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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/11/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/25
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 26 novembre 2025
Parte_1
OPPONENTE contro
CP_1
OPPOSTA
Oggi, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa IA ER, sono comparse l'Avv. Letizia CH per l'opponente e Parte_1
l'Avv. Caterina Savini, in sostituzione dell'Avv. Danila Maria
UM, per parte opposta.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
L'Avv. Savini specifica che nella data di ieri sono state depositate delle note.
L'Avv. CH eccepisce il deposito in quanto fuori termine e ribadisce che il termine quinquennale è previsto da una norma primaria;
ribadisce altresì che la domanda di rateazione del
2011 non è riconducibile all'opponente, nonché gli ulteriori argomenti già sviluppati. pagina 1 di 19 Il Giudice accoglie l'eccezione dell'opponente circa la tardività del deposito.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
La G.O.P.
Dott.ssa IA ER
pagina 2 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa IA
ER, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 300/25 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia CH
), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio legale CH in Cesena, Via Pietro Turchi n. 34
OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Danila Maria Controparte_3
UM ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Palermo Via Gen. Arimondi 2/q
OPPOST0
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 19 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
proponeva ricorso in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 112/2025,
R.G. n. 287/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Forlì, sezione Lavoro, in data 16.05.2025 per l'importo di € 4.489,63,
a titolo di contributi soggettivi ed integrativi (oltre interessi legali, nonché le spese legali liquidate in € 285,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre accessori di legge).
La richiesta dell'Ente si basava sulla circostanza che l'opponente fosse stato iscritto dal marzo 1996 al settembre
2002 e fosse ad esso debitore di € 3.181,39 per contribuzione soggettiva obbligatoria e sanzioni per l'anno 2002, nonché di €
1.308,24 per contributi integrativi e sanzioni per gli anni dal
1998 al 2003.
La difesa dell'opponente eccepiva la prescrizione del diritto vantato, assumendo che il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 3, co. 9 e 10 L. 335 del 1995 fosse decorso, senza che venisse interrotto da atti idonei;
i crediti contributivi relativi agli anni 2000 (€ 160,43) e 2002 (€
1.706,89), dunque, si erano estinti per prescrizione quinquennale, maturata l'una nel 2006 e l'altra nel 2008.
Eccepiva altresì la prescrizione delle sanzioni rivendicate dal 1998 al 2003, data la connessione funzionale tra il credito contributivo e le somme aggiuntive, secondo l'interpretazione pagina 4 di 19 desumibile dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 13 marzo 2015, n. 5076.
Precisava l'opponente che, quand'anche fosse ritenuto applicabile alle sanzioni il diverso termine decennale, quelle riferite al 1998 (€ 200,00), al 1999 € 200,00) e al 2000 (€
200,00) si fossero comunque prescritte rispettivamente nel
2008, 2009 e 2010, rilevando altresì che, per quelle relative al
2002 e al 2003, la domanda di rateazione indicata dall'Ente non potesse considerarsi idoneo atto interruttivo in quanto non proveniente dall'odierno opponente, per assoluta genericità ed incertezza in merito alla sua provenienza, all'importo oggetto di rateazione e al contenuto al quale dovrebbe riferirsi il riconoscimento di debito.
Contestava altresì la validità circa l'interruzione della prescrizione di altra documentazione prodotta da parte opposta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, elencando analiticamente sia la documentazione, sia le ragioni per le quali la stessa non fosse idonea ad interrompere la prescrizione.
L'opponente, quindi, rilevava i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. (fumus boni iuris dei motivi dell'opposizione attinenti alla prescrizione del credito azionato e nel fondato presumibile ingiusto pregiudizio che l'esecuzione del decreto impugnato potrebbe cagionare all'opponente) e quindi faceva istanza di sospensione.
2.
Si costituiva contestando particolareggiatamente CP_1 le eccezioni avversarie.
Riteneva infondata, in primo luogo, l'eccezione dell'opponente circa l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti pagina 5 di 19 con il decreto opposto.
Eccepiva, infatti, che la prescrizione dei contributi fosse quinquennale mentre la prescrizione delle sanzioni fosse decennale, per espressa previsione dell'art. 42 del regolamento di previdenza e assistenza.
Oltre a ciò, poneva altresì una distinzione tra contributo soggettivo e contributo integrativo, poichè il termine di quest'ultimo decorre dal momento della comunicazione di cui all'art. 17 della legge 249/91.
Per le annualità richieste, precisava che per il contributo soggettivo e la sanzione dell'anno anno 2002 il termine di prescrizione (con i distinguo di decennale per le sanzioni e quinquennale per il contributo) era stato interrotto dalla nota del 07/03/2007 depositata agli atti.
A tale nota era seguita la domanda di rateazione presentata da nel settembre 2011, l'avviso di Parte_2 decadenza dell'agosto 2014, la nota riepilogativa del debito e diffida ad adempiere del settembre 2017 restituita al mittente per compiuta giacenza a novembre dello stesso anno, nonché la diffida dell'agosto 2022.
In merito al contributo integrativo, la cui prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 249/91, specificava che per gli anni
1998/1999/2002/2003 l'opponente non aveva mai presentato né all'ente di previdenza (né all'agenzia delle entrate) la comunicazione del volume di affari IVA di cui alla sopra menzionata norma e che tali comunicazioni risultavano ancora omesse, nonostante la richiesta espressa con l'avviso di decadenza dell'agosto 2014. pagina 6 di 19 Tale circostanza, quindi, impediva la decorrenza del termine di prescrizione;
a tal proposito, evidenziava la difesa dell'ente opposto, in decreto venivano chieste solo le sanzioni fisse dovute per la omessa dichiarazione, non essendo possibile, per le ragioni di cui sopra, il calcolo del contributo integrativo.
Per quanto concerne il contributo integrativo e le sanzioni per l'anno 2000 – e anche in questo caso vi era l'omissione della prescritta comunicazione – avendo rinvenuto il CP_1 dato fiscale dall'ADE, era stato in grado di determinare l'importo dovuto, come da comunicazione dell'agosto 2005.
Specificava che l'omissione della comunicazione del volume d'affari IVA anche per tale anno determinava il mancato decorso del termine di prescrizione sia per il contributo che per le sanzioni, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione all'ADE.
Ed in ogni caso – rimarcava - anche per il contributo integrativo e le relative sanzioni, tutti i documenti sopra indicati ed allegati costituivano validi ed efficaci atti interruttivi di qualsivoglia termine di prescrizione.
Contestava altresì l'eccezione dell'opponente circa l'inefficacia della domanda di rateazione;
a norma dell'art 49 del regolamento di previdenza ed assistenza la stessa, infatti, risulta avere “efficacia ricognitiva del debito e riguarda tutti i debiti afferenti le annualità di contribuzione sino a quella antecedente l'istanza”,
Specificava poi che, a mente della stessa norma, la domanda andava presentata esclusivamente on line con accesso all'area riservata dell'iscritto e acquisita al protocollo dell'Ente; poiché l'accesso all'epoca era consentito tramite il PIN in possesso dell'iscritto e la domanda di rateazione di Pt_1 pagina 7 di 19 risultava acquisita dal sistema informatico di in data CP_1
22.09.2011 alle ore 18:25 e protocollata al n. 2011/0045311 del 23/09/201, era indubbio che provenisse dallo stesso.
Inoltre, la presentazione della domanda di rateazione era altresì provata dall'istruzione della pratica da parte dell'Ente; con nota “avviso urgente” dell'agosto 2014, aveva infatti informato il consulente che avrebbe potuto fruire dei benefici del ravvedimento (con abbattimento delle sanzioni) e lo aveva invitato a presentare le dichiarazioni mancanti e utili ad istruire la pratica, precisando che, qualora non risultasse pervenuta entro un dato termine, la domanda di rateazione sarebbe stata ricusata ed archiviata, con attivazione / riattivazione delle ordinarie procedure di recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
Circa la contestazione relativa all'efficacia interruttiva dell'istanza di rateizzazione, rappresentava che recente ed univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, mutando il precedente indirizzo, aveva precisato che, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integrava un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione.
In relazione alla contestazione dell'opponente circa la diffida ad adempiere del settembre 2017, specificava la difesa dell'Ente che la presenza di due numeri di protocollo sullo stesso documento si spiegava come normale modalità di protocollazione dei documenti in entrata e in uscita, descrivendola con precisione.
Rimarcava ancora l'idoneità della diffida ad adempiere del settembre 2017 quale atto interruttivo in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, qualora l'ufficiale postale constati la pagina 8 di 19 temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con il luogo, non essendo sufficiente la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della temporanea assenza, dal momento che le attestazioni dell'Ufficiale postale sono assistite dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.
Infine, a contestazione di quanto riportato da controparte nell'atto introduttivo in relazione al fatto che la riserva di agire per un importo ulteriore rispetto a quello azionato non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione, eccepiva che con la diffida l'Ente non si è riservato di agire per un importo ulteriore a quello azionato, ma ha espressamente dichiarato che la diffida era inviata con efficacia interruttiva anche per le sanzioni il cui importo sarebbe stato (come è stato) calcolato a norma di regolamento al momento in cui il diritto è stato azionato.
Quindi, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Del Lavoro − Rigettare
l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova alcuna, per le motivazioni di cui in narrativa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
− In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il
Tribunale dovesse ritenere l'inefficacia ai fini interruttivi della diffida del 06/09/2017, voglia dichiarare la prescrizione esclusivamente del contributo soggettivo anno 2002, con conseguente condanna del signor al pagamento delle Pt_1 somme dovute, a titolo di sanzioni relative al contributo pagina 9 di 19 soggettivo anno 2002 e a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1998/1999/2000/2002/2003, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3.
La causa è stata istruita documentalmente;
il giudice, a scioglimento della riserva assunta, all'udienza del 24.09.25, rigettava l'istanza di parte ricorrente circa la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 112/25 R.G.
287/25, non risultando sufficientemente provati i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e fissava la data odierna per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte fino a 10 giorni prima.
All'esito, della discussione la causa è stata posta in decisione.
4.
Nelle note conclusionali la difesa dell'opponente confermava l'estinzione per prescrizione di tutte le pretese creditorie azionate da in via monitoria, ribadendo CP_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale non solo dei crediti contributivi ma anche delle relative sanzioni in ragione della argomentata connessione funzionale tra credito contributivo e somme aggiuntive di cui alla già citata sentenza delle Sezione
Unite della Cassazione del 13 marzo 2015, n. 5076.
A tal proposito, contestava che gli atti elencati dall'ente opposto nella propria memoria di costituzione avessero interrotto il decorso della prescrizione.
In particolar modo:
a) circa la nota del marzo 2007, anche se la notifica fosse regolare, avrebbe interrotto la prescrizione quinquennale per il pagina 10 di 19 contributo soggettivo 2002, facendo decorrere un nuovo termine che sarebbe comunque spirato nel marzo 2012, senza che vi fosse alcun atto idoneo successivo.
b) negava recisamente la domanda di rateazione del settembre 2011 rappresentasse un riconoscimento di debito, ribadendo che si trattava di un modulo informatico privo di sottoscrizione, di data certa e di qualsiasi riferimento specifico ai debiti oggetto di causa;
peraltro, continuava, non vi era alcuna prova che provenisse dall' . A tal proposito Pt_1 contestava la metologia di accesso attraverso il codice (PIN), assumendo che l'opponente avesse mai ricevuto il codice, ribadendo che da costui non era stato effettuato alcun accesso all'area riservata e/o trasmesso alcuna domanda di rateazione.
c) poiché la diffida del settembre 2017 era stata inviata ad un indirizzo non corrispondente a quello dell' che già nel Pt_1
2015 si era trasferito a e dall'agosto del 2017 Parte_3 risiedeva a Gatteo, la notifica era stata fatta ad un indirizzo non più attuale e quindi era giuridicamente inesistente.
d) per quanto concerneva la comunicazione dell'agosto
2005, la stessa si riferiva unicamente alla contribuzione integrativa 2000, senza alcun riferimento ad ulteriori debiti contributivi. L'avviso di decadenza del 2014 non conteneva alcun riferimento alla presunta richiesta di rateazione, né un numero di protocollo identificativo della richiesta imputata oggi all'opponente; pertanto, veniva esclusa l'idoneità interruttiva, oltre ad intervenire a prescrizione già maturata. La diffida del legale del 2022, poi, risultava tardiva in quanto inviata quando ogni pretesa si era estinta.
Contestava altresì la tesi, sostenuta da controparte, circa la imprescrittibilità dei contributi integrativi a causa dell'omessa pagina 11 di 19 comunicazione del volume d'affari da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 19 della L. 249/91, per contrarietà al principio di certezza del diritto che non può tollerare che un'obbligazione rimanga pendente a tempo indeterminato a causa dell'inerzia del creditore e in applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in casi analoghi che ha chiarito che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento,
e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
Così quindi concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 112/2025, R.G. n. 287/2025, emesso dal
Tribunale Ordinario di Forlì, sezione Lavoro, in data 16/05/2025, per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig.
a per le causali di cui al decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo de quo;
– in via subordinata, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti contributivi e sanzionatori rivendicati da parte opposta;
– con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio”.
5.
L'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo deve essere ritenuto comunque assodato il principio della prescrizione quinquennale non solo dei crediti contributivi ma anche delle relative sanzioni in ragione della pagina 12 di 19 connessione funzionale tra credito contributivo e somme aggiuntive.
Secondo il disposto dell'art. 3, co. 9 e 10 L. 335 del 1995, infatti, il termine di prescrizione quinquennale ivi previsto è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai liberi professionisti alle Casse previdenza, come ormai sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità e come anche riconosciuto dallo stesso Ente nel proprio Regolamento di previdenza ed assistenza del 2017.
Nello stesso lasso di tempo devono essere considerate prescritte le sanzioni.
Infatti, dopo un primo orientamento che per queste prevedeva la prescrizione ordinaria decennale, in ragione del fatto che i contributi e le somme aggiuntive possiedono diversa natura e fonte genetica 1, si era affermato un secondo orientamento, più favorevole al contribuente, che rilevava, invece, la medesima natura giuridica.
In questo contesto era intervenuta le Corte di Cassazione
a Sezioni Unite 2.
Pur non pronunciandosi espressamente sul termine di prescrizione delle somme aggiuntive (quinquennale o decennale), aveva tuttavia affermato la sussistenza di una necessaria connessione funzionale tra tali somme e il credito contributivo;
da tale connessione discendeva il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione producono
1 Tra tante, Cass. 18148/2006, 14152/2004
pagina 13 di 19 effetto sia con riferimento ai contributi sia con riferimento alle somme aggiuntive. 3
Si ritiene pertanto, alla luce del principio sopra citato, che le due obbligazioni (contributi e somme aggiuntive) siano soggette allo stesso regime prescrizionale, e questo anche con riferimento al termine di prescrizione applicabile (cinque anni).
La diversa tesi decennale sostenuta da si ritiene CP_4
debba essere disattesa anche secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto: una norma di rango inferiore
(come il regolamento in questione, non può derogare alla norma primaria).
Ma, una volta stabilito il principio della prescrizione quinquennale, per comprendere se sussista il diritto dell'Ente di ottenere il pagamento richiesto mediante la procedura monitoria, bisogna esaminare se da parte dello stesso vi siano stati o meno atti interruttivi idonei, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Ripercorrendo la cronologia degli atti depositati si evince che il termine di prescrizione relativo al contributo soggettivo e relative sanzioni inevasi è stato interrotto dalla nota del 7 marzo
2007 alla quale deve essere dato il valore interruttivo, stante la sua corretta ricezione da parte dell'opponente; alla nota, poi ha fatto seguito la domanda di rateazione presentata il 23.09.2011
e, anche ad essa, deve essere riconosciuto valore interruttivo, contrariamente a quanto assunto dalla difesa del ricorrente.
4 Art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza pagina 14 di 19 E infatti, al di là della previsione del Regolamento
EMPACL, è indubbio che la domanda abbia l'efficacia ricognitiva di debito5.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , è altresì indubbio che la domanda abbia data e Pt_1 provenienza certa;
per lo svolgimento di qualsiasi rapporto con la in questione, si utilizzavano delle credenziali (oggi Pt_4 sostituite da tecniche più attuali) che (così come ogni CP_1 cassa autonoma) rilasciava direttamente agli iscritti e, data l'iscrizione dell'opponente a tale cassa fin dal lontano marzo
1996, è impossibile che lo stesso mai abbia effettuato l'accesso all'area riservata del portale. La domanda, acquisita dal sistema informatico, è stata regolarmente protocollata.
Il documento estratto dal protocollo informatico, poi – regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale – garantisce il rispetto di una serie di parametri, quali l'ordine progressivo di registrazione, l'autenticità del documento e la riferibilità del registro all'ente che lo produce 6.
Non si può certo riconoscere, inoltre, il carattere di incertezza invece rilevato dall'opponente all'avviso urgente del
07.08.2014, regolarmente ricevuta da;
che, anzi, lo Pt_1 stesso risulta protocollata, menziona la domanda di rateazione, avverte della possibilità di fruire del "ravvedimento" comportante una sensibile riduzione delle sanzioni e invita il consulente a inviare entro un dato termine le comunicazioni obbligatorie del volume d'affari IVA (con elenco specificato in calce) per poter accedere alla riduzione, pena la ricusazione e 5 Ord. Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221 6 Dlgs 82/2005 pagina 15 di 19 archiviazione della domanda di rateazione e con avvertimento che, in tal caso, l'Ente avrebbe attivato le “ordinarie procedure di recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo”.
Per la nota riepilogativa del debito e diffida del
06.09.2017, consolidata la spiegazione dell'ente opposto circa la presenza di due numeri di protocollo (non più eccepita dall'opponente in sede di note conclusive), deve essere altresì riconosciuta la validità della stessa quale atto interruttivo della prescrizione del credito ingiunto, negata invece da . Pt_1
Infatti, se è vero che l'opponente risulta aver trasferito la residenza nel 2015 a e in data 01.08.2017 a Gatteo Parte_3
(secondo quanto emerge dalle risultanze del certificato storico prodotto), è altresì vero che l'ufficio postale competente al recapito non ha indicato alcunchè circa l'irreperibilità di , Pt_1 inviando all'ente la raccomandata “per compiuta giacenza”, lasciando quindi intendere un mero mancato ritiro della missiva.
Peraltro, come per ogni ente previdenziale, è onere del professionista mantenere aggiornati i propri dati personali.
Nel caso in questione, inoltre, come correttamente precisato da “spetta al contribuente provare la CP_1 mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della temporanea assenza. Infatti le attestazioni dell'Ufficiale postale sono assistite dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700
c.c. pertanto, la comunicazione effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per compiuta giacenza, dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il destinatario provi di non pagina 16 di 19 avere avuto, senza colpa, notizia dell'avviso, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario e il luogo di destinazione della comunicazione”. 7
In merito alla prescrizione del contributo soggettivo e relative sanzioni, essa decorre dalla data di trasmissione all'ente da parte dell'obbligato della comunicazione ex art. 17 L. 249/91
8, ma l'opponente per gli anni 1998, 1999, 2002 e 2003 – fatto non contestato dalla difesa - non ha mai presentato né all'ente di previdenza (né all'agenzia delle entrate) la comunicazione del volume di affari IVA;
l'inottemperanza è risultata permanente, nonostante la richiesta espressa con l'avviso di decadenza del
07.08.2014.
Tale circostanza impedisce a tutt'oggi il decorso del termine di prescrizione ai sensi del II comma dell'art. 17 L.
249/91.
Tant'è vero che con il decreto opposto vengono richieste esclusivamente le sanzioni fisse dovute per la omessa dichiarazione non essendo possibile in assenza del dato fiscale il calcolo del contributo integrativo.
Anche per il contributo integrativo relativo all'anno 2000 il
8 Comma 1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo 13. Comma 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Comma 4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare all'Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo di disposto di cui all'articolo 20. pagina 17 di 19 signor ha omesso di inviare all'Ente la comunicazione Pt_1 prescritta, tuttavia l' ha rinvenuto il dato fiscale CP_1 dall'agenzia delle entrate ed ha potuto così determinare l'importo dovuto a titolo di contributo integrativo per quell'anno come da comunicazione allo stesso inviata in data 29/08/2005.
Anche in tale caso si determina il mancato decorso a tutt'oggi del termine di prescrizione sia per il contributo che per le sanzioni, non rilevando a tal fine la circostanza della presentazione della dichiarazione all'agenzia delle entrate.
In ogni caso, anche per il contributo integrativo e le relative sanzioni, tutti i documenti sopra esaminati, costituiscono validi ed efficaci atti interruttivi dei termini di prescrizione.
6.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'opponente soccombente ed a favore della vittoriosa parte opposta, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la minima complessità delle questioni di fatto e di diritto, disapplicata la fase istruttoria.
P.Q.M.
La G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
• rigetta l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 112/2025,
R.G. n. 287/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Forlì, sezione Lavoro, in data 16.05.2025 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 18 di 19 • condanna a rifondere Parte_1 CP_1 [...]
per i consulenti del Controparte_5 CP_2 le spese di lite che si liquidano in € 886,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, 26 novembre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa IA ER
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Cass. Sez. Un. 5076/2015
3 "in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili".
7 Cass. sent. n. 4799/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale dell'udienza del 26 novembre 2025
Parte_1
OPPONENTE contro
CP_1
OPPOSTA
Oggi, innanzi alla G.O.P. Dott.ssa IA ER, sono comparse l'Avv. Letizia CH per l'opponente e Parte_1
l'Avv. Caterina Savini, in sostituzione dell'Avv. Danila Maria
UM, per parte opposta.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
L'Avv. Savini specifica che nella data di ieri sono state depositate delle note.
L'Avv. CH eccepisce il deposito in quanto fuori termine e ribadisce che il termine quinquennale è previsto da una norma primaria;
ribadisce altresì che la domanda di rateazione del
2011 non è riconducibile all'opponente, nonché gli ulteriori argomenti già sviluppati. pagina 1 di 19 Il Giudice accoglie l'eccezione dell'opponente circa la tardività del deposito.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
La G.O.P.
Dott.ssa IA ER
pagina 2 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa IA
ER, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 300/25 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia CH
), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio legale CH in Cesena, Via Pietro Turchi n. 34
OPPONENTE contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'avv. Danila Maria Controparte_3
UM ) ed elettivamente domiciliato C.F._3 presso il suo studio in Palermo Via Gen. Arimondi 2/q
OPPOST0
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 19 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
proponeva ricorso in opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 112/2025,
R.G. n. 287/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Forlì, sezione Lavoro, in data 16.05.2025 per l'importo di € 4.489,63,
a titolo di contributi soggettivi ed integrativi (oltre interessi legali, nonché le spese legali liquidate in € 285,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre accessori di legge).
La richiesta dell'Ente si basava sulla circostanza che l'opponente fosse stato iscritto dal marzo 1996 al settembre
2002 e fosse ad esso debitore di € 3.181,39 per contribuzione soggettiva obbligatoria e sanzioni per l'anno 2002, nonché di €
1.308,24 per contributi integrativi e sanzioni per gli anni dal
1998 al 2003.
La difesa dell'opponente eccepiva la prescrizione del diritto vantato, assumendo che il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 3, co. 9 e 10 L. 335 del 1995 fosse decorso, senza che venisse interrotto da atti idonei;
i crediti contributivi relativi agli anni 2000 (€ 160,43) e 2002 (€
1.706,89), dunque, si erano estinti per prescrizione quinquennale, maturata l'una nel 2006 e l'altra nel 2008.
Eccepiva altresì la prescrizione delle sanzioni rivendicate dal 1998 al 2003, data la connessione funzionale tra il credito contributivo e le somme aggiuntive, secondo l'interpretazione pagina 4 di 19 desumibile dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 13 marzo 2015, n. 5076.
Precisava l'opponente che, quand'anche fosse ritenuto applicabile alle sanzioni il diverso termine decennale, quelle riferite al 1998 (€ 200,00), al 1999 € 200,00) e al 2000 (€
200,00) si fossero comunque prescritte rispettivamente nel
2008, 2009 e 2010, rilevando altresì che, per quelle relative al
2002 e al 2003, la domanda di rateazione indicata dall'Ente non potesse considerarsi idoneo atto interruttivo in quanto non proveniente dall'odierno opponente, per assoluta genericità ed incertezza in merito alla sua provenienza, all'importo oggetto di rateazione e al contenuto al quale dovrebbe riferirsi il riconoscimento di debito.
Contestava altresì la validità circa l'interruzione della prescrizione di altra documentazione prodotta da parte opposta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, elencando analiticamente sia la documentazione, sia le ragioni per le quali la stessa non fosse idonea ad interrompere la prescrizione.
L'opponente, quindi, rilevava i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. (fumus boni iuris dei motivi dell'opposizione attinenti alla prescrizione del credito azionato e nel fondato presumibile ingiusto pregiudizio che l'esecuzione del decreto impugnato potrebbe cagionare all'opponente) e quindi faceva istanza di sospensione.
2.
Si costituiva contestando particolareggiatamente CP_1 le eccezioni avversarie.
Riteneva infondata, in primo luogo, l'eccezione dell'opponente circa l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti pagina 5 di 19 con il decreto opposto.
Eccepiva, infatti, che la prescrizione dei contributi fosse quinquennale mentre la prescrizione delle sanzioni fosse decennale, per espressa previsione dell'art. 42 del regolamento di previdenza e assistenza.
Oltre a ciò, poneva altresì una distinzione tra contributo soggettivo e contributo integrativo, poichè il termine di quest'ultimo decorre dal momento della comunicazione di cui all'art. 17 della legge 249/91.
Per le annualità richieste, precisava che per il contributo soggettivo e la sanzione dell'anno anno 2002 il termine di prescrizione (con i distinguo di decennale per le sanzioni e quinquennale per il contributo) era stato interrotto dalla nota del 07/03/2007 depositata agli atti.
A tale nota era seguita la domanda di rateazione presentata da nel settembre 2011, l'avviso di Parte_2 decadenza dell'agosto 2014, la nota riepilogativa del debito e diffida ad adempiere del settembre 2017 restituita al mittente per compiuta giacenza a novembre dello stesso anno, nonché la diffida dell'agosto 2022.
In merito al contributo integrativo, la cui prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 249/91, specificava che per gli anni
1998/1999/2002/2003 l'opponente non aveva mai presentato né all'ente di previdenza (né all'agenzia delle entrate) la comunicazione del volume di affari IVA di cui alla sopra menzionata norma e che tali comunicazioni risultavano ancora omesse, nonostante la richiesta espressa con l'avviso di decadenza dell'agosto 2014. pagina 6 di 19 Tale circostanza, quindi, impediva la decorrenza del termine di prescrizione;
a tal proposito, evidenziava la difesa dell'ente opposto, in decreto venivano chieste solo le sanzioni fisse dovute per la omessa dichiarazione, non essendo possibile, per le ragioni di cui sopra, il calcolo del contributo integrativo.
Per quanto concerne il contributo integrativo e le sanzioni per l'anno 2000 – e anche in questo caso vi era l'omissione della prescritta comunicazione – avendo rinvenuto il CP_1 dato fiscale dall'ADE, era stato in grado di determinare l'importo dovuto, come da comunicazione dell'agosto 2005.
Specificava che l'omissione della comunicazione del volume d'affari IVA anche per tale anno determinava il mancato decorso del termine di prescrizione sia per il contributo che per le sanzioni, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione all'ADE.
Ed in ogni caso – rimarcava - anche per il contributo integrativo e le relative sanzioni, tutti i documenti sopra indicati ed allegati costituivano validi ed efficaci atti interruttivi di qualsivoglia termine di prescrizione.
Contestava altresì l'eccezione dell'opponente circa l'inefficacia della domanda di rateazione;
a norma dell'art 49 del regolamento di previdenza ed assistenza la stessa, infatti, risulta avere “efficacia ricognitiva del debito e riguarda tutti i debiti afferenti le annualità di contribuzione sino a quella antecedente l'istanza”,
Specificava poi che, a mente della stessa norma, la domanda andava presentata esclusivamente on line con accesso all'area riservata dell'iscritto e acquisita al protocollo dell'Ente; poiché l'accesso all'epoca era consentito tramite il PIN in possesso dell'iscritto e la domanda di rateazione di Pt_1 pagina 7 di 19 risultava acquisita dal sistema informatico di in data CP_1
22.09.2011 alle ore 18:25 e protocollata al n. 2011/0045311 del 23/09/201, era indubbio che provenisse dallo stesso.
Inoltre, la presentazione della domanda di rateazione era altresì provata dall'istruzione della pratica da parte dell'Ente; con nota “avviso urgente” dell'agosto 2014, aveva infatti informato il consulente che avrebbe potuto fruire dei benefici del ravvedimento (con abbattimento delle sanzioni) e lo aveva invitato a presentare le dichiarazioni mancanti e utili ad istruire la pratica, precisando che, qualora non risultasse pervenuta entro un dato termine, la domanda di rateazione sarebbe stata ricusata ed archiviata, con attivazione / riattivazione delle ordinarie procedure di recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
Circa la contestazione relativa all'efficacia interruttiva dell'istanza di rateizzazione, rappresentava che recente ed univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, mutando il precedente indirizzo, aveva precisato che, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integrava un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione.
In relazione alla contestazione dell'opponente circa la diffida ad adempiere del settembre 2017, specificava la difesa dell'Ente che la presenza di due numeri di protocollo sullo stesso documento si spiegava come normale modalità di protocollazione dei documenti in entrata e in uscita, descrivendola con precisione.
Rimarcava ancora l'idoneità della diffida ad adempiere del settembre 2017 quale atto interruttivo in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, qualora l'ufficiale postale constati la pagina 8 di 19 temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con il luogo, non essendo sufficiente la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della temporanea assenza, dal momento che le attestazioni dell'Ufficiale postale sono assistite dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c.
Infine, a contestazione di quanto riportato da controparte nell'atto introduttivo in relazione al fatto che la riserva di agire per un importo ulteriore rispetto a quello azionato non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione, eccepiva che con la diffida l'Ente non si è riservato di agire per un importo ulteriore a quello azionato, ma ha espressamente dichiarato che la diffida era inviata con efficacia interruttiva anche per le sanzioni il cui importo sarebbe stato (come è stato) calcolato a norma di regolamento al momento in cui il diritto è stato azionato.
Quindi, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Del Lavoro − Rigettare
l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova alcuna, per le motivazioni di cui in narrativa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
− In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il
Tribunale dovesse ritenere l'inefficacia ai fini interruttivi della diffida del 06/09/2017, voglia dichiarare la prescrizione esclusivamente del contributo soggettivo anno 2002, con conseguente condanna del signor al pagamento delle Pt_1 somme dovute, a titolo di sanzioni relative al contributo pagina 9 di 19 soggettivo anno 2002 e a titolo di contributo integrativo e sanzioni per gli anni 1998/1999/2000/2002/2003, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3.
La causa è stata istruita documentalmente;
il giudice, a scioglimento della riserva assunta, all'udienza del 24.09.25, rigettava l'istanza di parte ricorrente circa la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 112/25 R.G.
287/25, non risultando sufficientemente provati i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e fissava la data odierna per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte fino a 10 giorni prima.
All'esito, della discussione la causa è stata posta in decisione.
4.
Nelle note conclusionali la difesa dell'opponente confermava l'estinzione per prescrizione di tutte le pretese creditorie azionate da in via monitoria, ribadendo CP_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale non solo dei crediti contributivi ma anche delle relative sanzioni in ragione della argomentata connessione funzionale tra credito contributivo e somme aggiuntive di cui alla già citata sentenza delle Sezione
Unite della Cassazione del 13 marzo 2015, n. 5076.
A tal proposito, contestava che gli atti elencati dall'ente opposto nella propria memoria di costituzione avessero interrotto il decorso della prescrizione.
In particolar modo:
a) circa la nota del marzo 2007, anche se la notifica fosse regolare, avrebbe interrotto la prescrizione quinquennale per il pagina 10 di 19 contributo soggettivo 2002, facendo decorrere un nuovo termine che sarebbe comunque spirato nel marzo 2012, senza che vi fosse alcun atto idoneo successivo.
b) negava recisamente la domanda di rateazione del settembre 2011 rappresentasse un riconoscimento di debito, ribadendo che si trattava di un modulo informatico privo di sottoscrizione, di data certa e di qualsiasi riferimento specifico ai debiti oggetto di causa;
peraltro, continuava, non vi era alcuna prova che provenisse dall' . A tal proposito Pt_1 contestava la metologia di accesso attraverso il codice (PIN), assumendo che l'opponente avesse mai ricevuto il codice, ribadendo che da costui non era stato effettuato alcun accesso all'area riservata e/o trasmesso alcuna domanda di rateazione.
c) poiché la diffida del settembre 2017 era stata inviata ad un indirizzo non corrispondente a quello dell' che già nel Pt_1
2015 si era trasferito a e dall'agosto del 2017 Parte_3 risiedeva a Gatteo, la notifica era stata fatta ad un indirizzo non più attuale e quindi era giuridicamente inesistente.
d) per quanto concerneva la comunicazione dell'agosto
2005, la stessa si riferiva unicamente alla contribuzione integrativa 2000, senza alcun riferimento ad ulteriori debiti contributivi. L'avviso di decadenza del 2014 non conteneva alcun riferimento alla presunta richiesta di rateazione, né un numero di protocollo identificativo della richiesta imputata oggi all'opponente; pertanto, veniva esclusa l'idoneità interruttiva, oltre ad intervenire a prescrizione già maturata. La diffida del legale del 2022, poi, risultava tardiva in quanto inviata quando ogni pretesa si era estinta.
Contestava altresì la tesi, sostenuta da controparte, circa la imprescrittibilità dei contributi integrativi a causa dell'omessa pagina 11 di 19 comunicazione del volume d'affari da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 19 della L. 249/91, per contrarietà al principio di certezza del diritto che non può tollerare che un'obbligazione rimanga pendente a tempo indeterminato a causa dell'inerzia del creditore e in applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in casi analoghi che ha chiarito che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento,
e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
Così quindi concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: – nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 112/2025, R.G. n. 287/2025, emesso dal
Tribunale Ordinario di Forlì, sezione Lavoro, in data 16/05/2025, per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente Sig.
a per le causali di cui al decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo de quo;
– in via subordinata, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti contributivi e sanzionatori rivendicati da parte opposta;
– con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio”.
5.
L'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo deve essere ritenuto comunque assodato il principio della prescrizione quinquennale non solo dei crediti contributivi ma anche delle relative sanzioni in ragione della pagina 12 di 19 connessione funzionale tra credito contributivo e somme aggiuntive.
Secondo il disposto dell'art. 3, co. 9 e 10 L. 335 del 1995, infatti, il termine di prescrizione quinquennale ivi previsto è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai liberi professionisti alle Casse previdenza, come ormai sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità e come anche riconosciuto dallo stesso Ente nel proprio Regolamento di previdenza ed assistenza del 2017.
Nello stesso lasso di tempo devono essere considerate prescritte le sanzioni.
Infatti, dopo un primo orientamento che per queste prevedeva la prescrizione ordinaria decennale, in ragione del fatto che i contributi e le somme aggiuntive possiedono diversa natura e fonte genetica 1, si era affermato un secondo orientamento, più favorevole al contribuente, che rilevava, invece, la medesima natura giuridica.
In questo contesto era intervenuta le Corte di Cassazione
a Sezioni Unite 2.
Pur non pronunciandosi espressamente sul termine di prescrizione delle somme aggiuntive (quinquennale o decennale), aveva tuttavia affermato la sussistenza di una necessaria connessione funzionale tra tali somme e il credito contributivo;
da tale connessione discendeva il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione producono
1 Tra tante, Cass. 18148/2006, 14152/2004
pagina 13 di 19 effetto sia con riferimento ai contributi sia con riferimento alle somme aggiuntive. 3
Si ritiene pertanto, alla luce del principio sopra citato, che le due obbligazioni (contributi e somme aggiuntive) siano soggette allo stesso regime prescrizionale, e questo anche con riferimento al termine di prescrizione applicabile (cinque anni).
La diversa tesi decennale sostenuta da si ritiene CP_4
debba essere disattesa anche secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto: una norma di rango inferiore
(come il regolamento in questione, non può derogare alla norma primaria).
Ma, una volta stabilito il principio della prescrizione quinquennale, per comprendere se sussista il diritto dell'Ente di ottenere il pagamento richiesto mediante la procedura monitoria, bisogna esaminare se da parte dello stesso vi siano stati o meno atti interruttivi idonei, alla luce delle contestazioni sollevate dall'opponente.
Ripercorrendo la cronologia degli atti depositati si evince che il termine di prescrizione relativo al contributo soggettivo e relative sanzioni inevasi è stato interrotto dalla nota del 7 marzo
2007 alla quale deve essere dato il valore interruttivo, stante la sua corretta ricezione da parte dell'opponente; alla nota, poi ha fatto seguito la domanda di rateazione presentata il 23.09.2011
e, anche ad essa, deve essere riconosciuto valore interruttivo, contrariamente a quanto assunto dalla difesa del ricorrente.
4 Art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza pagina 14 di 19 E infatti, al di là della previsione del Regolamento
EMPACL, è indubbio che la domanda abbia l'efficacia ricognitiva di debito5.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , è altresì indubbio che la domanda abbia data e Pt_1 provenienza certa;
per lo svolgimento di qualsiasi rapporto con la in questione, si utilizzavano delle credenziali (oggi Pt_4 sostituite da tecniche più attuali) che (così come ogni CP_1 cassa autonoma) rilasciava direttamente agli iscritti e, data l'iscrizione dell'opponente a tale cassa fin dal lontano marzo
1996, è impossibile che lo stesso mai abbia effettuato l'accesso all'area riservata del portale. La domanda, acquisita dal sistema informatico, è stata regolarmente protocollata.
Il documento estratto dal protocollo informatico, poi – regolamentato dal Codice dell'Amministrazione Digitale – garantisce il rispetto di una serie di parametri, quali l'ordine progressivo di registrazione, l'autenticità del documento e la riferibilità del registro all'ente che lo produce 6.
Non si può certo riconoscere, inoltre, il carattere di incertezza invece rilevato dall'opponente all'avviso urgente del
07.08.2014, regolarmente ricevuta da;
che, anzi, lo Pt_1 stesso risulta protocollata, menziona la domanda di rateazione, avverte della possibilità di fruire del "ravvedimento" comportante una sensibile riduzione delle sanzioni e invita il consulente a inviare entro un dato termine le comunicazioni obbligatorie del volume d'affari IVA (con elenco specificato in calce) per poter accedere alla riduzione, pena la ricusazione e 5 Ord. Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221 6 Dlgs 82/2005 pagina 15 di 19 archiviazione della domanda di rateazione e con avvertimento che, in tal caso, l'Ente avrebbe attivato le “ordinarie procedure di recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo”.
Per la nota riepilogativa del debito e diffida del
06.09.2017, consolidata la spiegazione dell'ente opposto circa la presenza di due numeri di protocollo (non più eccepita dall'opponente in sede di note conclusive), deve essere altresì riconosciuta la validità della stessa quale atto interruttivo della prescrizione del credito ingiunto, negata invece da . Pt_1
Infatti, se è vero che l'opponente risulta aver trasferito la residenza nel 2015 a e in data 01.08.2017 a Gatteo Parte_3
(secondo quanto emerge dalle risultanze del certificato storico prodotto), è altresì vero che l'ufficio postale competente al recapito non ha indicato alcunchè circa l'irreperibilità di , Pt_1 inviando all'ente la raccomandata “per compiuta giacenza”, lasciando quindi intendere un mero mancato ritiro della missiva.
Peraltro, come per ogni ente previdenziale, è onere del professionista mantenere aggiornati i propri dati personali.
Nel caso in questione, inoltre, come correttamente precisato da “spetta al contribuente provare la CP_1 mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della temporanea assenza. Infatti le attestazioni dell'Ufficiale postale sono assistite dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700
c.c. pertanto, la comunicazione effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per compiuta giacenza, dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il destinatario provi di non pagina 16 di 19 avere avuto, senza colpa, notizia dell'avviso, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario e il luogo di destinazione della comunicazione”. 7
In merito alla prescrizione del contributo soggettivo e relative sanzioni, essa decorre dalla data di trasmissione all'ente da parte dell'obbligato della comunicazione ex art. 17 L. 249/91
8, ma l'opponente per gli anni 1998, 1999, 2002 e 2003 – fatto non contestato dalla difesa - non ha mai presentato né all'ente di previdenza (né all'agenzia delle entrate) la comunicazione del volume di affari IVA;
l'inottemperanza è risultata permanente, nonostante la richiesta espressa con l'avviso di decadenza del
07.08.2014.
Tale circostanza impedisce a tutt'oggi il decorso del termine di prescrizione ai sensi del II comma dell'art. 17 L.
249/91.
Tant'è vero che con il decreto opposto vengono richieste esclusivamente le sanzioni fisse dovute per la omessa dichiarazione non essendo possibile in assenza del dato fiscale il calcolo del contributo integrativo.
Anche per il contributo integrativo relativo all'anno 2000 il
8 Comma 1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo 13. Comma 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell'anno precedente, dei volumi d'affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Comma 4. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare all'Ente, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo di disposto di cui all'articolo 20. pagina 17 di 19 signor ha omesso di inviare all'Ente la comunicazione Pt_1 prescritta, tuttavia l' ha rinvenuto il dato fiscale CP_1 dall'agenzia delle entrate ed ha potuto così determinare l'importo dovuto a titolo di contributo integrativo per quell'anno come da comunicazione allo stesso inviata in data 29/08/2005.
Anche in tale caso si determina il mancato decorso a tutt'oggi del termine di prescrizione sia per il contributo che per le sanzioni, non rilevando a tal fine la circostanza della presentazione della dichiarazione all'agenzia delle entrate.
In ogni caso, anche per il contributo integrativo e le relative sanzioni, tutti i documenti sopra esaminati, costituiscono validi ed efficaci atti interruttivi dei termini di prescrizione.
6.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'opponente soccombente ed a favore della vittoriosa parte opposta, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la minima complessità delle questioni di fatto e di diritto, disapplicata la fase istruttoria.
P.Q.M.
La G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
• rigetta l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 112/2025,
R.G. n. 287/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Forlì, sezione Lavoro, in data 16.05.2025 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 18 di 19 • condanna a rifondere Parte_1 CP_1 [...]
per i consulenti del Controparte_5 CP_2 le spese di lite che si liquidano in € 886,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, 26 novembre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa IA ER
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Cass. Sez. Un. 5076/2015
3 "in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrativi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili".
7 Cass. sent. n. 4799/2017