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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE LO IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1953/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1320/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010502838 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010502838 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010502838 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del Direttore pro tempore, chiede di “riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con riferimento a tutto quanto controdedotto al ricorso in primo grado, e quindi anche rispetto alle eccezioni in esso contenute sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata espressamente e specificamente, intendendosi riproposte tutte le questioni ed eccezioni già proposte in primo grado”.
Resistente/Appellato: Resistente_1, come rappresentato e difeso, chiede “che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria Voglia: - Confermare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD3010502838/2019 per il periodo d'imposta 2015; Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1881/2020 depositato il 22.05.2020, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3010502838/2019, notificato dalla Direzione Provinciale di Cosenza in data 23 ottobre 2019 avente ad oggetto il recupero a tassazione per l'annualità 2015, di
IRPEF, addizionale regionale, IRAP per l'importo complessivo di Euro 31.634,67 (Euro trentunomilaseicentotrentaquattro/67), emesso a norma dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73. Il ricorrente contestava la procedura adottata dall'Ufficio, la quale associava solo alcune fatture emesse alle movimentazioni di conto, senza considerare l'ammontare complessivo fatturato. A supporto della propria posizione il ricorrente forniva un dettagliato prospetto conciliativo delle somme oggetto di recupero da parte dell'Ufficio. Tra l'altro, il ricorrente evidenziava come oltre all'attività professionale di medico, svolgesse attività politica che lo aveva portato ad esser sindaco dal 2017 nel comune di Longobucco, circostanza che lo aveva indotto ad avvalersi di collaboratori. Il ricorrente precisava inoltre come, nell'analisi delle movimentazioni di conto,
l'Ufficio non avesse preso in considerazione il leasing pagato mensilmente alla Findomestic per un importo complessivo di Euro 9.738,00. Contestava inoltre le sanzioni comminate, richiamando copiosa giurisprudenza a supporto della propria posizione.
2. Si costituiva l'Ufficio il quale, con proprie memorie, resisteva nella posizione assunta in fase di accertamento, eccependo la legittimità del proprio operato. Nel merito riconosceva la validità della documentazione probatoria prodotta dal ricorrente a giustificazione dell'importo di euro 3.400,00, resistendo invece sul resto delle somme recuperate. In particolare, riteneva insufficiente la documentazione probatoria prodotta dal ricorrente e contestava le doglianze relative all'inapplicabilità delle sanzioni, ritenendo poco precise le osservazioni all'uopo prodotte.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 2, con sentenza n. 1320/2023 depositata in data 15.03.2023, accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “Nello specifico, nel caso di avviso di accertamento emesso a norma dell'art. 32 del DPR 600/73,
l'onere probatorio di giustificare le movimentazioni bancarie poste a fondamento del recupero
a tassazione, ricade sul contribuente. Nella fattispecie il contribuente ha fornito un prospetto conciliativo che rappresenta in maniera puntuale e precisa l'abbinamento tra le fatture emesse
e le movimentazioni bancarie contestate. L'Ufficio nella ricostruzione presuntiva dei redditi ha associato le movimentazioni esposte sul conto corrente in maniera del tutto arbitraria, senza tenere in considerazione il fatto che alcune movimentazioni rappresentassero pagamenti in acconto della medesima fattura. Tra l'altro molte delle movimentazioni in uscita contestate sono riconducibili al contratto di finanziamento stipulato con la Findomestic, come è agevolmente riscontrabile dall'allegato estratto conto. L'infondatezza della pretesa tributaria determina conseguentemente il venir meno delle sanzioni comminate. Pertanto l'avviso di accertamento deve essere integramente annullato, con ogni effetto conseguenziale di legge.
Considerata la natura della vertenza in oggetto, ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese di giudizio”.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato, in data 31.08.2023, l'Ufficio delle
Finanze insistendo nella correttezza del proprio operato e nella fondatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento. Lamentava errata interpretazione dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973.
Si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni Resistente_1, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Con ordinanza n. 450 del 04.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. In quella data, sentite le Parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere confermata.
Nel caso di avviso di accertamento emesso a norma dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, l'onere probatorio di giustificare le movimentazioni bancarie poste a fondamento del recupero a tassazione ricade sul contribuente.
Nel caso di specie, il contribuente ha fornito un prospetto conciliativo che rappresenta in maniera puntuale e precisa l'abbinamento tra le fatture emesse e le movimentazioni bancarie contestate.
L'Ufficio nella ricostruzione presuntiva dei redditi ha associato le movimentazioni esposte sul conto corrente senza tenere in considerazione il fatto che alcune movimentazioni rappresentassero pagamenti in acconto della medesima fattura.
Inoltre non ha adeguatamente valutato il caso concreto del contribuente, il quale oltre a svolgere la professione di odontoiatra ha rivestito cariche politiche negli anni oggetto di accertamento ed è stato medico di controllo fiscale per l'Inps.
L'infondatezza della pretesa tributaria determina conseguentemente il venir meno delle sanzioni comminate.
Le spese sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SE LO IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1953/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1320/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010502838 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010502838 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010502838 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del Direttore pro tempore, chiede di “riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con riferimento a tutto quanto controdedotto al ricorso in primo grado, e quindi anche rispetto alle eccezioni in esso contenute sulle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata espressamente e specificamente, intendendosi riproposte tutte le questioni ed eccezioni già proposte in primo grado”.
Resistente/Appellato: Resistente_1, come rappresentato e difeso, chiede “che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria Voglia: - Confermare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD3010502838/2019 per il periodo d'imposta 2015; Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso n. 1881/2020 depositato il 22.05.2020, Resistente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD3010502838/2019, notificato dalla Direzione Provinciale di Cosenza in data 23 ottobre 2019 avente ad oggetto il recupero a tassazione per l'annualità 2015, di
IRPEF, addizionale regionale, IRAP per l'importo complessivo di Euro 31.634,67 (Euro trentunomilaseicentotrentaquattro/67), emesso a norma dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73. Il ricorrente contestava la procedura adottata dall'Ufficio, la quale associava solo alcune fatture emesse alle movimentazioni di conto, senza considerare l'ammontare complessivo fatturato. A supporto della propria posizione il ricorrente forniva un dettagliato prospetto conciliativo delle somme oggetto di recupero da parte dell'Ufficio. Tra l'altro, il ricorrente evidenziava come oltre all'attività professionale di medico, svolgesse attività politica che lo aveva portato ad esser sindaco dal 2017 nel comune di Longobucco, circostanza che lo aveva indotto ad avvalersi di collaboratori. Il ricorrente precisava inoltre come, nell'analisi delle movimentazioni di conto,
l'Ufficio non avesse preso in considerazione il leasing pagato mensilmente alla Findomestic per un importo complessivo di Euro 9.738,00. Contestava inoltre le sanzioni comminate, richiamando copiosa giurisprudenza a supporto della propria posizione.
2. Si costituiva l'Ufficio il quale, con proprie memorie, resisteva nella posizione assunta in fase di accertamento, eccependo la legittimità del proprio operato. Nel merito riconosceva la validità della documentazione probatoria prodotta dal ricorrente a giustificazione dell'importo di euro 3.400,00, resistendo invece sul resto delle somme recuperate. In particolare, riteneva insufficiente la documentazione probatoria prodotta dal ricorrente e contestava le doglianze relative all'inapplicabilità delle sanzioni, ritenendo poco precise le osservazioni all'uopo prodotte.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez. 2, con sentenza n. 1320/2023 depositata in data 15.03.2023, accoglieva il ricorso con la seguente motivazione: “Nello specifico, nel caso di avviso di accertamento emesso a norma dell'art. 32 del DPR 600/73,
l'onere probatorio di giustificare le movimentazioni bancarie poste a fondamento del recupero
a tassazione, ricade sul contribuente. Nella fattispecie il contribuente ha fornito un prospetto conciliativo che rappresenta in maniera puntuale e precisa l'abbinamento tra le fatture emesse
e le movimentazioni bancarie contestate. L'Ufficio nella ricostruzione presuntiva dei redditi ha associato le movimentazioni esposte sul conto corrente in maniera del tutto arbitraria, senza tenere in considerazione il fatto che alcune movimentazioni rappresentassero pagamenti in acconto della medesima fattura. Tra l'altro molte delle movimentazioni in uscita contestate sono riconducibili al contratto di finanziamento stipulato con la Findomestic, come è agevolmente riscontrabile dall'allegato estratto conto. L'infondatezza della pretesa tributaria determina conseguentemente il venir meno delle sanzioni comminate. Pertanto l'avviso di accertamento deve essere integramente annullato, con ogni effetto conseguenziale di legge.
Considerata la natura della vertenza in oggetto, ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese di giudizio”.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato, in data 31.08.2023, l'Ufficio delle
Finanze insistendo nella correttezza del proprio operato e nella fondatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'avviso di accertamento. Lamentava errata interpretazione dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973.
Si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni Resistente_1, chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Con ordinanza n. 450 del 04.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. In quella data, sentite le Parti, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata deve essere confermata.
Nel caso di avviso di accertamento emesso a norma dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, l'onere probatorio di giustificare le movimentazioni bancarie poste a fondamento del recupero a tassazione ricade sul contribuente.
Nel caso di specie, il contribuente ha fornito un prospetto conciliativo che rappresenta in maniera puntuale e precisa l'abbinamento tra le fatture emesse e le movimentazioni bancarie contestate.
L'Ufficio nella ricostruzione presuntiva dei redditi ha associato le movimentazioni esposte sul conto corrente senza tenere in considerazione il fatto che alcune movimentazioni rappresentassero pagamenti in acconto della medesima fattura.
Inoltre non ha adeguatamente valutato il caso concreto del contribuente, il quale oltre a svolgere la professione di odontoiatra ha rivestito cariche politiche negli anni oggetto di accertamento ed è stato medico di controllo fiscale per l'Inps.
L'infondatezza della pretesa tributaria determina conseguentemente il venir meno delle sanzioni comminate.
Le spese sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.