Decreto cautelare 26 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2022, proposto da
MA US, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
DE - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita;
per l'annullamento
- del provvedimento notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Brescia n°02276202200000045000 in data 13/04/2022 all'Az. Ag. MA US avente ad oggetto “Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca”, relativa al mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata il 12/12/2018 (n°02220207180200929000 indicato nel provvedimento impugnato; n°30020180000011367000 indicato nell'intimazione di pagamento e nella cartella esattoriale), per mancato pagamento di prelievo latte nelle annate lattiero-casearie 1996/1997; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008 e 2008/2009 per una somma intimata complessiva pari ad € 2.353.967,52 (doc. 1);
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo, il ruolo indicato nella cartella presupposta e la cartella esattoriale n°30020180000011367000, notificata nel 2018 (doc. 2), l'intimazione di pagamento n°02220219001829920/000 notificata in data 30/11/21 (doc. 3), nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. TO SA EL, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Piotti per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2022 e depositato l’11 maggio successivo, l’Azienda Agricola MA US, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la nota in data 4 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Brescia, notificato alla ricorrente in data 13 aprile 2022, avente ad oggetto la “Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca” , relativa al mancato pagamento della cartella esattoriale n. 30020180000011367000 notificata il 12/12/2018 per mancato pagamento delle imputazioni di prelievo quote latte relative alle annate lattiero-casearie 1996/1997, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per una somma intimata complessiva pari ad € 2.353.967,52. Con l’atto impugnato, DE ha invitato il produttore a versare l’importo dovuto nel termine di 30 giorni dalla notifica della comunicazione, preavvisandolo che, in mancanza, avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca sui suoi beni per un importo pari al doppio del debito accertato.
1.1. Con il ricorso sono stati altresì impugnati, quali atti presupposti: l’atto di iscrizione a ruolo e il ruolo indicato nella cartella presupposta; la presupposta cartella esattoriale n° 30020180000011367000, notificata (secondo quanto riferito dalla stessa ricorrente) in data 11/12/2018; l’intimazione di pagamento n° 02220219001829920/000 notificata in data 30/11/2021.
1.2. Il ricorso è stato affidato a numerosi motivi, così sintetizzabili:
(i) l’atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) sarebbe affetto da illegittimità derivata in conseguenza della illegittimità della presupposta cartella esattoriale, dal momento che quest’ultima sarebbe stata emessa nei confronti dell’azienda agricola ricorrente in assenza della previa notifica degli atti di imputazione dei relativi prelievi, notificati esclusivamente ai primi acquirenti;
(ii) i provvedimenti impugnati sarebbero parzialmente illegittimi in riferimento all’annata 1996/97, dal momento che la comunicazione di prelievo relativa a detta annata è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7431 del 24 settembre 2019;
(iii) i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da illegittimità derivata dal momento che la quantificazione delle imputazioni di prelievo sarebbe inficiata, a monte, dalla illegittimità della normativa nazionale applicata, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso escludendo i produttori che non hanno versato il prelievo; per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto;
(iv) i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da illegittimità derivata in quanto le somme ingiunte dall’amministrazione non si riferirebbero ad importi accertati come dovuti in via definitiva, essendo pendenti contenziosi giurisdizionali sugli atti presupposti;
(v) i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da illegittimità derivata in quanto AG avrebbe omesso di detrarre dagli importi richiesti con la cartella impugnata le somme già trattenute mediante compensazione con gli aiuti PAC spettanti alla ricorrente;
(vi) i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da illegittimità derivata in quanto, in relazione alle annate 1996/97 e 2005/06, AG avrebbe operato la compensazione della PAC sugli importi dovuti dalla ricorrente a titolo di prelievo supplementare quote latte, operando detta compensazione sul capitale dovuto e non solo sugli interessi, come avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 1149 c.c.;
(vii) AG sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo di cui all’intimazione impugnata, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 - espressamente richiamato dall’art. 8-quinquies comma 10 L. 33/09 - avendo omesso di notificare al debitore la cartella di pagamento, “a pena di decadenza”, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; nel caso di specie, la cartella di pagamento non sarebbe mai stata notificata al debitore (ma solo al primo acquirente); in ogni caso, il credito il credito azionato dall’amministrazione si sarebbe prescritto per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 3 comma 1 Regolamento (CE) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995, ovvero del termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o comunque del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
(viii) la cartella impugnata sarebbe stata emessa sulla base di un nuovo ruolo formato illegittimamente da AG, in violazione di quanto previsto dall’art. 8-ter L. n. 33/09 secondo cui tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli sono iscritte da AGEA nel registro nazionale dei debiti, con effetto equivalente all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero; nel caso di specie, prima della formazione del ruolo da parte della regione, AGEA aveva già proceduto a formare altro ruolo relativamente agli stessi debiti mediante l’iscrizione dei registro nazionale debitori; in ogni caso, AG avrebbe omesso di detrarre dagli importi richiesti con la cartella impugnata le somme già trattenute mediante compensazione con gli aiuti PAC spettanti alla ricorrente;
(ix) la cartella impugnata sarebbe inoltre priva di motivazione in relazione al computo degli interessi applicati sull’importo del prelievo;
(x) gli atti impugnati (cartella, intimazione e comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca) sarebbero nulli per difetto di sottoscrizione;
(xi) i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati a fronte di debiti non ancora esigibili in quanto non ancora accertati in via definitiva, in assenza dei presupposti di cui all’art. 15 bis D.P.R. n. 602/1973 per procedere alla iscrizione a ruolo straordinaria (sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione).
2. Svolgimento del processo .
2.1. AG si è costituita in giudizio depositando una breve memoria di costituzione corredata da alcuni documenti, chiedendo il rigetto del ricorso, in particolare rilevando come gli atti presupposti della procedura di riscossione sarebbero stati oggetto di plurimi ricorsi giurisdizionali proposti dall’interessata, tutti di segno sfavorevole a quest’ultima; al riguardo, la difesa erariale ha prodotto, tra l’altro, un elenco dei detti ricorsi giurisdizionali.
2.2. DE, ritualmente intimata, non si è costituita.
2.3. In corso di causa sono stati richiesti documentati chiarimenti ad AG, in particolare in relazione ai provvedimenti giurisdizionali medio tempore intervenuti sugli atti presupposti alla procedura di riscossione, segnalando se, a seguito di giudicati eventualmente sfavorevoli all’Amministrazione, AG o DE avessero già proceduto al discarico degli atti di riscossione.
2.3. AG ha adempiuto puntualmente all’incombente istruttorio depositando documenti e relazione esplicativa del competente ufficio.
2.4. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, in prossimità della quale la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Decisione .
3.1. Forma oggetto del presente giudizio l’atto con cui DE ha ingiunto all’azienda ricorrente il pagamento degli importi di cui alla cartella esattoriale n. 30020180000011367000 relativa alle imputazioni di prelievo riferite alle annate agrarie 1996/1997, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, minacciando in caso contrario l’accensione di iscrizione ipotecaria per un importo doppio rispetto al debito accertato.
La cartella di pagamento prodromica all’atto impugnato è già stata impugnata dall’azienda ricorrente, assieme ad altri, in sede giurisdizionale, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile da questo TAR Brescia con sentenza n. 1037/2019 (perché proposto in forma collettiva), confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6177/22.
Peraltro, in corso di causa, sono intervenute decisioni giurisdizionali sulle imputazioni di prelievo presupposte alla stessa cartella esattoriale, in alcuni casi favorevoli alla parte ricorrente (avendo annullato le comunicazioni di prelievo relative ad alcune delle annate qui di interesse), in altri casi invece sfavorevoli (avendo respinto o dichiaro perenti i relativi ricorsi).
Tali giudicati hanno rilievo determinante nel presente giudizio.
3.2. Accoglimento parziale del ricorso in relazione alle annate 1995/96, 2004/05, 2007/08, 2008/09 .
3.2.1. Il ricorso è parzialmente fondato in relazione alle annate 1996/97, 2004/05, 2007/08 e 2008/09, oggetto di giudicati favorevoli alla ricorrente.
3.2.2. Risulta infatti documentato in giudizio che:
(i) in relazione all’annata 1996/97, il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 7431 del 30 ottobre 2019, ha accolto l’appello proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, avverso la sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. II ter, n. 8777 del 24 ottobre 2012, e per l’effetto ha annullato le comunicazioni del prelievo esigibile relative all’annata 1996/97 (oltre che all’annata 1995/96, non rilevante ai fini di causa), ai fini di un complessivo ricalcolo da parte dell’Amministrazione;
(ii) in relazione all’annata 2004/05, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 360 del 14 gennaio 2020, ha accolto l’appello proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, e ha riformato la sentenza di primo grado, annullando il provvedimento originariamente impugnato e disponendo il ricalcolo da parte di AG;
(iii) in relazione all’annata 2007/08, il TAR Lazio-Roma, sez. Quinta Ter, con sentenza n. 10602 del 22 giugno 2023, ha accolto il ricorso proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, e per l’effetto ha annullato le comunicazioni del prelievo esigibile relative all’annata 2007/08, ai fini di un complessivo ricalcolo da parte dell’Amministrazione; la sentenza non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato;
(iii) in relazione all’annata 2008/09, il TAR Lazio-Roma, sez. Quinta Ter, con sentenza n. 13388 del 22 agosto 2023, ha accolto il ricorso proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, e per l’effetto ha annullato le comunicazioni del prelievo esigibile relative all’annata 2008/09, ai fini di un complessivo ricalcolo da parte dell’Amministrazione; la sentenza non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato.
3.2.3. AG ha dedotto in giudizio di aver proceduto (o comunque di stare procedendo) al discarico parziale della cartella prodromica all’atto impugnato, ma tale circostanza, allo stato degli atti, non risulta documentata.
3.2.4. In questa sua parte il ricorso va pertanto accolto, con il conseguente annullamento parziale dell’atto impugnato limitatamente alla parte in cui ha ingiunto il pagamento della cartella prodromica anche in relazione agli importi riferiti alle imputazioni di prelievo delle annate sopra indicate; e ciò in applicazione del principio della illegittimità “caducante”, riaffermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte nel caso di sopravvenuto annullamento, in corso di causa, di atti presupposti a quello impugnato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui “(…) poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata”).
3.2.5. Va osservato che nel presente giudizio parte ricorrente non ha proposto eccezione di prescrizione del credito azionato dall’Amministrazione (come peraltro ammesso lealmente nella memoria conclusiva).
3.3. Rigetto del ricorso in relazione alle annate 2005/06 e 2006/07 .
3.3.1. In relazione alle annate residue oggetto dei provvedimenti impugnati (2005/06, 2006/07), AG ha invece documentato in giudizio l’esistenza di giudicati sfavorevoli alla parte ricorrente, vale a dire:
- in relazione all’annata agraria 2005/06, il Tar Lazio-Roma, Sez. Seconda Ter, con sentenza n. 791 del 19 gennaio 2015, ha respinto il ricorso; la sentenza non è stata appellata dall’azienda ricorrente, e pertanto è passata in giudicato nei suoi confronti; in ogni caso, l’appello proposto da altre aziende co-ricorrenti in primo grado è stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 2429 del 1° aprile 2022;
- in relazione all’annata agraria 2006/07, il Tar Lazio-Roma, Sezione Seconda Ter, con decreto presidenziale n. 509 del 2 febbraio 2017, ha dichiarato perento il ricorso; avverso tale provvedimento non è stato proposta opposizione.
3.3.2. In relazione a tali annate, il Collegio non condivide l’argomento di parte ricorrente secondo cui l’illegittimità parziale della cartella in relazione ad alcune annate estenderebbe i propri effetti invalidanti anche in relazione alle annate residue, essendo unica l’iscrizione a ruolo. Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento del giudice di appello (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 febbraio 2025 n. 1738; Cons. Stato, sez. VI, n. 2505/2024), secondo cui “La riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell’amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo. Come, infatti, già affermato dalla giurisprudenza tributaria, enunciando un principio applicabile alla presente fattispecie (dovendosi riconoscere al giudice ammnistrativo, nella presente materia, la possibilità di annullamento parziale dell’atto impugnato), “il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell’avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario” (Cass. civ., Sez. trib., 29 settembre 2021, n. 39660). Ne consegue che, per la parte fatta salva dagli invocati annullamenti giurisdizionali, l’importo dovuto è esigibile trovando titolo negli originari atti presupposti non incisi”.
3.3.3. Ciò premesso, in relazione alle due annate qui in esame, il ricorso è infondato, atteso che:
(i) è infondato il primo motivo, dal momento che l’atto impugnato (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) è stato regolarmente preceduto dalla previa comunicazione delle imputazioni di prelievo relative alle annate qui in contestazione, le quali, non soltanto sono state conosciute dalla ricorrente, ma pure impugnate in sede giurisdizionale (con gli esiti di cui si è dato conto qui sopra);
(ii) il secondo motivo non rileva in questa sede, in quanto è riferito esclusivamente all’annata 1996/97 (di cui si è detto sopra);
(iii) inammissibile è il terzo motivo, con cui la parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle originarie imputazioni di prelievo riferite alle annate qui in contestazione perché determinate sulla base di criteri previsti dalla normativa nazionale contrastanti con il diritto dell’Unione: si tratta, infatti, osserva il Collegio, di profili ormai coperti dai giudicati (di rito e di merito) formatisi inter partes per effetto dei provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati. Al riguardo è opportuno rilevare che la sopravvenienza, dopo che la comunicazione di prelievo supplementare è divenuta inoppugnabile, delle tre sentenze della Corte di Giustizia UE che hanno affermato l’incompatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana in materia di quote latte (Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18, Barausse; Sez. II, 11 settembre 2019, C-46/18, San Rocco; Sez. II, 13 gennaio 2022, C-377/19, Benedetti), non consente alla parte ricorrente di rimettere in discussione la comunicazione di prelievo supplementare ormai inoppugnabile, invocando il contrasto di essa con i regolamenti europei in materia di quote latte alla luce di quelle sentenze.
Infatti, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, 7.8.2023, n. 7609, «in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
5.1. In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
5.2. La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori)».
A questa pronuncia si è uniformata la giurisprudenza successiva della Sezione Sesta del Consiglio di Stato: v. le sentenze 15.11.2023, n. 9770; 21.11.2023, n. 9959; 29.11.2023, nn. 10299 e 10303; 14.12.2023, n. 10778; 27.12.2023, n. 11168; 2.2.2024, n. 1080; 9.2.2024, nn. 1316, 1319 e 1321; 27.3.2024, n. 2910; 5.4.2024, n. 3159; 8.4.2024, n. 3214; 16.4.2024, n. 3434; 22.5.2024, nn. 4542 e 4565; 4.6.2024, n. 4989; 3.7.2024, n. 5884; 9.7.2024, nn. 6078, 6079 e 6127; 24.7.2024, n. 6690; 29.10.2024, n. 8602; 18.11.2024, n. 9207.
Ai medesimi principi si è poi uniformato anche questo TAR Brescia a cominciare dalla sentenza della sez. I, 3 dicembre 2024, n. 961, poi seguita da ulteriore copiosa giurisprudenza di entrambe le Sezioni;
(iv) il quarto motivo è infondato, in quanto i provvedimenti impugnati si riferiscono ad importi accertati come dovuti in via definitiva, alla luce dei giudicati medio tempore intervenuti; in ogni caso, è sufficiente, secondo la giurisprudenza anche di questo Tribunale, che si tratti di importi risultanti da provvedimenti non sospesi in sede giurisdizionale (cfr. TAR Brescia, II, sentenza n. 273/2015, paragrafi 12 e 13);
(v e vi) il quinto e il sesto motivo sono infondati, atteso che la censura relativa al mancato computo dei recuperi già effettuati dagli organismi pagatori sugli aiuti PAC spettanti all’azienda ricorrente è stata dedotta in ricorso in termini del tutto generici e indimostrati;
(vii) è infondata inoltre la censura di cui al settimo motivo, con cui la parte ricorrente ha eccepito la decadenza di AG dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo oggetto dell’intimazione impugnata per decorso del termine biennale imposto dall’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/1973. In contrario, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che, pronunciandosi su analoghe controversie in materia di “quote latte”, ha avuto modo di affermare che “Con specifico riferimento alla denunciata violazione dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (…)”, laddove invece “il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772)”; ne consegue che “Il rinvio all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies, comma 10-bis, del d.l. 5/2009, non implica l'introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall'art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall'accertamento del debito)” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 maggio 2024 n. 4333; Cons. St., sez. VI, 09 febbraio 2024, n. 1316); nello stesso anche la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr. tra le tante, TAR Brescia, sez. II, n. 810 del 2022);
(viii) parimenti infondata risulta la doglianza di cui all’ottavo motivo sull’asserita duplicazione del ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel registro debitori ex art. 8-ter legge n. 33 del 2009. L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, comma 1, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AG, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021); né la parte ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione che il detto sistema, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, le abbia prodotto un danno;
(ix) è infondata anche la censura di cui al nono motivo, concernente l’asserita carenza di motivazione in relazione al computo degli interessi applicati sull’importo del prelievo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come l’atto di intimazione deve ritenersi sufficientemente motivato quando contempli puntualmente l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio Sez. V 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato Sez. III 12 luglio 2021 n, 5281). Gli interessi, in particolare, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato Sez. VI 19 marzo 2024 n.2635);
(x) è infondata anche la censura di cui al decimo motivo, secondo cui gli atti impugnati sarebbero inesistenti o comunque nulli in quanto privi della sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Al riguardo, va osservato che costituisce sufficiente requisito della cartella esattoriale la sua conformità al modello ministeriale e la sua certa riferibilità all’organo competente a emetterla, condizioni, queste, sussistenti nel caso di specie (Cass.civ., ord., 28.3.2022, n. 9989; TAR Torino sez. II, 27 gennaio 2025 n. 218); pertanto, la mancata sottoscrizione non inficia la validità del gravato provvedimento;
(xi) infine, è infondato anche l’undicesimo motivo, secondo cui i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati a fronte di debiti non ancora esigibili in quanto non ancora accertati in via definitiva, in assenza dei presupposti di cui all’art. 15 bis D.P.R. n. 602/1973 per procedere alla iscrizione a ruolo straordinaria (sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione). La censura è infondata dal momento che gli importi ingiunti con gli atti impugnati sono stati accertati in via definitiva, alla stregua di quanto sopra esposto.
4. Conclusioni .
4.1. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto parzialmente in relazione agli importi riferiti alle annate 1995/96, 2004/05, 2007/08, 2008/09, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato in questa sua parte, mentre va respinto in relazione agli importi riferiti alle annate 2005/06 e 2006/07.
4.2. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesala reciproca parziale soccombenza nonché la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
TO SA EL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SA EL | RO PE |
IL SEGRETARIO