Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 3-12-2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 7607/2017
TRA
1) , rappresentato e difeso dall'avv. Conny Scalzi, e con la Parte_1
stessa elettivamente domiciliato come in atti;
2) , rappresentata e difesa dall'avv. Conny Scalzi, e con la stessa Parte_2
elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrenti
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall' Avv. Rosa Maria Siciliano, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10-11-2017 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, i ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell' presso il Parte_3 distretto sanitario n. 51 (Pomigliano D'Arco – Sant'Anastasia) convenivano in giudizio l' al fine di vederla condannare al pagamento in loro favore delle somme spettanti CP_1
a titolo di rimborso spesa per l'utilizzo della propria autovettura personale per il periodo da maggio a dicembre 2014, marzo 2015 e novembre 2016 per l'espletamento dell'attività di medici fiscali.
A tal fine riferivano che il decreto regionale n. 3 del 2011 aveva istituto il tariffario per le Parte prestazioni delle e medicina legale e che agli articoli 78.8 e 78.9 si prevedevano gli importi per il rimborso del prezzo della benzina relativamente ai chilometri percorsi;
che per il periodo di marzo 2015 e novembre 2016 le somme a loro spettanti venivano liquidate ma non versate mentre le somme spettanti per il periodo maggio-dicembre 2014 non venivano né liquidate, né tantomeno pagate;
che, pertanto, così come dettagliato in
proprio favore della somma complessiva di euro 4184,14, e il ricorrente aveva Parte_1
maturato il diritto al pagamento della somma complessiva di euro 4034,56.
Ciò premesso, concludevano chiedendo accertarsi e dichiararsi l'utilizzo del proprio autoveicolo personale per lo svolgimento dell'attività di medici fiscali per i periodi indicati e i mancati pagamenti dei relativi rimborsi delle spese e, per l'effetto, condannarsi Parte l' convenuta al pagamento in loro favore delle somme pro-capite così come dettagliate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione del credito all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese con attribuzione.
Con memoria difensiva del 12-2-2019 si costituiva in giudizio l' che Parte_3
affermava l'avvenuto pagamento degli importi per i titoli richiesti dai ricorrenti. Riferiva che i pagamenti erano avvenuti parzialmente entro la data di notifica del ricorso del 5-2-
2018, nonché con il pagamento delle mensilità di marzo 2018. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
A seguito di vari rinvii, in data 13-2-2024, con decreto del Presidente di Sezione, la causa veniva scardinata, assegnata alla scrivente, e rinviata al 3-12-2024 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le note scritte e all'udienza del 3-12-24, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione versata in atti dalla difesa della , costituita dai Parte_3
cedolini paga che riportano analiticamente gli importi versati ai ricorrenti, dimostra che, per le causali richieste in ricorso, in favore di è stata pagata la somma di Parte_2
euro 3540,90, ed in favore di è stata pagata la somma di euro Parte_1
3393,63.
Parte I pagamenti sono stati effettuati dalla anteriormente all'espletamento della prima udienza di questo giudizio.
Parte ricorrente, nelle note scritte di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha reclamato “differenze”, senza peraltro quantificarle, e senza chiarire per quale titolo sarebbero ancora dovute.
In mancanza di prova che vi siano ancora in essere crediti dei ricorrenti a titolo di spese di trasporto sostenute dagli stessi in occasione delle visite fiscali, la domanda proposta in ricorso non può trovare accoglimento. Parte In considerazione del pagamento effettuato in corso di causa dalla convenuta , che dimostra, quanto meno, la parziale fondatezza della domanda proposta in ricorso, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 3-12-2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza