Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 181 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_1 C.F._1
Sena;
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.6.1987 in Luzzi (CS) con dal quale sono nati due figli, attualmente Controparte_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, senza ulteriori statuizioni.
La convenuta, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n.1697/2023 dell'11/17.10.23, passata in giudicato, il Tribunale di
Cosenza ha dichiarato la separazione dei coniugi.
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898/70, l'ininterrotta protrazione della separazione per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge.
Il tempo decorso dalla separazione, la volontà del ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale della convenuta, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse alla eventuale riconciliazione, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Spese processuali irripetibili, come da richiesta conclusiva del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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