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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2436/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 1 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6671-2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 6671/2024 notificato in data 14/2/2025 emesso dal Comune di Milazzo per l'importo di
€ 691,00 a titolo di Imu 2019. Eccepiva: infondatezza della pretesa per avvenuta cessione dell'immobile; decadenza.
Si costituiva il comune di Milazzo comunicando l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso.
Il ricorrente depositava memorie chiedendo cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il comune, resistente, infatti, ha comunicato e documentato l'avvenuto annullamento dell'avviso impugnato.
Le spese di lite, come richiesto da entrambe le parti, vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2436/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi N. 1 98057 Milazzo ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6671-2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/4/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 6671/2024 notificato in data 14/2/2025 emesso dal Comune di Milazzo per l'importo di
€ 691,00 a titolo di Imu 2019. Eccepiva: infondatezza della pretesa per avvenuta cessione dell'immobile; decadenza.
Si costituiva il comune di Milazzo comunicando l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso.
Il ricorrente depositava memorie chiedendo cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il comune, resistente, infatti, ha comunicato e documentato l'avvenuto annullamento dell'avviso impugnato.
Le spese di lite, come richiesto da entrambe le parti, vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.