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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. NA RG ) (avv. Parte_1 Parte_2
NA RG )
CONTRO
(avv. SCALIA ALESSANDRO CP_1
( ) VIA LIBERTÀ N. 171 PALERMO;
) C.F._1
Si dà atto che sono presenti l'avv. NA RG per , che è presente Parte_1
personalmente, e per , nonché il CTP dott. Parte_2
; Per_1
l'avv. SCALIA ALESSANDRO per presnete CP_1
personalmente;
l'Avv. Scalia preliminarmente si oppone alla presenza del CTP di parte avversaria;
l'avv. Persona replica affermando che il CTP ha pieno diritto di partecipare all'udienza;
1 Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il verbale viene riparto alle ore
10:16
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Considerata la funzione difensiva sul piano tecnico del CTP e considerato che nessuna norma vieta alla parte si essere assistita anche sul piano tecnico nel corso delle udienze, rigetta la richiesta dell'avv. Scalia.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi.
In particolare, l'avv. Perna chiede che, in via subordinata, in caso di accoglimento della richiesta di assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza in favore del convenuto, che il valore venga determinato nella media tra le stime delle due consulenze.
L'avv. Scalia si oppone a questa richiesta.
Il Giudice
Si ritira nuovamente in camera di consiglio.
Alle ore 14,30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._2 Pt_2
(C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._3
dell'avv. NA RG e , con elezione di domicilio in VIA
MASSIMO D'AZEGLIO 8 90143 PALERMO, presso il difensore avv. NA RG
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._4
dell'avv. SCALIA ALESSANDRO ( ) VIA C.F._1
LIBERTÀ N. 171 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
3 OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Definizione del thema decidendum.
Occorre premettere, ai fini della decisione, che parte attrice, con istanza depositata il 26.9.2018, ribadita anche in sede di note conclusive depositate l'8.10.2025, ha rinunciato alle domande di seguito riportate:
“Dire e dichiarare per le motivazioni di cui in parte narrativa e, comunque, con ogni statuizione, radicalmente e insanabilmente nullo e/o, in subordine, annullare il (fittizio) contratto di affitto di azienda tra i fratelli e e la società semplice a suo tempo CP_1 CP_2
costituita fra gli stessi, avente ad oggetto il fondo agricolo in CP_3
Motta d'ER.
Dire e dichiarare il conseguente diritto dei Sigg.ri e Parte_1
di godere appieno del fondo di cui sono Parte_3
comproprietari in ragione del 50%, e ciò sin da decesso del loro dante causa, Avv. , condannando quest'ultimo laddove CP_2
occorra al rilascio delle chiavi di accesso dei beni eventualmente chiusi o di cui lo stesso detiene a mezzo delle stesse chiavi e in via esclusiva la facoltà di accesso. Ordinare al Dr. di CP_1
rendere il conto della gestione del fondo agricolo dalla morte CP_3
del fratello, Avv. , alla data di presentazione del conto CP_2
4 e, in ogni caso, a quella in cui reimmetterà gli odierni attori nella materiale detenzione del fondo dallo stesso Dott. in via CP_1
autonoma ed esclusiva amministrato, con obbligo di corrispondere agli stessi odierni attori la metà dei frutti riscossi, anche per contributi agrari e in ogni caso a qualsivoglia titolo (nell'anno del decesso dell'Avv. e in tutti gli anni successivi), e degli CP_2
utili comunque percepiti, con gli interessi di legge sulle somme che risulteranno dovute, da determinarsi a norma del D. Lgs.n. 231/2002.
Ordinare al Dott. di rendere il conto della gestione CP_1
dell' successivamente alla morte del fratello e fino Parte_4
alla liquidazione della quota agli eredi, nonché della liquidazione della quota di partecipazione alla società semplice, con esibizione delle ricevute dei costi riportati (e mai documentati) nel conteggio di liquidazione della quota, accertando all'esito di ciò il credito residuo degli odierni attori.
Condannare conseguentemente il Dott. al pagamento in CP_1
favore degli odierni attori delle somme che ai suddetti titoli risulteranno dovute.
Condannare il Dott. a risarcire agli odierni attori ogni CP_1
danno loro cagionato – danno questo da determinarsi eventualmente anche in via equitativa – sia per aver impedito loro la piena e libera fruizione delle facoltà spettanti quali comproprietari del bene, sia per la sua pessima gestione del fondo che appare oggi del tutto CP_3
abbandonato e privo di cure”.
Tale dichiarazione -che non è revocabile- impone di ritenere che sia
5 cessata la materia del contendere su tutte le questioni oggetto della rinuncia, compresa la richiesta di condanna del convenuto a consegnare agli odierni attori tutte le chiavi dei lucchetti e/o delle serrature apposte agli immobili in proprietà comune, pure riproposta in sede di note conclusive.
Va, per altro verso, osservato che parte convenuta ha rinunciato, in sede di scritti conclusivi, alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'unità immobiliare censita al foglio 3, particella 550 – subalterno 4, sita in
Motta d'ER (cfr. pag. 31 delle note conclusive depositate il
9.10.2025 e pag. 7 delle note di replica del 11.11.2025).
Tale rinuncia deve considerarsi estesa anche all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della titolarità del ripostiglio, non catastato, esistente nella cantina facente parte del subalterno 3 della particella 550, atteso che tale bene viene considerato – nella ricostruzione dei fatti della comparsa di risposta- una pertinenza dell'unità abitativa di cui al foglio 3, particella 550 – subalterno 4.
Sotto tale profilo va, pertanto, altresì dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, poi, rilevare che la domanda di divisione del denaro depositato in tre conti correnti cointestati ai fratelli e CP_2 [...]
utilizzati per la gestione dei beni comuni e la domanda di CP_1
condanna al pagamento della differenza tra la metà del saldo del conto corrente n° 25/280244 (€ 17.094,05) e la minor somma
6 ricevuta, devono considerarsi non più sorrette da un valido interesse ad agire.
Va, infatti, evidenziato che in sede di note conclusive gli attori hanno dichiarato: “successivamente, nel corso del giudizio, le parti hanno suddiviso tali beni che, di conseguenza, non sono più ricompresi nella domanda di divisione ereditaria” ( cfr. pag. 4 delle note depositate il 8.10.2025).
Sotto tale profilo va, pertanto, emessa una ulteriore statuizione di cessazione della materia del contendere.
Occorre, poi, prendere atto della concorde richiesta delle parti di mantenere lo stato di comunione indivisa del locale “pesa” (sub. 6, particella 140, sicché esso non può essere Persona_2
contemplato ai fini della domanda di divisione.
La materia del contendere residua, pertanto, sulla domanda di divisione formulata da parte attrice – cui ha aderito il convenuto- e sulle domande riconvenzionali di apposizione di vincolo sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da AL IN, di rimborso di € 25.678,00, pari al 50% delle somme corrisposte dal convenuto all'Arch. e oggetto di un decreto ingiuntivo, di CP_4
condanna alla divisione e poi alla restituzione della trattrice custodita in un locale di proprietà degli attori. CP_5
2. Questioni preliminari
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda di apposizione di un vincolo all'importo di euro 50.000,00 già incassato da ciascuno dei condividenti all'esito del contenzioso contro la
7 Controparte_6
Occorre, infatti, osservare che nel vigente ordinamento non esiste una disposizione normativa generale che consenta al Giudice civile di apporre un vincolo di destinazione specifica su somme comuni tra più soggetti.
Occorre, infatti, sottolineare che, al di fuori delle ipotesi normativamente previste - di vincolo funzionale al soddisfacimento di interessi metaindividuali o di rilevanza pubblicistica (come ad esempio il vincolo pupillare ex art. 372 c.c., il vincolo sulle somme destinate al pagamento dei creditori da parte del Giudice dell'Esecuzione o del Giudice fallimentare) l'apposizione di un vincolo di destinazione opponibile a terzi su beni e diritti di credito può essere prevista solo in caso di accordo volontario tra le parti, come, ad esempio, nell'ipotesi prevista dall'art. 2645-ter c.c.
Deve, pertanto, ritenersi che non sussista alcun fondamento giuridico che consenta l'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, sicchè essa va considerata inammissibile.
Va, poi, esaminata l'ammissibilità della domanda di divisione dei beni in comunione fra le parti.
In punto di fatto, occorre considerare che su alcune unità immobiliari da dividere sussistono difformità urbanistiche, ai sensi dell'art. 40 della legge 47 del 1985 e dell'art. 46 del d.lgs. 380/2001, che si traducono in corrispondenti difformità catastali.
Con riferimento alle irregolarità più gravi, l'esperto nominato dal
Giudice, dott. ha accertato che: Per_3
8 -il fabbricato sito nel Comune di Motta D'ER, identificato in catasto al foglio 3 p.lla 552 è stato edificato in totale abusivismo negli anni successivi al 1978.
In particolare, il “fabbricato non corrisponde per l'ubicazione a nessuno dei fabbricati visibili nelle foto S.A.S luglio 1967 e giugno
1978 e che in ordine allo stesso non esiste all'Ufficio tecnico del
Comune di Motta D'ER alcuna pratica edilizia”. “E' da notare, ancora che il fabbricato di che trattasi, come è stato accertato misurando la distanza sulla foto Google, ricade a meno di mt 300 dal mare, in un fascia dove dal 1976 il fabbricato di che trattasi, come è stato accertato misurando la distanza sulla foto Google, ricade a meno di mt 300 dal mare, in un fascia dove dal 1976 ( l.r. n. 78 del
1976) vige il vincolo di in edificabilità, derogabile per i fabbricati da edificare nel caso che questi, a giudizio della Soprintendenza ai
, siano compatibili con l'ambiente” ( cfr. pag. 67 CP_7
dell'elaborato peritale depositato il 16.11.2021 e pag. 27 dell'elaborato peritale depositato il 18.6.2024).
-il fabbricato sito nel Comune di Motta D'ER, identificato in catasto al foglio 3 p.lla 551 fino al luglio 1967 era costituito da un solo vano (quello lato Palermo); negli anni successivi al 1967 sono stati realizzati in assenza di titolo abilitativo un vano (quello lato
Messina) in aderenza a quello esistente, nonché, in quest'ultimo, un soppalco con la scala ed il wc (cfr. pag. 53 dell'elaborato peritale depositato il 16.11.2021 e pag. 27 dell'elaborato peritale depositato il
18.6.2024).
9 La radicale difformità urbanistica di tali beni, come chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze n. 8230 e n. 25021 del 2019, impone di ritenere che manchi un titolo edilizio legittimante la loro commerciabilità.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda degli attori – titolari di un diritto potestativo che prescinde dal consenso degli altri condividenti- di procedere alla divisione parziale degli immobili in comune escludendo quelli che presentino problemi di commerciabilità ( cfr.
Cass., SU n. 25021 del 07/10/2019).
Nella valutazione della domanda di divisione, pertanto, non si terrà conto – come già valutato dal ctu- delle particelle 551 e 552.
Va, poi, esaminata la questione della legittimità urbanistica della particella 553 del foglio 3 del catasto del comune di Motta
D'ER.
Nella relazione depositata il 16.11.2021 il CTU ha evidenziato che
“l'immobile di che trattasi, dell'età di oltre 100 anni, è stato oggetto recentemente di radicali interventi di ristrutturazione per la cui esecuzione necessita un titolo abilitativo. Tali interventi, come è stato possibile osservare all'ispezione, a giudicare dal loro stato, hanno interessato il tetto, i muri perimetrali , il piano rialzato e la porzione
“B” del piano seminterrato. Per quanto concerne il tetto, oltre a essere state rifatte integralmente le vecchie orditure in travi di legno, il tavolato ed il manto di copertura, sono state realizzate, in sostituzione dei vecchi puntoni d'angolo in legno, delle travi inclinate in cemento armato. Su tutti i muri perimetrali è stato
10 realizzato un cordolo di coronamento in cemento armato. Nel piano rialzato gli interventi hanno interessato le finiture interne (pavimenti, rivestimenti, il wc, ecc.) nonché il solaio che è stato rifatto con longherine in acciaio e tavelloni.
Inoltre, è stata realizzata la corta rampa di scale in cemento armato che permette di superare il dislivello esistente tra il già citati piano rialzato ed il suolo.
Nella porzione “B” del piano seminterrato sono stati realizzati, alzando due tramezzi, i due box precedente descritti.
Tutti gli interventi ora menzionati sono stati, invece, realizzati in assenza di titolo abilitativo”. “Per legittimare le opere di cui è stato oggetto l'immobile de quo e conseguentemente l'immobile medesimo occorre: a) chiedere il parere di sussistenza al Genio
Civile, corredando l'istanza dei documenti di cui alle seguenti lettere c), d) ed e);b) chiedere l'autorizzazione paesaggistica alla
Sovrintendenza ai BB.CC.AA. c) redigere gli elaborati grafici del soppalco;
d) eseguire i calcoli di verifica della stabilità e) presentare il certificato di collaudo f) presentare al Comune una S.C.I.A. tardiva” (cfr. pagg. 72 e ss dell'elaborato peritale).
Ciò posto, il comma 5-bis dell'articolo 46 (aggiunto dall'articolo 1 comma 1 lett. "s" del DLgs 27 dicembre 2002 n.301 e poi modificato dall'articolo 3 comma 1 lett. "u" del DLgs 25 novembre 2016 n. 222) prevede che le disposizioni del presente articolo (compreso il primo comma che individua le ipotesi di nullità degli atti relativi ad edifici privi di un titolo edilizio ad essi riferibile) si applicano anche agli
11 interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 1, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.
Orbene, l'articolo 23, I comma, del TUE contempla tra gli interventi che “in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività” le opere di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) e cioè “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni”.
Orbene, nel caso di specie, l'immobile di cui alla particella 553 del foglio 3 del catasto del comune di Motta D'ER risulta edificato in data anteriore al 1 settembre 1967, per cui non è necessaria l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio originario.
Il CTU, tuttavia, ha riscontrato la sussistenza di interventi di ristrutturazione radicale privi di titolo abilitativo. Non è dato sapere quando l'intervento edilizio in questione sia stato effettuato mentre la natura delle opere appare riconducibile alla previsione dell'articolo
10 comma 1 lett. c del TUE che contempla l'esecuzione di una ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o
12 in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Allo stato, quindi, l'immobile non appare commerciabile né suscettibile di divisione tra le parti.
Analoga conclusione va assunta con riferimento alla pressa e al frantoio ubicate all'interno della particella 553, che costituiscono pertinenze specifiche dell'immobile in questione.
Con riferimento alle particelle 550 sub 3 e 4 il ctu, per altro verso, ha accertato l'esistenza di vari titoli edilizi riferibili agli immobili che vanno ravvisati nella concessione Edilizia n. 58 del 9/6/1980 in variante alla precedente Concessione Edilizia del 1979 nonché nella
Concessione Edilizia in sanatoria n. 55/47 del 3/11/2008 ( cfr. pag.
22 della relazione depositata il 16.11.2021).
L'esperto nominato dal Giudice Istruttore ha evidenziato la sussistenza di modeste irregolarità urbanistiche che riguardano la distribuzione interna di vani e la collocazione di finestre e porte che, tuttavia, non rendono l'edificio in tutto o in parte diverso dal precedente e non comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Sotto il profilo catastale, per altro verso, il CTU ha rilevato che nella porzione seminterrata dell'unità immobiliare sita in Motta
D'ER, identificata in catasto al foglio 3 p.lla 550 sub 4 sussistevano discordanze tra lo stato di fatto e la planimetria catastale con conseguente aumento della rendita catastale che, nelle more del giudizio, sono state eliminate.
13 Deve pertanto ritenersi che l'unità abitativa in questione sia commerciabile e divisibile.
Le ulteriori irregolarità catastali riscontrate dal ctu non comportano, invece, alcun aumento della rendita catastale e non incidono pertanto sulla commerciabilità dei beni in comunione.
La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che “dagli artt. 17 e 20 del r.d. n. 652/1939 nonché dall'art. 19, nono comma, del d.l. n. 78/2010 si desume che le difformità più lievi non compromettono affatto la conformità allo stato di fatto e che, quindi, tale conformità deve essere esclusa solo in presenza di variazioni che incidano sullo stato, sulla consistenza, sull'attribuzione della categoria e della classe, ossia sulle situazioni dalle quali dipende la rendita catastale” (cfr.
Cass., 27531/2025).
Alla luce di tali rilievi, gli unici edifici divisibili risultano essere le unità immobiliari identificate in catasto al foglio 3 p.lle 550 sub 3 e sub 4, non sussistendo per gli altri fabbricati una condizione dell'azione sotto il profilo della violazione dell'art. 40 della legge n.
47 del 1985 e dell'art. 46 del d.lgs. 380 del 2001.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna alla restituzione della trattrice intestata al convenuto ( cfr. pag.41 delle note conclusive). CP_5
Va, infatti, considerato che tale domanda è stata proposta per la prima volta solo in sede di note depositate il 9 ottobre 2025 e si pone in inconciliabile contrasto con i fatti costitutivi e con le richieste formulate nella comparsa di risposta.
14 Ed invero, il convenuto, costituendosi in giudizio, non solo non ha formulato alcuna domanda di rivendica del veicolo agricolo ma ha rappresentato, in senso contrario, che in un locale CP_5
dei caseggiati in Contrada Brignoli del Comune di Persona_2
erano depositati una motoagricola, formalmente intestata a Pt_1
ed una trattrice formalmente intestata a
[...] CP_5 [...]
che, malgrado le rispettive intestazioni, erano stati acquistati Per_4
in comune dai fratelli e ed erano sempre stati CP_2 Persona_4
destinati all'uso comune per le necessità di coltivazione del fondo.
Alla luce di tali premesse, nel proprio atto introduttivo, il convenuto aveva chiesto di accertare la comproprietà dei beni e di condannare gli attori di consegnargli la chiave di accesso al locale ove essi erano custoditi ( cfr. pag. 14 della comparsa di risposta).
Rispetto a tali elementi di fatto la domanda di restituzione formulata nelle note conclusive deve, di conseguenza, considerarsi una domanda nuova e pertanto tardivamente formulata.
Va, poi, rilevato che non è stata provata l'esistenza di attrezzi agricoli o di altri beni mobili in comunione fra le parti sicché, sotto tale profilo, la domanda degli attori va dichiarata inammissibile.
3. Domande riconvenzionali.
Prima di procedere in concreto alle operazioni divisionali appare necessario esaminare le domande riconvenzionali che hanno superato lo scrutinio di ammissibilità.
Va, in primo luogo, esaminata la domanda di accertamento della comproprietà della trattrice e di una motoagricola CP_5
15 custodite in un locale di proprietà degli attori.
La domanda va rigettata.
Va, infatti, considerato che, a fronte delle contestazioni formulate dalla parte avversaria, il convenuto non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza di uno stato di comunione fra i mezzi agricoli indicati nella propria comparsa di risposta.
Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale di rimborso dell'importo di € 25.678,00, pari al 50% delle somme corrisposte dal convenuto all'Arch. e oggetto di un decreto ingiuntivo. CP_4
Gli attori hanno contestato la fondatezza della domanda, eccependo l'insussistenza di un rapporto professionale fra l'Architetto CP_8
e il proprio dante causa, ed evidenziando
[...] CP_2
che la sentenza di condanna emessa nei confronti del convenuto non era a loro opponibile.
In punto di diritto, occorre osservare che, nel caso di beni in comunione pro indiviso, vige il principio della “rappresentanza reciproca” fra i comunisti, fondato su una presunzione di comunione di interessi che ciascun comproprietario può tutelare nell'interesse degli altri rimasti inerti.
Ciò posto, va ritenuto, nel caso di specie, che l'incarico conferito all'architetto dal solo convenuto fosse stato Controparte_8
attribuito nell'interesse anche dell'altro comunista, , e ai CP_2
fini del miglioramento dei fondi comuni, come emerge dal contenuto della sentenza della Corte di Appello di Palermo prodotta da parte convenuta unitamente alla comparsa di risposta.
16 Dalla sentenza n. 67/2016 risulta, infatti, che il contratto stipulato da e il 21 marzo 2000 aveva per CP_1 Controparte_8
oggetto “la redazione del progetto per la realizzazione di una struttura agrituristica in un fondo rustico sito in contrada del CP_3
territorio di Motta D'ER” e riguardava in particolare gli immobili identificati catastalmente nelle particelle 548 (ex 65), 551,
64, 63, 66 e 11 del foglio n. 3 del Comune di Motta D'ER, e quindi anche i beni in comunione (cfr. copia sentenza prodotta unitamente alla comparsa di risposta).
Occorre, poi, osservare che il conferimento dell'incarico nell'interesse anche del comunista è stato CP_2
riconosciuto, con efficacia confessoria, dalle stesse parti attrici nel controricorso proposto il 15.05.2024 nel procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione dalla società AL IN (cfr. documentazione prodotta con note del 15.05.2024 da parte convenuta).
Ed invero, in tale atto gli attori hanno affermato: “Al riguardo, il
Giudice dell'appello ha anche fatto cenno giustamente a quanto dedotto (e provato) da parte attrice nel corso dei giudizi di merito, circa l'irrealizzabilità del progetto che originariamente i germani e attori avevano iniziato a predisporre per la CP_2 CP_1
realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sul fondo di loro proprietà, che per sue caratteristiche al detto scopo è significativamente apprezzabile essendo panoramico e avendo anche immediato accesso alla costa messinese”.
17 La produzione di tale documento, benché successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., è certamente ammissibile, trattandosi di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui al predetto articolo.
La circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali
(tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico-locatizio) legittima, infatti, la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006;
Cass. n. 11922/2006).
Il documento risulta, quindi, pienamente ammissibile e valutabile.
Va, tuttavia, osservato che le somme che possono essere poste a carico di parte attrice, in ragione dell'obbligo di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della cosa comune, possono riguardare soltanto il corrispettivo effettivamente versato al professionista incaricato, determinato in sede transattiva nell'importo di € 19.000,00
(cfr. transazione del 21.01.2019).
Non costituiscono, invece, spese nell'interesse comune le spese connesse all'instaurazione della controversia giudiziaria con l'Arch.
, essendo la scelta di resistere alla domanda di pagamento CP_4
frutto della decisione unilaterale di , né le spese versate CP_1
nei confronti di terzo soggetto, individuato nella transazione (il geometra ) e non contemplato nella domanda Controparte_9
18 riconvenzionale di rimborso delle spese.
Da ciò deriva che gli attori devono essere condannati a manlevare il convenuto per l'importo di € 9.500,00 oltre interessi, nella misura legale, dalla data del pagamento effettuato dal condividente e cioè dal 26.01.2019 per un importo di complessivi € 10.578,94 (cfr. atto di transazione prodotto con le note del 13.06.2019).
4. Scioglimento della comunione.
Va, in primo luogo, disattesa la domanda del convenuto di assegnazione dell'intero compendio immobiliare sito in Motta
d'ER (ME), con addebito dell'eccedenza, quale condividente titolare della quota maggiore di comproprietà (pari a2/4).
Va, infatti, considerato che non ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 720 c.c. atteso, per un verso, che il patrimonio da dividere è stato considerato dal consulente tecnico d'ufficio divisibile e che, peraltro verso, gli attori hanno espressamente chiesto di restare in comunione fra loro, sicché anche a costoro è riferibile una quota di comunione pari ai 2/4.
Con riferimento alle unità immobiliari p.lla 550 sub 3 e 550 sub 4, della rispettiva superficie commerciale complessiva di mq 140,00 e di mq 172,00, destinate di fatto ad uso abitativo, conformemente a quanto risulta in Catasto, dove sono censite con la categoria A/2 (cfr. pag. 28 dell'elaborato peritale depositato il 18.6.2024), va rilevato che l'esperto nominato dal Giudice, ha ritenuto necessario isolare, al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3, la porzione del vano sottoscala della superficie commerciale di mq 1,83, ove sono allocati
19 i contatori ENEL non solo di quest'ultima unità immobiliare ma anche della u.i. p.lla 550 sub 4.
Tale operazione, in conformità a quanto indicato dal ctu, dovrà essere eseguita sottraendo tale vano dalla consistenza attuale della porzione al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3 (mq 140,00) e chiudendo l'attuale porta di accesso dalla cucina ed aprendone una nuova nel vano scala, nella parete divisoria tra questa ed il vano sottoscala, presentando anticipatamente una C.I.L.A. al Comune e successivamente una DOCFA all'Agenzia dell'Entrate con allegata la planimetria dell'immobile aggiornata per regolarizzare la situazione catastale ( cfr. pag. 38 e s. dell'elaborato peritale) .
Non può essere, invece, accolta la richiesta di ricavare nel seminterrato della p.lla 550 sub 3, con accesso dal relativo ingresso, un piccolo ambiente di circa mq 2, per consentire l'accesso alla manovra dell'impianto di videosorveglianza che è al servizio dell'azienda esistente sui fondi in comunione.
Nulla, infatti, vieta che tale impianto sia collocato in altra sede in modo da non limitare i diritti dei condividenti restringendo le aree oggetto di assegnazione in proprietà esclusiva.
Ciò posto, ai fini della determinazione del valore dei fabbricati occorre fare riferimento alle valutazioni del CTU il quale ha ritenuto di stimare in € 71.001,00 l'unità abitativa di cui alla p.lla 550 sub 3 e in € 88.494,00 l'unità abitativa di cui alla p.lla 550 sub 4.
Con riferimento ai terreni, il ctu ha valutato in € 105.874,68 il valore del compendio in comunione.
20 Detti valori devono ritenersi congrui.
Giova ricordare che la stima di un bene immobile va condotta in relazione al suo valore di mercato, che è influenzato da una molteplicità di fattori economici, quali le caratteristiche oggettive del bene, la possibilità di utilizzazione economica e l'andamento della domanda e dell'offerta, criteri recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
7.01.1998 n. 55; 10.11.1980 n. 6035) e tenuti puntualmente presenti dal CTU, il quale si è avvalso di dati ed informazioni raccolte presso il mercato immobiliare, anche locale
(cfr. pag. 5 della ctu depositata il 18.6.2024).
Non può, poi, ritenersi fondata l'allegazione relativa a un deprezzamento del valore dei beni in comunione e, in particolare, della quota attribuibile agli attori in virtù dell'esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico in favore della società costituita dal convenuto e dal proprio coniuge.
Va, infatti, considerato che parte attrice non ha in alcun modo allegato, oltre che dimostrato, di poter esercitare attività produttiva diretta sul fondo sicché la percezione di canoni collegati al contratto di affitto non può essere considerata fonte di pregiudizio quanto piuttosto di impiego produttivo del bene in favore del condividente.
Ciò posto, occorre procedere alla formazione di un progetto divisionale, come elaborato dal CTU, comprensivo di due quote che prevede l'assegnazione di una sola unità abitativa fra i comunisti
(individuata nella particella 550 sub 3 o in quella sub 4), oltre alla divisione dei terreni, fino al raggiungimento della quota spettante ad
21 ogni condomino.
Sul punto, occorre considerare che il ctu nel procedere alla elaborazione del progetto di divisione ha tenuto conto del criterio di garantire ad ogni quota beni per un valore complessivo pari a quello della quota di diritto, riducendo al minimo i conguagli in denaro.
A tal fine l'esperto nominato dal GI ha evidenziato: “i terreni che costituiscono parte della massa patrimoniale… hanno una modesta appetibilità commerciale e valenza (aree incoltivabili, soprassuolo di modesto valore, elevata pendenza ecc ) rispetto ai fabbricati certamente più appetibili anche per uso abitativo transitorio (case vacanza) per la panoramicità dei luoghi, la vicinanza al mare e la felice ubicazione rispetto alla SS 113 e a Castel di Tusa, centro abitato più vicino. Tanto ritenuto, considerando che, come riportato in sede di descrizione, i terreni del fondo di che trattasi presentano una ben netta disomogeneità tra la porzione di sinistra e quella di destra (guardando il fondo dalla SS 113), al fine di dare a ciascuna quota terreni di comparabile stato, si è preferito operare non già una dividente da monte a valle che avrebbe provocato una palese disomogeneità tra le due quote, ma tre dividenti di cui una longitudinale, da monte a valle, tracciata parallelamente al confine
Est tra le p.lle 156 e 549, che ha permesso di individuare due porzioni di egual valore, e due trasversali con direzione Est Ovest ad incrocio, non allineate, tracciate parallelamente alla facciata Nord del vecchio fabbricato p.lla 553, dividendo in due porzioni di egual valore ciascuna delle due porzioni prima individuate, ottenendo
22 complessivamente quattro porzioni di fondo diverse per stato e consistenza, ma tutte di ugual valore. Ciascuna quota di terreno, pertanto, sarà formata da due porzioni diverse non contigue dello stesso fondo comprensive di porzioni maggiormente appetibili e di quelle di minore appetibilità” (cfr elaborato planimetrico riprodotto nella allegata Tav 4, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni delle parti).
Detto criterio si adatta alla conformazione e alle caratteristiche dei luoghi, consente la realizzazione di due porzioni omogenee il più indipendenti tra loro, determina la realizzazione di due porzioni equivalenti in termini di ubicazione e superfici (salvo marginali differenze).
Tale progetto consente quindi di salvaguardare e di valorizzare in chiave estetica ed economica entrambe le proprietà senza apportare incongruenze nelle valutazioni e resta la soluzione maggiormente rispondente agli interessi dei comproprietari.
Prive di pregio risultano le obiezioni mosse da parte convenuta in ordine alla indivisibilità del bene, atteso che il c.t.u., in mancanza di accordo tra le parti, ha individuato e delimitato l'area in quote sostanzialmente uguali, con la conseguenza che tale ripartizione consente l'individuazione di porzioni uguali tra le parti, in conformità con quanto disposto dagli artt. 726 e 727 c.c.
Va, poi, sottolineato che, per garantire l'accesso alle singole aree delimitate nel progetto di divisione, le parti potranno utilizzare la stradella principale di servizio aziendale descritta dal ctu, a cui si
23 accede tramite un cancello in ferro a due ante carrabile che, salendo serpeggiando, termina in prossimità del confine Sud della p.lla 549, in corrispondenza del tratto adiacente alla p.lla 63 (cfr Tav. 3 allegata alla relazione dei CTP e ) su cui appare necessario Per_5 Per_1
costituire servitù di passaggio a vantaggio reciproco di entrambi i lotti.
Il prospetto dei lotti, escludendo i fabbricati non commerciabili, rispetto a quello elaborato dal ctu a pag. 83 e ss, va così rideterminato:
PROGETTO DI DIVISIONE DEL CORPO A MONTE DELLA SS
113
Valore dei terreni € 105.874,68; valore dei fabbricati € 159.495,00.
€ 265.369,68; quota di diritto € 132.684,84. Pt_5
Porzioni da attribuire:
Prima quota:
Terreni di € 52.940,15 e fabbricato p.lla 550 sub 3 di € 71.001,00 per un totale di € 123.941,15.
24 Seconda quota: Terreni 52.935,12 e fabbricato p.lla 550 sub 4 di € 88.494,00 per un totale di €141.429,12
25 i conguagli in denaro come segue:
- prima quota € 8.744,28 (avere)
- seconda quota € 8.744,28 (dare)
PROGETTO DI DIVISIONE DEL CORPO A VALLE DELLA SS
113: valore del fondo € 952,00, quota di diritto € 476,00;
Prima quota terreni di € 475,95; Seconda quota terreni di € 476,16.
L'apporzionamento dei lotti così determinati va effettuato in base a
26 quanto indicato nella tavola n. 4 allegata alla ctu ove i beni che costituiscono la prima quota sono quelli campiti in rosso mentre quelli costituenti la seconda quota son quelli campiti in azzurro.
Va, poi, condiviso l'apporzionamento dei terreni in , previsto Per_6
nella tavola 2 allegata alla ctu con l'indicazione “schema tipo di progetto di divisione in quote dei terreni siti in ”, ove Per_6
vengono individuate una quota E campita in rosso e una quota F campita in azzurro.
Con riferimento ai criteri di attribuzione delle porzioni sussistono, nel caso di specie, i presupposti per derogare al criterio dell'estrazione per sorteggio e per procedere all'attribuzione diretta dei lotti individuati dal consulente tecnico d'ufficio.
Al riguardo, va infatti sottolineato che il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione ( cfr. Cass., Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021).
Nel caso in esame occorre tenere conto del fatto che parte convenuta ha espressamente chiesto l'attribuzione in natura del lotto che
27 comprende la particella 550 sub 4.
Dall'analisi della prima consulenza tecnica d'ufficio depositata dal dott. in data 15 novembre 2021, emerge inoltre che la particella Per_3
550 sub 4 è detenuta dal convenuto mentre la particella 550 sub 3 è detenuta dalla attrice Parte_1
Questo particolare legame tra cosa e condividente giustifica pienamente l'attribuzione diretta della prima quota agli attori e della seconda quota al convenuto in deroga alla regola del sorteggio.
Sul punto, in diritto, è infatti consolidato il principio richiamato dalla
Suprema Corte sulla derogabilità del criterio di sorteggio quando risulti un particolare legame di fatto di uno dei condividenti con i beni di una delle quote, tale da rendere non economico l'attribuzione casuale ad altro condividente (tra le tante v. Cass. 29-1- 2009 n.
2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5- 2005 n. 9848; Cass. 22-8-
2003 n. 12333, Cassazione civile, sez. II 15/01/2018 n. 726,
Cassazione civile, sez. II 21/02/2017 n. 4426).
Non va, inoltre, trascurato di rilevare ,che l'attribuzione diretta della quota che prevede il diritto alla percezione di un conguaglio in favore degli attori consente anche di operare una compensazione fra il credito da conguaglio e il debito derivante dall'obbligo di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della cosa comune riducendo al minimo i rapporti di dare avere in termini di denaro fra le parti.
Alla luce di tali principi lo scioglimento della comunione va disposto mediante attribuzione diretta dei lotti alle parti.
Per ragione di economia processuale, in considerazione dello scarso
28 valore dei fondi siti in , può procedersi all'attribuzione diretta Per_6
anche di tali lotti, attribuendo la quota E campita in rosso in favore degli attori e la quota F campita in azzurro in favore del convenuto.
Si può, a questo punto, procedere con la quantificazione dei rapporti di dare avere fra le parti con riferimento alla vicenda successoria oggetto di causa.
Gli attori hanno diritto a percepire da parte del convenuto, a titolo di conguaglio l'importo di € 8.744,28 che debitamente rivalutato - trattandosi di debito di valore- ammonta ad attuali € 8.884,19.
Tale importo va, tuttavia, compensato con il debito restitutorio verso il convenuto, pari ad €10.578,94, pervenendo così al risultato complessivo di €1.694,75 da corrispondere in favore di CP_1
[...]
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre la compensazione delle spese di lite con riferimento alle domande accessorie alla domanda di divisione e per porre le spese di lite, comprese le spese di consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in atti, strumentali alla domanda di divisione a carico dei condividenti in ragione della rispettiva quota di comproprietà, trattandosi di spese a carico della comunione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le
29 domande formulate dagli attori diverse dalla domanda di divisione dei beni in comunione fra le parti;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'unità immobiliare censita al foglio 3, particella 550 – subalterno 4, sita in Motta d'ER e della cantina facente parte del subalterno 3 della particella 550; dispone il mantenimento dello stato di comunione indivisa del locale
“pesa” (sub. 6, particella 140, ; Persona_2
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di apposizione di un vincolo all'importo di euro 50.000,00 già incassato da ciascuno dei condividenti all'esito del contenzioso contro la
Controparte_6
dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione relativa ai beni siti in Motta D'ER al foglio 3 p.lla 552, 551, 553 e relative pertinenze (pressa e frantoio); dispone lo scioglimento della comunione fra le parti mediante attribuzione diretta dei lotti indicati dal CTU e in particolare attribuisce: agli attori, in ragione della quota di 1/2 indiviso fra loro, i beni indicati nella relazione di ctu a firma del dott. depositata il Per_3
17.6.2024 – che è destinata a fare parte integrante della presente sentenza- e campiti in rosso nella Tav 4 allegata alla ctu e indicati nella loro consistenza nella “tab 3”a pag. 89 dell'elaborato peritale nonché nella tav. 2 allegata alla ctu con l'indicazione “schema tipo
30 di progetto di divisione in quote dei terreni siti in ”; Per_6
al convenuto i beni indicati nella relazione di ctu a firma del dott. depositata il 17.6.2024 – che è destinata a fare parte integrante Per_3
della presente sentenza- e campiti in azzurro nella Tav 4 allegata alla ctu e indicati nella loro consistenza nella “tab 4”a pag. 90 dell'elaborato peritale nonché nella tav. 2 allegata alla ctu con l'indicazione “schema tipo di progetto di divisione in quote dei terreni siti in ”; Per_6
costituisce a carico e vantaggio reciproco dei lotti così individuati servitù di passaggio attraverso la stradella principale di servizio aziendale descritta dal ctu, a cui si accede tramite un cancello in ferro a due ante carrabile che, salendo serpeggiando, termina in prossimità del confine Sud della p.lla 549, in corrispondenza del tratto adiacente alla p.lla 63 (cfr Tav. 3 allegata alla relazione dei CTP e Per_5
); Per_1
dispone la creazione, al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3, di una porzione del vano sottoscala della superficie commerciale di mq
1,83, ove sono allocati i contatori ENEL sottraendo tale vano dalla consistenza attuale della porzione al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3 (mq 140,00) e chiudendo l'attuale porta di accesso dalla cucina ed aprendone una nuova nel vano scala, nella parete divisoria tra questa ed il vano sottoscala, presentando anticipatamente una
C.I.L.A. al Comune e successivamente una DOCFA all'Agenzia dell'Entrate con allegata la planimetria dell'immobile aggiornata per regolarizzare la situazione catastale con spese a carico delle parti in
31 ragione della quota di ½ ciascuno;
pone a carico di parte convenuta l'obbligo di versare in favore degli attori il conguaglio, debitamente rivalutato fino al momento della decisione, di € 8.884,19; pone a carico degli attori, in solido fra loro, il pagamento, a titolo di rimborso delle spese nell'interesse delle cose comuni, di € 10.578,94; dispone la compensazione delle reciproche ragioni di credito vantate dalle parti e per l'effetto condanna gli attori, in solido fra loro, a versare in favore del convenuto l'importo di € 1.694,75; dispone la compensazione delle spese di lite con riferimento alle domande accessorie alla domanda di divisione e pone le spese di lite, comprese le spese di consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in atti, strumentali alla domanda di divisione, a carico condividenti in ragione della rispettiva quota di comproprietà, trattandosi di spese a carico della comunione.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
32
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 26/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. NA RG ) (avv. Parte_1 Parte_2
NA RG )
CONTRO
(avv. SCALIA ALESSANDRO CP_1
( ) VIA LIBERTÀ N. 171 PALERMO;
) C.F._1
Si dà atto che sono presenti l'avv. NA RG per , che è presente Parte_1
personalmente, e per , nonché il CTP dott. Parte_2
; Per_1
l'avv. SCALIA ALESSANDRO per presnete CP_1
personalmente;
l'Avv. Scalia preliminarmente si oppone alla presenza del CTP di parte avversaria;
l'avv. Persona replica affermando che il CTP ha pieno diritto di partecipare all'udienza;
1 Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il verbale viene riparto alle ore
10:16
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Considerata la funzione difensiva sul piano tecnico del CTP e considerato che nessuna norma vieta alla parte si essere assistita anche sul piano tecnico nel corso delle udienze, rigetta la richiesta dell'avv. Scalia.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi.
In particolare, l'avv. Perna chiede che, in via subordinata, in caso di accoglimento della richiesta di assegnazione dell'intero con addebito dell'eccedenza in favore del convenuto, che il valore venga determinato nella media tra le stime delle due consulenze.
L'avv. Scalia si oppone a questa richiesta.
Il Giudice
Si ritira nuovamente in camera di consiglio.
Alle ore 14,30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3105 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._2 Pt_2
(C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._3
dell'avv. NA RG e , con elezione di domicilio in VIA
MASSIMO D'AZEGLIO 8 90143 PALERMO, presso il difensore avv. NA RG
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._4
dell'avv. SCALIA ALESSANDRO ( ) VIA C.F._1
LIBERTÀ N. 171 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
3 OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Definizione del thema decidendum.
Occorre premettere, ai fini della decisione, che parte attrice, con istanza depositata il 26.9.2018, ribadita anche in sede di note conclusive depositate l'8.10.2025, ha rinunciato alle domande di seguito riportate:
“Dire e dichiarare per le motivazioni di cui in parte narrativa e, comunque, con ogni statuizione, radicalmente e insanabilmente nullo e/o, in subordine, annullare il (fittizio) contratto di affitto di azienda tra i fratelli e e la società semplice a suo tempo CP_1 CP_2
costituita fra gli stessi, avente ad oggetto il fondo agricolo in CP_3
Motta d'ER.
Dire e dichiarare il conseguente diritto dei Sigg.ri e Parte_1
di godere appieno del fondo di cui sono Parte_3
comproprietari in ragione del 50%, e ciò sin da decesso del loro dante causa, Avv. , condannando quest'ultimo laddove CP_2
occorra al rilascio delle chiavi di accesso dei beni eventualmente chiusi o di cui lo stesso detiene a mezzo delle stesse chiavi e in via esclusiva la facoltà di accesso. Ordinare al Dr. di CP_1
rendere il conto della gestione del fondo agricolo dalla morte CP_3
del fratello, Avv. , alla data di presentazione del conto CP_2
4 e, in ogni caso, a quella in cui reimmetterà gli odierni attori nella materiale detenzione del fondo dallo stesso Dott. in via CP_1
autonoma ed esclusiva amministrato, con obbligo di corrispondere agli stessi odierni attori la metà dei frutti riscossi, anche per contributi agrari e in ogni caso a qualsivoglia titolo (nell'anno del decesso dell'Avv. e in tutti gli anni successivi), e degli CP_2
utili comunque percepiti, con gli interessi di legge sulle somme che risulteranno dovute, da determinarsi a norma del D. Lgs.n. 231/2002.
Ordinare al Dott. di rendere il conto della gestione CP_1
dell' successivamente alla morte del fratello e fino Parte_4
alla liquidazione della quota agli eredi, nonché della liquidazione della quota di partecipazione alla società semplice, con esibizione delle ricevute dei costi riportati (e mai documentati) nel conteggio di liquidazione della quota, accertando all'esito di ciò il credito residuo degli odierni attori.
Condannare conseguentemente il Dott. al pagamento in CP_1
favore degli odierni attori delle somme che ai suddetti titoli risulteranno dovute.
Condannare il Dott. a risarcire agli odierni attori ogni CP_1
danno loro cagionato – danno questo da determinarsi eventualmente anche in via equitativa – sia per aver impedito loro la piena e libera fruizione delle facoltà spettanti quali comproprietari del bene, sia per la sua pessima gestione del fondo che appare oggi del tutto CP_3
abbandonato e privo di cure”.
Tale dichiarazione -che non è revocabile- impone di ritenere che sia
5 cessata la materia del contendere su tutte le questioni oggetto della rinuncia, compresa la richiesta di condanna del convenuto a consegnare agli odierni attori tutte le chiavi dei lucchetti e/o delle serrature apposte agli immobili in proprietà comune, pure riproposta in sede di note conclusive.
Va, per altro verso, osservato che parte convenuta ha rinunciato, in sede di scritti conclusivi, alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'unità immobiliare censita al foglio 3, particella 550 – subalterno 4, sita in
Motta d'ER (cfr. pag. 31 delle note conclusive depositate il
9.10.2025 e pag. 7 delle note di replica del 11.11.2025).
Tale rinuncia deve considerarsi estesa anche all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della titolarità del ripostiglio, non catastato, esistente nella cantina facente parte del subalterno 3 della particella 550, atteso che tale bene viene considerato – nella ricostruzione dei fatti della comparsa di risposta- una pertinenza dell'unità abitativa di cui al foglio 3, particella 550 – subalterno 4.
Sotto tale profilo va, pertanto, altresì dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, poi, rilevare che la domanda di divisione del denaro depositato in tre conti correnti cointestati ai fratelli e CP_2 [...]
utilizzati per la gestione dei beni comuni e la domanda di CP_1
condanna al pagamento della differenza tra la metà del saldo del conto corrente n° 25/280244 (€ 17.094,05) e la minor somma
6 ricevuta, devono considerarsi non più sorrette da un valido interesse ad agire.
Va, infatti, evidenziato che in sede di note conclusive gli attori hanno dichiarato: “successivamente, nel corso del giudizio, le parti hanno suddiviso tali beni che, di conseguenza, non sono più ricompresi nella domanda di divisione ereditaria” ( cfr. pag. 4 delle note depositate il 8.10.2025).
Sotto tale profilo va, pertanto, emessa una ulteriore statuizione di cessazione della materia del contendere.
Occorre, poi, prendere atto della concorde richiesta delle parti di mantenere lo stato di comunione indivisa del locale “pesa” (sub. 6, particella 140, sicché esso non può essere Persona_2
contemplato ai fini della domanda di divisione.
La materia del contendere residua, pertanto, sulla domanda di divisione formulata da parte attrice – cui ha aderito il convenuto- e sulle domande riconvenzionali di apposizione di vincolo sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da AL IN, di rimborso di € 25.678,00, pari al 50% delle somme corrisposte dal convenuto all'Arch. e oggetto di un decreto ingiuntivo, di CP_4
condanna alla divisione e poi alla restituzione della trattrice custodita in un locale di proprietà degli attori. CP_5
2. Questioni preliminari
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda di apposizione di un vincolo all'importo di euro 50.000,00 già incassato da ciascuno dei condividenti all'esito del contenzioso contro la
7 Controparte_6
Occorre, infatti, osservare che nel vigente ordinamento non esiste una disposizione normativa generale che consenta al Giudice civile di apporre un vincolo di destinazione specifica su somme comuni tra più soggetti.
Occorre, infatti, sottolineare che, al di fuori delle ipotesi normativamente previste - di vincolo funzionale al soddisfacimento di interessi metaindividuali o di rilevanza pubblicistica (come ad esempio il vincolo pupillare ex art. 372 c.c., il vincolo sulle somme destinate al pagamento dei creditori da parte del Giudice dell'Esecuzione o del Giudice fallimentare) l'apposizione di un vincolo di destinazione opponibile a terzi su beni e diritti di credito può essere prevista solo in caso di accordo volontario tra le parti, come, ad esempio, nell'ipotesi prevista dall'art. 2645-ter c.c.
Deve, pertanto, ritenersi che non sussista alcun fondamento giuridico che consenta l'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, sicchè essa va considerata inammissibile.
Va, poi, esaminata l'ammissibilità della domanda di divisione dei beni in comunione fra le parti.
In punto di fatto, occorre considerare che su alcune unità immobiliari da dividere sussistono difformità urbanistiche, ai sensi dell'art. 40 della legge 47 del 1985 e dell'art. 46 del d.lgs. 380/2001, che si traducono in corrispondenti difformità catastali.
Con riferimento alle irregolarità più gravi, l'esperto nominato dal
Giudice, dott. ha accertato che: Per_3
8 -il fabbricato sito nel Comune di Motta D'ER, identificato in catasto al foglio 3 p.lla 552 è stato edificato in totale abusivismo negli anni successivi al 1978.
In particolare, il “fabbricato non corrisponde per l'ubicazione a nessuno dei fabbricati visibili nelle foto S.A.S luglio 1967 e giugno
1978 e che in ordine allo stesso non esiste all'Ufficio tecnico del
Comune di Motta D'ER alcuna pratica edilizia”. “E' da notare, ancora che il fabbricato di che trattasi, come è stato accertato misurando la distanza sulla foto Google, ricade a meno di mt 300 dal mare, in un fascia dove dal 1976 il fabbricato di che trattasi, come è stato accertato misurando la distanza sulla foto Google, ricade a meno di mt 300 dal mare, in un fascia dove dal 1976 ( l.r. n. 78 del
1976) vige il vincolo di in edificabilità, derogabile per i fabbricati da edificare nel caso che questi, a giudizio della Soprintendenza ai
, siano compatibili con l'ambiente” ( cfr. pag. 67 CP_7
dell'elaborato peritale depositato il 16.11.2021 e pag. 27 dell'elaborato peritale depositato il 18.6.2024).
-il fabbricato sito nel Comune di Motta D'ER, identificato in catasto al foglio 3 p.lla 551 fino al luglio 1967 era costituito da un solo vano (quello lato Palermo); negli anni successivi al 1967 sono stati realizzati in assenza di titolo abilitativo un vano (quello lato
Messina) in aderenza a quello esistente, nonché, in quest'ultimo, un soppalco con la scala ed il wc (cfr. pag. 53 dell'elaborato peritale depositato il 16.11.2021 e pag. 27 dell'elaborato peritale depositato il
18.6.2024).
9 La radicale difformità urbanistica di tali beni, come chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze n. 8230 e n. 25021 del 2019, impone di ritenere che manchi un titolo edilizio legittimante la loro commerciabilità.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda degli attori – titolari di un diritto potestativo che prescinde dal consenso degli altri condividenti- di procedere alla divisione parziale degli immobili in comune escludendo quelli che presentino problemi di commerciabilità ( cfr.
Cass., SU n. 25021 del 07/10/2019).
Nella valutazione della domanda di divisione, pertanto, non si terrà conto – come già valutato dal ctu- delle particelle 551 e 552.
Va, poi, esaminata la questione della legittimità urbanistica della particella 553 del foglio 3 del catasto del comune di Motta
D'ER.
Nella relazione depositata il 16.11.2021 il CTU ha evidenziato che
“l'immobile di che trattasi, dell'età di oltre 100 anni, è stato oggetto recentemente di radicali interventi di ristrutturazione per la cui esecuzione necessita un titolo abilitativo. Tali interventi, come è stato possibile osservare all'ispezione, a giudicare dal loro stato, hanno interessato il tetto, i muri perimetrali , il piano rialzato e la porzione
“B” del piano seminterrato. Per quanto concerne il tetto, oltre a essere state rifatte integralmente le vecchie orditure in travi di legno, il tavolato ed il manto di copertura, sono state realizzate, in sostituzione dei vecchi puntoni d'angolo in legno, delle travi inclinate in cemento armato. Su tutti i muri perimetrali è stato
10 realizzato un cordolo di coronamento in cemento armato. Nel piano rialzato gli interventi hanno interessato le finiture interne (pavimenti, rivestimenti, il wc, ecc.) nonché il solaio che è stato rifatto con longherine in acciaio e tavelloni.
Inoltre, è stata realizzata la corta rampa di scale in cemento armato che permette di superare il dislivello esistente tra il già citati piano rialzato ed il suolo.
Nella porzione “B” del piano seminterrato sono stati realizzati, alzando due tramezzi, i due box precedente descritti.
Tutti gli interventi ora menzionati sono stati, invece, realizzati in assenza di titolo abilitativo”. “Per legittimare le opere di cui è stato oggetto l'immobile de quo e conseguentemente l'immobile medesimo occorre: a) chiedere il parere di sussistenza al Genio
Civile, corredando l'istanza dei documenti di cui alle seguenti lettere c), d) ed e);b) chiedere l'autorizzazione paesaggistica alla
Sovrintendenza ai BB.CC.AA. c) redigere gli elaborati grafici del soppalco;
d) eseguire i calcoli di verifica della stabilità e) presentare il certificato di collaudo f) presentare al Comune una S.C.I.A. tardiva” (cfr. pagg. 72 e ss dell'elaborato peritale).
Ciò posto, il comma 5-bis dell'articolo 46 (aggiunto dall'articolo 1 comma 1 lett. "s" del DLgs 27 dicembre 2002 n.301 e poi modificato dall'articolo 3 comma 1 lett. "u" del DLgs 25 novembre 2016 n. 222) prevede che le disposizioni del presente articolo (compreso il primo comma che individua le ipotesi di nullità degli atti relativi ad edifici privi di un titolo edilizio ad essi riferibile) si applicano anche agli
11 interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 1, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.
Orbene, l'articolo 23, I comma, del TUE contempla tra gli interventi che “in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività” le opere di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) e cioè “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni”.
Orbene, nel caso di specie, l'immobile di cui alla particella 553 del foglio 3 del catasto del comune di Motta D'ER risulta edificato in data anteriore al 1 settembre 1967, per cui non è necessaria l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio originario.
Il CTU, tuttavia, ha riscontrato la sussistenza di interventi di ristrutturazione radicale privi di titolo abilitativo. Non è dato sapere quando l'intervento edilizio in questione sia stato effettuato mentre la natura delle opere appare riconducibile alla previsione dell'articolo
10 comma 1 lett. c del TUE che contempla l'esecuzione di una ristrutturazione edilizia che porti ad un organismo edilizio in tutto o
12 in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Allo stato, quindi, l'immobile non appare commerciabile né suscettibile di divisione tra le parti.
Analoga conclusione va assunta con riferimento alla pressa e al frantoio ubicate all'interno della particella 553, che costituiscono pertinenze specifiche dell'immobile in questione.
Con riferimento alle particelle 550 sub 3 e 4 il ctu, per altro verso, ha accertato l'esistenza di vari titoli edilizi riferibili agli immobili che vanno ravvisati nella concessione Edilizia n. 58 del 9/6/1980 in variante alla precedente Concessione Edilizia del 1979 nonché nella
Concessione Edilizia in sanatoria n. 55/47 del 3/11/2008 ( cfr. pag.
22 della relazione depositata il 16.11.2021).
L'esperto nominato dal Giudice Istruttore ha evidenziato la sussistenza di modeste irregolarità urbanistiche che riguardano la distribuzione interna di vani e la collocazione di finestre e porte che, tuttavia, non rendono l'edificio in tutto o in parte diverso dal precedente e non comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.
Sotto il profilo catastale, per altro verso, il CTU ha rilevato che nella porzione seminterrata dell'unità immobiliare sita in Motta
D'ER, identificata in catasto al foglio 3 p.lla 550 sub 4 sussistevano discordanze tra lo stato di fatto e la planimetria catastale con conseguente aumento della rendita catastale che, nelle more del giudizio, sono state eliminate.
13 Deve pertanto ritenersi che l'unità abitativa in questione sia commerciabile e divisibile.
Le ulteriori irregolarità catastali riscontrate dal ctu non comportano, invece, alcun aumento della rendita catastale e non incidono pertanto sulla commerciabilità dei beni in comunione.
La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che “dagli artt. 17 e 20 del r.d. n. 652/1939 nonché dall'art. 19, nono comma, del d.l. n. 78/2010 si desume che le difformità più lievi non compromettono affatto la conformità allo stato di fatto e che, quindi, tale conformità deve essere esclusa solo in presenza di variazioni che incidano sullo stato, sulla consistenza, sull'attribuzione della categoria e della classe, ossia sulle situazioni dalle quali dipende la rendita catastale” (cfr.
Cass., 27531/2025).
Alla luce di tali rilievi, gli unici edifici divisibili risultano essere le unità immobiliari identificate in catasto al foglio 3 p.lle 550 sub 3 e sub 4, non sussistendo per gli altri fabbricati una condizione dell'azione sotto il profilo della violazione dell'art. 40 della legge n.
47 del 1985 e dell'art. 46 del d.lgs. 380 del 2001.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna alla restituzione della trattrice intestata al convenuto ( cfr. pag.41 delle note conclusive). CP_5
Va, infatti, considerato che tale domanda è stata proposta per la prima volta solo in sede di note depositate il 9 ottobre 2025 e si pone in inconciliabile contrasto con i fatti costitutivi e con le richieste formulate nella comparsa di risposta.
14 Ed invero, il convenuto, costituendosi in giudizio, non solo non ha formulato alcuna domanda di rivendica del veicolo agricolo ma ha rappresentato, in senso contrario, che in un locale CP_5
dei caseggiati in Contrada Brignoli del Comune di Persona_2
erano depositati una motoagricola, formalmente intestata a Pt_1
ed una trattrice formalmente intestata a
[...] CP_5 [...]
che, malgrado le rispettive intestazioni, erano stati acquistati Per_4
in comune dai fratelli e ed erano sempre stati CP_2 Persona_4
destinati all'uso comune per le necessità di coltivazione del fondo.
Alla luce di tali premesse, nel proprio atto introduttivo, il convenuto aveva chiesto di accertare la comproprietà dei beni e di condannare gli attori di consegnargli la chiave di accesso al locale ove essi erano custoditi ( cfr. pag. 14 della comparsa di risposta).
Rispetto a tali elementi di fatto la domanda di restituzione formulata nelle note conclusive deve, di conseguenza, considerarsi una domanda nuova e pertanto tardivamente formulata.
Va, poi, rilevato che non è stata provata l'esistenza di attrezzi agricoli o di altri beni mobili in comunione fra le parti sicché, sotto tale profilo, la domanda degli attori va dichiarata inammissibile.
3. Domande riconvenzionali.
Prima di procedere in concreto alle operazioni divisionali appare necessario esaminare le domande riconvenzionali che hanno superato lo scrutinio di ammissibilità.
Va, in primo luogo, esaminata la domanda di accertamento della comproprietà della trattrice e di una motoagricola CP_5
15 custodite in un locale di proprietà degli attori.
La domanda va rigettata.
Va, infatti, considerato che, a fronte delle contestazioni formulate dalla parte avversaria, il convenuto non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza di uno stato di comunione fra i mezzi agricoli indicati nella propria comparsa di risposta.
Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale di rimborso dell'importo di € 25.678,00, pari al 50% delle somme corrisposte dal convenuto all'Arch. e oggetto di un decreto ingiuntivo. CP_4
Gli attori hanno contestato la fondatezza della domanda, eccependo l'insussistenza di un rapporto professionale fra l'Architetto CP_8
e il proprio dante causa, ed evidenziando
[...] CP_2
che la sentenza di condanna emessa nei confronti del convenuto non era a loro opponibile.
In punto di diritto, occorre osservare che, nel caso di beni in comunione pro indiviso, vige il principio della “rappresentanza reciproca” fra i comunisti, fondato su una presunzione di comunione di interessi che ciascun comproprietario può tutelare nell'interesse degli altri rimasti inerti.
Ciò posto, va ritenuto, nel caso di specie, che l'incarico conferito all'architetto dal solo convenuto fosse stato Controparte_8
attribuito nell'interesse anche dell'altro comunista, , e ai CP_2
fini del miglioramento dei fondi comuni, come emerge dal contenuto della sentenza della Corte di Appello di Palermo prodotta da parte convenuta unitamente alla comparsa di risposta.
16 Dalla sentenza n. 67/2016 risulta, infatti, che il contratto stipulato da e il 21 marzo 2000 aveva per CP_1 Controparte_8
oggetto “la redazione del progetto per la realizzazione di una struttura agrituristica in un fondo rustico sito in contrada del CP_3
territorio di Motta D'ER” e riguardava in particolare gli immobili identificati catastalmente nelle particelle 548 (ex 65), 551,
64, 63, 66 e 11 del foglio n. 3 del Comune di Motta D'ER, e quindi anche i beni in comunione (cfr. copia sentenza prodotta unitamente alla comparsa di risposta).
Occorre, poi, osservare che il conferimento dell'incarico nell'interesse anche del comunista è stato CP_2
riconosciuto, con efficacia confessoria, dalle stesse parti attrici nel controricorso proposto il 15.05.2024 nel procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione dalla società AL IN (cfr. documentazione prodotta con note del 15.05.2024 da parte convenuta).
Ed invero, in tale atto gli attori hanno affermato: “Al riguardo, il
Giudice dell'appello ha anche fatto cenno giustamente a quanto dedotto (e provato) da parte attrice nel corso dei giudizi di merito, circa l'irrealizzabilità del progetto che originariamente i germani e attori avevano iniziato a predisporre per la CP_2 CP_1
realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sul fondo di loro proprietà, che per sue caratteristiche al detto scopo è significativamente apprezzabile essendo panoramico e avendo anche immediato accesso alla costa messinese”.
17 La produzione di tale documento, benché successiva alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., è certamente ammissibile, trattandosi di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui al predetto articolo.
La circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali
(tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico-locatizio) legittima, infatti, la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006;
Cass. n. 11922/2006).
Il documento risulta, quindi, pienamente ammissibile e valutabile.
Va, tuttavia, osservato che le somme che possono essere poste a carico di parte attrice, in ragione dell'obbligo di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della cosa comune, possono riguardare soltanto il corrispettivo effettivamente versato al professionista incaricato, determinato in sede transattiva nell'importo di € 19.000,00
(cfr. transazione del 21.01.2019).
Non costituiscono, invece, spese nell'interesse comune le spese connesse all'instaurazione della controversia giudiziaria con l'Arch.
, essendo la scelta di resistere alla domanda di pagamento CP_4
frutto della decisione unilaterale di , né le spese versate CP_1
nei confronti di terzo soggetto, individuato nella transazione (il geometra ) e non contemplato nella domanda Controparte_9
18 riconvenzionale di rimborso delle spese.
Da ciò deriva che gli attori devono essere condannati a manlevare il convenuto per l'importo di € 9.500,00 oltre interessi, nella misura legale, dalla data del pagamento effettuato dal condividente e cioè dal 26.01.2019 per un importo di complessivi € 10.578,94 (cfr. atto di transazione prodotto con le note del 13.06.2019).
4. Scioglimento della comunione.
Va, in primo luogo, disattesa la domanda del convenuto di assegnazione dell'intero compendio immobiliare sito in Motta
d'ER (ME), con addebito dell'eccedenza, quale condividente titolare della quota maggiore di comproprietà (pari a2/4).
Va, infatti, considerato che non ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 720 c.c. atteso, per un verso, che il patrimonio da dividere è stato considerato dal consulente tecnico d'ufficio divisibile e che, peraltro verso, gli attori hanno espressamente chiesto di restare in comunione fra loro, sicché anche a costoro è riferibile una quota di comunione pari ai 2/4.
Con riferimento alle unità immobiliari p.lla 550 sub 3 e 550 sub 4, della rispettiva superficie commerciale complessiva di mq 140,00 e di mq 172,00, destinate di fatto ad uso abitativo, conformemente a quanto risulta in Catasto, dove sono censite con la categoria A/2 (cfr. pag. 28 dell'elaborato peritale depositato il 18.6.2024), va rilevato che l'esperto nominato dal Giudice, ha ritenuto necessario isolare, al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3, la porzione del vano sottoscala della superficie commerciale di mq 1,83, ove sono allocati
19 i contatori ENEL non solo di quest'ultima unità immobiliare ma anche della u.i. p.lla 550 sub 4.
Tale operazione, in conformità a quanto indicato dal ctu, dovrà essere eseguita sottraendo tale vano dalla consistenza attuale della porzione al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3 (mq 140,00) e chiudendo l'attuale porta di accesso dalla cucina ed aprendone una nuova nel vano scala, nella parete divisoria tra questa ed il vano sottoscala, presentando anticipatamente una C.I.L.A. al Comune e successivamente una DOCFA all'Agenzia dell'Entrate con allegata la planimetria dell'immobile aggiornata per regolarizzare la situazione catastale ( cfr. pag. 38 e s. dell'elaborato peritale) .
Non può essere, invece, accolta la richiesta di ricavare nel seminterrato della p.lla 550 sub 3, con accesso dal relativo ingresso, un piccolo ambiente di circa mq 2, per consentire l'accesso alla manovra dell'impianto di videosorveglianza che è al servizio dell'azienda esistente sui fondi in comunione.
Nulla, infatti, vieta che tale impianto sia collocato in altra sede in modo da non limitare i diritti dei condividenti restringendo le aree oggetto di assegnazione in proprietà esclusiva.
Ciò posto, ai fini della determinazione del valore dei fabbricati occorre fare riferimento alle valutazioni del CTU il quale ha ritenuto di stimare in € 71.001,00 l'unità abitativa di cui alla p.lla 550 sub 3 e in € 88.494,00 l'unità abitativa di cui alla p.lla 550 sub 4.
Con riferimento ai terreni, il ctu ha valutato in € 105.874,68 il valore del compendio in comunione.
20 Detti valori devono ritenersi congrui.
Giova ricordare che la stima di un bene immobile va condotta in relazione al suo valore di mercato, che è influenzato da una molteplicità di fattori economici, quali le caratteristiche oggettive del bene, la possibilità di utilizzazione economica e l'andamento della domanda e dell'offerta, criteri recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
7.01.1998 n. 55; 10.11.1980 n. 6035) e tenuti puntualmente presenti dal CTU, il quale si è avvalso di dati ed informazioni raccolte presso il mercato immobiliare, anche locale
(cfr. pag. 5 della ctu depositata il 18.6.2024).
Non può, poi, ritenersi fondata l'allegazione relativa a un deprezzamento del valore dei beni in comunione e, in particolare, della quota attribuibile agli attori in virtù dell'esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico in favore della società costituita dal convenuto e dal proprio coniuge.
Va, infatti, considerato che parte attrice non ha in alcun modo allegato, oltre che dimostrato, di poter esercitare attività produttiva diretta sul fondo sicché la percezione di canoni collegati al contratto di affitto non può essere considerata fonte di pregiudizio quanto piuttosto di impiego produttivo del bene in favore del condividente.
Ciò posto, occorre procedere alla formazione di un progetto divisionale, come elaborato dal CTU, comprensivo di due quote che prevede l'assegnazione di una sola unità abitativa fra i comunisti
(individuata nella particella 550 sub 3 o in quella sub 4), oltre alla divisione dei terreni, fino al raggiungimento della quota spettante ad
21 ogni condomino.
Sul punto, occorre considerare che il ctu nel procedere alla elaborazione del progetto di divisione ha tenuto conto del criterio di garantire ad ogni quota beni per un valore complessivo pari a quello della quota di diritto, riducendo al minimo i conguagli in denaro.
A tal fine l'esperto nominato dal GI ha evidenziato: “i terreni che costituiscono parte della massa patrimoniale… hanno una modesta appetibilità commerciale e valenza (aree incoltivabili, soprassuolo di modesto valore, elevata pendenza ecc ) rispetto ai fabbricati certamente più appetibili anche per uso abitativo transitorio (case vacanza) per la panoramicità dei luoghi, la vicinanza al mare e la felice ubicazione rispetto alla SS 113 e a Castel di Tusa, centro abitato più vicino. Tanto ritenuto, considerando che, come riportato in sede di descrizione, i terreni del fondo di che trattasi presentano una ben netta disomogeneità tra la porzione di sinistra e quella di destra (guardando il fondo dalla SS 113), al fine di dare a ciascuna quota terreni di comparabile stato, si è preferito operare non già una dividente da monte a valle che avrebbe provocato una palese disomogeneità tra le due quote, ma tre dividenti di cui una longitudinale, da monte a valle, tracciata parallelamente al confine
Est tra le p.lle 156 e 549, che ha permesso di individuare due porzioni di egual valore, e due trasversali con direzione Est Ovest ad incrocio, non allineate, tracciate parallelamente alla facciata Nord del vecchio fabbricato p.lla 553, dividendo in due porzioni di egual valore ciascuna delle due porzioni prima individuate, ottenendo
22 complessivamente quattro porzioni di fondo diverse per stato e consistenza, ma tutte di ugual valore. Ciascuna quota di terreno, pertanto, sarà formata da due porzioni diverse non contigue dello stesso fondo comprensive di porzioni maggiormente appetibili e di quelle di minore appetibilità” (cfr elaborato planimetrico riprodotto nella allegata Tav 4, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni delle parti).
Detto criterio si adatta alla conformazione e alle caratteristiche dei luoghi, consente la realizzazione di due porzioni omogenee il più indipendenti tra loro, determina la realizzazione di due porzioni equivalenti in termini di ubicazione e superfici (salvo marginali differenze).
Tale progetto consente quindi di salvaguardare e di valorizzare in chiave estetica ed economica entrambe le proprietà senza apportare incongruenze nelle valutazioni e resta la soluzione maggiormente rispondente agli interessi dei comproprietari.
Prive di pregio risultano le obiezioni mosse da parte convenuta in ordine alla indivisibilità del bene, atteso che il c.t.u., in mancanza di accordo tra le parti, ha individuato e delimitato l'area in quote sostanzialmente uguali, con la conseguenza che tale ripartizione consente l'individuazione di porzioni uguali tra le parti, in conformità con quanto disposto dagli artt. 726 e 727 c.c.
Va, poi, sottolineato che, per garantire l'accesso alle singole aree delimitate nel progetto di divisione, le parti potranno utilizzare la stradella principale di servizio aziendale descritta dal ctu, a cui si
23 accede tramite un cancello in ferro a due ante carrabile che, salendo serpeggiando, termina in prossimità del confine Sud della p.lla 549, in corrispondenza del tratto adiacente alla p.lla 63 (cfr Tav. 3 allegata alla relazione dei CTP e ) su cui appare necessario Per_5 Per_1
costituire servitù di passaggio a vantaggio reciproco di entrambi i lotti.
Il prospetto dei lotti, escludendo i fabbricati non commerciabili, rispetto a quello elaborato dal ctu a pag. 83 e ss, va così rideterminato:
PROGETTO DI DIVISIONE DEL CORPO A MONTE DELLA SS
113
Valore dei terreni € 105.874,68; valore dei fabbricati € 159.495,00.
€ 265.369,68; quota di diritto € 132.684,84. Pt_5
Porzioni da attribuire:
Prima quota:
Terreni di € 52.940,15 e fabbricato p.lla 550 sub 3 di € 71.001,00 per un totale di € 123.941,15.
24 Seconda quota: Terreni 52.935,12 e fabbricato p.lla 550 sub 4 di € 88.494,00 per un totale di €141.429,12
25 i conguagli in denaro come segue:
- prima quota € 8.744,28 (avere)
- seconda quota € 8.744,28 (dare)
PROGETTO DI DIVISIONE DEL CORPO A VALLE DELLA SS
113: valore del fondo € 952,00, quota di diritto € 476,00;
Prima quota terreni di € 475,95; Seconda quota terreni di € 476,16.
L'apporzionamento dei lotti così determinati va effettuato in base a
26 quanto indicato nella tavola n. 4 allegata alla ctu ove i beni che costituiscono la prima quota sono quelli campiti in rosso mentre quelli costituenti la seconda quota son quelli campiti in azzurro.
Va, poi, condiviso l'apporzionamento dei terreni in , previsto Per_6
nella tavola 2 allegata alla ctu con l'indicazione “schema tipo di progetto di divisione in quote dei terreni siti in ”, ove Per_6
vengono individuate una quota E campita in rosso e una quota F campita in azzurro.
Con riferimento ai criteri di attribuzione delle porzioni sussistono, nel caso di specie, i presupposti per derogare al criterio dell'estrazione per sorteggio e per procedere all'attribuzione diretta dei lotti individuati dal consulente tecnico d'ufficio.
Al riguardo, va infatti sottolineato che il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione ( cfr. Cass., Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021).
Nel caso in esame occorre tenere conto del fatto che parte convenuta ha espressamente chiesto l'attribuzione in natura del lotto che
27 comprende la particella 550 sub 4.
Dall'analisi della prima consulenza tecnica d'ufficio depositata dal dott. in data 15 novembre 2021, emerge inoltre che la particella Per_3
550 sub 4 è detenuta dal convenuto mentre la particella 550 sub 3 è detenuta dalla attrice Parte_1
Questo particolare legame tra cosa e condividente giustifica pienamente l'attribuzione diretta della prima quota agli attori e della seconda quota al convenuto in deroga alla regola del sorteggio.
Sul punto, in diritto, è infatti consolidato il principio richiamato dalla
Suprema Corte sulla derogabilità del criterio di sorteggio quando risulti un particolare legame di fatto di uno dei condividenti con i beni di una delle quote, tale da rendere non economico l'attribuzione casuale ad altro condividente (tra le tante v. Cass. 29-1- 2009 n.
2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5- 2005 n. 9848; Cass. 22-8-
2003 n. 12333, Cassazione civile, sez. II 15/01/2018 n. 726,
Cassazione civile, sez. II 21/02/2017 n. 4426).
Non va, inoltre, trascurato di rilevare ,che l'attribuzione diretta della quota che prevede il diritto alla percezione di un conguaglio in favore degli attori consente anche di operare una compensazione fra il credito da conguaglio e il debito derivante dall'obbligo di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della cosa comune riducendo al minimo i rapporti di dare avere in termini di denaro fra le parti.
Alla luce di tali principi lo scioglimento della comunione va disposto mediante attribuzione diretta dei lotti alle parti.
Per ragione di economia processuale, in considerazione dello scarso
28 valore dei fondi siti in , può procedersi all'attribuzione diretta Per_6
anche di tali lotti, attribuendo la quota E campita in rosso in favore degli attori e la quota F campita in azzurro in favore del convenuto.
Si può, a questo punto, procedere con la quantificazione dei rapporti di dare avere fra le parti con riferimento alla vicenda successoria oggetto di causa.
Gli attori hanno diritto a percepire da parte del convenuto, a titolo di conguaglio l'importo di € 8.744,28 che debitamente rivalutato - trattandosi di debito di valore- ammonta ad attuali € 8.884,19.
Tale importo va, tuttavia, compensato con il debito restitutorio verso il convenuto, pari ad €10.578,94, pervenendo così al risultato complessivo di €1.694,75 da corrispondere in favore di CP_1
[...]
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre la compensazione delle spese di lite con riferimento alle domande accessorie alla domanda di divisione e per porre le spese di lite, comprese le spese di consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in atti, strumentali alla domanda di divisione a carico dei condividenti in ragione della rispettiva quota di comproprietà, trattandosi di spese a carico della comunione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le
29 domande formulate dagli attori diverse dalla domanda di divisione dei beni in comunione fra le parti;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale dell'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'unità immobiliare censita al foglio 3, particella 550 – subalterno 4, sita in Motta d'ER e della cantina facente parte del subalterno 3 della particella 550; dispone il mantenimento dello stato di comunione indivisa del locale
“pesa” (sub. 6, particella 140, ; Persona_2
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di apposizione di un vincolo all'importo di euro 50.000,00 già incassato da ciascuno dei condividenti all'esito del contenzioso contro la
Controparte_6
dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione relativa ai beni siti in Motta D'ER al foglio 3 p.lla 552, 551, 553 e relative pertinenze (pressa e frantoio); dispone lo scioglimento della comunione fra le parti mediante attribuzione diretta dei lotti indicati dal CTU e in particolare attribuisce: agli attori, in ragione della quota di 1/2 indiviso fra loro, i beni indicati nella relazione di ctu a firma del dott. depositata il Per_3
17.6.2024 – che è destinata a fare parte integrante della presente sentenza- e campiti in rosso nella Tav 4 allegata alla ctu e indicati nella loro consistenza nella “tab 3”a pag. 89 dell'elaborato peritale nonché nella tav. 2 allegata alla ctu con l'indicazione “schema tipo
30 di progetto di divisione in quote dei terreni siti in ”; Per_6
al convenuto i beni indicati nella relazione di ctu a firma del dott. depositata il 17.6.2024 – che è destinata a fare parte integrante Per_3
della presente sentenza- e campiti in azzurro nella Tav 4 allegata alla ctu e indicati nella loro consistenza nella “tab 4”a pag. 90 dell'elaborato peritale nonché nella tav. 2 allegata alla ctu con l'indicazione “schema tipo di progetto di divisione in quote dei terreni siti in ”; Per_6
costituisce a carico e vantaggio reciproco dei lotti così individuati servitù di passaggio attraverso la stradella principale di servizio aziendale descritta dal ctu, a cui si accede tramite un cancello in ferro a due ante carrabile che, salendo serpeggiando, termina in prossimità del confine Sud della p.lla 549, in corrispondenza del tratto adiacente alla p.lla 63 (cfr Tav. 3 allegata alla relazione dei CTP e Per_5
); Per_1
dispone la creazione, al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3, di una porzione del vano sottoscala della superficie commerciale di mq
1,83, ove sono allocati i contatori ENEL sottraendo tale vano dalla consistenza attuale della porzione al piano rialzato della u.i. p.lla 550 sub 3 (mq 140,00) e chiudendo l'attuale porta di accesso dalla cucina ed aprendone una nuova nel vano scala, nella parete divisoria tra questa ed il vano sottoscala, presentando anticipatamente una
C.I.L.A. al Comune e successivamente una DOCFA all'Agenzia dell'Entrate con allegata la planimetria dell'immobile aggiornata per regolarizzare la situazione catastale con spese a carico delle parti in
31 ragione della quota di ½ ciascuno;
pone a carico di parte convenuta l'obbligo di versare in favore degli attori il conguaglio, debitamente rivalutato fino al momento della decisione, di € 8.884,19; pone a carico degli attori, in solido fra loro, il pagamento, a titolo di rimborso delle spese nell'interesse delle cose comuni, di € 10.578,94; dispone la compensazione delle reciproche ragioni di credito vantate dalle parti e per l'effetto condanna gli attori, in solido fra loro, a versare in favore del convenuto l'importo di € 1.694,75; dispone la compensazione delle spese di lite con riferimento alle domande accessorie alla domanda di divisione e pone le spese di lite, comprese le spese di consulenze tecniche d'ufficio come liquidate in atti, strumentali alla domanda di divisione, a carico condividenti in ragione della rispettiva quota di comproprietà, trattandosi di spese a carico della comunione.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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