Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 30/12/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Giudizio n. 46608
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IL OM
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46608 del registro di segreteria, proposto da AB AR, c.f. [...], più altri 161 ricorrenti, rappresentati e difesi dall’avvocato Matteo Pavanetto, contro l’Inps, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariateresa Nasso.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2025, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l’avv. Matteo Pavanetto per i ricorrenti e l’avv. Mariateresa Nasso per l’Inps.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 i ricorrenti, tutti in pensione e già appartenenti al comparto difesa e sicurezza, lamentano il calcolo alla base della quantificazione dei trattamenti pensionistici in godimento, considerandolo errato.
1.1. In particolare, l’errore avrebbe ad oggetto la quantificazione della seconda quota di pensione, la quale viene determinata moltiplicando la voce
“retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti”. Evidenziano che il risultato di tale operazione aritmetica, per quanto risulta dall’esame dei
modelli 5007 che l’Inps ha loro inviato (modelli nei quali sono riportati i calcoli eseguiti per determinare i trattamenti pensionistici), non coincide con l’importo iscritto alla “seconda quota di pensione”, che risulta essere inferiore.
I ricorrenti ricordano come l’Inps abbia spiegato che la ragione di quanto sopra è da rinvenire nella circostanza che il risultato della moltiplicazione della voce
“retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti” è stato diviso per 13 e successivamente moltiplicato per 12.
L’operazione da ultimo descritta sarebbe ingiustificata, in quanto non prevista dalla vigente normativa. L’art. 94 del d.P.R. n. 1032/1973, infatti, stabilisce che ai titolari di pensione spetta una tredicesima mensilità, mentre l’operazione operata dall’Inps ricondurrebbe la quota B e la quota C delle pensioni dei ricorrenti a dodici mensilità.
Contestano l’affermazione dell’Inps secondo il quale se la seconda quota di pensione non fosse rapportata a 12 mensilità, la tredicesima finirebbe per essere erogata due volte.
L’Istituto previdenziale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, dovrebbe invece rispettare il disposto di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, per il quale “L'importo della pensione […] è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione”.
1.2. I ricorrenti aggiungono che nella voce retribuzione media oltre agli emolumenti stipendiali confluiscono tutte le voci accessorie, quali straordinari, emolumenti per festività non godute e soppresse, indennità come quella di reperibilità, che sono soggette a contribuzione.
La divisione per tredici, che colpisce indistintamente tutta la retribuzione media, oltre a falcidiare la tredicesima mensilità ha ad oggetto anche tali voci retributive accessorie, decurtandole ingiustificatamente.
Quindi, secondo i ricorrenti, se anche si ritenesse corretta l’operazione eseguita dall’Inps, prima di operarla l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto scorporare le componenti accessorie dalla retribuzione media, per poi sommarle ad essa una volta eseguita detta operazione.
1.3. Nel rassegnare le conclusioni i ricorrenti chiedono:
- in via principale, che sia dichiarato che l’Inps è incorso in un errore di calcolo nella determinazione della seconda quota di pensione in godimento, in ragione dell’operata divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media, con sua conseguente condanna a ricalcolare i trattamenti pensionistici senza operare tale decurtazione; inoltre, a riliquidarli dalla decorrenza dei trattamenti pensionistici, o in subordine, dal 15.6.2020, oltre a corrispondere gli arretrati da quest’ultima data, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati stessi;
- in via subordinata, che sia dichiarato che l’Istituto previdenziale è incorso in un errore di calcolo nell’eseguire la decurtazione di cui sopra senza scorporare le c.d. “componenti accessorie” del reddito, con suo conseguente obbligo di ricalcolo dei trattamenti pensionistici e riliquidazione degli stessi, oltre al riconoscimento degli arretrati dalla decorrenza originaria o dal 15.6.2020, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese.
2. L’Inps si è costituito depositando una memoria in data 4 dicembre 2025.
2.1. Preliminarmente, eccepisce l’incompetenza territoriale di questa Sezione Giurisdizionale, rispetto alla posizione di due ricorrenti i quali, secondo quanto affermato dall’Istituto previdenziale, dall’atto introduttivo non risultano residenti nella Regione Emilia-Romagna.
Afferma che la competenza territoriale per tali ricorrenti sarebbe da individuare come segue:
- Sezione Giurisdizionale per la Sardegna per il sig. MA CC, residente a Cagliari;
- Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana per il sig. TO AG, residente ad Agrigento.
2.2. Ancora preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità delle pretese dei ricorrenti per evidente genericità, poiché il ricorso non contiene alcun riferimento specifico alle decurtazioni pensionistiche effettivamente subite, né chiarirebbe il pregiudizio concreto derivante dalla fattispecie contestata, limitandosi a denunciare in modo apodittico, la presunta erroneità dei calcoli operati dall’Istituto previdenziale.
2.3. Nel merito, innanzitutto l’Inps evidenzia che la “Retribuzione Media”
utilizzata nel modello 5007 (il prospetto nel quale sono riportati i calcoli mediante i quali l’Istituto previdenziale determina il trattamento pensionistico spettante) è quantificata su base annua, ma comprende anche la tredicesima mensilità, sicché secondo l’Istituto previdenziale la sua conversione in un importo espresso su dodici mensilità richiederebbe necessariamente l’applicazione del rapporto tredici dodicesimi. In caso contrario, il pensionato finirebbe per ricevere due volte la tredicesima, prima in forma pro quota distribuita nelle dodici mensilità e poi come emolumento separato erogato a fine anno.
L’Inps richiama diverse pronunce di altre sezioni giurisdizionali di questa Corte che, già investite della questione, l’hanno risolta giudicando corretta l’operazione sopra evidenziata. La Sezione Giurisdizionale della Calabria, con sentenza n. 7/2021 ha affermato che “la metodologia seguita per la determinazione della quota “B”, secondo cui la retribuzione media pensionabile, dopo l’applicazione del coefficiente di trasformazione, deve essere divisa per tredici e poi moltiplicata per dodici, è assolutamente corretta.
Diversamente opinando, il pensionato verrebbe a percepire due volte la tredicesima mensilità: una volta pro – quota ripartita su dodici mesi e la tredicesima mensilità vera e propria”. Sono altresì richiamati precedenti delle sezioni giurisdizionali per le Marche e per la Toscana.
2.4. L’Inps passa quindi a prendere posizione anche sulla domanda, formulata in via subordinata, con la quale i ricorrenti si dolgono delle decurtazioni sulle competenze accessorie che conseguirebbero ingiustificatamente alla riconduzione a dodici mensilità della retribuzione media.
In proposito, l’Istituto previdenziale evidenzia che gli accessori retributivi concorrono alla formazione della retribuzione media, anche se quest’ultima non è la risultante di una somma di voci autonome. In ragione del numero rilevante di voci accessorie che possono variare ogni mese negli importi, il sistema di calcolo utilizzato per esse dall’Inps è su base annua; pertanto, anch’esso dev’essere ricondotto a dodici mensilità.
2.5. Nel rassegnare le conclusioni, l’Istituto previdenziale chiede:
- preliminarmente, che sia dichiarato il difetto di competenza territoriale di questa Corte rispetto ai ricorrenti non residenti nella Regione EmiliaRomagna;
- ancora in via preliminare, che sia dichiarato inammissibile il ricorso per sua estrema genericità;
- nel merito, che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso e, per l’effetto, che sia rigettato.
Con vittoria di spese.
3. All’udienza del 15 dicembre 2025 l’avvocato Matteo Pavanetto ha confermato l’incompetenza territoriale di questa Sezione, eccepita dall’Inps, rispetto ai signori TO AG e MA CC. Quest’ultimo, in particolare, secondo quanto affermato dal menzionato avvocato, avrebbe modificato la propria residenza nelle more della notifica del ricorso.
Per il resto, le parti hanno sostanzialmente confermato le argomentazioni esposte in atti.
DIRITTO
1. Preliminarmente questo Giudice deve affrontare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Inps con riferimento alla posizione dei ricorrenti TO AG e MA CC.
La competenza territoriale delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti in materia pensionistica si determina, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. c),
del codice della giustizia contabile, sulla base della residenza territoriale dei ricorrenti all’atto della presentazione del ricorso.
TO AG con la Procura speciale ha dichiarato di essere residente ad Agrigento.
La residenza di MA CC, invece, non emerge dalla documentazione in atti; tuttavia, come esposto nella parte in fatto di questa sentenza, nel corso dell’udienza del 15 dicembre 2025 l’avvocato Matteo Pavanetto ha confermato
la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’Inps secondo la quale rispetto a tale posizione questa Sezione Giurisdizionale non ha competenza territoriale.
Ne consegue che questo Giudice deve rilevare la propria incompetenza territoriale nei riguardi dei due ricorrenti sopra menzionati.
Le Sezioni Giurisdizionali competenti dinanzi alle quali la causa potrà essere riassunta, nel termine di tre mesi dal deposito della presente sentenza, sono:
- rispetto alla posizione di MA CC, in quanto residente a [...], la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna;
- in riferimento alla posizione di TO AG, residente ad Agrigento, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.
2. Ancora in via preliminare, è necessario scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per estrema genericità, sollevata dall’Inps.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso, infatti, contiene l’indicazione corretta della domanda, nonché dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda. Né la mancata indicazione specifica delle singole posizioni di ciascun ricorrente può indurre a qualificare il ricorso come generico.
3. È ora possibile passare ad esaminare il merito.
3.1. In via principale, come evidenziato nella parte in fatto, i ricorrenti hanno contestato l’operazione, effettuata dall’Inps per quantificare la seconda quota dei loro trattamenti pensionistici, di divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici, del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media.
La base pensionabile della seconda quota dei ricorrenti (determinata con il sistema retributivo, applicando alla media delle retribuzioni degli ultimi anni
un coefficiente di rendimento), infatti, come evidenziato dall’Inps, è calcolata includendo anche la tredicesima mensilità.
Ne consegue la correttezza dell’operazione operata dall’Inps di divisione per tredici (mensilità) e successiva moltiplicazione per dodici (ancora una volta il riferimento è alle mensilità) del risultato della moltiplicazione della retribuzione media nel periodo di riferimento per l’aliquota di rendimento differenziale, in quanto tale da evitare che i beneficiari percepiscano di fatto la tredicesima mensilità due volte: una prima, in quanto ripartita pro quota nelle dodici mensilità e una seconda, mediante erogazione da parte dell’Inps secondo le modalità di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale “Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre […]”.
La giurisprudenza di questa Corte è peraltro graniticamente consolidata nel giudicare corretta l’operazione di cui sopra (cfr., da ultime, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 9/2025 e Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 229/2024).
La domanda, pertanto, dev’essere rigettata.
3.2. In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto che sia riconosciuta come errata l’operazione, già più volte menzionata, di divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media, nei limiti in cui è eseguita senza previamente scorporare le c.d. “componenti accessorie” del reddito.
In realtà l’effettuazione dell’operazione di cui sopra senza previo scorporo delle “componenti accessorie” è giustificata poiché, come dichiarato dall’Inps, tutte le voci accessorie percepite a titolo retributivo concorrono alla formazione della retribuzione media; pertanto, la riconduzione del trattamento pensionistico a dodici mensilità evita duplicazioni.
La giurisprudenza della Corte dei conti si è già espressa anche su questa questione, giudicando corretto il mancato scorporo sopra descritto (cfr. Sez.
Giur. Sicilia, sent. n. 229/2024).
La domanda, pertanto, dev’essere rigettata.
4. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Anche le parti rispetto alle quali è stata dichiarata l’incompetenza territoriale devono essere condannate alle spese. L’art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, infatti, facoltizza il Giudice a compensare le spese quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
Tuttavia, poiché l’individuazione della Sezione giurisdizionale territorialmente competente, che dev’essere fatta in ragione della residenza territoriale dei ricorrenti all’atto della presentazione del ricorso, è assolutamente agevole, questo Giudice non ravvisa motivi per operare una compensazione in presenza di un errore sulla sussistenza di tale requisito, in assenza del ricorrere di circostanze straordinarie.
In proposito, è utile evidenziare che l’avvocato Matteo Pavanetto ha dichiarato che il sig. MA CC avrebbe modificato la propria residenza nelle more della notifica del ricorso, ma non ha documentato tale circostanza. Peraltro, a seguito della modifica della residenza, avrebbe comunque dovuto segnalare tale novità depositando al fascicolo una nota, e non attendere che la parte convenuta sollevasse un’eccezione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiara la propria incompetenza territoriale rispetto alla posizione di MA CC in favore della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna e rispetto a TO AG in favore della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;
- rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per estrema genericità dello stesso;
- rigetta il ricorso con riferimento alle posizioni dei restanti ricorrenti;
- condanna in solido i ricorrenti, compresi quelli rispetto ai quali è stata dichiarata l’incompetenza territoriale di questa Corte, al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese legali, che liquida in 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
euro complessivi, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%
del predetto compenso. Oneri secondo legge.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Cons. Riccardo Patumi
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno Il Direttore di Segreteria
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, Il Direttore di Segreteria
(f.to digitalmente)