TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. ES Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 14361/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. Giuseppe De Pasquale) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Gualtiero Scaglia) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio il 1° ottobre 2005 a Capriano del Colle Per_ (BS) (Atto N. 8 parte 2 serie A - anno 2005) e sono genitori di nata il 28 ottobre
2010 e ES, nato il [...].
1 La separazione è stata pronunciata – su conclusioni congiunte – dal Tribunale di
Novara, con sentenza n. 697/2022, la quale ha affidato i figli ad entrambi i genitori, li ha collocati presso la madre e ha posto a carico del padre due assegni: uno, di euro 1.000,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei minori (euro 500,00 per ciascun figlio);
l'altro, di euro 1.200,00 mensili, quale mantenimento per la moglie ex art. 156 comma 1
c.c.
Il ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha offerto di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno di euro
500,00 cadauno.
La resistente ha aderito alla domanda di divorzio e, in via riconvenzionale, ha chiesto un aumento dell'assegno per i figli ad euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 cadauno) e l'attribuzione di un assegno divorzile per sé di euro 1.500,00 mensili.
Nel corso della prima udienza è stata tentata la conciliazione, che non è riuscita, sicché sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, con i quali sono state modificate le frequentazioni padre-figli1 e sono state, per il resto, confermate le condizioni di separazione. Con la medesima ordinanza sono state respinte le istanze istruttorie di ambo le parti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione della causa al Collegio, invitando nuovamente le parti alla conciliazione sulla base di una proposta ex art. 185-bis c.p.c.
Le parti non hanno raggiunto alcun accordo, sicché, acquisite le note ex art. 127- ter c.p.c., il processo è transitato in fase decisoria.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – L'affidamento condiviso dei figli e la loro permanenza presso la madre non sono in discussione. Il padre ha aderito al calendario introdotto coi provvedimenti temporanei ed urgenti e la madre non vi ha mosso particolari censure. Di conseguenza, può dirsi che la discussione si incentri esclusivamente sui profili economici.
Il ricorrente lavora per la società Chanel Coordination S.r.l. e percepisce una retribuzione netta di euro 4.279,90 mensili. È proprietario dell'immobile dove vive, sul quale grava un mutuo con rata mensile di euro 422,00, e, al 2 gennaio 2024, disponeva di liquidità per euro 16.281,49 (saldo attivo di conto corrente acceso presso Banca del
Piemonte). Egli, aderendo alla proposta conciliativa del giudice istruttore, ha concluso offrendo un assegno per i figli di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascuno) con accollo del 60% delle spese straordinarie e un assegno divorzile di euro 700,00 mensili.
La resistente è priva di occupazione, afferma di non poter lavorare perché impegnata nell'accudimento dei figli (ES è affetto da una grave forma di autismo, Per_ mentre a è stato diagnosticato un disturbo specifico della compitazione) e deve sostenere un canone di locazione di euro 550,00 mensili. Quale unica entrata – oltre al mantenimento versato dal ricorrente – dichiara l'assegno unico universale nella misura
(pari a 1/2 del totale) di euro 260,00 mensili.
È indubbio che fra le parti sussista una significativa disparità reddituale. Nel corso della vita matrimoniale, la moglie ha lavorato saltuariamente e a tempo parziale e, tenuto conto del disturbo del figlio e dell'impegnativa occupazione del padre, è ragionevole presumere che questa distribuzione dei ruoli sia stata concordata per far sì che la madre potesse prendersi cura della prole. Sussiste, pertanto, la componente perequativo- compensativa dell'assegno divorzile.
Del pari, è scontato che il padre, quale genitore non collocatario, debba versare un assegno periodico per i figli.
Il Collegio reputa congrui i seguenti importi:
- euro 1.500,00 per i figli (euro 750,00 per ciascuno), a cui si aggiunge l'onere del
60% delle spese straordinarie in capo al padre;
- euro 700,00 per la moglie a titolo di assegno divorzile.
La decisione è conforme a quanto il ricorrente si è detto, infine, disponibile a versare ed è più contenuta, nel suo complesso, rispetto alle richieste della resistente. In particolare, mentre l'assegno periodico per la prole viene fissato nella somma indicata
3 dalla resistente (euro 1.500,00 mensili), l'assegno divorzile viene contenuto (euro 700,00 contro euro 1.500,00 domandati dalla resistente). Le ragioni sono due. La prima è che il carico complessivo che la resistente vorrebbe imporre al ricorrente (pari ad un totale di euro 3.000,00 mensili, a cui si aggiungono poi le spese straordinarie), appare eccessivo rispetto al reddito disponibile del ricorrente (che, detratto il mutuo, ammonta ad euro
3.857,90 ed è gravato dagli oneri di viaggio per esercitare i diritti di visita). La seconda ragione è che la resistente, per quanto senz'altro impegnata nella gestione dei figli, potrebbe tentare di reperire un'attività lavorativa, almeno a tempo parziale, che, invece, pare non abbia mai neppure cercato. Questa inerzia vale quale fattore di moderazione dell'assegno.
§ 4. – L'esito della lite è, per ampia parte, concordato. Vi è, infatti, omogeneità di conclusioni su affidamento, collocamento ed assegno per i figli. Tanto basta per compensare interamente le spese processuali, nonostante la soccombenza della resistente limitata al profilo della quantificazione dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida i figli ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza abituale presso la madre;
3. dispone, quanto alle frequentazioni padre-figli, in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti;
4. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermi, quanto al pregresso, i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 1.500,00
(euro 750,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire fra i genitori nella misura 60%padre-40%madre, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5. dispone che il ricorrente versi alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 700,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4
6. compensa le spese di lite;
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tali frequentazioni sono state regolate come in appresso: «il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 16:00 o quando li preleverà da scuola, nel periodo scolastico, sino alle ore 17:00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
il padre, inoltre, potrà far visita ai figli anche in uno o più altri giorni della settimana, compatibilmente con i loro impegni scolastici e con un congruo preavviso alla madre;
resta inalterata la disciplina delle festività e delle vacanze». È stato eliminato il rientro presso la madre al lunedì mattina per la scuola, a causa del trasferimento della resistente a Capriano del Colle e della distanza che si è venuta a creare fra i luoghi di residenza dei genitori (il ricorrente abita a Borgomanero, in provincia di Novara).
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. ES Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 14361/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. Giuseppe De Pasquale) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Gualtiero Scaglia) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio il 1° ottobre 2005 a Capriano del Colle Per_ (BS) (Atto N. 8 parte 2 serie A - anno 2005) e sono genitori di nata il 28 ottobre
2010 e ES, nato il [...].
1 La separazione è stata pronunciata – su conclusioni congiunte – dal Tribunale di
Novara, con sentenza n. 697/2022, la quale ha affidato i figli ad entrambi i genitori, li ha collocati presso la madre e ha posto a carico del padre due assegni: uno, di euro 1.000,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei minori (euro 500,00 per ciascun figlio);
l'altro, di euro 1.200,00 mensili, quale mantenimento per la moglie ex art. 156 comma 1
c.c.
Il ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha offerto di concorrere al mantenimento dei figli con un assegno di euro
500,00 cadauno.
La resistente ha aderito alla domanda di divorzio e, in via riconvenzionale, ha chiesto un aumento dell'assegno per i figli ad euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 cadauno) e l'attribuzione di un assegno divorzile per sé di euro 1.500,00 mensili.
Nel corso della prima udienza è stata tentata la conciliazione, che non è riuscita, sicché sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, con i quali sono state modificate le frequentazioni padre-figli1 e sono state, per il resto, confermate le condizioni di separazione. Con la medesima ordinanza sono state respinte le istanze istruttorie di ambo le parti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e rimessione della causa al Collegio, invitando nuovamente le parti alla conciliazione sulla base di una proposta ex art. 185-bis c.p.c.
Le parti non hanno raggiunto alcun accordo, sicché, acquisite le note ex art. 127- ter c.p.c., il processo è transitato in fase decisoria.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – L'affidamento condiviso dei figli e la loro permanenza presso la madre non sono in discussione. Il padre ha aderito al calendario introdotto coi provvedimenti temporanei ed urgenti e la madre non vi ha mosso particolari censure. Di conseguenza, può dirsi che la discussione si incentri esclusivamente sui profili economici.
Il ricorrente lavora per la società Chanel Coordination S.r.l. e percepisce una retribuzione netta di euro 4.279,90 mensili. È proprietario dell'immobile dove vive, sul quale grava un mutuo con rata mensile di euro 422,00, e, al 2 gennaio 2024, disponeva di liquidità per euro 16.281,49 (saldo attivo di conto corrente acceso presso Banca del
Piemonte). Egli, aderendo alla proposta conciliativa del giudice istruttore, ha concluso offrendo un assegno per i figli di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascuno) con accollo del 60% delle spese straordinarie e un assegno divorzile di euro 700,00 mensili.
La resistente è priva di occupazione, afferma di non poter lavorare perché impegnata nell'accudimento dei figli (ES è affetto da una grave forma di autismo, Per_ mentre a è stato diagnosticato un disturbo specifico della compitazione) e deve sostenere un canone di locazione di euro 550,00 mensili. Quale unica entrata – oltre al mantenimento versato dal ricorrente – dichiara l'assegno unico universale nella misura
(pari a 1/2 del totale) di euro 260,00 mensili.
È indubbio che fra le parti sussista una significativa disparità reddituale. Nel corso della vita matrimoniale, la moglie ha lavorato saltuariamente e a tempo parziale e, tenuto conto del disturbo del figlio e dell'impegnativa occupazione del padre, è ragionevole presumere che questa distribuzione dei ruoli sia stata concordata per far sì che la madre potesse prendersi cura della prole. Sussiste, pertanto, la componente perequativo- compensativa dell'assegno divorzile.
Del pari, è scontato che il padre, quale genitore non collocatario, debba versare un assegno periodico per i figli.
Il Collegio reputa congrui i seguenti importi:
- euro 1.500,00 per i figli (euro 750,00 per ciascuno), a cui si aggiunge l'onere del
60% delle spese straordinarie in capo al padre;
- euro 700,00 per la moglie a titolo di assegno divorzile.
La decisione è conforme a quanto il ricorrente si è detto, infine, disponibile a versare ed è più contenuta, nel suo complesso, rispetto alle richieste della resistente. In particolare, mentre l'assegno periodico per la prole viene fissato nella somma indicata
3 dalla resistente (euro 1.500,00 mensili), l'assegno divorzile viene contenuto (euro 700,00 contro euro 1.500,00 domandati dalla resistente). Le ragioni sono due. La prima è che il carico complessivo che la resistente vorrebbe imporre al ricorrente (pari ad un totale di euro 3.000,00 mensili, a cui si aggiungono poi le spese straordinarie), appare eccessivo rispetto al reddito disponibile del ricorrente (che, detratto il mutuo, ammonta ad euro
3.857,90 ed è gravato dagli oneri di viaggio per esercitare i diritti di visita). La seconda ragione è che la resistente, per quanto senz'altro impegnata nella gestione dei figli, potrebbe tentare di reperire un'attività lavorativa, almeno a tempo parziale, che, invece, pare non abbia mai neppure cercato. Questa inerzia vale quale fattore di moderazione dell'assegno.
§ 4. – L'esito della lite è, per ampia parte, concordato. Vi è, infatti, omogeneità di conclusioni su affidamento, collocamento ed assegno per i figli. Tanto basta per compensare interamente le spese processuali, nonostante la soccombenza della resistente limitata al profilo della quantificazione dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida i figli ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza abituale presso la madre;
3. dispone, quanto alle frequentazioni padre-figli, in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti;
4. dispone che, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza e fermi, quanto al pregresso, i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 1.500,00
(euro 750,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire fra i genitori nella misura 60%padre-40%madre, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5. dispone che il ricorrente versi alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 700,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
4
6. compensa le spese di lite;
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tali frequentazioni sono state regolate come in appresso: «il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 16:00 o quando li preleverà da scuola, nel periodo scolastico, sino alle ore 17:00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
il padre, inoltre, potrà far visita ai figli anche in uno o più altri giorni della settimana, compatibilmente con i loro impegni scolastici e con un congruo preavviso alla madre;
resta inalterata la disciplina delle festività e delle vacanze». È stato eliminato il rientro presso la madre al lunedì mattina per la scuola, a causa del trasferimento della resistente a Capriano del Colle e della distanza che si è venuta a creare fra i luoghi di residenza dei genitori (il ricorrente abita a Borgomanero, in provincia di Novara).
2