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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6590/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a PIEVE DI Parte_1 C.F._1 OL (TV), il 25/04/1975, con l'avv. GLORIA MARIANO
e
LT AL CO (c.f. ), nato/a a PIEVE DI OL C.F._2 (TV), il 13/08/1971, con l'avv. SILVANO CACCO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 6/11/2025, i coniugi e LT Parte_1 AL CO, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 29/07/2000 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI OL dell'anno 2000 al n. 15, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cron. 12809/2020 del Tribunale di Treviso emesso in data 09/07/2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/07/2000 tra Parte_1 e LT AL CO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI OL (TV) dell'anno 2000 al n. 15, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole, congrue e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/07/2000 da
, nato/a a PIEVE DI OL (TV), il 25/04/1975 Parte_1
e LT AL CO, nato/a a PIEVE DI OL (TV), il 13/08/1971, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI OL (TV) dell'anno 2000 al n. 15, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 29.07.2000 in Pieve di Soligo, come risulta dal registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pieve di Soligo, numero 15, parte II serie A anno
2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente Il figlio minore Per_1
viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la
[...] madre, unitamente alla quale abiterà presso la casa di proprietà, sita in Pieve di
Soligo (TV), Via Sernaglia n. 14;
2) Il sig. AL OL VA potrà tenere con sé il figlio , nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici, sportivi e ricreativi, a week end alterni, dal sabato pomeriggio, provvedendo a ritirate e riconsegnare il figlio presso la residenza della madre, entro le ore 21:00 della domenica, oltre che secondo il seguente calendario:
- vacanze natalizie: una settimana consecutiva dalle ore 9.30 del mattino del primo giorno sino alle ore 9.30 dell'ultimo, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno tra i due genitori;
in particolare, le festività natalizie saranno divise in questo modo: I periodo dal 23 al 30 dicembre, II periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre, II periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali: alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedi dell'Angelo tra i due genitori;
- ponti e festività scolastiche alternati di anno in anno tra i genitori;
- compleanno: il minore trascorrerà tale evento, alla presenza di entrambi i genitori che si preoccuperanno di organizzare i relativi festeggiamenti;
- vacanze estive: per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Il sig. AL OL VA verserà a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli la somma di Euro 650,00 mensile, rivalutata, provvedendo a corrispondere
Euro 325,00 direttamente a mani del figlio maggiorenne , quanto ad Euro Per_2
325,00 di competenza del figlio , con versamento sul conto corrente Per_1
3 bancario della signora , alle coordinate bancarie già note, entro il Parte_1 giorno 20 di ogni mese;
4) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli, secondo i criteri e le modalità determinate all'interno del Protocollo famiglia presso il Tribunale di Treviso, firmato in data 01.12.2016, da ritenersi parte integrante del presente accordo e che qui si allega (doc. 8);
5) Sarà cura del sig. AL OL VA informarsi sull'andamento scolastico del figlio
, anche partecipando, se allo stesso possibile, ai colloqui scolastici;
sarà Per_1 cura di entrambi i coniugi confrontarsi sulle questioni aventi interesse per il figlio, sia scolastiche che extra scolastiche;
6) L'assegno unico dei figli verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_1 misura del 100%;
7) I signori e AL OL VA rinunciano reciprocamente ad Parte_1 assegno divorzile, dichiarandosi economicamente indipendenti;
8) I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio;
9) Spese e compenso professionale per il presente procedimento integralmente compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 6590/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a PIEVE DI Parte_1 C.F._1 OL (TV), il 25/04/1975, con l'avv. GLORIA MARIANO
e
LT AL CO (c.f. ), nato/a a PIEVE DI OL C.F._2 (TV), il 13/08/1971, con l'avv. SILVANO CACCO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 6/11/2025, i coniugi e LT Parte_1 AL CO, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio – contratto il 29/07/2000 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI OL dell'anno 2000 al n. 15, Parte II, Serie A.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto n. cron. 12809/2020 del Tribunale di Treviso emesso in data 09/07/2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/07/2000 tra Parte_1 e LT AL CO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI OL (TV) dell'anno 2000 al n. 15, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole, congrue e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/07/2000 da
, nato/a a PIEVE DI OL (TV), il 25/04/1975 Parte_1
e LT AL CO, nato/a a PIEVE DI OL (TV), il 13/08/1971, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI OL (TV) dell'anno 2000 al n. 15, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in data 29.07.2000 in Pieve di Soligo, come risulta dal registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pieve di Soligo, numero 15, parte II serie A anno
2000, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente Il figlio minore Per_1
viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la
[...] madre, unitamente alla quale abiterà presso la casa di proprietà, sita in Pieve di
Soligo (TV), Via Sernaglia n. 14;
2) Il sig. AL OL VA potrà tenere con sé il figlio , nel rispetto degli Per_1 impegni scolastici, sportivi e ricreativi, a week end alterni, dal sabato pomeriggio, provvedendo a ritirate e riconsegnare il figlio presso la residenza della madre, entro le ore 21:00 della domenica, oltre che secondo il seguente calendario:
- vacanze natalizie: una settimana consecutiva dalle ore 9.30 del mattino del primo giorno sino alle ore 9.30 dell'ultimo, alternando di anno in anno il Natale ed il Capodanno tra i due genitori;
in particolare, le festività natalizie saranno divise in questo modo: I periodo dal 23 al 30 dicembre, II periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre, II periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali: alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedi dell'Angelo tra i due genitori;
- ponti e festività scolastiche alternati di anno in anno tra i genitori;
- compleanno: il minore trascorrerà tale evento, alla presenza di entrambi i genitori che si preoccuperanno di organizzare i relativi festeggiamenti;
- vacanze estive: per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Il sig. AL OL VA verserà a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli la somma di Euro 650,00 mensile, rivalutata, provvedendo a corrispondere
Euro 325,00 direttamente a mani del figlio maggiorenne , quanto ad Euro Per_2
325,00 di competenza del figlio , con versamento sul conto corrente Per_1
3 bancario della signora , alle coordinate bancarie già note, entro il Parte_1 giorno 20 di ogni mese;
4) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli, secondo i criteri e le modalità determinate all'interno del Protocollo famiglia presso il Tribunale di Treviso, firmato in data 01.12.2016, da ritenersi parte integrante del presente accordo e che qui si allega (doc. 8);
5) Sarà cura del sig. AL OL VA informarsi sull'andamento scolastico del figlio
, anche partecipando, se allo stesso possibile, ai colloqui scolastici;
sarà Per_1 cura di entrambi i coniugi confrontarsi sulle questioni aventi interesse per il figlio, sia scolastiche che extra scolastiche;
6) L'assegno unico dei figli verrà percepito dalla sig.ra nella Parte_1 misura del 100%;
7) I signori e AL OL VA rinunciano reciprocamente ad Parte_1 assegno divorzile, dichiarandosi economicamente indipendenti;
8) I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio;
9) Spese e compenso professionale per il presente procedimento integralmente compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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