Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 9801/2024 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente - Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9801 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Flavia C.F._1
Lenhardy presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cuma, n. 6 RICORRENTE E
nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Valentina de Giovanni presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Galleria Vanvitelli, n. 2 RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1
, e che dalla loro unione erano nati i figli (nata a [...] il
[...] Per_1 Per_
06.09.2005), ed (nato a [...] il [...]), riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto in data 26.04.2021, ed autorizzato dal PM presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IX sezione Affari Civili - con provvedimento del
07.05.2021 (proc. n. 455/21), chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e concludeva chiedendo: “1) preliminarmente, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Capua il giorno 07.04.2005 (atti di matrimonio anno 2005, parte II, serie A, numero 6) da
[...]
, nato a [...] il [...] (Codice Fiscale ) e da Parte_1 C.F._1
nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale Controparte_1
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e C.F._2 successive integrazioni e modificazioni;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capua di annotare e trascrivere l'emananda sentenza;
3) nel merito, confermare la assegnazione della casa coniugale alla signora , Controparte_1 cespite di proprietà di essa , che vi continuerà ad abitare con la figlia , CP_1 Per_1 Per_ maggiorenne;
4) disporre lo affidamento condiviso del figlio , minorenne e confermare il collocamento privilegiato di esso minore presso la abitazione paterna in Napoli, al Corso V. Emanuele n. 170; 5) prevedere che la sig.ra potrà CP_1 Per_ incontrare il figlio , ormai dotato di capacità di autodeterminazione, ogni qualvolta le sarà possibile (seguendolo negli studi e nelle attività sportive e ricreative), compatibilmente con le esigenze di vita e di studio del figlio stesso e, comunque, tenuto conto del calendario indicato nell'allegato Piano genitoriale;
prevedere, altresì, che il sig. potrà incontrare la figlia , Parte_1 Per_1 maggiorenne, in considerazione della sua capacità di autodeterminazione, ogni qualvolta gli sarà possibile, compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della Per_ figlia, anche al fine di garantire il rapporto di frequentazione con il fratello;
6) tenuto conto del collocamento della figlia , maggiorenne non economicamente Per_1 Per_ autosufficiente, con la madre e del collocamento del figlio minore con il padre, disporre che ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento del figlio con il quale convive, null'altro disponendo a carico di ciascun genitore per il mantenimento del figlio con esso non convivente;
7) in ogni caso, disporre la ripartizione nella misura del 50% ciascuno, delle spese per l'istruzione dei figli, per lo svolgimento di attività sportive, tutte le spese mediche, con esclusione di quelle interamente coperte dal S.S.N., documentate, come meglio specificate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 7.3.2018; 8) disporre la restituzione, a far data dal settembre 2021, delle somme corrisposte dal sig. alla sig.ra Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, pari ad Euro 1.100,00 mensili;
9) CP_1 condannare la convenuta, in caso di opposizione, alle spese e competenze di lite”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 13.09.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra la quale non si opponeva alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ma contestava la ricostruzione fornita dal ricorrente e le sue richieste e concludendo chiedeva: “- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 7.4.2005 in Capua dal sig.
e dalla sig.ra , ordinandone la trascrizione Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile di Capua all'Ufficiale competente;
- confermare assegnazione della casa coniugale della casa coniugale in Via San Pasquale a Chiaia, 62, Napoli, con tutti i beni mobili in essa contenuti, alla sig.ra che vi CP_1 Per_ abiterà insieme al figlio minore ed alla figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio Per_ minore con residenza privilegiata presso la madre, prevedendo un calendario di incontri padre-figlio, come da piano genitoriale allegato;
- disporre che il sig.
versi in favore della sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Parte_1 CP_1
a mezzo bonifico bancario, un assegno di € 2.000,00 mensili quale contributo al Per_ mantenimento dei figli , minorenne, e , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente (€ 1.000,00 ciascuno) oltre adeguamento ISTAT come per legge;
solo in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Per_ venga disposto il collocamento privilegiato del figlio minore presso il padre, anche a scapito del diritto alla fratria dei ragazzi, disporre che il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra € 1000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento CP_1 per , e che la sig.ra verserà al sig. € 300,00 mensili quale Per_1 CP_1 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento del figlio , anche alla luce della diversa capacità di reddito sussistente tra i coniugi e del maggiore impegno economico a carico della per il mantenimento della casa familiare e per il sostentamento delle ingenti CP_1 spese ordinarie della figlia , per come descritte in narrativa e utili al Per_1 mantenimento del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di convivenza dei genitori;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano ripartite nella misura del 70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra , Parte_1 CP_1 facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo di intesa sottoscritto da Magistrati e COA Napoli in data 7.3.2018; - In ogni caso dichiarare inammissibile e rigettare in toto per insussistenza dei presupposti di legge la richiesta ex adverso proposta di “restituzione” degli importi versati dal settembre 2021 dal a titolo di contributo al mantenimento per i figli;
- Con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 15.10.2024 le parti, presenti personalmente ed assistite dai difensori costituiti, si riportavano ai propri atti e ne chiedevano l'accoglimento; all'esito della discussione, chiedevano un rinvio al fine di poter discutere l'eventualità di un esito transattivo del giudizio. Il Giudice, preso atto, rinviava ad altra udienza di comparizione;
alla successiva udienza del 03.12.2024, i difensori costituiti rappresentavano la necessità di perfezionare l'accordo raggiunto tra le parti e, pertanto, chiedevano breve rinvio onde consentire la comparizione
3 personale delle stesse. Il Giudice, preso atto, rinviava nello stato all'udienza del 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, le parti, assistite dai difensori costituiti, rappresentavano di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia;
pertanto, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I signori e continueranno a vivere nelle loro rispettive e attuali Parte_1 CP_1 residenze e saranno liberi per il futuro di fissare altrove la propria residenza e/o dimora;
Per_ 2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso trasferendo la propria residenza (anche anagrafica) presso il padre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo Per_ conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . La madre potrà incontrarlo ogniqualvolta vorrà, con la previsione delle più ampie modalità di visita. Solo nella denegata ipotesi di mancato accordo, ad ogni buon conto, la madre incontrerà il figlio con le seguenti modalità: un week end a settimane alternato, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina;
nelle settimane in cui non è Per_ previsto il week end con la madre, starà con lei il mercoledì sera con prelievo al Per_ termine delle attività sportive o extrascolastiche praticate da , con pernottamento. Con riferimento alle altre modalità di incontro tra figlio minore e genitore non convivente (vacanze estive, periodo natalizio, pasquale, compleanni, onomastici, ricorrenze e festività scolastiche) troveranno applicazione le statuizioni già concordate in sede di separazione tra i coniugi. Che di seguito si riportano:
• Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno quindi giorni ad agosto con ciascun genitore, ad anni alterni. Tali periodi saranno concordati tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Per l'estate 2021, si conviene Per_ che e trascorreranno il periodo 1-16 agosto con la madre e quello Per_1
17.8-1.9 con il padre.
• Durante il periodo natalizio, i ragazzi trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il 24 dicembre o il 25 dicembre, e il 31/12 o l'1 gennaio (oppure, previo accordo, il 24 e 25 con un genitore ed il 31.12 ed il 1.1 con l'altro). Inoltre i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis, ad anni alterni. Nel caso in cui uno dei genitori, con congruo preavviso, voglia organizzare un viaggio o un week end lungo fuori Napoli o all'estero, potrà tenere con sé i ragazzi sia il 31/12 che l'1/1, consentendo l'anno successivo (o la Pasqua immediatamente dopo) lo stesso all'altro genitore;
la stessa modalità potrà essere adottata per il giorno di Pasqua e per il lunedì in Albis.
• I figli inoltre trascorreranno il giorno del loro compleanno, possibilmente, alla presenza di entrambi i genitori;
nella denegata ipotesi di mancato accordo, i minori staranno ad anni alterni, a pranzo con l'uno e la sera con l'altro.
4 Trascorreranno con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, nonché la festa del papà e lo stesso avverrà per le festività riguardanti la madre.
• Salvo diverso accordo, i genitori si atterranno al principio dell'alternanza anche con riferimento alla regolamentazione delle ulteriori festività scolastiche. 3) Per quanto attiene al contributo al mantenimento dei figli, le Parti espressamente pattuiscono che la sig.ra dovrà corrispondere al sig. , a titolo di CP_1 Parte_1 Per_ contributo al mantenimento del figlio minore , con esso convivente, un assegno mensile di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) e che il sig. dovrà Parte_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, collocata presso la Per_1 madre, un assegno mensile di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00).
4) Gli assegni, così come sopra determinati, dovranno essere annualmente rivalutati, a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio, sulla base delle variazioni Istat (pubblicate sulla G.U.), automaticamente, convenendo espressamente le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, essere superflua ogni esplicita richiesta degli aventi diritto. Per_
5) Le spese straordinarie per i figli e saranno suddivise tra i coniugi al Per_1
50% ciascuno, facendo riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse, al Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Napoli e dal COA di Napoli in data 7.3.18, da intendersi parte integrante del presente accordo.
6) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo o ragione vicendevolmente in virtù dell'intercorso rapporto di coniugio anche con riferimento al periodo di vigenza della fase separativa avendo con il presente accordo tacitato ogni reciproca pretesa, anche con riferimento alle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento ed alle eventuali restituzioni per spese straordinarie anticipate.
7) Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
8) Le spese legali della presente lite restano integralmente compensate tra le parti e ai fini della rinunzia al vincolo della solidarietà ex art. 13, comma 8, della legge professionale forense n. 247/2012, sottoscrivono il presente anche i procuratori costituiti.
9) Le su estese condizioni troveranno applicazione con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza definitiva di divorzio.
10) Le parti rinunciano sin d'ora alla proposizione di eventuale opposizione dell'emananda sentenza”.
Il PM in data 19.12.2024, rilevando che l'accordo intervenuto tra le parti poteva essere accolto rispettando le esigenze e gli interessi del minore, concludeva chiedendo che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolamentando i rapporti delle parti con il figlio minore in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
5 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi. Conformemente a quando indicato nell'accordo le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a CAPUA (CE) il 07.04.2005 (atto n. 6, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• omologa le condizioni necessarie di cui al verbale di udienza del 17.12.2024;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPUA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/1/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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