Sentenza 7 gennaio 2026
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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34276 - pubb. 13/02/2026 Accertamento tecnico preventivo ante causam: opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento Cassazione civile, sez. II, 07 Gennaio 2026, n. 342. Pres. Di Virgilio. Est. Maccarrone. Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei …
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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34276 - pubb. 13/02/2026 Accertamento tecnico preventivo ante causam: opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento Cassazione civile, sez. II, 07 Gennaio 2026, n. 342. Pres. Di Virgilio. Est. Maccarrone. Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
questa aveva chiamato in causa, ancora in manleva, pure DID Europe s.r.l., società produttrice della catena di trasmissione. Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda risarcitoria svolta da NI PI nei confronti di IA AR OR s.r.l., condannando la convenuta ad un risarcimento del danno pari a € 5.538,99, ma aveva respinto la domanda di manleva rivolta dalla convenuta alla prima chiamata in causa e quelle successive <>, per mancanza della prova della riparazione o sostituzione della catena di trasmissione o del rimborso, totale o integrale, del prezzo da parte della società venditrice all’acquirente garantito e per intervenuta decadenza dalla garanzia, potendo il venditore finale agire in garanzia nei confronti del produttore, sussistendo la condizione indicata, entro l’anno dall’esecuzione della prestazione;
il Tribunale aveva anche dichiarato TI OR Holding s.p.a. decaduta dall’azione di garanzia verso Ognibene s.p.a. La Corte d’Appello di Perugia, adita da IA AR OR s.r.l., aveva confermato la sentenza di primo grado. IA AR OR s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione dolendosi della ritenuta insussistenza dei presupposti per agire contro la produttrice;
TI OR Holding s.p.a. aveva proposto ricorso incidentale, contestando la declaratoria di intervenuta decadenza dall’azione di garanzia nei confronti di Ognibene s.p.a.; DID Europe s.r.l. aveva resistito al ricorso, mentre NI PI e Ognibene s.p.a. erano rimasti intimati. La Corte di Cassazione con la sentenza n.8164/2021 aveva accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento dei motivi rimanenti e, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso incidentale, indicando i seguenti principi di diritto: -l'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei 4 confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla <
in quest’ottica, il diritto di regresso sarebbe unicamente subordinato alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore concretizzi, o sia la conseguenza, di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva; risulta inoltre dagli atti che TI OR Holding s.p.a., coinvolta attraverso un proprio ispettore tecnico nella gestione delle problematiche tecniche evidenziate dall’acquirente, aveva contestato carenze manutentive della catena della motocicletta che aveva ritenuto ascrivibili all’acquirente finale, con la conseguenza che l’esecuzione dell’intervento in garanzia da 7 questi richiesto avrebbe potuto esporre la ricorrente ad eccezioni e contestazioni nei rapporti con TI OR Holding s.p.a. Il motivo di doglianza in esame è infondato. Il Giudice del rinvio non ha disatteso i principi di diritto individuati nella sentenza n.8164/2023 e, in particolare, non ha rimesso in discussione l’interpretazione dell’art.131 CdC effettuata da questa Corte di legittimità, ma ha fondato il rigetto delle domande proposte da IA OT AR s.r.l. nei confronti di TI OR Holding s.p.a. e da questa nei confronti di DID Europe s.r.l. e di Ognibene s.p.a. su una diversa ratio decidendi. La Corte di merito ha infatti ritenuto che <<il vizio di produzione della catena -e quindi del motociclo in cui essa fu incorporata- accertato solo forza delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo promosso da scapicchi nei confronti bianchi, le altre parti giudizio merito … non furono chiamati a partecipare, sì che i terzi contestarono l’utilizzabilità dell’atp loro e sia la sussistenza prova produzione, (did ed ognibene) riferibilità montata sul>>. Come è evidente, la ratio decidendi del rigetto delle domande di regresso ancora sub iudice non è conseguente ad una interpretazione dell’art.131 CdC in tesi diversa da quella operata dal Giudice di legittimità, come è prospettato nel motivo in esame, ma si fonda su una ritenuta carenza probatoria. 2. Con un secondo motivo di critica la società ricorrente lamenta la <<violazione e falsa applicazione dell’art.360 n.3 c.p.c. violazione dell’art.131 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206, cosiddetto codice consumo. difetto di motivazione>>. Rileva la società ricorrente che la Corte d’Appello di Perugia pronunciando in sede di rinvio ha ritenuto non provata la riferibilità del danno ad un difetto di costruzione della catena di trasmissione, sul presupposto della inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti non chiamati a parteciparvi e della 8 conseguente impossibilità di riferire il danno procuratosi nell’aprile 2007 -a distanza di quasi due anni dall’acquisto del motociclo, nel giugno 2005- ad un difetto di costruzione. Ma nella precedente sentenza n.453/2018 la stessa Corte d’Appello aveva accertato, in adesione alla CTU, che la rottura della catena di trasmissione era da attribuire a cedimento strutturale per difetto di costruzione riferibile al produttore, con responsabilità del venditore verso l’acquirente finale e con conseguente applicazione del diritto di regresso del venditore stesso, a catena inversa fino al produttore, ai sensi dell’art.131 CdC. Sarebbe altresì erroneo ritenere che l’accertamento tecnico preventivo e il suo esito non siano utilizzabili nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato ma che sono parti nel processo in cui tali strumenti probatori vengono acquisiti. Il motivo è pienamente fondato. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una -o più, come nel caso di specie- delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all’accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 9 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. <<in particolare, la relazione conclusiva dell’atp al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. cass. n. 25162 2020, sulla possibilità valorizzare porre base giudice, anche parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti mandato, ma sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione è disposta). merito partecipato allo svolgimento dell’accertamento tecnico ante causam, utilmente disinteressarsi suo esito per solo fatto aver preso procedimento culminato nella sua formazione 8459 là dove segnala categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. ambito penale rileva quello civile, prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché contraddittorio assicurato dalle modalità tipizzate introduzione giudizio). essa dispone tutti gli strumenti processuali prendere posizione difendersi ad esso, confutandone l’attendibilità concludenza, richiedendo se caso tecnica approfondire ulteriormente, alla luce proprie osservazioni, profili tecnici rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, agli presupposti richiesti dalla legge l’accoglimento domande avversarie […]. può, viceversa, fronte atp introdotta merito, legittimamente ritenere 10 poter trarre stessa elementi fondamento responsabilità dei danneggianti contempo ritenerla tamquam esset, cioè inopponibile nei confronti soggetto tenuto manlevarli, rigettando domanda suoi perché sfornita prova, segnatamente qualora (come specie) nessuna eccezione sollevata proposito interessata>>. -nel senso esposto cfr. Cass. n.8496/2023, dalla cui motivazione è tratta letteralmente la parte evidenziata;
cfr. anche Cass. n.13229/2015, Cass. n.18567/2018, Cass. n.8459/2020, Cass. n.25162/2020, Cass. n.31312/2021-. Nel caso di specie tutte le imprese coinvolte nella produzione e vendita del motociclo acquistato dal consumatore finale NI PI sono state parti nel giudizio di cognizione nel cui ambito è stato prodotto e utilizzato come mezzo di prova l’accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, su impulso di NI PI nei confronti della venditrice finale IA OT AR s.r.l.; indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di istruzione preventiva, quindi, tutte le imprese coinvolte hanno avuto modo di interloquire sulla relazione tecnica formata all’esito dell’accertamento preventivo, con possibilità di sollevare eventuali contestazioni e di chiedere gli approfondimenti ritenuti necessari e/o opportuno, nel pieno rispetto dei diritti di contraddittorio e di difesa nell’ambito dei vari gradi del giudizio di merito;
il fatto che i Giudici di merito abbiano ritenuto utilizzabile e condivisibile quanto ai contenuti l’esito dell’accertamento tecnico preventivo senza necessità di ulteriori approfondimenti è stato conseguenza o dell’assenza di contestazioni sul suo esito, o dell’inconsistenza delle contestazioni eventuali ritenuta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello nell’ambito del giudizio di appello, e rientra comunque nell’esercizio del potere di interpretazione e valutazione del materiale probatorio non sindacabile di per sé in sede di legittimità perché di esclusiva competenza dei Giudici di merito. 11 Sia il Tribunale di Perugia che la Corte d’Appello di Perugia in sede di giudizio di appello hanno inoltre fondato sull’adesione alle emergenze dell’accertamento tecnico preventivo l’accertamento di responsabilità di IA OT AR s.r.l. per prodotto difettoso, con attribuzione della rottura della catena di trasmissione ad un vizio di costruzione e non a scarsa manutenzione. La identificazione del vizio che ha determinato la rottura della catena di trasmissione come difetto di costruzione, giustificante il diritto del consumatore al risarcimento del danno, è quindi, come sopra rilevato, passata in giudicato come accertamento fondante della pronuncia di accoglimento della domanda relativa, rilevante sotto il profilo dell’identificazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria (intervenuta rottura della catena di trasmissione e danno conseguente, in relazione causale diretta con il rilevato difetto di costruzione), nei confronti di tutte le parti coinvolte ritualmente nel giudizio (in relazione alla domanda principale svolta dall’acquirente consumatore nei confronti dell’ultimo venditore e, in quanto accertamento di fatto presupposto, in relazione alle domande di regresso svolte a catena dal venditore al produttore, su di esso fondate quanto, appunto, all’effettività di detto accertamento positivo). Alla luce delle considerazioni svolte il Giudice del rinvio: -ha erroneamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo solo nei confronti delle parti che vi avevano partecipato, senza considerare che con la rituale acquisizione al materiale probatorio del processo di cognizione conseguente del mezzo di istruzione preventiva, questo entra a far parte delle risultanze istruttorie acquisite, da valutare per la decisione di tutte le domande ed eccezioni proposte, a prescindere dalla partecipazione o meno al procedimento di ATP di tutte le parti in causa, il cui pieno esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio anche nei confronti dell’elaborato tecnico che ne rappresentava l’esito era 12 garantito comunque dalla partecipazione al processo di cognizione;
-ha di conseguenza da una parte contraddittoriamente ritenuto un elemento di prova utilizzabile, nell’ambito dello stesso giudizio, solo nei confronti di alcune parti (in contrasto, oltre che con i principi sopra esposti, anche con il principio di acquisizione probatoria: cfr. Cass. n. 5980/98 e Cass. n.23286/2024), dall’altra omesso di considerare che l’accertamento in fatto dell’ascrivibilità della rottura della catena di trasmissione del motociclo acquistato da NI PI a difetto di costruzione era stato già definitivamente effettuato nelle fasi di merito precedenti al primo ricorso per cassazione, con valenza di giudicato nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio. 3. Il ricorso incidentale condizionato di TI OR Holding s.p.a. è volto a ribadire l’interesse della società -totalmente vittoriosa nei gradi di merito- <<a catena>>: esso deve più propriamente essere qualificato come una reiterazione della domanda richiamata, non esaminata dalla Corte d’Appello di Perugia per assorbimento espressamente rilevato. La domanda riproposta è quindi una domanda di merito, sulla quale la Corte d’Appello di Perugia non ha direttamente pronunciato e che dovrà essere vagliata in sede di rinvio: essa è inammissibile per carenza di interesse in questa sede di legittimità -per la quale chiaramente non esiste alcuna disposizione processuale assimilabile al disposto dell’art.346 c.p.c.- perché si pone al di fuori dell’ambito di operatività degli art.360-366 c.p.c. riguardando, appunto, i profili di merito della controversia non esaminati nella sentenza ricorsa per assorbimento -<<in particolare, la relazione conclusiva dell’atp al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. cass. n. 25162 2020, sulla possibilità valorizzare porre base giudice, anche parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti mandato, ma sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione è disposta). merito partecipato allo svolgimento dell’accertamento tecnico ante causam, utilmente disinteressarsi suo esito per solo fatto aver preso procedimento culminato nella sua formazione 8459 là dove segnala categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. ambito penale rileva quello civile, prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché contraddittorio assicurato dalle modalità tipizzate introduzione giudizio). essa dispone tutti gli strumenti processuali prendere posizione difendersi ad esso, confutandone l’attendibilità concludenza, richiedendo se caso tecnica approfondire ulteriormente, alla luce proprie osservazioni, profili tecnici rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, agli presupposti richiesti dalla legge l’accoglimento domande avversarie […]. può, viceversa, fronte atp introdotta merito, legittimamente ritenere 10 poter trarre stessa elementi fondamento responsabilità dei danneggianti contempo ritenerla tamquam esset, cioè inopponibile nei confronti soggetto tenuto manlevarli, rigettando domanda suoi perché sfornita prova, segnatamente qualora (come specie) nessuna eccezione sollevata proposito interessata>>: così Cass. n.22095/2018; cfr. anche, tra le altre, Cass. n.3796/2008, Cass. n.2582/2009, Cass. n.4472/2016, Cass. n.19503/2018, Cass. n.15893/2023-. In conclusione, deve essere respinto il primo motivo di ricorso principale, accolto il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia affinché, alla luce delle indicazioni che precedono riesamini la controversia decidendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato fonda l’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di TI OR Holding s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 DPR n.115/2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 luglio 2025. Il Consigliere TIZIANA RO Il Presidente OS IA DI IR