le proprie difese. All'udienza del 20.10.2025, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo un breve rinvio per poterne formalizzare tutti i dettagli. In data 02.11.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificato. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_2
e residenza anagrafica presso il padre;
DÀ ATTO che la figlia , ormai maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, Per_1 continuerà a risiedere presso la madre;
DISPONE che la casa coniugale, sita in Nichelino via Manzoni 28, venga assegnata alla signora
, già quest'ultima proprietaria;
Parte_1
DISPONE che la signora possa vedere e frequentare la figlia liberamente secondo gli Pt_1 Per_2 impegni scolastici ed extrascolastici della minore e previo accordo tra i genitori. In caso di disaccordo la madre potrà vedere la figlia a week end alternati dal venerdì sera fino al lunedì mattina;
inoltre nella settimana in cui non trascorrerà il week end con la madre, quest'ultima potrà tenerla con sé due Per_2 giorni infrasettimanali, anche non consecutivi, con o senza pernottamento. Per quanto concerne poi le festività natalizie le parti pattuiscono il seguente calendario: dal giorno della vigilia di Natale al 31 dicembre ad anni alterni, partendo dalla madre;
dal 1 gennaio all'Epifania ad anni alterni, partendo dal padre. Pasqua ad anni alterni e così anche il Lunedì dell'Angelo. Possibilità per entrambi i genitori di trascorrere 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi, il cui periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio del medesimo anno.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia presso di lui collocata mentre le spese straordinarie mediche e scolastiche saranno ripartite al 50% secondo il Protocollo in essere stipulato tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
Dà ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 50% da entrambi i coniugi, così come le detrazioni per le spese straordinarie avverranno nella misura del 50%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.11.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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