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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVADORI MARIA CRISTINA, Presidente e Relatore
CREMONINI CARLANDREA, Giudice
ANGELINI MARCELLA, Giudice
in data 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 864/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FERRARA sez.
1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001DT00030O1840012 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001DT00030O1840012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001DT00030O1840012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2025 depositato il 24/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 140/2023 depositata in data 18/12/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ferrara
- in parziale accoglimento del ricorso pro posto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione di imposta e sanzioni (imposta di registro,ipotecaria e catastale) relativamente al decreto di trasferimento di un immobile del quale il Ricorrente_1 si era reso aggiudicatario a seguito di vendita senza incanto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare – ha dichiarato non dovute le sanzioni.
In particolare Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di liquidazione sul presupposto dell'effetto liberatorio dalla obbligazione tributaria conseguente al pagamento delle imposte già effettuato con il versamento, sul conto della procedura esecutiva, delle somme indicate dal professionista delegato alla vendita, ma da questi non impiegate per il pagamento degli oneri fiscali inerenti l'aggiudicazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado richiamato il vincolo di solidarietà di cui all'art. 57 DPR131/1986
e dato atto della indifferenza dell'Erario creditore rispetto alle vicende delle parti, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione limitatamente alle imposte dovute dall'aggiudicatario con esclusione delle sanzioni in considerazione della buona fede del contribuente.
Avverso la indicata sentenza Ricorrente_1 e l'AGENZIA delle ENTRATE di Parma hanno proposto appello, rispettivamente, principale ed incidentale.
Ricorrente_1, appellante principale, ha censurato la sentenza sotto diversi profili: 1) per erronea interpretazione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 57 DPR 131/1986 (stante la arbitrarietà della scelta della Agenzia delle Entrate, contraria ai principi di equità e giustizia, di notificare l'avviso di liquidazione ad esso contribuente ), 2) per non avere considerato l'effetto liberatorio ex art.li 1188 e 1189 c.c. del pagamento effettuato al professionista delegato alla vendita nominato dal Giudice delle Esecuzioni con ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. e indicato in via esclusiva a ricevere il pagamento, 3) per violazione dell'art. 10 L.212/2000
e degli art.li 3,13,53 e 97 della Costituzione per avere limitato alle sanzioni l'applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente.
L'AGENZIA delle ENTRATE, appellante incidentale, ha censurato la sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.avendo annullato le sanzioni in difetto di una specifica domanda in tal senso.
La causa è stata decisa all'esito della pubblica udienza celebratain data 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato.
La sentenza impugnata ha escluso l'efficacia liberatoria per il contribuente del pagamento dell'imposta effettuato al pubblico ufficiale tenuto in via solidale ex art. 57 DPR 131/1986 sul presupposto che “ sono obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto alle quali viene legittimamente notificato in caso di inadempimento l'avviso di liquidazione “ e che “in assenza di una norma derogatrice che espressamente sancisca l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nelle mani del notaio (o altro pubblico ufficiale allo scopo individuato dalla norma), resta fermo il principio secondo cui il presupposto impositivo riguarda solo le parti contraenti”
La sentenza impugnata si è allineata ai principi più volti affermati dalla Suprema Corte con riferimento alla ipotesi del notaio che opera nella sua ordinaria veste di pubblico ufficiale che ha prestato il proprio ministero nel contesto di una attività negoziale ed in tale veste ha ricevuto il pagamento delle imposte da parte dei contraenti che rimangono gli unici soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
Diversa è invece l'ipotesi del professionista delegato alla vendita dal G.E. con l'ordinanza di cui all'art. 591 bis c.p.c. ove sono indicate le modalità di versamento dell'imposta, di guisa che il professionista delegato è assimilabile alla figura dell'adiectus solutionis causa con la conseguenza che il pagamento dell'imposta effettuato al delegato ha effetto liberatorio per l'aggiudicatario.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n.724/2019 che - pur dando atto dell'orientamento secondo cui permane il vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme ricevute e destinate al pagamento dell'imposta in quanto il notaio rogante è l'affidatario fiduciario delle somme e i danni derivanti da sue condotte scorrette attengono al rapporto negoziale che lo lega alle parti contraenti – ha evidenziato la peculiarità (che giustifica l'applicazione di un diverso trattamento) rappresentata dalla delega conferita al notaio dal Giudice delle Esecuzioni che gli conferisce la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni giurisdizionali.
In questa ipotesi secondo la Suprema Corte “il rapporto che si instaura con il delegato non è dunque di natura contrattuale, ma fiduciaria con il G.E” ed il notaio quando riceve le somme destinate al pagamento delle imposte “funge da adiectus solutionis causa con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante alla gara deve ritenersi liberato dalla relativa obbligazione nel momento stesso in cui le versa al professionista”; quest'ultimo va quindi individuato come unico debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dovendo il rapporto tributario ritenersi instaurato con il medesimo.
L'accoglimento dell'appello principale con l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato riveste carattere assorbente rispetto all'appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello proposto da Ricorrente_1, avverso alla sentenza 140/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ferrara, depositata il 18/12/2023 e per effetto in riforma della stessa, annulla l'avviso di liquidazione impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Ferrara alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 1500 per compensi, oltre esborsi e accessori di legge e quanto al presente grado in euro 1600 per compensi, oltre esborsi e accessori di legge.
Bologna, 22.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Cristina Salvadori
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVADORI MARIA CRISTINA, Presidente e Relatore
CREMONINI CARLANDREA, Giudice
ANGELINI MARCELLA, Giudice
in data 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 864/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FERRARA sez.
1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001DT00030O1840012 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001DT00030O1840012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001DT00030O1840012 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2025 depositato il 24/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 140/2023 depositata in data 18/12/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Ferrara
- in parziale accoglimento del ricorso pro posto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di liquidazione di imposta e sanzioni (imposta di registro,ipotecaria e catastale) relativamente al decreto di trasferimento di un immobile del quale il Ricorrente_1 si era reso aggiudicatario a seguito di vendita senza incanto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare – ha dichiarato non dovute le sanzioni.
In particolare Ricorrente_1 aveva impugnato l'avviso di liquidazione sul presupposto dell'effetto liberatorio dalla obbligazione tributaria conseguente al pagamento delle imposte già effettuato con il versamento, sul conto della procedura esecutiva, delle somme indicate dal professionista delegato alla vendita, ma da questi non impiegate per il pagamento degli oneri fiscali inerenti l'aggiudicazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado richiamato il vincolo di solidarietà di cui all'art. 57 DPR131/1986
e dato atto della indifferenza dell'Erario creditore rispetto alle vicende delle parti, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione limitatamente alle imposte dovute dall'aggiudicatario con esclusione delle sanzioni in considerazione della buona fede del contribuente.
Avverso la indicata sentenza Ricorrente_1 e l'AGENZIA delle ENTRATE di Parma hanno proposto appello, rispettivamente, principale ed incidentale.
Ricorrente_1, appellante principale, ha censurato la sentenza sotto diversi profili: 1) per erronea interpretazione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 57 DPR 131/1986 (stante la arbitrarietà della scelta della Agenzia delle Entrate, contraria ai principi di equità e giustizia, di notificare l'avviso di liquidazione ad esso contribuente ), 2) per non avere considerato l'effetto liberatorio ex art.li 1188 e 1189 c.c. del pagamento effettuato al professionista delegato alla vendita nominato dal Giudice delle Esecuzioni con ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. e indicato in via esclusiva a ricevere il pagamento, 3) per violazione dell'art. 10 L.212/2000
e degli art.li 3,13,53 e 97 della Costituzione per avere limitato alle sanzioni l'applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente.
L'AGENZIA delle ENTRATE, appellante incidentale, ha censurato la sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.avendo annullato le sanzioni in difetto di una specifica domanda in tal senso.
La causa è stata decisa all'esito della pubblica udienza celebratain data 22.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato.
La sentenza impugnata ha escluso l'efficacia liberatoria per il contribuente del pagamento dell'imposta effettuato al pubblico ufficiale tenuto in via solidale ex art. 57 DPR 131/1986 sul presupposto che “ sono obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto alle quali viene legittimamente notificato in caso di inadempimento l'avviso di liquidazione “ e che “in assenza di una norma derogatrice che espressamente sancisca l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nelle mani del notaio (o altro pubblico ufficiale allo scopo individuato dalla norma), resta fermo il principio secondo cui il presupposto impositivo riguarda solo le parti contraenti”
La sentenza impugnata si è allineata ai principi più volti affermati dalla Suprema Corte con riferimento alla ipotesi del notaio che opera nella sua ordinaria veste di pubblico ufficiale che ha prestato il proprio ministero nel contesto di una attività negoziale ed in tale veste ha ricevuto il pagamento delle imposte da parte dei contraenti che rimangono gli unici soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.
Diversa è invece l'ipotesi del professionista delegato alla vendita dal G.E. con l'ordinanza di cui all'art. 591 bis c.p.c. ove sono indicate le modalità di versamento dell'imposta, di guisa che il professionista delegato è assimilabile alla figura dell'adiectus solutionis causa con la conseguenza che il pagamento dell'imposta effettuato al delegato ha effetto liberatorio per l'aggiudicatario.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n.724/2019 che - pur dando atto dell'orientamento secondo cui permane il vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme ricevute e destinate al pagamento dell'imposta in quanto il notaio rogante è l'affidatario fiduciario delle somme e i danni derivanti da sue condotte scorrette attengono al rapporto negoziale che lo lega alle parti contraenti – ha evidenziato la peculiarità (che giustifica l'applicazione di un diverso trattamento) rappresentata dalla delega conferita al notaio dal Giudice delle Esecuzioni che gli conferisce la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni giurisdizionali.
In questa ipotesi secondo la Suprema Corte “il rapporto che si instaura con il delegato non è dunque di natura contrattuale, ma fiduciaria con il G.E” ed il notaio quando riceve le somme destinate al pagamento delle imposte “funge da adiectus solutionis causa con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante alla gara deve ritenersi liberato dalla relativa obbligazione nel momento stesso in cui le versa al professionista”; quest'ultimo va quindi individuato come unico debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dovendo il rapporto tributario ritenersi instaurato con il medesimo.
L'accoglimento dell'appello principale con l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato riveste carattere assorbente rispetto all'appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello proposto da Ricorrente_1, avverso alla sentenza 140/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ferrara, depositata il 18/12/2023 e per effetto in riforma della stessa, annulla l'avviso di liquidazione impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Ferrara alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 1500 per compensi, oltre esborsi e accessori di legge e quanto al presente grado in euro 1600 per compensi, oltre esborsi e accessori di legge.
Bologna, 22.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Cristina Salvadori