Art. 9.
Si applicano ai mutui, di cui al precedente art. 3, ed agli atti e formalita' concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni di materia di credito agrario, nonche' quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.
Si applicano ai mutui, di cui al precedente art. 3, ed agli atti e formalita' concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni di materia di credito agrario, nonche' quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.