Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1446 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Dante n. 3 98061 Brolo C.F._1
ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONFIGLIO EMILIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 BIS P.IVA_1
98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CARUSO SEBASTIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha adito il Tribunale con ricorso depositato il 20 aprile 2018, domandando il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo per gli anni 2010 e 2011, nonché la conseguente reiscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli e il ripristino delle contribuzioni previdenziali connesse. La ricorrente ha sostenuto che, nonostante l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa e l'iscrizione negli elenchi nominativi, l' abbia CP_1
successivamente cancellato il suo nominativo sulla base di un accertamento ispettivo che avrebbe erroneamente riclassificato il rapporto di lavoro.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi è stata conseguenza di un accertamento ispettivo, i cui esiti sono stati resi noti mediante pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazione sul sito web dell' in data 15 settembre 2017. Ai CP_1 sensi dell'art. 38 della Legge 6 luglio 2011, n. 111, tale modalità di pubblicazione
è equiparata alla notifica agli interessati, sancendo l'efficacia della comunicazione nei confronti dei soggetti coinvolti.
L'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo
1970, n. 83, prevede che l'azione giudiziaria avverso il provvedimento lesivo deve essere promossa entro il termine decadenziale di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza effettiva dell'atto. Nel caso di specie, il termine di decadenza si è perfezionato il 13 gennaio 2018. Tuttavia, il ricorso è stato depositato il 20 aprile
2018, con evidente tardività, superando il termine perentorio imposto dalla normativa vigente.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine decadenziale in questione ha natura sostanziale e non processuale, risultando insuscettibile di interruzione o sospensione. La decorrenza di tale termine preclude definitivamente la possibilità di impugnazione del provvedimento amministrativo. La ratio di tale disciplina è da individuarsi nell'esigenza di garantire la stabilità dei provvedimenti amministrativi e l'effettività delle determinazioni adottate dagli enti previdenziali nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e accertamento.
In virtù di quanto sopra, la questione della decadenza risulta assorbente rispetto al merito della pretesa azionata, rendendo superfluo l'esame di ulteriori profili di fondatezza della domanda. L'accertata tardività del ricorso preclude la possibilità di accertare, in questa sede, la sussistenza o meno del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, stante l'efficacia preclusiva dell'istituto della decadenza.
Considerata la peculiarità e la complessità della materia, nonché il continuo mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. La giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato come, in casi di particolare complessità interpretativa, la compensazione delle spese sia una soluzione giuridicamente appropriata per contemperare le esigenze delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. L'inammissibilità della domanda proposta da contro Parte_1
l' per intervenuta decadenza;
CP_1
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della complessità della questione e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Così deciso in Patti 03/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo