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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1860/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Anna Cilia Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone CP_1
avente ad oggetto: “pensione anticipata per lavoratori precoci ex L.
232/2016”
premesso che
- deduce: di avere presentato, in data 4.10.2018, Parte_1
domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci ex L. 232/2016;
che l , con provvedimento del 28.11.2018, ha negato la CP_1
prestazione per difetto del requisito dello stato di disoccupazione
1 successivo alla percezione di prestazione a sostegno del reddito;
che la motivazione addotta dall' è erronea, atteso che il rapporto di CP_2
lavoro instaurato successivamente alla percezione di prestazione a sostegno del reddito per un brevissimo periodo (inferiore ad un mese)
non ha determinato il venir meno dello stato di disoccupazione;
- ciò posto, il ricorrente insta per l'accertamento del proprio diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della suddetta prestazione, compresi i CP_1
ratei arretrati a far data dalla domanda, ovvero con la diversa decorrenza stabilita dalla legge o accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
CP_
- l chiede rigettarsi il ricorso, sul rilievo per cui il ricorrente non ha avanzato domanda di pensione, ma soltanto la preliminare domanda di verifica dei requisiti per l'accesso alla prestazione, al cui esito favorevole è subordinata la presentazione della domanda di pensione;
soggiunge che, in data 2.5.2019, il ricorrente ha presentato domanda di pensione anticipata con quota 100 (accolta dall' con CP_2
decorrenza 1.6.2019), di talché, in ogni caso, la domanda di pensione anticipata lavoratori precoci (prestazione incompatibile con quella da ultimo ottenuta) deve intendersi implicitamente rinunciata;
CP_
- parte ricorrente, alla luce delle difese spiegate dall' , ha prodotto la domanda di pensione anticipata lavoratori precoci e ha insistito per il pagamento di detta prestazione, quantomeno per i ratei maturati tra la domanda di verifica dei requisiti e l'ottenimento della diversa prestazione pensione quota 100 (novembre 2018-maggio 2019);
2 rilevato che
- risulta in atti che, in data 27.11.2018, il ricorrente ha avanzato domanda di pensione anticipata lavoratori precoci (all. 1 memoria difensiva del 23.1.2025); tale documento, ancorché non allegato al ricorso introduttivo, è utilizzabile ai fini della decisione, giacché
CP_ necessitato dalle difese spiegate dall' e da controparte prodotto nella prima difesa utile;
CP_
- risulta, dunque, smentito il primo assunto dell' , secondo cui il ricorrente non avrebbe avanzato domanda di pensione, ma solamente quella preliminare di verifica dei requisiti;
- né detta domanda può ritenersi tamquam non esset per essere la sua presentazione subordinata all'esito favorevole della preliminare domanda di verifica, nulla prevedendo in tal senso la normativa di riferimento: invero, l'art. 4 del DPR n. 87/2017 si limita a prevedere la necessità di presentare la preliminare domanda di verifica dei requisiti
(“ai fini della domanda di accesso al beneficio, l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni […]”; l'art. 7 stabilisce che a detta domanda deve seguirne un'altra distinta, ossia la domanda di pensione, senza subordinare la presentazione di quest'ultima
CP_ all'esito favorevole della prima;
mentre l'art.
6 - invocato dall' a sostegno della propria tesi - si limita ad enucleare le comunicazioni da fare all'interessato in caso di accertato riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio;
dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che la domanda di verifica è (temporalmente e logicamente)
propedeutica alla domanda di pensione, ma da ciò non può farsi discendere la conseguenza tratta dall' , ossia che la domanda di CP_2
3 pensione presentata prima dell'esito favorevole della domanda di verifica è tamquam non esset;
CP_
- venendo al merito della domanda di accesso al beneficio, l non ha specificamente contestato la sussistenza dei requisiti di legge;
- ad ogni buon conto, va ritenuto sussistente il requisito dello stato di disoccupazione: invero, come si evince dall'estratto contributivo in atti,
il , solo dopo avere integralmente fruito della indennità di Parte_1
mobilità per licenziamento collettivo (percepita sino al 8.2.2015), ha svolto attività lavorativa per un brevissimo periodo (dal 15.6.2016 al
11.7.2016);
CP_
- come chiarito dallo stesso Istituto previdenziale (cfr. messaggio n.
4195 del 25.10.2017, avente ad oggetto i criteri per la verifica dello stato di disoccupazione in materia di Ape sociale e beneficio lavoratori precoci), “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto
subordinato di durata fino a sei mesi;
se ne deduce quindi che
eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei
mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione
della prestazione di disoccupazione, non determinano il venir meno
dello stato di disoccupazione”;
- di talché il ricorrente, al momento della domanda di verifica e della successiva domanda di pensione anticipata lavoratori precoci, era in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione, incluso lo stato di disoccupazione, essendo il nuovo rapporto di lavoro instauratosi solo successivamente all'integrale godimento della prestazione a sostegno del reddito e per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
4 - in ragione di tutto quanto sopra, deve ritenersi che il ricorrente aveva diritto ad ottenere la richiesta pensione anticipata lavoratori precoci, con la decorrenza stabilita dal comma 2 dell'art. 7 cit., ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla prestazione (dunque, dal 1.12.2018);
- la spettanza di tale trattamento pensionistico va circoscritta sino alla data del 31.5.2019, ossia fino a che il ricorrente ha ottenuto altra prestazione (pensione quota 100) non cumulabile con quella qui riconosciuta;
- al riguardo, va osservato che le due prestazioni non sono certamente cumulabili tra loro, ma ciò non esclude che l'interessato, in possesso dei requisiti di legge, possa fare domanda ed ottenere la pensione lavoratori precoci ed in seguito optare per altro trattamento pensionistico (pensione anticipata quota 100);
- ne consegue che la domanda presentata per la pensione quota 100
non può intendersi quale rinuncia implicita alla domanda precedentemente avanzata per la pensione anticipata ex L.
232/20162; piuttosto, l'ottenimento della prestazione da ultimo conseguita preclude di continuare a percepire quella in godimento (cfr.
sent. Trib. Torino in caso analogo iscritto al R.G. n. 4755/2022 e conforme CdA Torino R.G. n. 235/2023);
- pertanto, il ricorso merita accoglimento limitatamente ai ratei di pensione anticipata lavoratori precoci maturati tra il 1.12.2018 ed il
31.5.2019;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore accertato della causa e dell'attività processuale concretamente svolta;
5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione anticipata per lavoratori precoci maturati dal 1.12.2018 al 31.5.2019; CP_
2) per l'effetto, condanna l al relativo pagamento, oltre interessi sino al soddisfo;
CP_ 3) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in €
2.000,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa 4.2.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Cristina Carrara
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1860/2019 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Anna Cilia Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone CP_1
avente ad oggetto: “pensione anticipata per lavoratori precoci ex L.
232/2016”
premesso che
- deduce: di avere presentato, in data 4.10.2018, Parte_1
domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci ex L. 232/2016;
che l , con provvedimento del 28.11.2018, ha negato la CP_1
prestazione per difetto del requisito dello stato di disoccupazione
1 successivo alla percezione di prestazione a sostegno del reddito;
che la motivazione addotta dall' è erronea, atteso che il rapporto di CP_2
lavoro instaurato successivamente alla percezione di prestazione a sostegno del reddito per un brevissimo periodo (inferiore ad un mese)
non ha determinato il venir meno dello stato di disoccupazione;
- ciò posto, il ricorrente insta per l'accertamento del proprio diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della suddetta prestazione, compresi i CP_1
ratei arretrati a far data dalla domanda, ovvero con la diversa decorrenza stabilita dalla legge o accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
CP_
- l chiede rigettarsi il ricorso, sul rilievo per cui il ricorrente non ha avanzato domanda di pensione, ma soltanto la preliminare domanda di verifica dei requisiti per l'accesso alla prestazione, al cui esito favorevole è subordinata la presentazione della domanda di pensione;
soggiunge che, in data 2.5.2019, il ricorrente ha presentato domanda di pensione anticipata con quota 100 (accolta dall' con CP_2
decorrenza 1.6.2019), di talché, in ogni caso, la domanda di pensione anticipata lavoratori precoci (prestazione incompatibile con quella da ultimo ottenuta) deve intendersi implicitamente rinunciata;
CP_
- parte ricorrente, alla luce delle difese spiegate dall' , ha prodotto la domanda di pensione anticipata lavoratori precoci e ha insistito per il pagamento di detta prestazione, quantomeno per i ratei maturati tra la domanda di verifica dei requisiti e l'ottenimento della diversa prestazione pensione quota 100 (novembre 2018-maggio 2019);
2 rilevato che
- risulta in atti che, in data 27.11.2018, il ricorrente ha avanzato domanda di pensione anticipata lavoratori precoci (all. 1 memoria difensiva del 23.1.2025); tale documento, ancorché non allegato al ricorso introduttivo, è utilizzabile ai fini della decisione, giacché
CP_ necessitato dalle difese spiegate dall' e da controparte prodotto nella prima difesa utile;
CP_
- risulta, dunque, smentito il primo assunto dell' , secondo cui il ricorrente non avrebbe avanzato domanda di pensione, ma solamente quella preliminare di verifica dei requisiti;
- né detta domanda può ritenersi tamquam non esset per essere la sua presentazione subordinata all'esito favorevole della preliminare domanda di verifica, nulla prevedendo in tal senso la normativa di riferimento: invero, l'art. 4 del DPR n. 87/2017 si limita a prevedere la necessità di presentare la preliminare domanda di verifica dei requisiti
(“ai fini della domanda di accesso al beneficio, l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni […]”; l'art. 7 stabilisce che a detta domanda deve seguirne un'altra distinta, ossia la domanda di pensione, senza subordinare la presentazione di quest'ultima
CP_ all'esito favorevole della prima;
mentre l'art.
6 - invocato dall' a sostegno della propria tesi - si limita ad enucleare le comunicazioni da fare all'interessato in caso di accertato riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio;
dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che la domanda di verifica è (temporalmente e logicamente)
propedeutica alla domanda di pensione, ma da ciò non può farsi discendere la conseguenza tratta dall' , ossia che la domanda di CP_2
3 pensione presentata prima dell'esito favorevole della domanda di verifica è tamquam non esset;
CP_
- venendo al merito della domanda di accesso al beneficio, l non ha specificamente contestato la sussistenza dei requisiti di legge;
- ad ogni buon conto, va ritenuto sussistente il requisito dello stato di disoccupazione: invero, come si evince dall'estratto contributivo in atti,
il , solo dopo avere integralmente fruito della indennità di Parte_1
mobilità per licenziamento collettivo (percepita sino al 8.2.2015), ha svolto attività lavorativa per un brevissimo periodo (dal 15.6.2016 al
11.7.2016);
CP_
- come chiarito dallo stesso Istituto previdenziale (cfr. messaggio n.
4195 del 25.10.2017, avente ad oggetto i criteri per la verifica dello stato di disoccupazione in materia di Ape sociale e beneficio lavoratori precoci), “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto
subordinato di durata fino a sei mesi;
se ne deduce quindi che
eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei
mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione
della prestazione di disoccupazione, non determinano il venir meno
dello stato di disoccupazione”;
- di talché il ricorrente, al momento della domanda di verifica e della successiva domanda di pensione anticipata lavoratori precoci, era in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione, incluso lo stato di disoccupazione, essendo il nuovo rapporto di lavoro instauratosi solo successivamente all'integrale godimento della prestazione a sostegno del reddito e per un periodo comunque non superiore a sei mesi;
4 - in ragione di tutto quanto sopra, deve ritenersi che il ricorrente aveva diritto ad ottenere la richiesta pensione anticipata lavoratori precoci, con la decorrenza stabilita dal comma 2 dell'art. 7 cit., ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla prestazione (dunque, dal 1.12.2018);
- la spettanza di tale trattamento pensionistico va circoscritta sino alla data del 31.5.2019, ossia fino a che il ricorrente ha ottenuto altra prestazione (pensione quota 100) non cumulabile con quella qui riconosciuta;
- al riguardo, va osservato che le due prestazioni non sono certamente cumulabili tra loro, ma ciò non esclude che l'interessato, in possesso dei requisiti di legge, possa fare domanda ed ottenere la pensione lavoratori precoci ed in seguito optare per altro trattamento pensionistico (pensione anticipata quota 100);
- ne consegue che la domanda presentata per la pensione quota 100
non può intendersi quale rinuncia implicita alla domanda precedentemente avanzata per la pensione anticipata ex L.
232/20162; piuttosto, l'ottenimento della prestazione da ultimo conseguita preclude di continuare a percepire quella in godimento (cfr.
sent. Trib. Torino in caso analogo iscritto al R.G. n. 4755/2022 e conforme CdA Torino R.G. n. 235/2023);
- pertanto, il ricorso merita accoglimento limitatamente ai ratei di pensione anticipata lavoratori precoci maturati tra il 1.12.2018 ed il
31.5.2019;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore accertato della causa e dell'attività processuale concretamente svolta;
5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione anticipata per lavoratori precoci maturati dal 1.12.2018 al 31.5.2019; CP_
2) per l'effetto, condanna l al relativo pagamento, oltre interessi sino al soddisfo;
CP_ 3) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in €
2.000,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa 4.2.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Cristina Carrara
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